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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/07/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 248/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della (P.IVA Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. CH Casali, come da procura alle liti allegata P.IVA_1 telematicamente in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 associato, amministratore e legale rappresentante arch. rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Carla Accorroni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
pagina 1 di 15 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in merito: per le causali di cui sopra, anche in accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione dell'asserito diritto di credito, accogliere l'opposizione con ogni statuizione e, per
l'effetto, annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1544/2020 del 02.11.2020, in quanto emesso anche nei confronti di soggetto totalmente estraneo a qualsivoglia incarico Parte_1 professionale e pertanto carente di legittimità passiva;
in ogni caso, accertare e dichiarare per le su esposte ragioni che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e, per l'effetto, dichiarare nullo o comunque revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1544/2020 del 02.11.2020; con vittoria di spese di lite;
- in via subordinata: rideterminare la somma dovuta in virtù della prestazione professionale effettivamente poste in essere dall'opposta ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Ministero della Giustizia del 20.07.2012 n. 140.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, IN
MERITO: rigettare l'opposizione e tutte le domande avversarie e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
per mero scrupolo difensivo ed in via del tutto subordinata, condannare
l'opponente al pagamento della somma che dall'Ill.mo Tribunale sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia da maggiorarsi degli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo integrale ed effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali, sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione. Con ogni riserva.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente depositato il sig. e la Parte_1 Controparte_1
(breviter: la società), proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1544/2020,
[...] concesso in data 02/11/2020 dal Tribunale di Ancona su ricorso dello CP_2 [...]
(breviter: lo Studio), contestando l'ingiunzione di pagamento di € Controparte_2
131.720,20 oltre interessi come da domanda, € 406,50 per anticipazioni, € 2.135,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario 15%, I.V.A. e C.P.A.
La pretesa creditoria azionata in monitorio traeva origine dal mancato pagamento, da parte degli pagina 2 di 15 opponenti della parcella professionale datata 29.06.2020, a firma dell'arch. , Controparte_3 associato, amministratore e legale rappresentante dello Studio odierno opposto.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti eccepivano e deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-la prescrizione breve presuntiva triennale del credito derivante dall'esecuzione di prestazione professionale, ai sensi dell'art. 2956 n. 2) c.c.; in particolare secondo la prospettazione attorea, il dies a quo del termine di prescrizione andrebbe individuato nel giorno della conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto il rilascio della concessione ad aedificandum per l'ampliamento dello stabile degli opponenti, ossia il 28.11.2016. Talché, la prescrizione sarebbe maturata il 28.11.2019, mentre il ricorso monitorio sarebbe stato depositato solo il 24.07.2020, a prescrizione ormai compiuta;
-il difetto di legittimazione passiva del sig. per non avere commissionato il progetto Parte_1 in contestazione;
in particolare, secondo la prospettazione della parte opponente, la corrispondenza telematica prodotta dal ricorrente a fondamento della pretesa monitoria, non provenendo da un indirizzo PEC, non farebbe piena prova della provenienza delle dichiarazioni dal suo autore ma sarebbe liberamente valutabile dal giudice. Peraltro, nel febbraio 2015, ossia quando sarebbe stato commissionato il progetto, la carica di amministratore della società era ricoperta da a Controparte_4 cui l'incarico era stato conferito con atto datato 16.01.2015. Infine, dalla corrispondenza versata in actis non sarebbe possibile riscontrare una dichiarazione negoziale formulata dal sig. Parte_1 qualificabile in guisa di proposta contrattuale;
-l'eccessività dell'importo richiesto dallo Studio opposto a saldo della parcella sottoscritta dall' arch.
anche in ragione dei relativi ritardi nell'adempimento nonché del computo di prestazioni mai CP_3 richieste.
Costituendosi in giudizio lo Studio professionale opposto deduceva:
-l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, dal momento che dalle difese e dalle conclusioni dell'opponente emergerebbe inequivocabilmente che l'obbligazione non è stata estinta, mentre l'eccezione di prescrizione presuntiva può essere accolta a condizione che l'eccipiente dichiari di aver estinto l'obbligazione. Inoltre, la prescrizione sarebbe stata comunque interrotta a mezzo di due atti di messa in mora del 13.9.2018 e 17.9.2018;
pagina 3 di 15 -la sussistenza della legittimazione a resistere del sig. , il quale aveva commissionato Parte_1 il progetto allo Studio. In particolare, il avrebbe richiesto allo Studio di elaborare un progetto Pt_1 che avrebbe potuto essere realizzato solo previo aumento della Superficie Utile Lorda (breviter: S.U.L.) in variante al vigente P.R.G. del Comune di San Marcello, con l'inserimento di nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di sua proprietà. Secondo la prospettazione degli opponenti, per ottenere l'autorizzazione in variante al P.R.G. era necessario che venisse documentato un aumento dei ricavi dell'attività produttiva tale da giustificare l'esigenza di un aumento della per costruire nuovi CP_5 spazi produttivi;
il sig. aveva disposto che il progetto fosse depositato a nome della società, le Pt_1 cui quote appartenevano ai suoi due figli, e CH, ed il cui amministratore risultava essere CP_6 proprio quest'ultimo. Ciò spiegherebbe perché nel marzo 2016 lo Studio inviò il progetto elaborato allo sportello SUAP dell'Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D'Alba e San Marcello a nome della Società e perché il relativo progetto recasse la sottoscrizione di benché Controparte_4
l'effettivo committente fosse stato il di lui padre, Parte_1
-la congruità della somma richiesta rispetto alla prestazione eseguita, specificando che alcun ritardo era addebitabile allo Studio, mentre la mancata realizzazione del progetto sarebbe imputabile alla Società che, per non versare gli oneri di urbanizzazione, non avrebbe mai ritirato il titolo edilizio concessole.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, concessi i termini per il deposito delle memorie assertive di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti deducevano quanto segue:
-con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. le parti si limitavano a richiamare quanto già dedotto nei rispettivi atti introduttivi, articolando le medesime conclusioni;
-in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la difesa degli opponenti domandava ammettersi prova per testi e interrogatorio formale, oltre all'espletamento di C.T.U. contabile, volta ad accertare e a quantificare gli importi eventualmente dovuti allo Studio. Anche l'opposto articolava richiesta di prova orale e, in particolare, di ammettersi interrogatorio formale del sig. Pt_1
. Inoltre, depositava oltre quaranta documenti e articolava richiesta di C.T.U. volta a
[...] quantificare l'esatto importo del corrispettivo insoluto;
-infine, in sede di terza memoria, le parti, oltre a riproporre le proprie difese, contestavano le avverse istanze istruttorie. In particolare, la difesa degli opponenti precisava che la richiesta di C.T.U. da parte pagina 4 di 15 degli opposti non avrebbe comportato alcuna relevatio ab onere probandi del conferimento dell'incarico.
All'udienza del 30 marzo 2023, tenutasi dinanzi al G.O.P., dott.sa Gemma Pirro, a tal fine delegata per l'espletamento di un tentativo di conciliazione, la difesa dell'opposto rappresentava delle difficoltà nel raggiungere un accordo transattivo per mancata collaborazione della difesa degli opponenti e chiedeva al giudice di trarre da tale comportamento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
Preso atto della situazione di forte conflittualità fra le parti, il giudice formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
«definizione della causa mediante pagamento, da parte del Sig. in via solidale con Parte_1 la società in favore dello Controparte_1 Controparte_7 della somma onnicomprensiva di € 60.000,00. Spese di lite integralmente compensate tra le parti».
Tale proposta veniva però rifiutata dagli opponenti.
Con ordinanza in data 8 aprile 2024 venivano ammesse le prove orali articolate dalle parti e la c.t.u. circa la congruità del corrispettivo riportato nella parcella a firma dell'Arch. nei limiti CP_3 appresso precisati:
-veniva ammessa la prova per testi richiesta dalla parte opponente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., limitatamente ai capitoli n. 1) e 2) e limitando a due i testi tra quelli indicati, oltre alla prova contraria sempre nel limite di due testi;
-veniva ammessa anche la prova per testi articolata da parte opposta con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. limitatamente ai capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18),
19),20), 21), 22), 25), 28) e 29) e con i testi ivi indicati, oltre alla prova contraria anche sui capitoli n.
30), 31) e 32) articolati nella memoria ex art. 183 comma 6, terzo termine c.p.c.;
-veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da entrambe le parti formulando all'Ausiliare il seguente quesito:
«il CTU esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti e richiesti i chiarimenti necessari ex art. 194 c.p.c. anche mediante accesso ai pubblici uffici, provveda a descrivere le prestazioni effettuate dal professionista, precisando se le stesse siano state eseguite secondo le buone regole della professione. Accerti inoltre il CTU se le prestazioni eseguite abbiano interessato le proprietà pagina 5 di 15
immobiliari di entrambi gli opponenti ovvero a quale proprietà immobiliare si riferiscano, descrivendo
l'esito dell'attività svolta. Quantifichi il CTU il compenso dovuto al professionista per l'attività svolta.
In ogni caso prima di procedere alla redazione dell'elaborato peritale proceda il CTU all'espletamento di un serio tentativo di conciliazione tra le parti».
All'udienza del 23 maggio 2024, il c.t.u. nominato, ing. prestava il giuramento di Persona_1 rito e si procedeva all'audizione dei testi (che proseguiva anche alla successiva udienza del 4 luglio
2024).
In data 24.10.2024, il c.t.u., ing. depositava l'elaborato peritale, comprensivo di Persona_1 risposta alle osservazioni dei c.t.p., oltre che di calcolo del compenso per l'attività espletata.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 18 febbraio 2025 -della quale era disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte- la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle rispettive repliche.
In ragione dell'ordine di trattazione delle questioni divisato dagli artt. 276, comma 2, e 279, comma 2,
n. 2) c.p.c., deve muoversi dallo scrutinio dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig.
sollevata dalla difesa degli opponenti, siccome idonea, se accolta, a definire almeno Parte_1 in parte il presente giudizio.
L'eccezione è infondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va premesso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig. , sollevata Parte_1 dalla difesa degli opponenti, deve più correttamente essere riqualificata in termini di eccezione di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio derivante dal contratto d'opera professionale per cui è causa.
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si vedono ragioni per discostarsi,
«[L]a legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La
pagina 6 di 15
legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Pertanto, alla luce della difesa degli opponenti, opportunamente riqualificata in termini di questione attinente al merito della pretesa azionata e non già alla legittimazione a resistere stricto sensu, bisogna verificare, alla luce delle prove precostituite e di quelle costituende, assunte nel corso del presente giudizio, se anche il sig. è parte del contratto d'opera eseguito dallo . Parte_1 CP_2
Giova premettere in proposito che nelle controversie aventi ad oggetto l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale l'onere della prova è ripartito come segue: il creditore è onerato di provare l'esistenza del titolo, di allegare l'inadempimento, il quale coincide con il danno-evento (con conseguente assorbimento dell'indagine circa nesso di causalità fra inadempimento e danno-evento), e di provare il danno-conseguenza, ai sensi dell'art. 1223 c.c. nonché il relativo nesso causale con le condotte inadempienti;
per converso, il creditore va esente da responsabilità se prova l'esatto adempimento, l'inimputabilità del danno o l'assenza di colpa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Benché il contratto d'opera per cui è causa non sia stato suggellato in forma scritta, dall'intero compendio probatorio emerge inequivocabilmente la conclusione del suddetto contratto, il cui schema di perfezionamento è riconducibile all'art. 1326 c.c.
Infatti, in assenza di un'espressa disposizione di legge di tenore contrario, il contratto d'opera soggiace al principio di libertà della forma. Né l'art. 24 del Codice deontologico degli Architetti, per cui il compenso va pattuito in forma scritta, può essere inteso nel senso per cui tale contratto d'opera sia assoggettato al regime della forma scritta ad substantiam.
Invero, le disposizioni di carattere deontologico non sono vincolanti per il giudice e la violazione delle stesse potrebbe, al più, rilevare sul piano disciplinare ma non anche in sede giurisdizionale.
Orbene, pacifica in causa la committenza da parte della società opponente, deve indagarsi se identica posizione sia stata assunta anche del sig. . Parte_1
In proposito una pluralità di elementi di carattere documentale ed inferenziale depongono in tal senso:
pagina 7 di 15 -i testimoni escussi hanno riferito di incontri fra il e l'Arch. da cui è possibile Pt_1 CP_3 inferire che il primo avesse un ruolo attivo nell'affare divisato tra gli odierni contendenti;
-la pratica SUAP è stata seguita e in parte gestita dal sig. come emerge anche Parte_1 dall'allegato n. 19 della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'opposto;
-dalla e-mail versata in actis dalla difesa opposta, doc. n. 18, emerge che l'assistente del sig. Pt_1
scriveva all'impiegata dello : «dovranno essere indicate tutte le autorizzazioni sia
[...] CP_2 commerciali che per vendita di prodotti agricoli sia al minuto che all'ingrosso e relative autorizzazioni sanitarie/DIA/NIA presenti nell'area sita Via Melano 25. … cmq poi ti chiamerà ». È evidente Pt_1 che anche il sig. fosse committente del lavoro, tant'è che si ingeriva con continuità Parte_1 nel progetto, esercitando poteri assimilabili a quelli di ius variandi propri del committente;
-dalla e-mail allegata dalla difesa opposta, doc. n. 19, la segretaria del sig. scriveva al Dott. Pt_1
Co
, funzionario della Regione Marche (e per conoscenza all'impiegata dello Studio ): Tes_1
«Come da accordi di questa mattina con e il Dott. le invio in allegato le tavole Pt_1 CP_3 dove si evince che il progetto è stato presentato sin dall'inizio con il locale ristorante che è un'attività commerciale. La invitiamo a controllare la documentazione e darci una risposta appena può. Per informazioni può chiamare al 337/631076 o al 335/5234036». Da tale Pt_1 Controparte_3 corrispondenza emerge inequivocabilmente il ruolo attivo del nella direzione del progetto;
Pt_1
-con e-mail versata in actis dalla difesa opposta, doc. n. 21, la segretaria del sig. riferiva allo Pt_1
Studio 3C le indicazioni del sig. circa il quantitativo di merce che il nuovo magazzino Pt_1 avrebbe dovuto contenere al fine della corretta determinazione, in sede progettuale, delle sue dimensioni.
Si osserva peraltro, ai sensi del criterio ermeneutico individuato dall'art. 1362, comma 2, c.c., la circostanza, successiva alla conclusione del contratto, per cui il sig. è stato nominato Parte_1 amministratore unico della società nel 2017, mentre ne è diventato socio unico nel 2019, in seguito alla cessione in suo favore delle quote societarie in precedenza detenute dai figli e Parte_2 CP_4
[...]
Risulta dunque dall'intero compendio probatorio sovra descritto che il sig. ha Parte_1 assunto la qualità di parte e, dunque, di committente nell'ambito del contratto in contestazione.
pagina 8 di 15 Per tali ragioni, l'eccezione di “difetto di legittimazione a contraddire” di quest'ultimo, da intendersi come deduzione di estraneità del sig. al contratto stipulato fra la Società e lo Studio, Parte_1 va rigettata siccome infondata.
In via graduata, deve procedersi allo scrutinio dell'eccezione di prescrizione presuntiva triennale sollevata dagli opponenti.
L'eccezione è infondata per le ragioni di cui appresso.
Preliminarmente, va considerato che gli opponenti hanno conferito al proprio difensore procura generale con ampi poteri di disposizione sostanziale del diritto in contesa, come si evince inequivocabilmente dal tenore lettera della procura ad litem acclusa unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio.
Tanto premesso, le contestazioni in ordine al quantum dell'avversa pretesa azionata in via monitoria integrano comportamento processuale implicante la perdita della possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale ai sensi dell'art. 2956, n. 2) c.c., sub specie di rinuncia tacita alla stessa, stante l'implicita ammissione di non aver estinto l'obbligazione di pagamento, dal momento che
«[L]a prestazione d'opera professionale di natura intellettuale di cui all'art. 2229 c.c. soggiace al regime della prescrizione presuntiva di cui all' art. 2956 c.c. . A differenza della prescrizione ordinaria, tale tipologia di prescrizione non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo bensì sulla presunzione che il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Pertanto, qualora il debitore ammetta espressamente di non aver pagato gli onorari, attesa l'incompatibilità di tale circostanza con la summenzionata prescrizione presuntiva, la relativa eccezione, a norma dell'art.
2959 c.c., deve essere rigettata» (cfr. Tribunale di Vasto , 26/02/2023 , n. 58; v. anche Cassazione civile sez. II, 14 dicembre 2024, n. 32552: «La eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa esistenza, perché in tale caso si ammette implicitamente che l'obbligazione non è stata estinta, in modo incompatibile con il fondamento dell'istituto, basato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato;
quindi, in tale ipotesi l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa»).
Non rileva la circostanza che la difesa degli opponenti abbia graduato le proprie difese ed eccezioni, dal momento che l'eccezione di prescrizione, qualificandosi in guisa di eccezione preliminare di pagina 9 di 15 merito, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2) c.p.c., è idonea se accolta a definire, almeno parzialmente il giudizio, comportando il rigetto dell'avversa pretesa creditoria. Ne consegue che tale eccezione deve intendersi ipso iure graduata, in assenza di altre eccezioni che consentano all'eccipiente di ottenere un'utilità maggiore rispetto al mero rigetto della domanda.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale deve essere rigettata ai sensi dell'art. 2959
c.c.
Inoltre, la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, o di entrambe, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al canone iura novit curia. Infatti, la prescrizione presuntiva e quella estintiva non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non sovrapponibili: all'unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici differenti.
Ne discende che le correlative eccezioni non possono essere assimilate, con conseguente onere per chi eccepisce di specificare se intenda sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria e abbreviata) ovvero presuntiva.
Pertanto, siccome la difesa degli opponenti ha espressamente qualificato l'eccezione come di estinzione del rapporto obbligatorio per prescrizione presuntiva, gli altri profili attinenti alla prescrizione ordinaria estintiva non possono essere considerati, atteso che, ai sensi dell'art. 2938 c.c., quest'ultima è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice.
Ciò posto, è possibile scrutinare il motivo di opposizione relativo alle dedotte inadempienze della parte opposta.
La difesa degli opponenti ha contestato, infatti, l'esattezza della prestazione eseguita, l'esecuzione di prestazioni non richieste e, in subordine, ha domandato la riduzione del compenso spettante allo Studio, ai sensi dell'art. 2233 c.c.
In proposito sono dirimenti le risultanze documentali come avvalorate dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 10 di 15 Emerge, infatti, inequivocabilmente dagli atti che il progetto è stato eseguito a regola d'arte, dal momento che il Comune di San Marcello ha rilasciato il titolo unico (i.e.: permesso di costruire), il quale però non è mai stato ritirato dalla Società che non ha pagato gli oneri concessori.
Più precisamente, a pag.
8-9 della c.t.u. si legge: «[P]er quanto riguarda il conteggio del contributo di costruzione, l'Arch. in data 26/01/2017, chiede revisione dello stesso, calcolando un costo CP_3 di costruzione di euro 10.520,84 ed oneri di urbanizzazione di euro 84.286,45. La richiesta di revisione
è stata parzialmente accolta dal Comune di San Marcello in data 09/05/2017. Con la stessa nota, si comunica il conteggio aggiornato, con un costo di costruzione di euro 3.945,31 ed oneri di urbanizzazione di euro 106.214,44. Dopo tale data, non risultano più svolte altre prestazioni professionali, né risulta versato il contributo di costruzione. Pertanto, il titolo edilizio è decaduto e, ad oggi, tutte le prestazioni a cui era subordinato il rilascio del permesso di costruire non risultano effettuate».
Proprio la circostanza che il Comune di San Marcello ha rilasciato il titolo edilizio rinforza il convincimento per cui la prestazione sia stata correttamente eseguita dallo Studio.
Pertanto, la mancata realizzazione delle opere indicate nel progetto è imputabile alla sola Società e non anche allo Studio.
Proprio l'esattezza della prestazione eseguita da quest'ultimo è stata oggetto di valutazione da parte della c.t.u., Ing. dalle cui risultanze non si vede motivo di discostarsi, dal Persona_1 momento che l'elaborato peritale risulta conferente rispetto ai quesiti e risponde ai canoni di logicità e congruità.
A pag. 26 dell'elaborato si legge: «Il presente capitolo compendia la risposta al quesito posto dal
Giudice. L'Arch. ha svolto l'attività progettuale al fine di ottenere il titolo per Controparte_3
l'ampliamento dell'attività produttiva dell'azienda […]. L'attività Parte_3 professionale dell'Arch. (opposto), svolta sin dal 2015 con diligenza e Controparte_3 professionalità, ad esclusione della mancanza di un incarico professionale scritto con chiara indicazione del costo dell'opera e del compenso professionale, ha portato, nel giro di un anno (2016) all'ottenimento del Permesso di Costruire, previa modifica al PRG vigente all'epoca nel Comune di
San Marcello, per poter edificare più superficie di quanto prescritto per la zona in esame. Il Permesso di Costruire di cui sopra non è mai stato ritirato visto il mancato pagamento del contributo di pagina 11 di 15
costruzione da parte della Pertanto, la scrivente CTU ha Parte_4 quantificato il compenso dovuto al professionista per l'attività svolta, analizzando le varie attività indicate dal professionista nel calcolo della propria parcella in sede di opinamento della stessa presso
l'Ordine degli Architetti di Ancona. Il compenso dovuto all'Arch. così come Controparte_3 calcolato dalla sottoscritta, risulta pari ad euro 105.678,67 oltre iva e cassa professionale (4%)».
Alla luce delle richiamate risultanze l'inadempimento della Società e del rispetto all'obbligo Pt_1 di pagare il compenso allo Studio professionale non può ritenersi scusabile, né sotto il profilo dell'inimputabilità dello stesso, né quale forma di autotutela giustificata dall'altrui inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c..
In ordine, quindi, al quantum dovuto a titolo di corrispettivo allo Studio, lo stesso va rideterminato nei termini indicati dal c.t.u., dal momento che dalle osservazioni dei c.t.p. non emergono elementi che inducano a dubitare della correttezza del procedimento formale seguito dal c.t.u., mentre quelli attinenti al merito non possono essere in questa sede sindacate (in proposito ex plurimis, Trib. Napoli, Tribunale
Napoli sez. lav., 09 gennaio 2023, n. 28: «[I]n proposito, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza»).
Pertanto, in ragione dell'accertato inadempimento contrattuale e in ragione, tuttavia, dell'accoglimento della domanda di rideterminazione del compenso professionale spettante all'opposto articolata dagli opponenti, il quantum dovuto dagli stessi, in solido fra loro, allo Studio ammonta ad euro 105.678,67, oltre IVA e cassa professionale (4%).
La rideterminazione della pretesa creditoria della parte opposta implica la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento del minor importo di cui sopra.
La parte opposta ha domandato anche il pagamento degli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo integrale ed effettivo.
Atteso che prima dell'introduzione del procedimento monitorio non sono riscontrabili atti stragiudiziali pagina 12 di 15 di messa in mora – e non possono essere intese come tali le due missive del 13.9.2018 e 17.9.2018, le quali non contengono alcuna intimazione di pagamento, né alcuna indicazione della somma richiesta – il momento dal quale vanno calcolati gli interessi di mora va individuato nel 3 dicembre 2020, giorno in cui il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati notificati alla Società e al sig. Parte_1
come risulta dalla relata di notifica prodotta dagli opponenti (cfr. doc. 1).
[...]
Infatti, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale.
Sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito – non essendo stato riprodotto, nella sua assolutezza, nel nostro ordinamento il principio, tipico del diritto romano, «in illiquidis non fit mora» – è pur sempre necessario, affinché sia configurarle colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare: ne consegue che, quando, la determinazione dell'esatto valore di un'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, in termini di controllo della quantificazione unilateralmente effettuata dal creditore, la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. II, 10 ottobre 2011, n. 20806).
Trattandosi, dunque, di un debito di valuta, nell'ipotesi di emissione di decreto ingiuntivo su notule professionali, il dies a quo per la decorrenza degli interessi legali di mora va individuato nel giorno della notifica del ricorso e del decreto all'ingiunto, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., siccome solo da quel momento il debitore viene a conoscenza della liquidazione provvisoria del credito, la quale è idonea a divenire definitiva in caso di mancanza di opposizione: ne consegue che la notifica del decreto stesso riveste la medesima funzione della domanda giudiziale e costituisce, quindi, primo atto di rituale messa in mora (cfr. ancora Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2011, n. 20806; v. anche Tribunale di Massa, 13 febbraio 2019, n. 98).
Non si vedono ragioni per discostarsi da tale condivisibile principio dal momento che la costituzione in mora suole qualificarsi quale effetto sostanziale derivante dalla proposizione della domanda giudiziale;
talché, la produzione di tale effetto nella sfera giuridica del destinatario è subordinata alla piena conoscenza dell'atto produttivo dello stesso da parte del destinatario stesso, la quale nel procedimento monitorio non può che avvenire con la notifica del ricorso e del decreto ai sensi dell'art. 643 c.p.c.; infatti, prima di tale momento l'ingiunto non ha alcuna conoscenza della pendenza del procedimento a pagina 13 di 15 suo carico e, come tale, non può ritenersi prodotto alcun effetto di costituzione in mora.
Talché, il momento dal quale vanno calcolati gli interessi di mora sulla sorte capitale, come quantificata supra al § 3, va individuato nel 3 dicembre 2020, giorno in cui il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati notificati alla Società e al sig. Parte_1
Si osserva infine che, nonostante la necessaria revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del quantum del corrispettivo spettante allo Studio, le spese del presente giudizio devono essere comunque integralmente poste a carico degli opponenti.
E infatti, in primo luogo, non può non tenersi conto, al fine della liquidazione delle spese, della condotta processuale degli opponenti, i quali hanno rifiutato una congrua proposta conciliativa, aggravando considerevolmente la durata del giudizio e, inoltre, non hanno versato l'acconto alla c.t.u.
(sul punto, cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 28 giugno 2024, n.2977: «Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore».
In secondo luogo, la sola rideterminazione, in termini di quantum, della pretesa azionata in monitorio non è idonea a fondare il giudizio di soccombenza reciproca secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
Le spese devono dunque seguire la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 per tutte le fasi di giudizio, come da nota spese depositata dall'avv. Carla Accorroni, per un totale di euro 14.103,00, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15% sui compensi, pari ad € 2.115,45, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese della fase monitoria si intendono compensate, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo.
n. 1544/2020 emesso dal Tribunale di Ancona.
Restano ad integrale carico della parte attrice opponente anche le spese di consulenza tecnica liquidate pagina 14 di 15 mediante separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1544/2020 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA gli opponenti e in solido fra Parte_1 Controparte_1 loro, a pagare allo , in persona del suo associato, Controparte_2 amministratore e legale rappresentante la somma di euro 105.678,67, oltre IVA e Controparte_3 cassa professionale (4%), oltre gli interessi di mora come specificato in parte motiva.
CONDANNA gli opponenti e in solido fra Parte_1 Controparte_1 loro, a pagare allo , in persona del suo associato, Controparte_2 amministratore e legale rappresentante le spese del presente giudizio, che si Controparte_3 liquidano in euro 14.103,00, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15% sui compensi, pari ad €
2.115,45, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PONE le spese di CTU a definitivo carico della parte attrice opponente.
Minuta redatta dal M.O.T dr. Guidomaria De Cesare
Ancona, 11.7.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 248/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della (P.IVA Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'avv. CH Casali, come da procura alle liti allegata P.IVA_1 telematicamente in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 associato, amministratore e legale rappresentante arch. rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Carla Accorroni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
pagina 1 di 15 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in merito: per le causali di cui sopra, anche in accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione dell'asserito diritto di credito, accogliere l'opposizione con ogni statuizione e, per
l'effetto, annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1544/2020 del 02.11.2020, in quanto emesso anche nei confronti di soggetto totalmente estraneo a qualsivoglia incarico Parte_1 professionale e pertanto carente di legittimità passiva;
in ogni caso, accertare e dichiarare per le su esposte ragioni che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta e, per l'effetto, dichiarare nullo o comunque revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1544/2020 del 02.11.2020; con vittoria di spese di lite;
- in via subordinata: rideterminare la somma dovuta in virtù della prestazione professionale effettivamente poste in essere dall'opposta ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Ministero della Giustizia del 20.07.2012 n. 140.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, IN
MERITO: rigettare l'opposizione e tutte le domande avversarie e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
per mero scrupolo difensivo ed in via del tutto subordinata, condannare
l'opponente al pagamento della somma che dall'Ill.mo Tribunale sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia da maggiorarsi degli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo integrale ed effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali, sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione. Con ogni riserva.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente depositato il sig. e la Parte_1 Controparte_1
(breviter: la società), proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1544/2020,
[...] concesso in data 02/11/2020 dal Tribunale di Ancona su ricorso dello CP_2 [...]
(breviter: lo Studio), contestando l'ingiunzione di pagamento di € Controparte_2
131.720,20 oltre interessi come da domanda, € 406,50 per anticipazioni, € 2.135,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario 15%, I.V.A. e C.P.A.
La pretesa creditoria azionata in monitorio traeva origine dal mancato pagamento, da parte degli pagina 2 di 15 opponenti della parcella professionale datata 29.06.2020, a firma dell'arch. , Controparte_3 associato, amministratore e legale rappresentante dello Studio odierno opposto.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti eccepivano e deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-la prescrizione breve presuntiva triennale del credito derivante dall'esecuzione di prestazione professionale, ai sensi dell'art. 2956 n. 2) c.c.; in particolare secondo la prospettazione attorea, il dies a quo del termine di prescrizione andrebbe individuato nel giorno della conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto il rilascio della concessione ad aedificandum per l'ampliamento dello stabile degli opponenti, ossia il 28.11.2016. Talché, la prescrizione sarebbe maturata il 28.11.2019, mentre il ricorso monitorio sarebbe stato depositato solo il 24.07.2020, a prescrizione ormai compiuta;
-il difetto di legittimazione passiva del sig. per non avere commissionato il progetto Parte_1 in contestazione;
in particolare, secondo la prospettazione della parte opponente, la corrispondenza telematica prodotta dal ricorrente a fondamento della pretesa monitoria, non provenendo da un indirizzo PEC, non farebbe piena prova della provenienza delle dichiarazioni dal suo autore ma sarebbe liberamente valutabile dal giudice. Peraltro, nel febbraio 2015, ossia quando sarebbe stato commissionato il progetto, la carica di amministratore della società era ricoperta da a Controparte_4 cui l'incarico era stato conferito con atto datato 16.01.2015. Infine, dalla corrispondenza versata in actis non sarebbe possibile riscontrare una dichiarazione negoziale formulata dal sig. Parte_1 qualificabile in guisa di proposta contrattuale;
-l'eccessività dell'importo richiesto dallo Studio opposto a saldo della parcella sottoscritta dall' arch.
anche in ragione dei relativi ritardi nell'adempimento nonché del computo di prestazioni mai CP_3 richieste.
Costituendosi in giudizio lo Studio professionale opposto deduceva:
-l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, dal momento che dalle difese e dalle conclusioni dell'opponente emergerebbe inequivocabilmente che l'obbligazione non è stata estinta, mentre l'eccezione di prescrizione presuntiva può essere accolta a condizione che l'eccipiente dichiari di aver estinto l'obbligazione. Inoltre, la prescrizione sarebbe stata comunque interrotta a mezzo di due atti di messa in mora del 13.9.2018 e 17.9.2018;
pagina 3 di 15 -la sussistenza della legittimazione a resistere del sig. , il quale aveva commissionato Parte_1 il progetto allo Studio. In particolare, il avrebbe richiesto allo Studio di elaborare un progetto Pt_1 che avrebbe potuto essere realizzato solo previo aumento della Superficie Utile Lorda (breviter: S.U.L.) in variante al vigente P.R.G. del Comune di San Marcello, con l'inserimento di nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di sua proprietà. Secondo la prospettazione degli opponenti, per ottenere l'autorizzazione in variante al P.R.G. era necessario che venisse documentato un aumento dei ricavi dell'attività produttiva tale da giustificare l'esigenza di un aumento della per costruire nuovi CP_5 spazi produttivi;
il sig. aveva disposto che il progetto fosse depositato a nome della società, le Pt_1 cui quote appartenevano ai suoi due figli, e CH, ed il cui amministratore risultava essere CP_6 proprio quest'ultimo. Ciò spiegherebbe perché nel marzo 2016 lo Studio inviò il progetto elaborato allo sportello SUAP dell'Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D'Alba e San Marcello a nome della Società e perché il relativo progetto recasse la sottoscrizione di benché Controparte_4
l'effettivo committente fosse stato il di lui padre, Parte_1
-la congruità della somma richiesta rispetto alla prestazione eseguita, specificando che alcun ritardo era addebitabile allo Studio, mentre la mancata realizzazione del progetto sarebbe imputabile alla Società che, per non versare gli oneri di urbanizzazione, non avrebbe mai ritirato il titolo edilizio concessole.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, concessi i termini per il deposito delle memorie assertive di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti deducevano quanto segue:
-con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. le parti si limitavano a richiamare quanto già dedotto nei rispettivi atti introduttivi, articolando le medesime conclusioni;
-in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la difesa degli opponenti domandava ammettersi prova per testi e interrogatorio formale, oltre all'espletamento di C.T.U. contabile, volta ad accertare e a quantificare gli importi eventualmente dovuti allo Studio. Anche l'opposto articolava richiesta di prova orale e, in particolare, di ammettersi interrogatorio formale del sig. Pt_1
. Inoltre, depositava oltre quaranta documenti e articolava richiesta di C.T.U. volta a
[...] quantificare l'esatto importo del corrispettivo insoluto;
-infine, in sede di terza memoria, le parti, oltre a riproporre le proprie difese, contestavano le avverse istanze istruttorie. In particolare, la difesa degli opponenti precisava che la richiesta di C.T.U. da parte pagina 4 di 15 degli opposti non avrebbe comportato alcuna relevatio ab onere probandi del conferimento dell'incarico.
All'udienza del 30 marzo 2023, tenutasi dinanzi al G.O.P., dott.sa Gemma Pirro, a tal fine delegata per l'espletamento di un tentativo di conciliazione, la difesa dell'opposto rappresentava delle difficoltà nel raggiungere un accordo transattivo per mancata collaborazione della difesa degli opponenti e chiedeva al giudice di trarre da tale comportamento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
Preso atto della situazione di forte conflittualità fra le parti, il giudice formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
«definizione della causa mediante pagamento, da parte del Sig. in via solidale con Parte_1 la società in favore dello Controparte_1 Controparte_7 della somma onnicomprensiva di € 60.000,00. Spese di lite integralmente compensate tra le parti».
Tale proposta veniva però rifiutata dagli opponenti.
Con ordinanza in data 8 aprile 2024 venivano ammesse le prove orali articolate dalle parti e la c.t.u. circa la congruità del corrispettivo riportato nella parcella a firma dell'Arch. nei limiti CP_3 appresso precisati:
-veniva ammessa la prova per testi richiesta dalla parte opponente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., limitatamente ai capitoli n. 1) e 2) e limitando a due i testi tra quelli indicati, oltre alla prova contraria sempre nel limite di due testi;
-veniva ammessa anche la prova per testi articolata da parte opposta con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. limitatamente ai capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18),
19),20), 21), 22), 25), 28) e 29) e con i testi ivi indicati, oltre alla prova contraria anche sui capitoli n.
30), 31) e 32) articolati nella memoria ex art. 183 comma 6, terzo termine c.p.c.;
-veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da entrambe le parti formulando all'Ausiliare il seguente quesito:
«il CTU esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti e richiesti i chiarimenti necessari ex art. 194 c.p.c. anche mediante accesso ai pubblici uffici, provveda a descrivere le prestazioni effettuate dal professionista, precisando se le stesse siano state eseguite secondo le buone regole della professione. Accerti inoltre il CTU se le prestazioni eseguite abbiano interessato le proprietà pagina 5 di 15
immobiliari di entrambi gli opponenti ovvero a quale proprietà immobiliare si riferiscano, descrivendo
l'esito dell'attività svolta. Quantifichi il CTU il compenso dovuto al professionista per l'attività svolta.
In ogni caso prima di procedere alla redazione dell'elaborato peritale proceda il CTU all'espletamento di un serio tentativo di conciliazione tra le parti».
All'udienza del 23 maggio 2024, il c.t.u. nominato, ing. prestava il giuramento di Persona_1 rito e si procedeva all'audizione dei testi (che proseguiva anche alla successiva udienza del 4 luglio
2024).
In data 24.10.2024, il c.t.u., ing. depositava l'elaborato peritale, comprensivo di Persona_1 risposta alle osservazioni dei c.t.p., oltre che di calcolo del compenso per l'attività espletata.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 18 febbraio 2025 -della quale era disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte- la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle rispettive repliche.
In ragione dell'ordine di trattazione delle questioni divisato dagli artt. 276, comma 2, e 279, comma 2,
n. 2) c.p.c., deve muoversi dallo scrutinio dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig.
sollevata dalla difesa degli opponenti, siccome idonea, se accolta, a definire almeno Parte_1 in parte il presente giudizio.
L'eccezione è infondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va premesso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig. , sollevata Parte_1 dalla difesa degli opponenti, deve più correttamente essere riqualificata in termini di eccezione di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio derivante dal contratto d'opera professionale per cui è causa.
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si vedono ragioni per discostarsi,
«[L]a legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La
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legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Pertanto, alla luce della difesa degli opponenti, opportunamente riqualificata in termini di questione attinente al merito della pretesa azionata e non già alla legittimazione a resistere stricto sensu, bisogna verificare, alla luce delle prove precostituite e di quelle costituende, assunte nel corso del presente giudizio, se anche il sig. è parte del contratto d'opera eseguito dallo . Parte_1 CP_2
Giova premettere in proposito che nelle controversie aventi ad oggetto l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale l'onere della prova è ripartito come segue: il creditore è onerato di provare l'esistenza del titolo, di allegare l'inadempimento, il quale coincide con il danno-evento (con conseguente assorbimento dell'indagine circa nesso di causalità fra inadempimento e danno-evento), e di provare il danno-conseguenza, ai sensi dell'art. 1223 c.c. nonché il relativo nesso causale con le condotte inadempienti;
per converso, il creditore va esente da responsabilità se prova l'esatto adempimento, l'inimputabilità del danno o l'assenza di colpa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Benché il contratto d'opera per cui è causa non sia stato suggellato in forma scritta, dall'intero compendio probatorio emerge inequivocabilmente la conclusione del suddetto contratto, il cui schema di perfezionamento è riconducibile all'art. 1326 c.c.
Infatti, in assenza di un'espressa disposizione di legge di tenore contrario, il contratto d'opera soggiace al principio di libertà della forma. Né l'art. 24 del Codice deontologico degli Architetti, per cui il compenso va pattuito in forma scritta, può essere inteso nel senso per cui tale contratto d'opera sia assoggettato al regime della forma scritta ad substantiam.
Invero, le disposizioni di carattere deontologico non sono vincolanti per il giudice e la violazione delle stesse potrebbe, al più, rilevare sul piano disciplinare ma non anche in sede giurisdizionale.
Orbene, pacifica in causa la committenza da parte della società opponente, deve indagarsi se identica posizione sia stata assunta anche del sig. . Parte_1
In proposito una pluralità di elementi di carattere documentale ed inferenziale depongono in tal senso:
pagina 7 di 15 -i testimoni escussi hanno riferito di incontri fra il e l'Arch. da cui è possibile Pt_1 CP_3 inferire che il primo avesse un ruolo attivo nell'affare divisato tra gli odierni contendenti;
-la pratica SUAP è stata seguita e in parte gestita dal sig. come emerge anche Parte_1 dall'allegato n. 19 della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'opposto;
-dalla e-mail versata in actis dalla difesa opposta, doc. n. 18, emerge che l'assistente del sig. Pt_1
scriveva all'impiegata dello : «dovranno essere indicate tutte le autorizzazioni sia
[...] CP_2 commerciali che per vendita di prodotti agricoli sia al minuto che all'ingrosso e relative autorizzazioni sanitarie/DIA/NIA presenti nell'area sita Via Melano 25. … cmq poi ti chiamerà ». È evidente Pt_1 che anche il sig. fosse committente del lavoro, tant'è che si ingeriva con continuità Parte_1 nel progetto, esercitando poteri assimilabili a quelli di ius variandi propri del committente;
-dalla e-mail allegata dalla difesa opposta, doc. n. 19, la segretaria del sig. scriveva al Dott. Pt_1
Co
, funzionario della Regione Marche (e per conoscenza all'impiegata dello Studio ): Tes_1
«Come da accordi di questa mattina con e il Dott. le invio in allegato le tavole Pt_1 CP_3 dove si evince che il progetto è stato presentato sin dall'inizio con il locale ristorante che è un'attività commerciale. La invitiamo a controllare la documentazione e darci una risposta appena può. Per informazioni può chiamare al 337/631076 o al 335/5234036». Da tale Pt_1 Controparte_3 corrispondenza emerge inequivocabilmente il ruolo attivo del nella direzione del progetto;
Pt_1
-con e-mail versata in actis dalla difesa opposta, doc. n. 21, la segretaria del sig. riferiva allo Pt_1
Studio 3C le indicazioni del sig. circa il quantitativo di merce che il nuovo magazzino Pt_1 avrebbe dovuto contenere al fine della corretta determinazione, in sede progettuale, delle sue dimensioni.
Si osserva peraltro, ai sensi del criterio ermeneutico individuato dall'art. 1362, comma 2, c.c., la circostanza, successiva alla conclusione del contratto, per cui il sig. è stato nominato Parte_1 amministratore unico della società nel 2017, mentre ne è diventato socio unico nel 2019, in seguito alla cessione in suo favore delle quote societarie in precedenza detenute dai figli e Parte_2 CP_4
[...]
Risulta dunque dall'intero compendio probatorio sovra descritto che il sig. ha Parte_1 assunto la qualità di parte e, dunque, di committente nell'ambito del contratto in contestazione.
pagina 8 di 15 Per tali ragioni, l'eccezione di “difetto di legittimazione a contraddire” di quest'ultimo, da intendersi come deduzione di estraneità del sig. al contratto stipulato fra la Società e lo Studio, Parte_1 va rigettata siccome infondata.
In via graduata, deve procedersi allo scrutinio dell'eccezione di prescrizione presuntiva triennale sollevata dagli opponenti.
L'eccezione è infondata per le ragioni di cui appresso.
Preliminarmente, va considerato che gli opponenti hanno conferito al proprio difensore procura generale con ampi poteri di disposizione sostanziale del diritto in contesa, come si evince inequivocabilmente dal tenore lettera della procura ad litem acclusa unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio.
Tanto premesso, le contestazioni in ordine al quantum dell'avversa pretesa azionata in via monitoria integrano comportamento processuale implicante la perdita della possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale ai sensi dell'art. 2956, n. 2) c.c., sub specie di rinuncia tacita alla stessa, stante l'implicita ammissione di non aver estinto l'obbligazione di pagamento, dal momento che
«[L]a prestazione d'opera professionale di natura intellettuale di cui all'art. 2229 c.c. soggiace al regime della prescrizione presuntiva di cui all' art. 2956 c.c. . A differenza della prescrizione ordinaria, tale tipologia di prescrizione non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo bensì sulla presunzione che il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Pertanto, qualora il debitore ammetta espressamente di non aver pagato gli onorari, attesa l'incompatibilità di tale circostanza con la summenzionata prescrizione presuntiva, la relativa eccezione, a norma dell'art.
2959 c.c., deve essere rigettata» (cfr. Tribunale di Vasto , 26/02/2023 , n. 58; v. anche Cassazione civile sez. II, 14 dicembre 2024, n. 32552: «La eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa esistenza, perché in tale caso si ammette implicitamente che l'obbligazione non è stata estinta, in modo incompatibile con il fondamento dell'istituto, basato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato;
quindi, in tale ipotesi l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa»).
Non rileva la circostanza che la difesa degli opponenti abbia graduato le proprie difese ed eccezioni, dal momento che l'eccezione di prescrizione, qualificandosi in guisa di eccezione preliminare di pagina 9 di 15 merito, ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 2) c.p.c., è idonea se accolta a definire, almeno parzialmente il giudizio, comportando il rigetto dell'avversa pretesa creditoria. Ne consegue che tale eccezione deve intendersi ipso iure graduata, in assenza di altre eccezioni che consentano all'eccipiente di ottenere un'utilità maggiore rispetto al mero rigetto della domanda.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale deve essere rigettata ai sensi dell'art. 2959
c.c.
Inoltre, la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, o di entrambe, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al canone iura novit curia. Infatti, la prescrizione presuntiva e quella estintiva non sono tra loro assimilabili poiché si fondano su diversi presupposti e perseguono finalità non sovrapponibili: all'unico elemento comune del decorso del tempo, quindi, essi ricollegano effetti giuridici differenti.
Ne discende che le correlative eccezioni non possono essere assimilate, con conseguente onere per chi eccepisce di specificare se intenda sollevare eccezione di prescrizione estintiva (nelle forme alternative, ordinaria e abbreviata) ovvero presuntiva.
Pertanto, siccome la difesa degli opponenti ha espressamente qualificato l'eccezione come di estinzione del rapporto obbligatorio per prescrizione presuntiva, gli altri profili attinenti alla prescrizione ordinaria estintiva non possono essere considerati, atteso che, ai sensi dell'art. 2938 c.c., quest'ultima è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice.
Ciò posto, è possibile scrutinare il motivo di opposizione relativo alle dedotte inadempienze della parte opposta.
La difesa degli opponenti ha contestato, infatti, l'esattezza della prestazione eseguita, l'esecuzione di prestazioni non richieste e, in subordine, ha domandato la riduzione del compenso spettante allo Studio, ai sensi dell'art. 2233 c.c.
In proposito sono dirimenti le risultanze documentali come avvalorate dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 10 di 15 Emerge, infatti, inequivocabilmente dagli atti che il progetto è stato eseguito a regola d'arte, dal momento che il Comune di San Marcello ha rilasciato il titolo unico (i.e.: permesso di costruire), il quale però non è mai stato ritirato dalla Società che non ha pagato gli oneri concessori.
Più precisamente, a pag.
8-9 della c.t.u. si legge: «[P]er quanto riguarda il conteggio del contributo di costruzione, l'Arch. in data 26/01/2017, chiede revisione dello stesso, calcolando un costo CP_3 di costruzione di euro 10.520,84 ed oneri di urbanizzazione di euro 84.286,45. La richiesta di revisione
è stata parzialmente accolta dal Comune di San Marcello in data 09/05/2017. Con la stessa nota, si comunica il conteggio aggiornato, con un costo di costruzione di euro 3.945,31 ed oneri di urbanizzazione di euro 106.214,44. Dopo tale data, non risultano più svolte altre prestazioni professionali, né risulta versato il contributo di costruzione. Pertanto, il titolo edilizio è decaduto e, ad oggi, tutte le prestazioni a cui era subordinato il rilascio del permesso di costruire non risultano effettuate».
Proprio la circostanza che il Comune di San Marcello ha rilasciato il titolo edilizio rinforza il convincimento per cui la prestazione sia stata correttamente eseguita dallo Studio.
Pertanto, la mancata realizzazione delle opere indicate nel progetto è imputabile alla sola Società e non anche allo Studio.
Proprio l'esattezza della prestazione eseguita da quest'ultimo è stata oggetto di valutazione da parte della c.t.u., Ing. dalle cui risultanze non si vede motivo di discostarsi, dal Persona_1 momento che l'elaborato peritale risulta conferente rispetto ai quesiti e risponde ai canoni di logicità e congruità.
A pag. 26 dell'elaborato si legge: «Il presente capitolo compendia la risposta al quesito posto dal
Giudice. L'Arch. ha svolto l'attività progettuale al fine di ottenere il titolo per Controparte_3
l'ampliamento dell'attività produttiva dell'azienda […]. L'attività Parte_3 professionale dell'Arch. (opposto), svolta sin dal 2015 con diligenza e Controparte_3 professionalità, ad esclusione della mancanza di un incarico professionale scritto con chiara indicazione del costo dell'opera e del compenso professionale, ha portato, nel giro di un anno (2016) all'ottenimento del Permesso di Costruire, previa modifica al PRG vigente all'epoca nel Comune di
San Marcello, per poter edificare più superficie di quanto prescritto per la zona in esame. Il Permesso di Costruire di cui sopra non è mai stato ritirato visto il mancato pagamento del contributo di pagina 11 di 15
costruzione da parte della Pertanto, la scrivente CTU ha Parte_4 quantificato il compenso dovuto al professionista per l'attività svolta, analizzando le varie attività indicate dal professionista nel calcolo della propria parcella in sede di opinamento della stessa presso
l'Ordine degli Architetti di Ancona. Il compenso dovuto all'Arch. così come Controparte_3 calcolato dalla sottoscritta, risulta pari ad euro 105.678,67 oltre iva e cassa professionale (4%)».
Alla luce delle richiamate risultanze l'inadempimento della Società e del rispetto all'obbligo Pt_1 di pagare il compenso allo Studio professionale non può ritenersi scusabile, né sotto il profilo dell'inimputabilità dello stesso, né quale forma di autotutela giustificata dall'altrui inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c..
In ordine, quindi, al quantum dovuto a titolo di corrispettivo allo Studio, lo stesso va rideterminato nei termini indicati dal c.t.u., dal momento che dalle osservazioni dei c.t.p. non emergono elementi che inducano a dubitare della correttezza del procedimento formale seguito dal c.t.u., mentre quelli attinenti al merito non possono essere in questa sede sindacate (in proposito ex plurimis, Trib. Napoli, Tribunale
Napoli sez. lav., 09 gennaio 2023, n. 28: «[I]n proposito, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza»).
Pertanto, in ragione dell'accertato inadempimento contrattuale e in ragione, tuttavia, dell'accoglimento della domanda di rideterminazione del compenso professionale spettante all'opposto articolata dagli opponenti, il quantum dovuto dagli stessi, in solido fra loro, allo Studio ammonta ad euro 105.678,67, oltre IVA e cassa professionale (4%).
La rideterminazione della pretesa creditoria della parte opposta implica la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento del minor importo di cui sopra.
La parte opposta ha domandato anche il pagamento degli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo integrale ed effettivo.
Atteso che prima dell'introduzione del procedimento monitorio non sono riscontrabili atti stragiudiziali pagina 12 di 15 di messa in mora – e non possono essere intese come tali le due missive del 13.9.2018 e 17.9.2018, le quali non contengono alcuna intimazione di pagamento, né alcuna indicazione della somma richiesta – il momento dal quale vanno calcolati gli interessi di mora va individuato nel 3 dicembre 2020, giorno in cui il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati notificati alla Società e al sig. Parte_1
come risulta dalla relata di notifica prodotta dagli opponenti (cfr. doc. 1).
[...]
Infatti, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale.
Sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito – non essendo stato riprodotto, nella sua assolutezza, nel nostro ordinamento il principio, tipico del diritto romano, «in illiquidis non fit mora» – è pur sempre necessario, affinché sia configurarle colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare: ne consegue che, quando, la determinazione dell'esatto valore di un'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, in termini di controllo della quantificazione unilateralmente effettuata dal creditore, la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. II, 10 ottobre 2011, n. 20806).
Trattandosi, dunque, di un debito di valuta, nell'ipotesi di emissione di decreto ingiuntivo su notule professionali, il dies a quo per la decorrenza degli interessi legali di mora va individuato nel giorno della notifica del ricorso e del decreto all'ingiunto, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., siccome solo da quel momento il debitore viene a conoscenza della liquidazione provvisoria del credito, la quale è idonea a divenire definitiva in caso di mancanza di opposizione: ne consegue che la notifica del decreto stesso riveste la medesima funzione della domanda giudiziale e costituisce, quindi, primo atto di rituale messa in mora (cfr. ancora Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2011, n. 20806; v. anche Tribunale di Massa, 13 febbraio 2019, n. 98).
Non si vedono ragioni per discostarsi da tale condivisibile principio dal momento che la costituzione in mora suole qualificarsi quale effetto sostanziale derivante dalla proposizione della domanda giudiziale;
talché, la produzione di tale effetto nella sfera giuridica del destinatario è subordinata alla piena conoscenza dell'atto produttivo dello stesso da parte del destinatario stesso, la quale nel procedimento monitorio non può che avvenire con la notifica del ricorso e del decreto ai sensi dell'art. 643 c.p.c.; infatti, prima di tale momento l'ingiunto non ha alcuna conoscenza della pendenza del procedimento a pagina 13 di 15 suo carico e, come tale, non può ritenersi prodotto alcun effetto di costituzione in mora.
Talché, il momento dal quale vanno calcolati gli interessi di mora sulla sorte capitale, come quantificata supra al § 3, va individuato nel 3 dicembre 2020, giorno in cui il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati notificati alla Società e al sig. Parte_1
Si osserva infine che, nonostante la necessaria revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del quantum del corrispettivo spettante allo Studio, le spese del presente giudizio devono essere comunque integralmente poste a carico degli opponenti.
E infatti, in primo luogo, non può non tenersi conto, al fine della liquidazione delle spese, della condotta processuale degli opponenti, i quali hanno rifiutato una congrua proposta conciliativa, aggravando considerevolmente la durata del giudizio e, inoltre, non hanno versato l'acconto alla c.t.u.
(sul punto, cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 28 giugno 2024, n.2977: «Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore».
In secondo luogo, la sola rideterminazione, in termini di quantum, della pretesa azionata in monitorio non è idonea a fondare il giudizio di soccombenza reciproca secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
Le spese devono dunque seguire la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 per tutte le fasi di giudizio, come da nota spese depositata dall'avv. Carla Accorroni, per un totale di euro 14.103,00, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15% sui compensi, pari ad € 2.115,45, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese della fase monitoria si intendono compensate, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo.
n. 1544/2020 emesso dal Tribunale di Ancona.
Restano ad integrale carico della parte attrice opponente anche le spese di consulenza tecnica liquidate pagina 14 di 15 mediante separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1544/2020 emesso dal Tribunale di Ancona.
CONDANNA gli opponenti e in solido fra Parte_1 Controparte_1 loro, a pagare allo , in persona del suo associato, Controparte_2 amministratore e legale rappresentante la somma di euro 105.678,67, oltre IVA e Controparte_3 cassa professionale (4%), oltre gli interessi di mora come specificato in parte motiva.
CONDANNA gli opponenti e in solido fra Parte_1 Controparte_1 loro, a pagare allo , in persona del suo associato, Controparte_2 amministratore e legale rappresentante le spese del presente giudizio, che si Controparte_3 liquidano in euro 14.103,00, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15% sui compensi, pari ad €
2.115,45, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PONE le spese di CTU a definitivo carico della parte attrice opponente.
Minuta redatta dal M.O.T dr. Guidomaria De Cesare
Ancona, 11.7.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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