Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PORDENONE
Proc. civ. n. 5852/2024 VG
Il tribunale di Pordenone,
riunitosi in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Rodolfo PICCIN presidente e relatore dott. Antonio ALBENZIO giudice dott.ssa Elisa TESCO giudice letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento di cui in epigrafe, promosso il 19 dicembre 2024 da:
1. DA , CP_1 Controparte_2
avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto di rigetto n. cron. 9576/2024 del 16 dicembre 2024,
sentito il procuratore dell'opponente;
a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 20 marzo 2025,
osserva:
con ricorso del 19 dicembre 2024, l' ha impugnato avverso il decreto del 16 Parte_1 dicembre 2024 con il quale il tribunale ha rigettato la nomina di un curatore dell'eredità giacente di;
Persona_1
Con si ha infatti che il 26 marzo 2024 l' aveva depositato un ricorso ex art.. 528 c.c. in morte del paziente , nubile e senza figli, della quale era creditrice per l'importo di € 5.170,11 a Persona_1 titolo di rette non pagate al momento della sua morte, avvenuta il 30 gennaio 2023;
Con poiché l'eredità di risultava vacante e nessuno era in possesso dei beni ereditari, l' Per_1 aveva quindi interesse a recuperare il credito rivalendosi sul patrimonio;
Con il tribunale di Pordenone, con decreto dell'11 aprile 2024, aveva ritenuto necessario che l' integrasse la propria istanza, allegando ulteriore documentazione per accertare l'esistenza di eventuali eredi in linea retta o collaterale fino al sesto grado, concedendo termine per l'integrazione sino al 28 giugno 2024, avvertendo che in caso di mancata risposta la domanda sarebbe stata rigettata;
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alla scadenza del termine, prorogato al 29 novembre 2024, non essendo stata presentata ulteriore documentazione, il tribunale in data 16 dicembre 2024 rigettava il ricorso sostenendo che, non essendo stata fornita l'integrazione richiesta, la domanda doveva ritenersi rinunciata e comunque sprovvista di idonea prova;
rileva al riguardo il Collegio che l'omessa integrazione della documentazione non può essere interpretata come una rinuncia alla domanda, che è atto che richiede la dichiarazione esplicita delle parti, ancorché priva di forme sacramentali, ma pur tuttavia inequivocabilmente rivelativa della volontà della parte di dismettere irrevocabilmente il diritto azionato – atto giuridico adbicativo che non può ravvisarsi Con dal comportamento processuale di;
inoltre, il Collegio condivide il principio per il quale per la giuridica configurabilità di un'eredità giacente ex art. 528 cod. civ. e per la connessa possibilità di nomina di un curatore della stessa da parte del giudice del luogo ove si è aperta la successione, non è necessario che sia certa l'esistenza di un chiamato all'eredità il quale non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, ma è sufficiente che si ignori se il de cuius abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e ciò fin quando, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, non ne derivi la posizione di erede dello Stato ( V 1754/68, mass n 333640). (Cass. Sez. 2, 31/03/1987, n. 3087, Rv. 452184 - 01);
consegue a ciò l'accoglimento del ricorso;
P.Q.M.
visto l'art. 528 c.c., in riforma dell'impugnato provvedimento,
dichiara giacente l'eredità in morte di , CF , nata il [...] A IO Persona_1 C.F._1
(PN) e deceduta a Pordenone il 30 gennaio 2023;
nomina curatore dell'eredità giacente l'Avv. Federica TATTI del Foro di Pordenone in morte di , Persona_1
CF , nata il [...] A IO (PN) e deceduta a Pordenone il 30 gennaio C.F._1
2023;
dispone che la Cancelleria provveda alla pubblicazione del decreto di nomina in Gazzetta Ufficiale e alla iscrizione nel registro delle successioni;
manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pordenone, 20 marzo 2025
Il presidente dott. Rodolfo Piccin
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