TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/04/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2722/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento di II grado iscritto al registro affari contenzioso n. 2722 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 24.4.2025 e vertente tra
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Figliozzi Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Andrea Cipriani in Colleferro via O. Fallaci 6;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Di Vincenzo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna 27 presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale Lazio;
APPELLATA
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
APPELLATO
Oggetto: solo danni a cose;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 aprile 2025.
FATTO E DIRITTO
1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1816/2022 resa nel giudizio n. R.G. Parte_1
3273/2016 davanti al Giudice di Pace di Velletri deducendo che tale giudizio era stato intrapreso dall'appellante per accertare la responsabilità delle appellate per il sinistro occorsogli in data
9.10.20214 alle ore 00,45 circa sulla strada provinciale 18/c (Pratoni del Vivaro) con direzione di marcia verso via dei Laghi;
che in tali circostanze, l'appellante alla guida della sua autovettura targata
DB309VK aveva avuto un sinistro causato da un cinghiale che si era palesato sulla strada percorsa, circa al km 5.300; che erano intervenuti sui luoghi i Carabinieri di Rocca di Papa che avevano redatto la relazione di servizio allegata in atti;
che in tale relazione erano stati indicati i danni riscontrati all'autovettura dell'appellante nonché la presenza di tracce ematiche e peluria riconducibile al cinghiale;
che l'autovettura aveva riportato danni materiali per € 4473,44 come da foto e preventivi allegati in atti;
che era stata istruita la pratica tesa al rimborso dei danni presso la Provincia di Roma
e l' che sussisteva ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c. la Controparte_2 responsabilità delle convenute, che il giudice di pace nella sentenza gravata aveva erroneamente rigettato la domanda spiegata dall'appellante avendo erroneamente accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambe le odierne appellate;
che la giurisprudenza di Cassazione era oramai univoca nel ritenere che fosse la il soggetto legittimato passivo in caso di danno CP_1 cagionato da animali selvatici secondo lo schema di cui all'art. 2052 c.c.; che per altro la responsabilità della era da ricondurre appunto al disposto di cui all'art. 2052 c.c.; che CP_1 pertanto l'attore aveva dato prova del danno subito come causato da un animale selvatico e spettava quindi alla dare la prova liberatoria per andare esente da responsabilità; che infatti la CP_1 responsabilità ex art. 2052 c.c. era strutturata quale responsabilità oggettiva;
che nessuna delle due appellate aveva dato la prova liberatoria prevista dall'art. 2052 c.c. a fronte della conclamata situazione di pericolo ingenerata dalla presenza di cinghiali selvatici.
Per questi motivi
ha chiesto la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda formulata in prime cure e quindi la condanna in solido delle convenute ex art. 2052 c.c. al risarcimento del danno.
Si è costituita la eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto CP_1 tardivo dal momento che la sentenza appellata era stata pubblicata in data 4.11.2021 e l'appello era stato notificato via pec in data 23.5.2022, e la violazione da parte dell'appellante dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. nonché infine l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis ss. c.p.c. ovvero dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito la ha dedotto che la sentenza di prime cure CP_1 era corretta nella parte in cui aveva accertato la carenza di legittimazione passiva in capo all'appellata; che infatti la l. r. n. 17/95 attribuiva alle Province il controllo delle specie di fauna selvatica.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare l'inammissibilità dell'appello e in subordine di rigettarlo nel merito.
Si è costituita anche l' chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_2 infondato in fatto ed in diritto e deducendo che parte appellante non aveva censurato la sentenza appellata nella parte in cui aveva statuito la carenza di legittimazione passiva in capo all'Ente appellato;
che l'appellante solo nelle ultime pagine dell'atto di appello si era concentrato sugli elementi che deponevano sulla sussistenza della responsabilità dell'Ente ; che, non avendo parte appellante specificatamente impugnato il capo della sentenza relativo alla carenza di legittimazione passiva dell'appellata, tale statuizione era passata in giudicato;
che non ricorreva nel caso in esame un vizio di ultrapetizione nella sentenza gravata;
che infatti il giudice di prime cure aveva escluso la legittimazione passiva degli enti convenuti ritenendo che la responsabilità di gestione della strada ove era accaduto il sinistro era un soggetto terzo, ossia la senza alcuna altra statuizione sul Parte_2
2 merito della domanda;
che in ogni caso per giurisprudenza costante sussisteva la carenza di legittimazione passiva dell'Ente appellato per sussistere quella della appellata;
che l'Ente CP_1 appellato non era stato in ogni caso inadempiente e che non sussistevano nel merito i presupposti per l'accoglimento della domanda spiegata dall'appellante in prime cure.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Sentite le parti, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.11.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti. Con ordinanza del 25.2.325 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di prime cure e la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., in occasione della quale le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
L'appello è infondato.
Risulta fondata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla appellata. CP_1
Sul punto quest'ultima ha dedotto che l'atto di appello le era stato notificato da parte appellante mediante pec inviata al domiciliatario dell'appellata avv. in data 23.5.22 quando il CP_3 termine per proporre l'appello scadeva il 4.5.22.
A fronte di tale eccezione, parte appellante ha dedotto che la stessa aveva provveduto alla notifica dell'atto di appello in data 27.4.2022 mediante consegna del plico all'UNEP di Velletri;
che tale notifica non era andata a buon fine essendo tornata al notificante in data 23.5.22 per destinatario sconosciuto e che pertanto, in pari data, si era provveduto a rinnovare la notifica meditante comunicazione via pec all'indirizzo dell'avv. . CP_3
Come noto, ai fini della tempestività della notifica rispetto al termine per impugnare, la giurisprudenza distingue l'ipotesi in cui la notifica non sia andata a buon fine per errore del notificante, nel quale caso l'impugnazione può ritenersi validamente proposta solo se la rinnovazione della notifica sia comunque eseguita entro il termine per impugnare, senza quindi effetti retroattivi, dall'ipotesi in cui la notifica non sia andata a buon fine per errore non imputabile al notificante, nel qual caso la rinnovazione della notifica attuata immediatamente e tempestivamente dopo l'aver appreso dell'esito negativo della prima notifica ha effetti retroattivi ex tunc, senza per altro la necessità di chiedere una preventiva autorizzazione al giudice. In tal senso da ultimo la Suprema
Corte ha chiarito che “ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso,
l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione;
nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare”
(Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34272/2023).
3 Ciò posto, va osservato che la notifica spedita da parte appellante in data 27.4.22 risulta indirizzata a
Piazza Augusto Albini 30 Roma” (cfr. relata di notifica allegata alle note di Parte_3 udienza depositate dall'appellante in data 7.9.22) ossia presso un indirizzo che, per quanto indicato dall'appellante anche nella citazione in appello, non risulta in nessun modo riconducibile all'avv.
quale domiciliataria dell'avv. De Filippis legale della dal momento che, come CP_3 CP_1 emerge dall'epigrafe della sentenza appellata, quest'ultima aveva eletto domicilio presso l'avv.
in Pomezia via Filippo Re n. 23. A ciò si aggiunga che l'epigrafe di tale sentenza appare CP_3 per altro erronea in tale parte avendo la con la comparsa di costituzione di nuovo procuratore CP_1 nel giudizio di prime cure (cfr. doc. 2 allegati alla comparsa di risposta) nominato quale suo legale in sost. dell'avv. De Filippis l'avv. Valentina Di Vincenzo ed eletto domicilio presso l'Avvocatura
Regionale del via Marcantonio Colonna 27. CP_1
In questo contesto, la rinnovazione della notifica dell'atto di appello eseguita da parte appellante in data 23.5.22 (allorquando il termine per impugnare era oramai perento in quanto decorrente dal
4.11.21 e scadente il 4.5.22) non appare idonea a sanare la notifica spedita il 27.4.22 con effetti ex tunc dal momento che tale ultima notifica non è andata a buon fine per colpa del notificante il quale l'ha inviata ad un indirizzo in nessun modo riconducibile all'avv. ovvero al domicilio CP_3 eletto dalla Regione appellata in prime cure.
Ne consegue che va ritenuta tardiva rispetto al termine per impugnare (scadente in data 4.5.22) la rinnovazione della notifica dell'atto di appello eseguita in data 23.5.22 nei confronti della Regione appellata presso l'indirizzo pec dell'avv. , dovendosi ritenere non andata a buon Parte_3 fine la notifica del 27.4.22 per colpa del notificante odierno appellante.
Su tali emergenze, deve ritenersi inammissibile l'appello proposto avverso la CP_1
Va invece ritenuto tempestivo l'appello formulato da parte dell'appellante nei confronti dell'
[...]
Controparte_2
Va tuttavia rilevato, in via assorbente, che parte appellante non ha impugnato specificatamente il punto della sentenza di prime cure laddove è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Ente appellato con conseguente formazione del giudicato sul punto.
Sul punto va in ogni caso rilevato che appare corretta la decisione del giudice di prime cure circa la carenza di legittimazione passiva dell'Ente appellato dal momento che non risulta provato che la strada ove si è verificato il sinistro rientri nell'area amministrata dal predetto ente. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza prevalente che si condivide, deve essere riconosciuta in capo alla l'obbligo di gestire e controllare la fauna selvatica e quindi l'obbligo di risarcire ex art. 2052 CP_1
c.c. i soggetti danneggiati, salva la possibilità di rivalersi su altri enti o associazioni a cui abbia concretamente delegato il controllo della fauna selvatica (cfr. Cass., sez. III, n. 12113/2020,Cass., sez. III, n. 30072/2023, Corte Appello Roma, n. 6314/2023). In particolare è stato affermato che
“nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cit. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio CP_1
4 promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (così la sentenza 20 aprile 2020, n. 7969, seguita dalla sentenza 22 giugno 2020, n. 12113, e dall'ordinanza
6 luglio 2020, n. 13848; v. anche, tra le pronunce più recenti, l'ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3745)”
(Cass. Civ., Sez. III n. 30072/2023).
Ne consegue che l'appello va rigettato e la sentenza di prime cure va confermata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione e applicati i parametri minimi in ragione della non complessità della controversia, vanno poste a carico di parte appellante in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna parte appellante alla ripetizione in favore delle parti appellate delle spese di lite liquidate, per ciascuna di esse, in € 1.458,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 24 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento di II grado iscritto al registro affari contenzioso n. 2722 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 24.4.2025 e vertente tra
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Figliozzi Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Andrea Cipriani in Colleferro via O. Fallaci 6;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Di Vincenzo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna 27 presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale Lazio;
APPELLATA
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
APPELLATO
Oggetto: solo danni a cose;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 aprile 2025.
FATTO E DIRITTO
1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1816/2022 resa nel giudizio n. R.G. Parte_1
3273/2016 davanti al Giudice di Pace di Velletri deducendo che tale giudizio era stato intrapreso dall'appellante per accertare la responsabilità delle appellate per il sinistro occorsogli in data
9.10.20214 alle ore 00,45 circa sulla strada provinciale 18/c (Pratoni del Vivaro) con direzione di marcia verso via dei Laghi;
che in tali circostanze, l'appellante alla guida della sua autovettura targata
DB309VK aveva avuto un sinistro causato da un cinghiale che si era palesato sulla strada percorsa, circa al km 5.300; che erano intervenuti sui luoghi i Carabinieri di Rocca di Papa che avevano redatto la relazione di servizio allegata in atti;
che in tale relazione erano stati indicati i danni riscontrati all'autovettura dell'appellante nonché la presenza di tracce ematiche e peluria riconducibile al cinghiale;
che l'autovettura aveva riportato danni materiali per € 4473,44 come da foto e preventivi allegati in atti;
che era stata istruita la pratica tesa al rimborso dei danni presso la Provincia di Roma
e l' che sussisteva ai sensi degli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c. la Controparte_2 responsabilità delle convenute, che il giudice di pace nella sentenza gravata aveva erroneamente rigettato la domanda spiegata dall'appellante avendo erroneamente accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambe le odierne appellate;
che la giurisprudenza di Cassazione era oramai univoca nel ritenere che fosse la il soggetto legittimato passivo in caso di danno CP_1 cagionato da animali selvatici secondo lo schema di cui all'art. 2052 c.c.; che per altro la responsabilità della era da ricondurre appunto al disposto di cui all'art. 2052 c.c.; che CP_1 pertanto l'attore aveva dato prova del danno subito come causato da un animale selvatico e spettava quindi alla dare la prova liberatoria per andare esente da responsabilità; che infatti la CP_1 responsabilità ex art. 2052 c.c. era strutturata quale responsabilità oggettiva;
che nessuna delle due appellate aveva dato la prova liberatoria prevista dall'art. 2052 c.c. a fronte della conclamata situazione di pericolo ingenerata dalla presenza di cinghiali selvatici.
Per questi motivi
ha chiesto la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda formulata in prime cure e quindi la condanna in solido delle convenute ex art. 2052 c.c. al risarcimento del danno.
Si è costituita la eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto CP_1 tardivo dal momento che la sentenza appellata era stata pubblicata in data 4.11.2021 e l'appello era stato notificato via pec in data 23.5.2022, e la violazione da parte dell'appellante dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. nonché infine l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis ss. c.p.c. ovvero dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito la ha dedotto che la sentenza di prime cure CP_1 era corretta nella parte in cui aveva accertato la carenza di legittimazione passiva in capo all'appellata; che infatti la l. r. n. 17/95 attribuiva alle Province il controllo delle specie di fauna selvatica.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare l'inammissibilità dell'appello e in subordine di rigettarlo nel merito.
Si è costituita anche l' chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_2 infondato in fatto ed in diritto e deducendo che parte appellante non aveva censurato la sentenza appellata nella parte in cui aveva statuito la carenza di legittimazione passiva in capo all'Ente appellato;
che l'appellante solo nelle ultime pagine dell'atto di appello si era concentrato sugli elementi che deponevano sulla sussistenza della responsabilità dell'Ente ; che, non avendo parte appellante specificatamente impugnato il capo della sentenza relativo alla carenza di legittimazione passiva dell'appellata, tale statuizione era passata in giudicato;
che non ricorreva nel caso in esame un vizio di ultrapetizione nella sentenza gravata;
che infatti il giudice di prime cure aveva escluso la legittimazione passiva degli enti convenuti ritenendo che la responsabilità di gestione della strada ove era accaduto il sinistro era un soggetto terzo, ossia la senza alcuna altra statuizione sul Parte_2
2 merito della domanda;
che in ogni caso per giurisprudenza costante sussisteva la carenza di legittimazione passiva dell'Ente appellato per sussistere quella della appellata;
che l'Ente CP_1 appellato non era stato in ogni caso inadempiente e che non sussistevano nel merito i presupposti per l'accoglimento della domanda spiegata dall'appellante in prime cure.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Sentite le parti, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.11.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti. Con ordinanza del 25.2.325 la causa è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di prime cure e la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., in occasione della quale le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
L'appello è infondato.
Risulta fondata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla appellata. CP_1
Sul punto quest'ultima ha dedotto che l'atto di appello le era stato notificato da parte appellante mediante pec inviata al domiciliatario dell'appellata avv. in data 23.5.22 quando il CP_3 termine per proporre l'appello scadeva il 4.5.22.
A fronte di tale eccezione, parte appellante ha dedotto che la stessa aveva provveduto alla notifica dell'atto di appello in data 27.4.2022 mediante consegna del plico all'UNEP di Velletri;
che tale notifica non era andata a buon fine essendo tornata al notificante in data 23.5.22 per destinatario sconosciuto e che pertanto, in pari data, si era provveduto a rinnovare la notifica meditante comunicazione via pec all'indirizzo dell'avv. . CP_3
Come noto, ai fini della tempestività della notifica rispetto al termine per impugnare, la giurisprudenza distingue l'ipotesi in cui la notifica non sia andata a buon fine per errore del notificante, nel quale caso l'impugnazione può ritenersi validamente proposta solo se la rinnovazione della notifica sia comunque eseguita entro il termine per impugnare, senza quindi effetti retroattivi, dall'ipotesi in cui la notifica non sia andata a buon fine per errore non imputabile al notificante, nel qual caso la rinnovazione della notifica attuata immediatamente e tempestivamente dopo l'aver appreso dell'esito negativo della prima notifica ha effetti retroattivi ex tunc, senza per altro la necessità di chiedere una preventiva autorizzazione al giudice. In tal senso da ultimo la Suprema
Corte ha chiarito che “ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso,
l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione;
nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare”
(Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 34272/2023).
3 Ciò posto, va osservato che la notifica spedita da parte appellante in data 27.4.22 risulta indirizzata a
Piazza Augusto Albini 30 Roma” (cfr. relata di notifica allegata alle note di Parte_3 udienza depositate dall'appellante in data 7.9.22) ossia presso un indirizzo che, per quanto indicato dall'appellante anche nella citazione in appello, non risulta in nessun modo riconducibile all'avv.
quale domiciliataria dell'avv. De Filippis legale della dal momento che, come CP_3 CP_1 emerge dall'epigrafe della sentenza appellata, quest'ultima aveva eletto domicilio presso l'avv.
in Pomezia via Filippo Re n. 23. A ciò si aggiunga che l'epigrafe di tale sentenza appare CP_3 per altro erronea in tale parte avendo la con la comparsa di costituzione di nuovo procuratore CP_1 nel giudizio di prime cure (cfr. doc. 2 allegati alla comparsa di risposta) nominato quale suo legale in sost. dell'avv. De Filippis l'avv. Valentina Di Vincenzo ed eletto domicilio presso l'Avvocatura
Regionale del via Marcantonio Colonna 27. CP_1
In questo contesto, la rinnovazione della notifica dell'atto di appello eseguita da parte appellante in data 23.5.22 (allorquando il termine per impugnare era oramai perento in quanto decorrente dal
4.11.21 e scadente il 4.5.22) non appare idonea a sanare la notifica spedita il 27.4.22 con effetti ex tunc dal momento che tale ultima notifica non è andata a buon fine per colpa del notificante il quale l'ha inviata ad un indirizzo in nessun modo riconducibile all'avv. ovvero al domicilio CP_3 eletto dalla Regione appellata in prime cure.
Ne consegue che va ritenuta tardiva rispetto al termine per impugnare (scadente in data 4.5.22) la rinnovazione della notifica dell'atto di appello eseguita in data 23.5.22 nei confronti della Regione appellata presso l'indirizzo pec dell'avv. , dovendosi ritenere non andata a buon Parte_3 fine la notifica del 27.4.22 per colpa del notificante odierno appellante.
Su tali emergenze, deve ritenersi inammissibile l'appello proposto avverso la CP_1
Va invece ritenuto tempestivo l'appello formulato da parte dell'appellante nei confronti dell'
[...]
Controparte_2
Va tuttavia rilevato, in via assorbente, che parte appellante non ha impugnato specificatamente il punto della sentenza di prime cure laddove è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Ente appellato con conseguente formazione del giudicato sul punto.
Sul punto va in ogni caso rilevato che appare corretta la decisione del giudice di prime cure circa la carenza di legittimazione passiva dell'Ente appellato dal momento che non risulta provato che la strada ove si è verificato il sinistro rientri nell'area amministrata dal predetto ente. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza prevalente che si condivide, deve essere riconosciuta in capo alla l'obbligo di gestire e controllare la fauna selvatica e quindi l'obbligo di risarcire ex art. 2052 CP_1
c.c. i soggetti danneggiati, salva la possibilità di rivalersi su altri enti o associazioni a cui abbia concretamente delegato il controllo della fauna selvatica (cfr. Cass., sez. III, n. 12113/2020,Cass., sez. III, n. 30072/2023, Corte Appello Roma, n. 6314/2023). In particolare è stato affermato che
“nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cit. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio CP_1
4 promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (così la sentenza 20 aprile 2020, n. 7969, seguita dalla sentenza 22 giugno 2020, n. 12113, e dall'ordinanza
6 luglio 2020, n. 13848; v. anche, tra le pronunce più recenti, l'ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3745)”
(Cass. Civ., Sez. III n. 30072/2023).
Ne consegue che l'appello va rigettato e la sentenza di prime cure va confermata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato in citazione e applicati i parametri minimi in ragione della non complessità della controversia, vanno poste a carico di parte appellante in base al principio della soccombenza.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna parte appellante alla ripetizione in favore delle parti appellate delle spese di lite liquidate, per ciascuna di esse, in € 1.458,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 24 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
5