TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/10/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 02/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127- ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 13/06/2025, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 1/10/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 1/10/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1724 R.G. Cont. dell'anno 2020
TRA
- C.F. , che rappresenta sé stesso in Parte_1 C.F._1 giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Largo Messico n.
7 - Roma;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in via Gualtiero Serafino n.
8 - Roma presso lo studio dell'avv. Gianluca
TAGLIONI, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: liquidazione compenso professionale attività giudiziale in ambito penale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 06/04/2020, ha dedotto Parte_1 di aver prestato la sua attività professionale in qualità di avvocato in favore di
, nel procedimento penale R.G. n. 2199/2011 dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Latina, sia nella fase delle indagini preliminari, consistita nella predisposizione di una memoria e nella partecipazione all'interrogatorio dell'indagato, sia nella fase del dibattimento mediante la partecipazione a diverse udienze.
Ha altresì dedotto che gli avrebbe conferito l'incarico di Controparte_1 rappresentarlo e difenderlo nel procedimento penale R.G. n. 14021/2013 (conclusosi con sentenza n. 2330/2014 di annullamento senza rinvio), svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione, sesta sezione penale, incardinato con ricorso proposto da
[...]
avverso il decreto n. 4707/2012 del Tribunale di Latina, con cui è stata Pt_2 disposta l'archiviazione del procedimento promosso ai danni di , Controparte_1 indagato per calunnia.
L'attività professionale è consistita nella predisposizione e deposito di memoria difensiva e nella partecipazione all'udienza.
Ulteriore incarico gli sarebbe stato conferito ai fini della rappresentanza e difesa nel procedimento penale R.G. n. 12131/2010, nell'ambito del quale ha redatto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata e notificata dal P.M..
A fronte dell'attività professionale svolta, secondo quanto prospettato dall'attore, alcun compenso veniva corrisposto dal cliente, risultando vani i diversi tentativi di ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati.
Sulla scorta di tali premesse, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Latina adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 702 bis, comma III, c.p.c.:1) accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'avv. prof. nei Parte_1 confronti di per l'attività professionale proficuamente dinanzi al Controparte_1 Tribunale penale di Latina e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di € 32.275 oltre spese forfettarie (15%) IVA e CPA, oltre spese vive documentate giusta nota spese oltre interessi legali ed interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.LGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del D.LGS. n. 231/2002
a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento ex art. 6 D.LGS. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
1.1 Fissata con decreto del 15/04/2020, emesso dall'originario giudice designato, l'udienza del 04/05/2021 per la discussione, con assegnazione al convenuto del termine di venti giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e a parte ricorrente del termine di trenta giorni prima del termine fissato per la costituzione del convenuto (vale a dire cinquanta giorni prima dell'udienza fissata nel richiamato decreto) per la notifica del ricorso unitamente al decreto, con comparsa del 12/04/2021, si è costituito in giudizio , il quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto dedotto ed eccepito da . Parte_1
In particolare, ha preliminarmente contestato il rito, non Controparte_1 potendo la domanda, avente ad oggetto la liquidazione del compenso in ordine alle prestazioni rese in ambito penale, essere introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e, nel merito, l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2956 c.c. e, ad ogni modo, per adempimento dell'obbligazione assunta.
Sulla scorta di tali circostanze, prospettata altresì la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo parte attrice agito in giudizio sebbene consapevole dell'estinzione dell'obbligazione, parte convenuta ha così concluso: “- in via preliminare: si impugna, si contesta e si disconosce qualunque ulteriore produzione documentale del ricorrente e qualsivoglia altro allegato che dovesse risultare prodotto dal medesimo ricorrente successivamente alla sua costituzione e con ciò posteriore all'iscrizione della causa al ruolo avvenuta in data 06.04.2020; produzione documentale che nel caso sarebbe da ritersi tardiva, irrilevante, inammissibile e non esaminabile ai fini della decisione e di cui se ne chiede sin d'ora lo stralcio dagli atti;
in subordine, e sempre qualora si verificasse la descritta ipotesi, si chiede sin d'ora termine per esame e controreplica a tale documentazione e produzione di prova contraria in favore del resistente;
- accertare
e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto per decorso del termine di legge, a norma degli artt. 2956 e ss. c.c., dalla conclusione dei giudizi e dalla revoca dell'incarico, come meglio precisato in narrativa ed essendo con ciò trascorsi oltre tre anni da quelle date, con l'avvenuta estinzione dell'obbligazione e conseguentemente e per l'effetto respingere tutte le domande formulate dalla parte ricorrente;
- per le motivazioni illustrate in narrativa e risultando chiaro che il ricorrente ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannare lo stesso ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1° e comma 3° c.p.c., al risarcimento in favore del resistente dei danni da determinarsi in via equitativa ed al pagamento di una somma equitativamente determinata. Con vittoria delle spese di lite oltre gli accessori di legge”.
1.2 All'esito dell'udienza del 01/07/2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a suo tempo vigente e rilevata l'infondatezza dell'eccezione circa la improponibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. volto ad ottenere la liquidazione di compensi maturati dall'avvocato per attività professionali diverse dalle prestazioni giudiziali in materia civile, non avendo parte ricorrente invocato l'applicazione della disciplina del procedimento sommario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.
150 del 2011, applicabile alle sole controversie di cui all'articolo 28 della legge n.
794 del 1942 e riguardante, appunto, i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile;
rilevata altresì l'insussistenza di preclusioni a far valere la pretesa azionata facendo ricorso alla disciplina del processo ordinario, ovvero, in alternativa, a quella del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., come nel caso di specie;
ritenuta, sull'eccezione sollevata dal resistente, circa la tardiva allegazione documentale offerta dal ricorrente successivamente alla data di deposito in cancelleria del ricorso, l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c., non essendo normativamente prevista alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta (Cass. civ. 7/1/2021, n. 46), preso atto delle difese svolte dalle parti e delle richieste istruttorie formulate dalle stesse che avrebbero implicato un'istruzione non sommaria,
è stato disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario.
1.3 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 28/12/2022, il g.i. non ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., ritenuti inammissibili i cap. 1 e 2 della memoria e relativi a circostanze documentabili e documentate nei limiti della rilevanza dei documenti prodotti il cap. 3, nonché superfluo il cap. 4, generico e documentabile il cap. 5 ed il 6 e documentati per come formulati i cap. 7, 8 e 9, nonché inammissibile la generica ed esplorativa richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto del convenuto per le annualità dal 2011 al
2021 al fine di accertare i pagamenti eventualmente effettuati dallo stesso convenuto.
Non è stata altresì ammessa la prova per testi articolata dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., ritenuta documentata la circostanza dei cap. 1, 2, 3, 5, 9 e 10, del tutto irrilevante la circostanza del cap. 4 e superflua quella del cap. 6, nonché irrilevanti ai fini della decisione (e in relazione ai rispettivi oneri probatori) le circostanze dei cap. 7 e 8 e superflui i cap. 12 e 13 e inammissibile per difetto di residualità la richiesta di acquisizione di fascicoli processuali ex art. 213
c.p.c..
All'esito dell'udienza del 3/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c., letta la successiva nota del 27/11/2024, con cui la difesa di parte convenuta ha rilevato la sospensione di parte attrice dall'esercizio della professione, e rilevato, sulla richiesta di interruzione, la necessità di instaurare il contraddittorio, sia per verificare il carattere non controverso della dichiarata sospensione, sia per verificare i presupposti per l'interruzione del processo laddove agli atti risulterebbe rilasciata procura in favore di altro difensore, la causa è stata rinviata all'udienza del 13/02/2025, all'esito della quale, ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 301 c.p.c., stante la dichiarata revoca dell'altro difensore costituito (avv. Laura Totino) e l'impossibilità per l'avvocato sospeso di patrocinare se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., è stata dichiarata l'interruzione del processo.
1.4 Con ricorso del 27/02/2025, ha riassunto il giudizio, dando Parte_1 atto dell'annullamento con effetti ex tunc dell'interdizione temporanea a suo carico, non sussistendone i presupposti ex lege previsti, anche in ragione dell'avvenuta archiviazione delle ipotesi di reato contestata.
Fissata con decreto dell'08/03/2025 l'udienza per la prosecuzione del giudizio, con assegnazione a parte ricorrente del termine sino al 14/4/2025 per la notifica del ricorso e del decreto, con ordinanza del 13/06/2025 è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'odierna udienza del
02/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
2. Va preliminarmente ribadita l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta sull'improponibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. volto ad ottenere la liquidazione di compensi maturati dall'avvocato per attività professionali diverse dalle prestazioni giudiziali in materia civile.
Il ricorrente, invero, non ha invocato l'applicazione della disciplina del procedimento sommario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, applicabile alle sole controversie di cui all'articolo 28 della legge n. 794 del 1942 e riguardante, appunto, i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, con esclusione dell'ipotesi in cui il compenso richiesto si riferisca ad attività professionale svolta in un processo penale.
Nulla esclude, quindi, che la pretesa volta al pagamento del compenso maturato per l'espletamento di un incarico svolto in ambito penale, come dedotto nel presente giudizio, possa essere fatta valere sia facendo ricorso alla disciplina del processo ordinario che, in alternativa, a quella del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., come nel caso di specie, vigente ratione temporis
(“La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit.” Cass. civ., sez. VI,
11/03/2021, n. 6817).
Va altresì ribadita l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal resistente circa la tardiva allegazione documentale offerta dal ricorrente successivamente alla data di deposito in cancelleria del ricorso, atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1
e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta;
ne consegue
l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda per avere il ricorrente depositato la documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì mediante l'inoltro di apposite buste telematiche in un momento successivo all'iscrizione della causa a ruolo e, comunque, antecedente all'udienza di comparizione delle parti)” (così Cass. civ. 7/1/2021, n. 46).
2.1 È altresì opportuno precisare che il presente giudizio risulta tempestivamente riassunto dall'attore in data 27/02/2025, vale a dire nel mese successivo all'annullamento del provvedimento di applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di avvocato, emesso in data 11/11/2024 dal Gip di Roma ed eseguito il 25/11/2024.
Come si evince dall'art. 301 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo professionale dell'unico difensore a mezzo del quale la parte di è costituita in giudizio determina l'interruzione del processo.
Si tratta di un'interruzione che si verifica automaticamente anche se il giudice
e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 cod. proc. civ.» (Cass. 3459/2007); e tuttavia tale nullità - […] - può essere fatta valere (senza che la vicenda sospensiva se ne differenzi come presupposto) «ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» (Cass. 26319/2006, 25234/2010, 1574/2020,
21359/2020) (Cass. civ., sez. I, 26/08/2021, n. 23486, in motivazione).
Laddove ricorra un'ipotesi di interruzione del processo a seguito della sospensione dall'albo professionale del procuratore, nel caso di specie per essere stato attinto dalla misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di avvocato, emesso in data 11/11/2024 dal Gip di Roma ed eseguito il 25/11/2024 e annullata con ordinanza del Tribunale del Riesame in data 27/01/2025 (notificata alla parte in data 29/01/2025), secondo la giurisprudenza di legittimità costante, nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello 'ius postulandi', per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo (Cass., civ., sez. L., 01/04/2025,
n. 8584).
Ed ancora: “nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio ella professione, una volta cessati gli effetti della sospensione, ai fini della la prosecuzione del processo, non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione della parte, essendo sufficiente che il procuratore, già costituito prima della sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione;
il procuratore ha l'onere di riattivarsi tempestivamente, una volta cessati gli effetti dell'evento, per assicurare la prosecuzione del processo nelle forme previste dagli artt. 301 e 305 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 13/04/2022, n. 11918). Pertanto, essendo intervenuto l'annullamento della misura interdittiva in data
27/01/2025, con ordinanza notificata alla parte in data 29/01/2025, il presente giudizio può ritenersi tempestivamente riassunto in data 27/2/2025.
3. Parte attrice ha agito al fine di ottenere il pagamento del compenso professionale maturato in relazione all'attività che sarebbe stata prestata in procedimenti penali patrocinati dinanzi al Tribunale di Latina, alla Corte di appello di
Roma e alla Corte di Cassazione;
compenso quantificato nell'importo complessivo di
€ 32.275,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa nella misura di legge.
Va preliminarmente osservato che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (così Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n. 1421).
Ed ancora: “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019)” (Cass. civ., sez. II, 08/04/2024, ord. n.
9314).
Ne deriva - quanto alla declinazione dell'onere della prova nel presente giudizio - che neppure dal mandato defensionale conferito ad un difensore si può configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, poiché non v'è traccia di una simile presunzione nell'ordinamento, essendo invece sempre onerato il professionista di offrire la duplice prova di cui si è detto: conferimento dell'incarico ed effettivo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/02/2004, n. 2701).
In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa poiché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente (giurisprudenza costante da Cass. civ., sez. II, 06/02/1958, n. 360 alla citata Cass. n. 1421/2021, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734, per la quale, perentoriamente, il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati).
In sostanza, trova pacificamente applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono: nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte delle resistenti;
nella deduzione puntuale della natura dell'incarico conferito;
nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie da spiegare ovvero nelle specifiche attività stragiudiziali da svolgere;
nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico; nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole specifiche attività giudiziali e stragiudiziali.
È, dunque, onere del professionista produrre la documentazione attestante l'attività svolta.
Posto quanto sopra circa l'onere probatorio che è imposto all'avvocato che agisce per la liquidazione e l'accertamento del proprio compenso, va rilevato che, nel caso di specie, la produzione documentale allegata è idonea a ritenere dimostrata la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta, nei limiti che seguono.
3.1 Parte attrice ha dedotto di aver ricevuto dal convenuto l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel procedimento penale R.G. n. 2199/2011 sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase dibattimentale, svoltesi innanzi il Tribunale di Latina.
L'attività professionale si assume essere consistita, per quanto concerne la fase delle indagini preliminari, nella redazione e deposito di una memoria difensiva e nella partecipazione all'interrogatorio di persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 370 e 375 c.p.p. e, nella fase dibattimentale, nella partecipazione alle diverse udienze tenutesi. Dalla documentazione versata in atti si evince (cfr. doc. 2 e 21 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) che, in un primo momento, era Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampiero Cevrain e Stefano Giannetta, ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c., e successivamente, almeno dal 17/10/2012, dall'avv. , come Pt_1 confermato anche da parte convenuta.
Può, dunque, ritenersi assolto l'onere probatorio in ordine al conferimento dell'incarico, con la precisazione, in merito al quantum, che il compenso deve essere determinato tenendo conto dell'importanza, della natura e della complessità del giudizio nonché del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Nel caso di specie, von vi è prova alcuna della memoria asseritamente redatta e depositata dall'attore in favore del convenuto.
Risulta, al contrario, la sola partecipazione all'interrogatorio svoltosi in data
29/11/2012; la presenza e la nomina dell'avv. si evince dal verbale, nel quale Pt_1 egli è indicato come legale di fiducia (doc. allegato alla nota di deposito del
10/04/2020) e presso il cui studio il convenuto ha eletto domicilio (cfr. anche decreto di citazione diretta a giudizio)
È altresì provata la partecipazione alle udienze del 10/04/2014 e del
04/02/2016 tenutesi nel procedimento penale R.G. n. 861/2014 - R.G.N.R. 2199/2021
a carico di , odierno convenuto, fino all'avvenuta revoca del Controparte_1 mandato, con effetto dal 09/11/2016.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la revoca o la rinuncia al mandato da parte del procuratore costituiscono dichiarazioni recettizie a forma libera, destinate a non avere effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, senza dunque che risulti necessario che la revoca avvenga in forma scritta non stabilendo l'art. 107 c.p.p. requisiti di forma.
Ancorché la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. III, 17/11/2021, ord. n. 334800), l'avvenuta revoca può presuntivamente dedursi dall'atto di nomina di nuovo difensore (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), in cui si legge espressamente “con revoca di ogni altra precedente nomina”, nonché dalla sola indicazione del nuovo difensore nelle udienze successive e nell'epigrafe della sentenza n. 130/2020, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 2199/2011 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A ciò si aggiunga che è la stessa parte attrice, nel quantificare il compenso, ad escludere la fase decisionale, il che rappresenta un indice inequivoco della circostanza dedotta da parte convenuta.
L'avvenuta revoca del mandato non può non incidere sulla quantificazione del compenso, che deve tener conto, come già osservato, dell'importanza, della natura e della complessità del procedimento e dell'attività concretamente svolta dal difensore, su cui grava la relativa prova.
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dal ricorrente e considerato che ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso la parte convenuta nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso si prospetta dunque fondata, ancorché nei limiti che vengono di seguito ulteriormente specificati.
3.1.1 Va dunque a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. sollevata dalla parte convenuta in atto di costituzione.
Come già rilevato in premessa, nel costituirsi in giudizio, in relazione al compenso chiesto per il procedimento R.G. n. 2199/2011, il convenuto ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto dell'avvocato per decorso del termine triennale di cui all'art. 2956 c.c., deducendo l'avvenuto integrale pagamento, nel corso del tempo, degli importi richiesti e dovuti per l'attività professionale svolta.
Ai sensi dell'art. 2956 c.c. si prescrive in tre anni, tra gli altri, il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate.
L'eccezione di prescrizione presuntiva, diversamente da quanto accade per la presunzione ordinaria, non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto (Cass. civ. sez. II, 01/10/2018, n.
23751).
A ciò si aggiunga che le deduzioni con le quali il debitore assume il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili (come accade qualora il comportamento del debitore importi, seppur implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, cfr., a tal proposito, Cass. civ. sez. VI,
05/06/2019, ord. n. 15303) con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass. civ. sez. III, 27/12/2024, n. 34710).
Nel caso di specie, non vi è stata contestazione del conferimento dell'incarico ma risulta contestata l'attività professionale svolta e, dunque, il quantum richiesto.
L'eccezione di prescrizione presuntiva riguardante il credito azionato è incompatibile con quella che nega il conferimento dell'incarico al professionista ricorrente e, dunque, la stessa costituzione del rapporto giuridico, nonché con la contestazione del credito azionato, in quanto implica l'ammissione che l'obbligazione non è stata integralmente estinta, rendendo inefficace la presunzione su cui si basa l'eccezione in parola.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione (presuntiva) va rigettata.
A ciò si aggiunga che, una volta sollevata l'eccezione di prescrizione presuntiva, il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. civ. 16/06/2021, ord. n. 17071; conf.
Cass. civ.,15/05/2007, n. 11195).
Il termine triennale previsto dall'art. 2956, n. 2, c.c. decorre, ai sensi dell'art. 2957, secondo comma, c.c., dalla decisione della lite, vale a dire dalla pronuncia del provvedimento decisorio definitivo e, per gli affari non conclusi, dall'ultima prestazione. Ed invero, in materia di onorari di avvocato, “il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all'art. 2956
c.c., ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., decorre 'dalla decisione della lite', che coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre 'per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione', da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio” (cfr. Cass. civ., sez., VI,
18/11/2021, n. 35275; Cass. civ., 21/02/2020, ord. n. 4595).
Nel caso di specie, peraltro, dovendo ritenersi unico il giudizio R.G. n.
2199/2011, a nulla rilevando a tal fine le diverse fasi in cui si articola il procedimento penale, l'eccezione di prescrizione non è fondata, stante l'invito alla negoziazione assistita in atti, che costituisce pacificamente un atto interruttivo della prescrizione, ricevuta dalla parte convenuta in data 17/11/2017 e, dunque, un anno dopo dalla revoca del mandato, che risulta efficace dal 09/11/2016.
Il presente giudizio è stato introdotto in data 06/04/2020, dunque, non risulta decorso il termine triennale previsto dal codice.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da parte convenuta in riferimento al compenso maturato a seguito della prestazione professionale espletata nel procedimento penale R.G. n. 2199/2011.
3.1.2 Quanto alla misura del compenso, il ricorrente/attore ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
Sul punto si rende necessaria una precisazione.
Va infatti osservato che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, all'accordo che sia intervenuto fra le parti - che risulta preminente su ogni altro criterio di liquidazione - e, poi, in via soltanto subordinata, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi, e infine, ove manchino anche le tariffe e gli usi, alla determinazione del giudice.
Nel caso concreto non risulta allegato e provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi, questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabile nella versione ratione temporis vigente. Tale decreto prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 12 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento.
Il comma 1 della richiamata disposizione stabilisce infatti “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento”.
Precisato ciò, la somma richiesta dall'attore a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari ad € 7.452,00 per la fase delle indagini preliminari (compenso tabellare di € 6.480,00, oltre spese generali, iva e cpa) e ad
4.284,90 (compenso tabellare di € 3.726,00, oltre spese generali, iva e cpa) deve ritenersi non congrua rispetto a quanto effettivamente dimostrato in giudizio.
Invero, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'attore
(partecipazione all'interrogatorio, nella fase delle indagini preliminari, e presenza in due udienze, nella fase dibattimentale), il compenso, diversamente da quanto chiesto dall'attore, deve essere liquidato sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità che risultino dalla documentazione allegata e in mancanza di alcuna dimostrazione concernente il tenore della difesa svolta e la sua complessità in relazione alle questioni trattate), limitatamente alle sole fasi di studio della controversia e istruttoria, in ordine sia alle indagini preliminari che alla fase dibattimentale.
Pare opportuno precisare come l'art. 12, comma 3, del DM in applicazione preveda: “[…] a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Non essendo provata la redazione e il deposito di atti introduttivi (non vi è prova della predisposizione della memoria dedotta) ed essendo intervenuta la revoca del mandato prima della fase decisionale, applicando la tabella 15. dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014 e relativa ai giudizi penali, nei valori ridotti al
50% previsti dall'art. 12, comma 1 (che prevede la riduzione non oltre il 50% dei parametri medi indicati dalle tabelle), attesa la natura e la scarsa complessità della controversia, relativamente alle sole fasi di studio della controversia e istruttoria, il compenso dell'avv. deve essere liquidato nell'importo di € 900,00 Parte_1
(così suddiviso: € 405,00 per la fase di studio della controversia;
€ 495,00 per la fase istruttoria e/o dibattimentale), oltre spese generali al 15%, iva e cpa e gli interessi legali come richiesti in domanda. Non possono essere riconosciuti gli interessi moratori espressamente richiesti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Ed infatti l'attore ha evocato il predetto decreto legislativo menzionando gli artt. 3, 4 e 6, evocando la specifica disciplina di matrice eurounitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Disciplina certamente estranea al rapporto in questione, che ha semmai natura consumeristica. Non è stata evocata l'applicazione degli interessi cosiddetti
'processuali' dell'art. 1284, quarto comma, c.c..
Quanto alla decorrenza degli interessi legali, va richiamato il principio di diritto alla stregua del quale: “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ., competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, in quanto il nostro ordinamento non ha recepito il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. ord.
10.10.2022 n. 29351; Cass. 19.8.2022 n. 24973; Cass. ord. 16.3.2022 n. 8611).
Ancorché poi non possa trovare applicazione la disposizione del D.M. n. 238/1992, che prevedeva la spettanza degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e della rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine di tre mesi dall'invio della parcella da parte del professionista, trattandosi di norma regolamentare non abilitata a modificare la disciplina codicistica dell'art. 1224 cod. civ., nel caso in esame, […] doveva trovare applicazione l'art. 1224 comma 4° cod. civ., introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n.162/2014, che dispone che, in assenza di predeterminazione delle parti, gli interessi dovuti a far data dalla domanda giudiziale siano quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (ossia dal D. Lgs. n. 231/2002), manifestando in tal modo il chiaro intento di contrastare, anche con la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorie ovvero ostruzionistiche del debitore, e volendo in ogni caso assicurare che la durata del processo non possa andare a danno del creditore, principio questo già ritenuto applicabile anche ai compensi degli avvocati (Cass. ord. 16.3.2022 n. 8611)
(cfr. Cass. civ., sez. II, 14/05/2025, n. 12905 in motivazione).
In assenza di formali atti di costituzione in mora che risultino ricevuti dal resistente (nel ricorso introduttivo vi è il generico riferimento a richieste di pagamento, non altrimenti specificate), gli interessi legali decorrono dalla domanda giudiziale.
Non vanno, al contrario, liquidate le spese di trasferta pure richieste, in assenza di riscontro probatorio.
Le spese di recupero di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2002 sono previste in favore del creditore nel diverso ambito delle transazioni commerciali.
4. Parte attrice ha altresì dedotto di aver ricevuto dal convenuto l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel procedimento penale R.G. n. 14021/2013 dinanzi alla
Corte di Cassazione e nel procedimento penale R.G. n. 12131/2010 dinanzi al
Tribunale di Latina, quantificando il relativo compenso rispettivamente in €
12.482,10 ed € 7.452,00.
L'attività professionale espletata è consistita, secondo quanto prospettato dall'attore, nella predisposizione e deposito di memoria difensiva nell'interesse del convenuto e nella partecipazione alla discussione orale, nel procedimento svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, nonché nella predisposizione dell'atto di opposizione all'archiviazione, nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di
Latina.
4.1 Quanto al procedimento penale R.G. n. 14021/2013 va osservato come dalla documentazione versata in atti non sia possibile evincere l'attività in concreto svolta dall'attore, su cui, si ribadisce, in applicazione dei principi di diritto richiamati in materia, incombe il relativo onere probatorio.
Ancorché la parte resistente costituita non contesti la predisposizione di una memoria difensiva da parte dell'avvocato, odierno attore, ai fini della liquidazione del quantum, ove, come già osservato, deve tenersi conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, si rende necessaria l'allegazione della relativa documentazione al fine di verificare l'attività professionale concretamente svolta dal professionista.
Dimostrazione di cui è onerato l'attore, il quale è, dunque, tenuto a provare l'attività concreta espletata mediante la produzione di documenti specifici (dai quali desumere l'attività compiuta, i provvedimenti definitori adottati e l'indicazione del valore della causa), che, nel caso di specie, non sono stati prodotti.
Pertanto, non essendo stato assolto l'onere probatorio in ordine all'attività effettivamente svolta, rilevante ai fini della determinazione del quantum dovuto e diversamente quantificabile in modo del tutto arbitrario, la domanda sul punto non va può essere accolta.
4.2 Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla richiesta di compenso maturato in ragione dell'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale R.G. n. 12131/2010.
Invero, a fronte delle puntuali e specifiche contestazioni di parte convenuta, non risulta in alcun modo provato che parte attrice abbia redatto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, emergendo, al contrario, che la stessa sia stata predisposta dalla parte personalmente, con contestuale nomina quale difensore di fiducia dell'avv. Giuseppe Napoleone, a cui è stato conferito l'incarico di depositare l'atto di opposizione.
Ancorché parte convenuta confermi di aver conferito l'incarico all'attore in data 02/05/2014 (doc. allegato all'atto del 10/04/2020 di parte attrice), non vi è contezza dell'attività professionale dallo stesso svolta, non avendo l'avvocato depositato alcun documento dal quale risulti la prova dell'attività svolta nel Pt_1 giudizio in relazione al quale è stata proposta la domanda di liquidazione del compenso.
La documentazione offerta in comunicazione (atto di denuncia - querela del
21/12/2010, la richiesta di archiviazione del 24/02/2011, l'avviso alla parte offesa della richiesta di archiviazione del 24/02/2011, notificata il 08/03/2011, l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del 18/03/201, le istanze di deposito dei documenti del 17/01/2013 e del 01/04/2014) riporta date precedenti al conferimento dell'incarico, avvenuto in data 02/05/2014 e in essa non vi è alcuna menzione o firma del professionista istante, ad eccezione di un atto di denuncia - querela del 29/07/2014, che, tuttavia, non risulta firmata, senza peraltro considerare che la predisposizione della stessa non è stata in alcun modo dedotta dall'attore.
Deve essere ulteriormente rilevato, che in sede di valutazione delle prove articolate da parte attrice (v. ordinanza istruttoria del 28/12/2022), è stata ritenuta la genericità e inconducenza dei capitoli di prova finalizzati a dimostrare lo svolgimento dell'attività professionale (v. in particolare i cap. 5 e 6 della seconda memoria istruttoria del 31/12/2021), che nulla avrebbero aggiunto, in ragione del contenuto dagli stessi spiegato, allo scarno compendio probatorio fornito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda avente ad oggetto la liquidazione di compensi professionali per la prestazione svolta nei procedimenti penali R.G. n. 14021/2013 dinanzi alla Corte di Cassazione e R.G. n. 12131/2010 dinanzi al Tribunale di Latina è infondata e va, pertanto, rigettata.
5. Va rilevato, a margine della presente decisione, che gli elementi di fatto impropriamente introdotti nel giudizio e riguardanti fatti riferiti all'avv. ed Pt_1 aventi rilevanza penale non di competenza di questo tribunale civile - al di là degli obblighi che il giudicante ha assolto ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p. - non possono incidere sulla presente decisione in assenza di specifici dati o riferimenti che ineriscano nel dettaglio al rapporto obbligatorio dedotto e sopra ampiamente esaminato.
6. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
tenuto conto dei valori dello scaglione ricompreso tra €
0,01 ed € 1.100,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e dello scarso pregio delle difese svolte) sono regolate secondo i seguenti criteri.
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata solo parzialmente accolta il giudice può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese (da ultimo Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n.
19933).
A tal proposito, in considerazione dell'evidente scarto quantitativo tra petitum
e decisum (parte ricorrente ha chiesto una liquidazione notevolmente superiore a quella ottenuta in questa sede) sussistono i presupposti dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., pertanto, le spese di lite vanno parzialmente compensate tra le parti nella misura del 50% e la restante parte è posta a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- in parziale accoglimento della domanda proposta, condanna CP_1 al pagamento in favore dell'avv. a titolo di compenso
[...] Parte_1 professionale della complessiva somma di € 900,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa e gli interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura del 50% e condanna alla rifusione della restante parte in favore di , che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 62,50 per esborsi ripetibili ed € 165,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 02/10/2025
Il giudice
Luca Venditto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 02/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127- ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 13/06/2025, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 1/10/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 1/10/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1724 R.G. Cont. dell'anno 2020
TRA
- C.F. , che rappresenta sé stesso in Parte_1 C.F._1 giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Largo Messico n.
7 - Roma;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in via Gualtiero Serafino n.
8 - Roma presso lo studio dell'avv. Gianluca
TAGLIONI, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: liquidazione compenso professionale attività giudiziale in ambito penale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 06/04/2020, ha dedotto Parte_1 di aver prestato la sua attività professionale in qualità di avvocato in favore di
, nel procedimento penale R.G. n. 2199/2011 dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Latina, sia nella fase delle indagini preliminari, consistita nella predisposizione di una memoria e nella partecipazione all'interrogatorio dell'indagato, sia nella fase del dibattimento mediante la partecipazione a diverse udienze.
Ha altresì dedotto che gli avrebbe conferito l'incarico di Controparte_1 rappresentarlo e difenderlo nel procedimento penale R.G. n. 14021/2013 (conclusosi con sentenza n. 2330/2014 di annullamento senza rinvio), svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione, sesta sezione penale, incardinato con ricorso proposto da
[...]
avverso il decreto n. 4707/2012 del Tribunale di Latina, con cui è stata Pt_2 disposta l'archiviazione del procedimento promosso ai danni di , Controparte_1 indagato per calunnia.
L'attività professionale è consistita nella predisposizione e deposito di memoria difensiva e nella partecipazione all'udienza.
Ulteriore incarico gli sarebbe stato conferito ai fini della rappresentanza e difesa nel procedimento penale R.G. n. 12131/2010, nell'ambito del quale ha redatto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata e notificata dal P.M..
A fronte dell'attività professionale svolta, secondo quanto prospettato dall'attore, alcun compenso veniva corrisposto dal cliente, risultando vani i diversi tentativi di ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati.
Sulla scorta di tali premesse, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Latina adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 702 bis, comma III, c.p.c.:1) accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'avv. prof. nei Parte_1 confronti di per l'attività professionale proficuamente dinanzi al Controparte_1 Tribunale penale di Latina e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di € 32.275 oltre spese forfettarie (15%) IVA e CPA, oltre spese vive documentate giusta nota spese oltre interessi legali ed interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.LGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del D.LGS. n. 231/2002
a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento ex art. 6 D.LGS. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
1.1 Fissata con decreto del 15/04/2020, emesso dall'originario giudice designato, l'udienza del 04/05/2021 per la discussione, con assegnazione al convenuto del termine di venti giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio e a parte ricorrente del termine di trenta giorni prima del termine fissato per la costituzione del convenuto (vale a dire cinquanta giorni prima dell'udienza fissata nel richiamato decreto) per la notifica del ricorso unitamente al decreto, con comparsa del 12/04/2021, si è costituito in giudizio , il quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto dedotto ed eccepito da . Parte_1
In particolare, ha preliminarmente contestato il rito, non Controparte_1 potendo la domanda, avente ad oggetto la liquidazione del compenso in ordine alle prestazioni rese in ambito penale, essere introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e, nel merito, l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2956 c.c. e, ad ogni modo, per adempimento dell'obbligazione assunta.
Sulla scorta di tali circostanze, prospettata altresì la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo parte attrice agito in giudizio sebbene consapevole dell'estinzione dell'obbligazione, parte convenuta ha così concluso: “- in via preliminare: si impugna, si contesta e si disconosce qualunque ulteriore produzione documentale del ricorrente e qualsivoglia altro allegato che dovesse risultare prodotto dal medesimo ricorrente successivamente alla sua costituzione e con ciò posteriore all'iscrizione della causa al ruolo avvenuta in data 06.04.2020; produzione documentale che nel caso sarebbe da ritersi tardiva, irrilevante, inammissibile e non esaminabile ai fini della decisione e di cui se ne chiede sin d'ora lo stralcio dagli atti;
in subordine, e sempre qualora si verificasse la descritta ipotesi, si chiede sin d'ora termine per esame e controreplica a tale documentazione e produzione di prova contraria in favore del resistente;
- accertare
e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto per decorso del termine di legge, a norma degli artt. 2956 e ss. c.c., dalla conclusione dei giudizi e dalla revoca dell'incarico, come meglio precisato in narrativa ed essendo con ciò trascorsi oltre tre anni da quelle date, con l'avvenuta estinzione dell'obbligazione e conseguentemente e per l'effetto respingere tutte le domande formulate dalla parte ricorrente;
- per le motivazioni illustrate in narrativa e risultando chiaro che il ricorrente ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannare lo stesso ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 1° e comma 3° c.p.c., al risarcimento in favore del resistente dei danni da determinarsi in via equitativa ed al pagamento di una somma equitativamente determinata. Con vittoria delle spese di lite oltre gli accessori di legge”.
1.2 All'esito dell'udienza del 01/07/2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a suo tempo vigente e rilevata l'infondatezza dell'eccezione circa la improponibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. volto ad ottenere la liquidazione di compensi maturati dall'avvocato per attività professionali diverse dalle prestazioni giudiziali in materia civile, non avendo parte ricorrente invocato l'applicazione della disciplina del procedimento sommario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.
150 del 2011, applicabile alle sole controversie di cui all'articolo 28 della legge n.
794 del 1942 e riguardante, appunto, i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile;
rilevata altresì l'insussistenza di preclusioni a far valere la pretesa azionata facendo ricorso alla disciplina del processo ordinario, ovvero, in alternativa, a quella del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., come nel caso di specie;
ritenuta, sull'eccezione sollevata dal resistente, circa la tardiva allegazione documentale offerta dal ricorrente successivamente alla data di deposito in cancelleria del ricorso, l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c., non essendo normativamente prevista alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta (Cass. civ. 7/1/2021, n. 46), preso atto delle difese svolte dalle parti e delle richieste istruttorie formulate dalle stesse che avrebbero implicato un'istruzione non sommaria,
è stato disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario.
1.3 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 28/12/2022, il g.i. non ha ammesso la prova per testi articolata dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., ritenuti inammissibili i cap. 1 e 2 della memoria e relativi a circostanze documentabili e documentate nei limiti della rilevanza dei documenti prodotti il cap. 3, nonché superfluo il cap. 4, generico e documentabile il cap. 5 ed il 6 e documentati per come formulati i cap. 7, 8 e 9, nonché inammissibile la generica ed esplorativa richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto del convenuto per le annualità dal 2011 al
2021 al fine di accertare i pagamenti eventualmente effettuati dallo stesso convenuto.
Non è stata altresì ammessa la prova per testi articolata dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., ritenuta documentata la circostanza dei cap. 1, 2, 3, 5, 9 e 10, del tutto irrilevante la circostanza del cap. 4 e superflua quella del cap. 6, nonché irrilevanti ai fini della decisione (e in relazione ai rispettivi oneri probatori) le circostanze dei cap. 7 e 8 e superflui i cap. 12 e 13 e inammissibile per difetto di residualità la richiesta di acquisizione di fascicoli processuali ex art. 213
c.p.c..
All'esito dell'udienza del 3/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c., letta la successiva nota del 27/11/2024, con cui la difesa di parte convenuta ha rilevato la sospensione di parte attrice dall'esercizio della professione, e rilevato, sulla richiesta di interruzione, la necessità di instaurare il contraddittorio, sia per verificare il carattere non controverso della dichiarata sospensione, sia per verificare i presupposti per l'interruzione del processo laddove agli atti risulterebbe rilasciata procura in favore di altro difensore, la causa è stata rinviata all'udienza del 13/02/2025, all'esito della quale, ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 301 c.p.c., stante la dichiarata revoca dell'altro difensore costituito (avv. Laura Totino) e l'impossibilità per l'avvocato sospeso di patrocinare se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., è stata dichiarata l'interruzione del processo.
1.4 Con ricorso del 27/02/2025, ha riassunto il giudizio, dando Parte_1 atto dell'annullamento con effetti ex tunc dell'interdizione temporanea a suo carico, non sussistendone i presupposti ex lege previsti, anche in ragione dell'avvenuta archiviazione delle ipotesi di reato contestata.
Fissata con decreto dell'08/03/2025 l'udienza per la prosecuzione del giudizio, con assegnazione a parte ricorrente del termine sino al 14/4/2025 per la notifica del ricorso e del decreto, con ordinanza del 13/06/2025 è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'odierna udienza del
02/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
2. Va preliminarmente ribadita l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta sull'improponibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. volto ad ottenere la liquidazione di compensi maturati dall'avvocato per attività professionali diverse dalle prestazioni giudiziali in materia civile.
Il ricorrente, invero, non ha invocato l'applicazione della disciplina del procedimento sommario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, applicabile alle sole controversie di cui all'articolo 28 della legge n. 794 del 1942 e riguardante, appunto, i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, con esclusione dell'ipotesi in cui il compenso richiesto si riferisca ad attività professionale svolta in un processo penale.
Nulla esclude, quindi, che la pretesa volta al pagamento del compenso maturato per l'espletamento di un incarico svolto in ambito penale, come dedotto nel presente giudizio, possa essere fatta valere sia facendo ricorso alla disciplina del processo ordinario che, in alternativa, a quella del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., come nel caso di specie, vigente ratione temporis
(“La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit.” Cass. civ., sez. VI,
11/03/2021, n. 6817).
Va altresì ribadita l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal resistente circa la tardiva allegazione documentale offerta dal ricorrente successivamente alla data di deposito in cancelleria del ricorso, atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702-bis, commi 1
e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta;
ne consegue
l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda per avere il ricorrente depositato la documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì mediante l'inoltro di apposite buste telematiche in un momento successivo all'iscrizione della causa a ruolo e, comunque, antecedente all'udienza di comparizione delle parti)” (così Cass. civ. 7/1/2021, n. 46).
2.1 È altresì opportuno precisare che il presente giudizio risulta tempestivamente riassunto dall'attore in data 27/02/2025, vale a dire nel mese successivo all'annullamento del provvedimento di applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di avvocato, emesso in data 11/11/2024 dal Gip di Roma ed eseguito il 25/11/2024.
Come si evince dall'art. 301 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo professionale dell'unico difensore a mezzo del quale la parte di è costituita in giudizio determina l'interruzione del processo.
Si tratta di un'interruzione che si verifica automaticamente anche se il giudice
e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 cod. proc. civ.» (Cass. 3459/2007); e tuttavia tale nullità - […] - può essere fatta valere (senza che la vicenda sospensiva se ne differenzi come presupposto) «ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» (Cass. 26319/2006, 25234/2010, 1574/2020,
21359/2020) (Cass. civ., sez. I, 26/08/2021, n. 23486, in motivazione).
Laddove ricorra un'ipotesi di interruzione del processo a seguito della sospensione dall'albo professionale del procuratore, nel caso di specie per essere stato attinto dalla misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di avvocato, emesso in data 11/11/2024 dal Gip di Roma ed eseguito il 25/11/2024 e annullata con ordinanza del Tribunale del Riesame in data 27/01/2025 (notificata alla parte in data 29/01/2025), secondo la giurisprudenza di legittimità costante, nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello 'ius postulandi', per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo (Cass., civ., sez. L., 01/04/2025,
n. 8584).
Ed ancora: “nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio ella professione, una volta cessati gli effetti della sospensione, ai fini della la prosecuzione del processo, non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione della parte, essendo sufficiente che il procuratore, già costituito prima della sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione;
il procuratore ha l'onere di riattivarsi tempestivamente, una volta cessati gli effetti dell'evento, per assicurare la prosecuzione del processo nelle forme previste dagli artt. 301 e 305 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 13/04/2022, n. 11918). Pertanto, essendo intervenuto l'annullamento della misura interdittiva in data
27/01/2025, con ordinanza notificata alla parte in data 29/01/2025, il presente giudizio può ritenersi tempestivamente riassunto in data 27/2/2025.
3. Parte attrice ha agito al fine di ottenere il pagamento del compenso professionale maturato in relazione all'attività che sarebbe stata prestata in procedimenti penali patrocinati dinanzi al Tribunale di Latina, alla Corte di appello di
Roma e alla Corte di Cassazione;
compenso quantificato nell'importo complessivo di
€ 32.275,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa nella misura di legge.
Va preliminarmente osservato che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di azione giudiziale per il pagamento del compenso professionale spettante all'avvocato per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata, il legale deve offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato (così Cass. civ., sez. VI, 22/01/2021, n. 1421).
Ed ancora: “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019)” (Cass. civ., sez. II, 08/04/2024, ord. n.
9314).
Ne deriva - quanto alla declinazione dell'onere della prova nel presente giudizio - che neppure dal mandato defensionale conferito ad un difensore si può configurare una presunzione di riferibilità a quel professionista dell'intera attività difensiva espletata nel giudizio al quale quel mandato si riferisce, poiché non v'è traccia di una simile presunzione nell'ordinamento, essendo invece sempre onerato il professionista di offrire la duplice prova di cui si è detto: conferimento dell'incarico ed effettivo svolgimento dell'attività (cfr. Cass. civ., sez. II, 12/02/2004, n. 2701).
In difetto di tale prova, la richiesta dell'avvocato è legittimamente esclusa poiché il professionista matura il diritto al compenso non già in astratto, ma con riferimento all'opera da egli effettivamente svolta in esecuzione del mandato ricevuto dal cliente (giurisprudenza costante da Cass. civ., sez. II, 06/02/1958, n. 360 alla citata Cass. n. 1421/2021, ma si veda anche Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734, per la quale, perentoriamente, il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente deve, oltre ad allegare, anche provare nel corso dell'istruttoria, l'esistenza di tutte le circostanze e fatti costituivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati).
In sostanza, trova pacificamente applicazione nei giudizi concernenti l'accertamento del diritto dell'avvocato al pagamento del compenso per l'attività svolta il criterio generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il professionista è onerato di dimostrare tutti i fatti costitutivi che legittimano e fondano la pretesa fatta valere e che, nella specie, consistono: nell'effettivo conferimento dell'incarico professionale da parte delle resistenti;
nella deduzione puntuale della natura dell'incarico conferito;
nell'indicazione del valore della controversia e delle varie domande giudiziarie da spiegare ovvero nelle specifiche attività stragiudiziali da svolgere;
nella specificazione degli elementi caratterizzanti l'eventuale complessità dell'incarico; nella allegazione delle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole specifiche attività giudiziali e stragiudiziali.
È, dunque, onere del professionista produrre la documentazione attestante l'attività svolta.
Posto quanto sopra circa l'onere probatorio che è imposto all'avvocato che agisce per la liquidazione e l'accertamento del proprio compenso, va rilevato che, nel caso di specie, la produzione documentale allegata è idonea a ritenere dimostrata la pretesa, sia sotto il profilo dell'effettivo conferimento dell'incarico, sia per quanto concerne la concreta attività svolta, nei limiti che seguono.
3.1 Parte attrice ha dedotto di aver ricevuto dal convenuto l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel procedimento penale R.G. n. 2199/2011 sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase dibattimentale, svoltesi innanzi il Tribunale di Latina.
L'attività professionale si assume essere consistita, per quanto concerne la fase delle indagini preliminari, nella redazione e deposito di una memoria difensiva e nella partecipazione all'interrogatorio di persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 370 e 375 c.p.p. e, nella fase dibattimentale, nella partecipazione alle diverse udienze tenutesi. Dalla documentazione versata in atti si evince (cfr. doc. 2 e 21 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) che, in un primo momento, era Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampiero Cevrain e Stefano Giannetta, ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c., e successivamente, almeno dal 17/10/2012, dall'avv. , come Pt_1 confermato anche da parte convenuta.
Può, dunque, ritenersi assolto l'onere probatorio in ordine al conferimento dell'incarico, con la precisazione, in merito al quantum, che il compenso deve essere determinato tenendo conto dell'importanza, della natura e della complessità del giudizio nonché del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Nel caso di specie, von vi è prova alcuna della memoria asseritamente redatta e depositata dall'attore in favore del convenuto.
Risulta, al contrario, la sola partecipazione all'interrogatorio svoltosi in data
29/11/2012; la presenza e la nomina dell'avv. si evince dal verbale, nel quale Pt_1 egli è indicato come legale di fiducia (doc. allegato alla nota di deposito del
10/04/2020) e presso il cui studio il convenuto ha eletto domicilio (cfr. anche decreto di citazione diretta a giudizio)
È altresì provata la partecipazione alle udienze del 10/04/2014 e del
04/02/2016 tenutesi nel procedimento penale R.G. n. 861/2014 - R.G.N.R. 2199/2021
a carico di , odierno convenuto, fino all'avvenuta revoca del Controparte_1 mandato, con effetto dal 09/11/2016.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la revoca o la rinuncia al mandato da parte del procuratore costituiscono dichiarazioni recettizie a forma libera, destinate a non avere effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, senza dunque che risulti necessario che la revoca avvenga in forma scritta non stabilendo l'art. 107 c.p.p. requisiti di forma.
Ancorché la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. III, 17/11/2021, ord. n. 334800), l'avvenuta revoca può presuntivamente dedursi dall'atto di nomina di nuovo difensore (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), in cui si legge espressamente “con revoca di ogni altra precedente nomina”, nonché dalla sola indicazione del nuovo difensore nelle udienze successive e nell'epigrafe della sentenza n. 130/2020, pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 2199/2011 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A ciò si aggiunga che è la stessa parte attrice, nel quantificare il compenso, ad escludere la fase decisionale, il che rappresenta un indice inequivoco della circostanza dedotta da parte convenuta.
L'avvenuta revoca del mandato non può non incidere sulla quantificazione del compenso, che deve tener conto, come già osservato, dell'importanza, della natura e della complessità del procedimento e dell'attività concretamente svolta dal difensore, su cui grava la relativa prova.
Ne deriva che, esaminata la documentazione complessivamente prodotta dal ricorrente e considerato che ha fornito prova documentale di avere assistito e difeso la parte convenuta nel giudizio indicato, la domanda di liquidazione del compenso si prospetta dunque fondata, ancorché nei limiti che vengono di seguito ulteriormente specificati.
3.1.1 Va dunque a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. sollevata dalla parte convenuta in atto di costituzione.
Come già rilevato in premessa, nel costituirsi in giudizio, in relazione al compenso chiesto per il procedimento R.G. n. 2199/2011, il convenuto ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto dell'avvocato per decorso del termine triennale di cui all'art. 2956 c.c., deducendo l'avvenuto integrale pagamento, nel corso del tempo, degli importi richiesti e dovuti per l'attività professionale svolta.
Ai sensi dell'art. 2956 c.c. si prescrive in tre anni, tra gli altri, il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate.
L'eccezione di prescrizione presuntiva, diversamente da quanto accade per la presunzione ordinaria, non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo bensì sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto (Cass. civ. sez. II, 01/10/2018, n.
23751).
A ciò si aggiunga che le deduzioni con le quali il debitore assume il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili (come accade qualora il comportamento del debitore importi, seppur implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, cfr., a tal proposito, Cass. civ. sez. VI,
05/06/2019, ord. n. 15303) con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa (Cass. civ. sez. III, 27/12/2024, n. 34710).
Nel caso di specie, non vi è stata contestazione del conferimento dell'incarico ma risulta contestata l'attività professionale svolta e, dunque, il quantum richiesto.
L'eccezione di prescrizione presuntiva riguardante il credito azionato è incompatibile con quella che nega il conferimento dell'incarico al professionista ricorrente e, dunque, la stessa costituzione del rapporto giuridico, nonché con la contestazione del credito azionato, in quanto implica l'ammissione che l'obbligazione non è stata integralmente estinta, rendendo inefficace la presunzione su cui si basa l'eccezione in parola.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione (presuntiva) va rigettata.
A ciò si aggiunga che, una volta sollevata l'eccezione di prescrizione presuntiva, il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. civ. 16/06/2021, ord. n. 17071; conf.
Cass. civ.,15/05/2007, n. 11195).
Il termine triennale previsto dall'art. 2956, n. 2, c.c. decorre, ai sensi dell'art. 2957, secondo comma, c.c., dalla decisione della lite, vale a dire dalla pronuncia del provvedimento decisorio definitivo e, per gli affari non conclusi, dall'ultima prestazione. Ed invero, in materia di onorari di avvocato, “il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all'art. 2956
c.c., ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., decorre 'dalla decisione della lite', che coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre 'per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione', da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio” (cfr. Cass. civ., sez., VI,
18/11/2021, n. 35275; Cass. civ., 21/02/2020, ord. n. 4595).
Nel caso di specie, peraltro, dovendo ritenersi unico il giudizio R.G. n.
2199/2011, a nulla rilevando a tal fine le diverse fasi in cui si articola il procedimento penale, l'eccezione di prescrizione non è fondata, stante l'invito alla negoziazione assistita in atti, che costituisce pacificamente un atto interruttivo della prescrizione, ricevuta dalla parte convenuta in data 17/11/2017 e, dunque, un anno dopo dalla revoca del mandato, che risulta efficace dal 09/11/2016.
Il presente giudizio è stato introdotto in data 06/04/2020, dunque, non risulta decorso il termine triennale previsto dal codice.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da parte convenuta in riferimento al compenso maturato a seguito della prestazione professionale espletata nel procedimento penale R.G. n. 2199/2011.
3.1.2 Quanto alla misura del compenso, il ricorrente/attore ha correttamente ritenuto applicabile il decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
Sul punto si rende necessaria una precisazione.
Va infatti osservato che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, all'accordo che sia intervenuto fra le parti - che risulta preminente su ogni altro criterio di liquidazione - e, poi, in via soltanto subordinata, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi, e infine, ove manchino anche le tariffe e gli usi, alla determinazione del giudice.
Nel caso concreto non risulta allegato e provato alcun accordo tra le parti, pertanto, in assenza di un diverso accordo sui compensi, questi ultimi devono essere determinati attraverso l'applicazione delle tabelle di cui al DM n. 55 del 2014, applicabile nella versione ratione temporis vigente. Tale decreto prevede la liquidazione secondo i parametri generali di cui all'art. 12 ed i valori stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento.
Il comma 1 della richiamata disposizione stabilisce infatti “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il
50 per cento”.
Precisato ciò, la somma richiesta dall'attore a titolo di compensi professionali, corrispondente a quella dovuta secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014, ritenendo applicabili i valori medi, pari ad € 7.452,00 per la fase delle indagini preliminari (compenso tabellare di € 6.480,00, oltre spese generali, iva e cpa) e ad
4.284,90 (compenso tabellare di € 3.726,00, oltre spese generali, iva e cpa) deve ritenersi non congrua rispetto a quanto effettivamente dimostrato in giudizio.
Invero, tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'attore
(partecipazione all'interrogatorio, nella fase delle indagini preliminari, e presenza in due udienze, nella fase dibattimentale), il compenso, diversamente da quanto chiesto dall'attore, deve essere liquidato sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità che risultino dalla documentazione allegata e in mancanza di alcuna dimostrazione concernente il tenore della difesa svolta e la sua complessità in relazione alle questioni trattate), limitatamente alle sole fasi di studio della controversia e istruttoria, in ordine sia alle indagini preliminari che alla fase dibattimentale.
Pare opportuno precisare come l'art. 12, comma 3, del DM in applicazione preveda: “[…] a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Non essendo provata la redazione e il deposito di atti introduttivi (non vi è prova della predisposizione della memoria dedotta) ed essendo intervenuta la revoca del mandato prima della fase decisionale, applicando la tabella 15. dei parametri forensi allegata al DM n. 55 del 2014 e relativa ai giudizi penali, nei valori ridotti al
50% previsti dall'art. 12, comma 1 (che prevede la riduzione non oltre il 50% dei parametri medi indicati dalle tabelle), attesa la natura e la scarsa complessità della controversia, relativamente alle sole fasi di studio della controversia e istruttoria, il compenso dell'avv. deve essere liquidato nell'importo di € 900,00 Parte_1
(così suddiviso: € 405,00 per la fase di studio della controversia;
€ 495,00 per la fase istruttoria e/o dibattimentale), oltre spese generali al 15%, iva e cpa e gli interessi legali come richiesti in domanda. Non possono essere riconosciuti gli interessi moratori espressamente richiesti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Ed infatti l'attore ha evocato il predetto decreto legislativo menzionando gli artt. 3, 4 e 6, evocando la specifica disciplina di matrice eurounitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Disciplina certamente estranea al rapporto in questione, che ha semmai natura consumeristica. Non è stata evocata l'applicazione degli interessi cosiddetti
'processuali' dell'art. 1284, quarto comma, c.c..
Quanto alla decorrenza degli interessi legali, va richiamato il principio di diritto alla stregua del quale: “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ., competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, in quanto il nostro ordinamento non ha recepito il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. ord.
10.10.2022 n. 29351; Cass. 19.8.2022 n. 24973; Cass. ord. 16.3.2022 n. 8611).
Ancorché poi non possa trovare applicazione la disposizione del D.M. n. 238/1992, che prevedeva la spettanza degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e della rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine di tre mesi dall'invio della parcella da parte del professionista, trattandosi di norma regolamentare non abilitata a modificare la disciplina codicistica dell'art. 1224 cod. civ., nel caso in esame, […] doveva trovare applicazione l'art. 1224 comma 4° cod. civ., introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n.162/2014, che dispone che, in assenza di predeterminazione delle parti, gli interessi dovuti a far data dalla domanda giudiziale siano quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (ossia dal D. Lgs. n. 231/2002), manifestando in tal modo il chiaro intento di contrastare, anche con la maggiorazione degli interessi di mora, pratiche dilatorie ovvero ostruzionistiche del debitore, e volendo in ogni caso assicurare che la durata del processo non possa andare a danno del creditore, principio questo già ritenuto applicabile anche ai compensi degli avvocati (Cass. ord. 16.3.2022 n. 8611)
(cfr. Cass. civ., sez. II, 14/05/2025, n. 12905 in motivazione).
In assenza di formali atti di costituzione in mora che risultino ricevuti dal resistente (nel ricorso introduttivo vi è il generico riferimento a richieste di pagamento, non altrimenti specificate), gli interessi legali decorrono dalla domanda giudiziale.
Non vanno, al contrario, liquidate le spese di trasferta pure richieste, in assenza di riscontro probatorio.
Le spese di recupero di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2002 sono previste in favore del creditore nel diverso ambito delle transazioni commerciali.
4. Parte attrice ha altresì dedotto di aver ricevuto dal convenuto l'incarico di rappresentarlo e difenderlo nel procedimento penale R.G. n. 14021/2013 dinanzi alla
Corte di Cassazione e nel procedimento penale R.G. n. 12131/2010 dinanzi al
Tribunale di Latina, quantificando il relativo compenso rispettivamente in €
12.482,10 ed € 7.452,00.
L'attività professionale espletata è consistita, secondo quanto prospettato dall'attore, nella predisposizione e deposito di memoria difensiva nell'interesse del convenuto e nella partecipazione alla discussione orale, nel procedimento svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, nonché nella predisposizione dell'atto di opposizione all'archiviazione, nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di
Latina.
4.1 Quanto al procedimento penale R.G. n. 14021/2013 va osservato come dalla documentazione versata in atti non sia possibile evincere l'attività in concreto svolta dall'attore, su cui, si ribadisce, in applicazione dei principi di diritto richiamati in materia, incombe il relativo onere probatorio.
Ancorché la parte resistente costituita non contesti la predisposizione di una memoria difensiva da parte dell'avvocato, odierno attore, ai fini della liquidazione del quantum, ove, come già osservato, deve tenersi conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, si rende necessaria l'allegazione della relativa documentazione al fine di verificare l'attività professionale concretamente svolta dal professionista.
Dimostrazione di cui è onerato l'attore, il quale è, dunque, tenuto a provare l'attività concreta espletata mediante la produzione di documenti specifici (dai quali desumere l'attività compiuta, i provvedimenti definitori adottati e l'indicazione del valore della causa), che, nel caso di specie, non sono stati prodotti.
Pertanto, non essendo stato assolto l'onere probatorio in ordine all'attività effettivamente svolta, rilevante ai fini della determinazione del quantum dovuto e diversamente quantificabile in modo del tutto arbitrario, la domanda sul punto non va può essere accolta.
4.2 Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla richiesta di compenso maturato in ragione dell'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale R.G. n. 12131/2010.
Invero, a fronte delle puntuali e specifiche contestazioni di parte convenuta, non risulta in alcun modo provato che parte attrice abbia redatto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, emergendo, al contrario, che la stessa sia stata predisposta dalla parte personalmente, con contestuale nomina quale difensore di fiducia dell'avv. Giuseppe Napoleone, a cui è stato conferito l'incarico di depositare l'atto di opposizione.
Ancorché parte convenuta confermi di aver conferito l'incarico all'attore in data 02/05/2014 (doc. allegato all'atto del 10/04/2020 di parte attrice), non vi è contezza dell'attività professionale dallo stesso svolta, non avendo l'avvocato depositato alcun documento dal quale risulti la prova dell'attività svolta nel Pt_1 giudizio in relazione al quale è stata proposta la domanda di liquidazione del compenso.
La documentazione offerta in comunicazione (atto di denuncia - querela del
21/12/2010, la richiesta di archiviazione del 24/02/2011, l'avviso alla parte offesa della richiesta di archiviazione del 24/02/2011, notificata il 08/03/2011, l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del 18/03/201, le istanze di deposito dei documenti del 17/01/2013 e del 01/04/2014) riporta date precedenti al conferimento dell'incarico, avvenuto in data 02/05/2014 e in essa non vi è alcuna menzione o firma del professionista istante, ad eccezione di un atto di denuncia - querela del 29/07/2014, che, tuttavia, non risulta firmata, senza peraltro considerare che la predisposizione della stessa non è stata in alcun modo dedotta dall'attore.
Deve essere ulteriormente rilevato, che in sede di valutazione delle prove articolate da parte attrice (v. ordinanza istruttoria del 28/12/2022), è stata ritenuta la genericità e inconducenza dei capitoli di prova finalizzati a dimostrare lo svolgimento dell'attività professionale (v. in particolare i cap. 5 e 6 della seconda memoria istruttoria del 31/12/2021), che nulla avrebbero aggiunto, in ragione del contenuto dagli stessi spiegato, allo scarno compendio probatorio fornito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda avente ad oggetto la liquidazione di compensi professionali per la prestazione svolta nei procedimenti penali R.G. n. 14021/2013 dinanzi alla Corte di Cassazione e R.G. n. 12131/2010 dinanzi al Tribunale di Latina è infondata e va, pertanto, rigettata.
5. Va rilevato, a margine della presente decisione, che gli elementi di fatto impropriamente introdotti nel giudizio e riguardanti fatti riferiti all'avv. ed Pt_1 aventi rilevanza penale non di competenza di questo tribunale civile - al di là degli obblighi che il giudicante ha assolto ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p. - non possono incidere sulla presente decisione in assenza di specifici dati o riferimenti che ineriscano nel dettaglio al rapporto obbligatorio dedotto e sopra ampiamente esaminato.
6. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal
D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
tenuto conto dei valori dello scaglione ricompreso tra €
0,01 ed € 1.100,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e dello scarso pregio delle difese svolte) sono regolate secondo i seguenti criteri.
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata solo parzialmente accolta il giudice può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese (da ultimo Cass. civ., sez. II, 21/06/2022, n.
19933).
A tal proposito, in considerazione dell'evidente scarto quantitativo tra petitum
e decisum (parte ricorrente ha chiesto una liquidazione notevolmente superiore a quella ottenuta in questa sede) sussistono i presupposti dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., pertanto, le spese di lite vanno parzialmente compensate tra le parti nella misura del 50% e la restante parte è posta a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- in parziale accoglimento della domanda proposta, condanna CP_1 al pagamento in favore dell'avv. a titolo di compenso
[...] Parte_1 professionale della complessiva somma di € 900,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa e gli interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura del 50% e condanna alla rifusione della restante parte in favore di , che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 62,50 per esborsi ripetibili ed € 165,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 02/10/2025
Il giudice
Luca Venditto