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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2024, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 21409/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21409/2023 promossa da:
quale titolare dell'impresa (C.F. Parte_1 Organizzazione_1
), con il patrocinio dell'avv. SCALTRITI LUCA e , elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA ALTINO, 4 20144 MILANO presso il difensore avv. SCALTRITI LUCA
ATTORE - OPPONENTYE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA ALESSANDRO e CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. FRANCESCA ROMANA, 3 20129 MILANO presso il difensore avv. SALA ALESSANDRO
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale titolare della impresa individuale ha Parte_2 Organizzazione_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6121/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 6 aprile 2023 con il quale gli si ingiungeva di pagare a favore della la somma di € CP_1
5137,70, oltre interessi e spese, a titolo di penale contrattuale. A sostengo dell'opposizione ha affermato:
- l'inefficacia della clausola penale invocata quale fondamento della domanda atteso l'impegno della opposta a consegnare il bene presso la propria sede e non de a ritirarlo da essa;
- l'inadempimento della “avendo la venditrice provveduto a consegnare solo il CP_1 tavolo da stiro, rimanendo del tutto inadempiente rispetto alla consegna del macchinario”; inadempimento grave in quanto la consegna dello stesso era urgente cosicchè “non ha più
pagina 1 di 5 interesse a ricevere la consegna del macchinario essendo stato costretto a ricorrere ad una soluzione alternativa stante il lungo lasso di tempo intercorso dall'ordine senza ottenere la consegna”. Ha, così, concluso: revocare il decreto ingiuntivo n. 6121/2023 (8888/23 Rg) emesso in data 6 aprile 2023 e notificato in data 14 aprile 2023, accertando che nulla deve il sig. ad Parte_2 CP_1 in forza del contratto stipulato in data 16 febbraio 2022;
Accertato e dichiarato il grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato in data 16 febbraio 2022 imputabile ad dichiarare il predetto contratto risolto per fatto e colpa CP_1 della odierna opposta.
Si è costituita con comparsa di risposta del 3 ottobre 2023 la insistendo nella pretesa CP_1 creditoria e confutando l'avverso libello introduttivo nel seguente modo:
• l'inesistenza di qualsivoglia urgenza nella consegna del macchinario né della richiesta di sua sollecita installazione da parte dell'opponente;
• l'inadempimento dell'opponente al pagamento del residuo prezzo attesa la natura di vendita con patto di riservato dominio del contratto;
• l'assenza di prova della c.d. disdetta per inadempimento altrui che l'opponente avrebbe evaso con una telefonata;
• la singolare coincidenza che li danno divisato dallo stesso sia equivalente alla somma richiesta a titolo di penale dall'opposta;
• la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penale contrattuale “sempre applicata in caso di inadempimento dell'acquirente” atteso che anche “in caso di consegna a carico della venditrice non sussiste questo problema di organizzazione, ma rimane valida l'applicazione della penale per inadempimento, che può manifestarsi con l'espresso rifiuto di ricevere il bene in fase di consegna o, come in questo caso, con il mancato saldo e la “sparizione” dell'acquirente, che si è fatto vivo solo dopo l'avviso “macchinario pronto”. Ha chiesto, pertanto: in via preliminare DICHIARARE il D.I. opposto provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.;
CONFERMARE il D.I. n. 6121/2023 RG 8888/2023 del 6.03.2023, Tribunale di Milano;
DICHIARARE l'opponente tenuto al pagamento della penale e, in ogni caso, CONDANNARLO al pagamento dell'importo di € 5.137,70 o della diversa somma che si riterrà di giustizia a titolo di danno da lucro cessante, oltre alle spese e ai compensi così come liquidati nel Decreto opposto;
con vittoria di spese e compensi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa e riconoscimento dell'aumento del 30% al compenso professionale ex art.
4-1bis del D.M. 147 del 2022 per il deposito degli atti con allegati ipertestuali e interamente navigabili.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione (rito previgente) il g.i. non ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto (per i motivi di cui all'ordinanza del 25 ottobre 2023), non ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. (in quanto non richiesti da alcuna delle parti) e ha rinviato la causa all'udienza del 16 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni. L'opponente ha così, concluso (note scritte del 14novembre 2023):
“revocare il decreto ingiuntivo n. 6121/2023 (8888/23 Rg) emesso in data 6 aprile 2023 e notificato in data 14 aprile 2023, accertando che nulla deve il sig. ad Parte_2 CP_1 in forza del contratto stipulato in data 16 febbraio 2022.
pagina 2 di 5 Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.”.
La nel seguente odo (note scritte del 15 novembre 2023): CP_1
“DICHIARARE risolto il contratto in oggetto ex art. 1453 c.c. per il grave inadempimento dell'opponente; CONDANNARE il sig. al pagamento della penale così come indicato al Parte_2 punto 3d del contratto, confermando quanto statuito nel D.I. n. 6121/2023 RG 8888/2023 del 6.03.2023, ossia per € 5137,70 oltre a interessi come da domanda, € 700 per compensi, € 76 per spese, oltre spese 15%, CPA e IVA;
CONDANNARE l'attore opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, 3° comma,
c.c. per un importo pari alle spese di lite che il Tribunale riterrà di liquidare;
con vittoria di spese e compensi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa e riconoscimento dell'aumento del 30% al compenso professionale ex art.
4-1bis del D.M. 147 del 2022 per il deposito degli atti con allegati ipertestuali e interamente navigabili (Cass. Civ. Sez. II n. 23088/2021)”
L'opposizione è fondata e va accolta. In limine litis occorre fare “ordine” processuale rispetto alle conclusioni rassegnate dai patroni dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni (celebrata ex art. 127 – ter c.p.c.). L'opponente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto proposta in citazione non avendola riproposta in modo espresso nelle citate note scritte. Essa si ha per abbandonata quale facoltà processuale esercitabile dal patrono della parte.
La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte (Cass. II,
Ord. 9 luglio 2018, n. 18027).
Va, di contro, dichiarata l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto introdotta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni dal patrono della convenuta opposta (attrice in senso sostanziale). Una patologia processuale di duplice tipologia:
- in primo luogo non può certo aggiungersi sic et simplicter una domanda in sede di precisazione delle conclusioni essendosi al di fuori di ogni previsione processuale di emendatio libelli (pur nella liberale interpretazione addotta dalle SS.UU.- Il criterio per distinguere le domande precisate consentite da quelle nuove non consentite è dato dalla relazione con la quale queste si pongono rispetto alla domanda originariamente formulata. Le domande che si limitano a precisare si pongono essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria, sostituendosi ad essa;
al contrario, le domande nuove sono domande ulteriori e aggiuntive che comportano un ampliamento del thema decidendum (Cass. SS.UU. 13 settembre
2018, n. 22404; Cass. SS.UU. 15 giugno 2015, n. 12310 Cass. VI-II,, Ord. 30 settembre 2020,
n. 20898);
- in secondo luogo si è fuori dall'ipotesi della c.d. mutatio libelli consentita ex art. 1453 c.c. in quanto la domanda originaria non era certo di adempimento del contratto di cui ora si chiede la risoluzione giudiziale ma il pagamento di una somma a titolo di penale per il ritardo nel c,d.”ritiro” della merce compravenduta.
pagina 3 di 5 Ogni dissertazione riguardante la risoluzione del contratto o il suo inadempimento risulta irrilevante ai fini di causa.
L'oggetto del giudizio. Non sussiste il titolo negoziale (accessorio) azionato (in modo illegittimo) in sede monitoria dalla
Controparte_1
La clausola penale.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento.
La pattuizione della penale deve esser espressa poiché la sua applicazione a determinata obbligazione deve esser apprezzata con certezza dal Giudice stante il suo carattere derogatorio della disciplina generale in tema di inadempimento (già ab illo tempore Cass. n° 910/1946). La sua funzione risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno, sicché la stessa opera esclusivamente con relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti o per il ritardo ovvero per l'inadempimento Cass. II, 3 settembre 2019, n. 22050; Cass. II, n° 5828/84, Cass. sez, 2 n° 23706/08, Cass. sez. 2 n° 23291/14). L'assetto contrattuale emergente dai documenti di causa.
Il titolo fondante la domanda di pagamento è incentrato attorno al contratto concluso inter partes il 16 febbraio 2022 (doc. 1 fasc. ) e nello specifico, al presidio che ne sarebbe scaturito in Parte_3 favore della venditrice con riferimento all'esecuzione dell'obbligazione di consegna. Obbligazione che verrebbe assolta attraverso la “semplice” messa a disposizione del bene presso lo stabilimento della La famigerata condizione generale di contratto 3 lett d) Controparte_1
Una simile condizione generale di contratto sconta la clausola eccettuativa presente nel suo incipit laddove – ovviamente – di apre la strada ad una diversa clausola dedotta dalle parti nel singolo contratto.
Ebbene tale condizione contrattuale è presente nel citato documento ove viene riportata tale dicitura
(cit. doc. 1 fasc. ). Parte_3
La sua interpretazione secondo il senso comune delle parole, unita a quella sistematica, con quella
“derogatoria” su descritta, non possono che far deporre per l'intervenuto accordo di esecuzione della prestazione di consegna del macchinario presso il domicilio dell'acquirente. Ciò si desume in modo univoco da:
- il riferimento della mezzo della spedizione all'aggettivo “nostro” che come tale indica l'onere (quantomeno fattuale) di predisporre ed eseguire la consegna da parte della venditrice (il contratto è documentato su di un foglio predisposto dalla;
CP_1
- la giustapposizione di un'ulteriore prestazione accessoria alla compravendita in tale contesto contrattuale quale il “collaudo” ovvero l'installazione e la verifica del funzionamento del macchinario. La “stazza” del macchinario (come richiamata dalla stessa opposta) depone per pagina 4 di 5 l'esecuzione del collaudo in modo unitario rispetto alla consegna e avvalorano la tesi che la spedizione sarebbe stata curata direttamente dalla venditrice. Lemma inscritto accanto alla locuzione “NOSTRO” così da avvalorare l'interpretazione che la consegna (spedizione) della merce fosse a carico della venditrice.
L'identificazione del luogo di esecuzione del contratto fa sì che non possa operare la penale contrattuale per la quale ha agito la Controparte_1 Essa è espressamente collegata all'inadempimento dell'obbligazione strumentale di “ritiro” della merce da parte dell'acquirente presso lo stabilimento della venditrice all'esito del vano decorso del termine di dieci giorni dall'avvenuta comunicazione dell'avviso di “macchinario pronto”. Dopotutto una prova presuntiva può ritrarsi ex post nella stessa missiva inviata dalla il Controparte_1
30 giugno 2022 (doc. 3 fasc. ) con la quale rendeva edotto l'opponente che il Parte_3 macchinario fosse pronto e che occorreva “definire i tempi di consegna e modalità di pagamento..”. Difetta ogni riferimento diretto o indiretto al c.d. ritiro presso la sede della opposta mentre avvalora la ricostruzione del patto contrario proposta da . Parte_2
Null'altro vi è da aggiungere vista l'esiguità del thema decidendum ammissibilmente speso nella presente causa.
Il decreto ingiuntivo n. 6121/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 6 aprile 2023 va revocato per difetto del titolo contrattuale (clausola penale) per il quale era stato pronunciato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del decisum in € 98,00 per anticipazioni non imponibili, € 2.547,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza formulata ex art. 93 c.p.c. vengono distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n 6121/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 6 aprile 2023;
- dichiara inammissibile la domanda di risoluzione formulata dalla in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 Parte_2
liquidate in € 98,00 per anticipazioni non imponibili, € 2.547,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza formulata ex art. 93 c.p.c. vengono distratte in favore del procuratore antistatario.
Milano, 5 marzo 2024
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21409/2023 promossa da:
quale titolare dell'impresa (C.F. Parte_1 Organizzazione_1
), con il patrocinio dell'avv. SCALTRITI LUCA e , elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA ALTINO, 4 20144 MILANO presso il difensore avv. SCALTRITI LUCA
ATTORE - OPPONENTYE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA ALESSANDRO e CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA S. FRANCESCA ROMANA, 3 20129 MILANO presso il difensore avv. SALA ALESSANDRO
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale titolare della impresa individuale ha Parte_2 Organizzazione_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6121/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 6 aprile 2023 con il quale gli si ingiungeva di pagare a favore della la somma di € CP_1
5137,70, oltre interessi e spese, a titolo di penale contrattuale. A sostengo dell'opposizione ha affermato:
- l'inefficacia della clausola penale invocata quale fondamento della domanda atteso l'impegno della opposta a consegnare il bene presso la propria sede e non de a ritirarlo da essa;
- l'inadempimento della “avendo la venditrice provveduto a consegnare solo il CP_1 tavolo da stiro, rimanendo del tutto inadempiente rispetto alla consegna del macchinario”; inadempimento grave in quanto la consegna dello stesso era urgente cosicchè “non ha più
pagina 1 di 5 interesse a ricevere la consegna del macchinario essendo stato costretto a ricorrere ad una soluzione alternativa stante il lungo lasso di tempo intercorso dall'ordine senza ottenere la consegna”. Ha, così, concluso: revocare il decreto ingiuntivo n. 6121/2023 (8888/23 Rg) emesso in data 6 aprile 2023 e notificato in data 14 aprile 2023, accertando che nulla deve il sig. ad Parte_2 CP_1 in forza del contratto stipulato in data 16 febbraio 2022;
Accertato e dichiarato il grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato in data 16 febbraio 2022 imputabile ad dichiarare il predetto contratto risolto per fatto e colpa CP_1 della odierna opposta.
Si è costituita con comparsa di risposta del 3 ottobre 2023 la insistendo nella pretesa CP_1 creditoria e confutando l'avverso libello introduttivo nel seguente modo:
• l'inesistenza di qualsivoglia urgenza nella consegna del macchinario né della richiesta di sua sollecita installazione da parte dell'opponente;
• l'inadempimento dell'opponente al pagamento del residuo prezzo attesa la natura di vendita con patto di riservato dominio del contratto;
• l'assenza di prova della c.d. disdetta per inadempimento altrui che l'opponente avrebbe evaso con una telefonata;
• la singolare coincidenza che li danno divisato dallo stesso sia equivalente alla somma richiesta a titolo di penale dall'opposta;
• la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penale contrattuale “sempre applicata in caso di inadempimento dell'acquirente” atteso che anche “in caso di consegna a carico della venditrice non sussiste questo problema di organizzazione, ma rimane valida l'applicazione della penale per inadempimento, che può manifestarsi con l'espresso rifiuto di ricevere il bene in fase di consegna o, come in questo caso, con il mancato saldo e la “sparizione” dell'acquirente, che si è fatto vivo solo dopo l'avviso “macchinario pronto”. Ha chiesto, pertanto: in via preliminare DICHIARARE il D.I. opposto provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.;
CONFERMARE il D.I. n. 6121/2023 RG 8888/2023 del 6.03.2023, Tribunale di Milano;
DICHIARARE l'opponente tenuto al pagamento della penale e, in ogni caso, CONDANNARLO al pagamento dell'importo di € 5.137,70 o della diversa somma che si riterrà di giustizia a titolo di danno da lucro cessante, oltre alle spese e ai compensi così come liquidati nel Decreto opposto;
con vittoria di spese e compensi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa e riconoscimento dell'aumento del 30% al compenso professionale ex art.
4-1bis del D.M. 147 del 2022 per il deposito degli atti con allegati ipertestuali e interamente navigabili.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione (rito previgente) il g.i. non ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto (per i motivi di cui all'ordinanza del 25 ottobre 2023), non ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. (in quanto non richiesti da alcuna delle parti) e ha rinviato la causa all'udienza del 16 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni. L'opponente ha così, concluso (note scritte del 14novembre 2023):
“revocare il decreto ingiuntivo n. 6121/2023 (8888/23 Rg) emesso in data 6 aprile 2023 e notificato in data 14 aprile 2023, accertando che nulla deve il sig. ad Parte_2 CP_1 in forza del contratto stipulato in data 16 febbraio 2022.
pagina 2 di 5 Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.”.
La nel seguente odo (note scritte del 15 novembre 2023): CP_1
“DICHIARARE risolto il contratto in oggetto ex art. 1453 c.c. per il grave inadempimento dell'opponente; CONDANNARE il sig. al pagamento della penale così come indicato al Parte_2 punto 3d del contratto, confermando quanto statuito nel D.I. n. 6121/2023 RG 8888/2023 del 6.03.2023, ossia per € 5137,70 oltre a interessi come da domanda, € 700 per compensi, € 76 per spese, oltre spese 15%, CPA e IVA;
CONDANNARE l'attore opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, 3° comma,
c.c. per un importo pari alle spese di lite che il Tribunale riterrà di liquidare;
con vittoria di spese e compensi, oltre 15% di spese generali, iva e cpa e riconoscimento dell'aumento del 30% al compenso professionale ex art.
4-1bis del D.M. 147 del 2022 per il deposito degli atti con allegati ipertestuali e interamente navigabili (Cass. Civ. Sez. II n. 23088/2021)”
L'opposizione è fondata e va accolta. In limine litis occorre fare “ordine” processuale rispetto alle conclusioni rassegnate dai patroni dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni (celebrata ex art. 127 – ter c.p.c.). L'opponente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto proposta in citazione non avendola riproposta in modo espresso nelle citate note scritte. Essa si ha per abbandonata quale facoltà processuale esercitabile dal patrono della parte.
La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte (Cass. II,
Ord. 9 luglio 2018, n. 18027).
Va, di contro, dichiarata l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto introdotta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni dal patrono della convenuta opposta (attrice in senso sostanziale). Una patologia processuale di duplice tipologia:
- in primo luogo non può certo aggiungersi sic et simplicter una domanda in sede di precisazione delle conclusioni essendosi al di fuori di ogni previsione processuale di emendatio libelli (pur nella liberale interpretazione addotta dalle SS.UU.- Il criterio per distinguere le domande precisate consentite da quelle nuove non consentite è dato dalla relazione con la quale queste si pongono rispetto alla domanda originariamente formulata. Le domande che si limitano a precisare si pongono essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria, sostituendosi ad essa;
al contrario, le domande nuove sono domande ulteriori e aggiuntive che comportano un ampliamento del thema decidendum (Cass. SS.UU. 13 settembre
2018, n. 22404; Cass. SS.UU. 15 giugno 2015, n. 12310 Cass. VI-II,, Ord. 30 settembre 2020,
n. 20898);
- in secondo luogo si è fuori dall'ipotesi della c.d. mutatio libelli consentita ex art. 1453 c.c. in quanto la domanda originaria non era certo di adempimento del contratto di cui ora si chiede la risoluzione giudiziale ma il pagamento di una somma a titolo di penale per il ritardo nel c,d.”ritiro” della merce compravenduta.
pagina 3 di 5 Ogni dissertazione riguardante la risoluzione del contratto o il suo inadempimento risulta irrilevante ai fini di causa.
L'oggetto del giudizio. Non sussiste il titolo negoziale (accessorio) azionato (in modo illegittimo) in sede monitoria dalla
Controparte_1
La clausola penale.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento.
La pattuizione della penale deve esser espressa poiché la sua applicazione a determinata obbligazione deve esser apprezzata con certezza dal Giudice stante il suo carattere derogatorio della disciplina generale in tema di inadempimento (già ab illo tempore Cass. n° 910/1946). La sua funzione risulta essere la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno, sicché la stessa opera esclusivamente con relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti o per il ritardo ovvero per l'inadempimento Cass. II, 3 settembre 2019, n. 22050; Cass. II, n° 5828/84, Cass. sez, 2 n° 23706/08, Cass. sez. 2 n° 23291/14). L'assetto contrattuale emergente dai documenti di causa.
Il titolo fondante la domanda di pagamento è incentrato attorno al contratto concluso inter partes il 16 febbraio 2022 (doc. 1 fasc. ) e nello specifico, al presidio che ne sarebbe scaturito in Parte_3 favore della venditrice con riferimento all'esecuzione dell'obbligazione di consegna. Obbligazione che verrebbe assolta attraverso la “semplice” messa a disposizione del bene presso lo stabilimento della La famigerata condizione generale di contratto 3 lett d) Controparte_1
Una simile condizione generale di contratto sconta la clausola eccettuativa presente nel suo incipit laddove – ovviamente – di apre la strada ad una diversa clausola dedotta dalle parti nel singolo contratto.
Ebbene tale condizione contrattuale è presente nel citato documento ove viene riportata tale dicitura
(cit. doc. 1 fasc. ). Parte_3
La sua interpretazione secondo il senso comune delle parole, unita a quella sistematica, con quella
“derogatoria” su descritta, non possono che far deporre per l'intervenuto accordo di esecuzione della prestazione di consegna del macchinario presso il domicilio dell'acquirente. Ciò si desume in modo univoco da:
- il riferimento della mezzo della spedizione all'aggettivo “nostro” che come tale indica l'onere (quantomeno fattuale) di predisporre ed eseguire la consegna da parte della venditrice (il contratto è documentato su di un foglio predisposto dalla;
CP_1
- la giustapposizione di un'ulteriore prestazione accessoria alla compravendita in tale contesto contrattuale quale il “collaudo” ovvero l'installazione e la verifica del funzionamento del macchinario. La “stazza” del macchinario (come richiamata dalla stessa opposta) depone per pagina 4 di 5 l'esecuzione del collaudo in modo unitario rispetto alla consegna e avvalorano la tesi che la spedizione sarebbe stata curata direttamente dalla venditrice. Lemma inscritto accanto alla locuzione “NOSTRO” così da avvalorare l'interpretazione che la consegna (spedizione) della merce fosse a carico della venditrice.
L'identificazione del luogo di esecuzione del contratto fa sì che non possa operare la penale contrattuale per la quale ha agito la Controparte_1 Essa è espressamente collegata all'inadempimento dell'obbligazione strumentale di “ritiro” della merce da parte dell'acquirente presso lo stabilimento della venditrice all'esito del vano decorso del termine di dieci giorni dall'avvenuta comunicazione dell'avviso di “macchinario pronto”. Dopotutto una prova presuntiva può ritrarsi ex post nella stessa missiva inviata dalla il Controparte_1
30 giugno 2022 (doc. 3 fasc. ) con la quale rendeva edotto l'opponente che il Parte_3 macchinario fosse pronto e che occorreva “definire i tempi di consegna e modalità di pagamento..”. Difetta ogni riferimento diretto o indiretto al c.d. ritiro presso la sede della opposta mentre avvalora la ricostruzione del patto contrario proposta da . Parte_2
Null'altro vi è da aggiungere vista l'esiguità del thema decidendum ammissibilmente speso nella presente causa.
Il decreto ingiuntivo n. 6121/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 6 aprile 2023 va revocato per difetto del titolo contrattuale (clausola penale) per il quale era stato pronunciato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del decisum in € 98,00 per anticipazioni non imponibili, € 2.547,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza formulata ex art. 93 c.p.c. vengono distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n 6121/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 6 aprile 2023;
- dichiara inammissibile la domanda di risoluzione formulata dalla in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 Parte_2
liquidate in € 98,00 per anticipazioni non imponibili, € 2.547,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza formulata ex art. 93 c.p.c. vengono distratte in favore del procuratore antistatario.
Milano, 5 marzo 2024
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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