TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'odierna udienza, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 24935/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Angelo Patracca e Parte_1
dall'abogado Federico Patracca, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., RAPP.TA E DIFESA DALL'AVV. Controparte_1
Luigi Carnevale, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa ed atti depositati.
FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi, per brevità, ), proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 Pt_1
ingiuntivo n. 6708/2021, emesso da questo Tribunale in data 7/9/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente società (d'ora in poi, per brevità, ), Controparte_1 CP_1 della somma di € 30.500,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per l'acquisto del veicolo Iveco IR adibito a lavori di autoespurgo
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma ove essa esponente aveva la propria sede legale;
- che non poteva trovare applicazione il foro di cui all'art. 20 c.p.c., in quanto nulla aveva dedotto sul punto la ricorrente;
- che la domanda proposta nelle forme del rito monitorio era nulla per assoluta genericità, non risultando individuato né individuabile il rapporto contrattuale ad essa sotteso;
- che non sussistevano i presupposti per la concessione del provvedimento monitorio;
- che il credito era insussistente in quanto i documenti contabili ed i relativi estratti autentici non avevano valore di prova legale;
- che nel giudizio di opposizione il creditore doveva fornire prova del credito senza alcuna agevolazione di carattere probatorio;
- che l'automezzo venduto era affetto da vizi occulti scoperti in data 6/10/2021, contestati con pec dell'8/10/2021;
- che tali vizi consistevano in una grave lesione alla lamiera della cisterna anteriore, la quale rendeva il veicolo inidoneo all'uso;
- che il mezzo aveva occupato all'interno dei locali di proprietà di essa esponente uno spazio di circa mq.
40;
- che detta superficie aveva un valore locativo di circa € 150,00 mensili.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, disporsi la revoca dello stesso;
nel merito chiedeva dichiararsi risolto il contratto per grave inadempimento della ricorrente, accertando che nulla era dovuto alla stessa;
condannarsi la predetta al risarcimento di tutti danni subiti, con vittoria di spese e competenze di causa.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta CP_1
infondatezza, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Con ordinanza resa in data 28/2/2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione.
Indi, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita, poi, dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il Tribunale che l'avvenuto pagamento della somma ingiunta e delle spese di lite non comporta, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, come nella specie, detto pagamento sia avvenuto non spontaneamente ma in ragione della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Ancora in via preliminare va rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale, per come formulata dall'opponente, è improponibile. Infatti, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, al fine di evitare che la causa resti radicata dinnanzi al giudice scelto dall'attore, il convenuto (o opponente in sede di giudizio ex art. 654 c.p.c.) ha l'onere di eccepire l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo in maniera articolata ed esaustiva. In mancanza di tale puntuale contestazione,
l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, di conseguenza, radicata la sua competenza (cfr. Cass. 28/1/2022, n. 2548; Cass. 20/8/2020, n. 17374). Ebbene, nel caso di specie, la si è limitata a contestare la competenza del giudice adito soltanto in relazione al foro generale Pt_1
delle persone giuridiche – peraltro in maniera incompleta senza contestazione del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) – senza fare alcuno specifico riferimento alla insussistenza dei criteri di collegamento del luogo di conclusione del contratto e di adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va evidenziato che hanno chiaro carattere pretestuoso e dilatorio le eccezioni svolte dall'opponente con riferimento sia alla eccepita nullità del ricorso di ingiunzione per omessa indicazione del rapporto contrattuale, che all'infondatezza della pretesa per insussistenza della prova del credito.
Invero, che la pretesa creditoria azionata in giudizio dalla trovi il proprio titolo nell'avvenuta CP_1 vendita, in favore dell'opponente, dell'autocarro Iveco IR 240E34, è circostanza che, non solo risulta specificamente allegata nel ricorso per ingiunzione, ma che, alla stregua delle difese svolte, non può nemmeno ritenersi seriamente contestata dall'opponente. Infatti, l'eccezione da parte di quest'ultimo della presenza di vizi che avrebbero reso il suindicato veicolo inidoneo all'uso cui era destinato, presuppone, sul piano logico, prima ancora che giuridico, il riconoscimento del rapporto contrattuale di vendita sotteso alla richiesta di pagamento avanzata con il ricorso monitorio, nonché dell'avvenuta consegna del veicolo oggetto di trasferimento. Ne consegue, pertanto, che sono del tutto ultronee anche le difese svolte dall'opponente circa la valenza probatoria della documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della domanda di ingiunzione e della necessità che la stessa fornisse una prova idonea nel giudizio a cognizione piena. Infatti, il richiamo al dato astratto della pregnanza degli elementi di prova offerti dalla controparte e dell'operatività del principio di distribuzione fra le parti dell'onere probatorio, avulso dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio, si risolve, a ben vedere, in una contestazione generica e di stile, come tale del tutto irrilevante Per quanto riguarda, invece, l'unica effettiva contestazione mossa, ossia quella attinente all'esistenza di vizi occulti del bene compravenduto, va detto che l'opponente non ha fornito alcuna prova di detti vizi, essendosi limitata soltanto ad allegare che l'autocarro presentava una grave lesione sulla lamiera della cisterna anteriore, che lo rendeva del tutto inidoneo all'uso cui era destinato.
Va, infatti, osservato al riguardo che, a partire dalle Sezioni Unite del 2019 (cfr. S.U. 3/5/2019, n.
1748 ), si è affermato il principio per cui il compratore che invoca la garanzia per vizi del bene compravenduto di cui all'art. 1490 c.c., è gravato dall'onere di fornire la prova dell'esistenza dei vizi. E tanto perché, in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (cfr. da ultimo, 16/7/2024, n. 19529).
Ne consegue pertanto, che non avendo l'opponente provato né offerto di provare, l'esistenza del dedotto vizio redibitorio, alcuna efficacia paralizzante della pretesa avversa può attribuirsi all'eccezione proposta.
L'opposizione va quindi rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Vanno altresì rigettate le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni formulate in via riconvenzionale dalla società opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv.
Luigi Carnevale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta dalla Parte_1
con atto di citazione notificato in data 18/10/2021, nei confronti della società avverso Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 6708/2021, emesso da questo Tribunale in data 7/9/2021, nonché sulle domande riconvenzionali proposte da quest'ultima con comparsa di costituzione depositata in data 8/2/2022, così provvede:
a) rigetta l'opposizione; b) rigetta le domande riconvenzionali;
c) condanna la al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 6.713,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Carnevale
Napoli, 27/2/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'odierna udienza, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 24935/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Angelo Patracca e Parte_1
dall'abogado Federico Patracca, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., RAPP.TA E DIFESA DALL'AVV. Controparte_1
Luigi Carnevale, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa ed atti depositati.
FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi, per brevità, ), proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 Pt_1
ingiuntivo n. 6708/2021, emesso da questo Tribunale in data 7/9/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente società (d'ora in poi, per brevità, ), Controparte_1 CP_1 della somma di € 30.500,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per l'acquisto del veicolo Iveco IR adibito a lavori di autoespurgo
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma ove essa esponente aveva la propria sede legale;
- che non poteva trovare applicazione il foro di cui all'art. 20 c.p.c., in quanto nulla aveva dedotto sul punto la ricorrente;
- che la domanda proposta nelle forme del rito monitorio era nulla per assoluta genericità, non risultando individuato né individuabile il rapporto contrattuale ad essa sotteso;
- che non sussistevano i presupposti per la concessione del provvedimento monitorio;
- che il credito era insussistente in quanto i documenti contabili ed i relativi estratti autentici non avevano valore di prova legale;
- che nel giudizio di opposizione il creditore doveva fornire prova del credito senza alcuna agevolazione di carattere probatorio;
- che l'automezzo venduto era affetto da vizi occulti scoperti in data 6/10/2021, contestati con pec dell'8/10/2021;
- che tali vizi consistevano in una grave lesione alla lamiera della cisterna anteriore, la quale rendeva il veicolo inidoneo all'uso;
- che il mezzo aveva occupato all'interno dei locali di proprietà di essa esponente uno spazio di circa mq.
40;
- che detta superficie aveva un valore locativo di circa € 150,00 mensili.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, disporsi la revoca dello stesso;
nel merito chiedeva dichiararsi risolto il contratto per grave inadempimento della ricorrente, accertando che nulla era dovuto alla stessa;
condannarsi la predetta al risarcimento di tutti danni subiti, con vittoria di spese e competenze di causa.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta CP_1
infondatezza, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Con ordinanza resa in data 28/2/2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione.
Indi, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita, poi, dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il Tribunale che l'avvenuto pagamento della somma ingiunta e delle spese di lite non comporta, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, come nella specie, detto pagamento sia avvenuto non spontaneamente ma in ragione della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Ancora in via preliminare va rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale, per come formulata dall'opponente, è improponibile. Infatti, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, al fine di evitare che la causa resti radicata dinnanzi al giudice scelto dall'attore, il convenuto (o opponente in sede di giudizio ex art. 654 c.p.c.) ha l'onere di eccepire l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, sin dal primo atto difensivo in maniera articolata ed esaustiva. In mancanza di tale puntuale contestazione,
l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, di conseguenza, radicata la sua competenza (cfr. Cass. 28/1/2022, n. 2548; Cass. 20/8/2020, n. 17374). Ebbene, nel caso di specie, la si è limitata a contestare la competenza del giudice adito soltanto in relazione al foro generale Pt_1
delle persone giuridiche – peraltro in maniera incompleta senza contestazione del criterio di collegamento indicato dall'art. 19 comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) – senza fare alcuno specifico riferimento alla insussistenza dei criteri di collegamento del luogo di conclusione del contratto e di adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va evidenziato che hanno chiaro carattere pretestuoso e dilatorio le eccezioni svolte dall'opponente con riferimento sia alla eccepita nullità del ricorso di ingiunzione per omessa indicazione del rapporto contrattuale, che all'infondatezza della pretesa per insussistenza della prova del credito.
Invero, che la pretesa creditoria azionata in giudizio dalla trovi il proprio titolo nell'avvenuta CP_1 vendita, in favore dell'opponente, dell'autocarro Iveco IR 240E34, è circostanza che, non solo risulta specificamente allegata nel ricorso per ingiunzione, ma che, alla stregua delle difese svolte, non può nemmeno ritenersi seriamente contestata dall'opponente. Infatti, l'eccezione da parte di quest'ultimo della presenza di vizi che avrebbero reso il suindicato veicolo inidoneo all'uso cui era destinato, presuppone, sul piano logico, prima ancora che giuridico, il riconoscimento del rapporto contrattuale di vendita sotteso alla richiesta di pagamento avanzata con il ricorso monitorio, nonché dell'avvenuta consegna del veicolo oggetto di trasferimento. Ne consegue, pertanto, che sono del tutto ultronee anche le difese svolte dall'opponente circa la valenza probatoria della documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della domanda di ingiunzione e della necessità che la stessa fornisse una prova idonea nel giudizio a cognizione piena. Infatti, il richiamo al dato astratto della pregnanza degli elementi di prova offerti dalla controparte e dell'operatività del principio di distribuzione fra le parti dell'onere probatorio, avulso dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio, si risolve, a ben vedere, in una contestazione generica e di stile, come tale del tutto irrilevante Per quanto riguarda, invece, l'unica effettiva contestazione mossa, ossia quella attinente all'esistenza di vizi occulti del bene compravenduto, va detto che l'opponente non ha fornito alcuna prova di detti vizi, essendosi limitata soltanto ad allegare che l'autocarro presentava una grave lesione sulla lamiera della cisterna anteriore, che lo rendeva del tutto inidoneo all'uso cui era destinato.
Va, infatti, osservato al riguardo che, a partire dalle Sezioni Unite del 2019 (cfr. S.U. 3/5/2019, n.
1748 ), si è affermato il principio per cui il compratore che invoca la garanzia per vizi del bene compravenduto di cui all'art. 1490 c.c., è gravato dall'onere di fornire la prova dell'esistenza dei vizi. E tanto perché, in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (cfr. da ultimo, 16/7/2024, n. 19529).
Ne consegue pertanto, che non avendo l'opponente provato né offerto di provare, l'esistenza del dedotto vizio redibitorio, alcuna efficacia paralizzante della pretesa avversa può attribuirsi all'eccezione proposta.
L'opposizione va quindi rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Vanno altresì rigettate le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni formulate in via riconvenzionale dalla società opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv.
Luigi Carnevale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta dalla Parte_1
con atto di citazione notificato in data 18/10/2021, nei confronti della società avverso Controparte_2
il decreto ingiuntivo n. 6708/2021, emesso da questo Tribunale in data 7/9/2021, nonché sulle domande riconvenzionali proposte da quest'ultima con comparsa di costituzione depositata in data 8/2/2022, così provvede:
a) rigetta l'opposizione; b) rigetta le domande riconvenzionali;
c) condanna la al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 6.713,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Luigi Carnevale
Napoli, 27/2/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)