Sentenza 23 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 23/10/2023, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 02408/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01565/2022 REG.RIC.
N. 01566/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sapori Artigianali S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Riccardo Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone 18;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
MO ET S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto e Gerardo Maria Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2022, proposto da
Od Break S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come sopra;
nei confronti
MO ET S.p.a., rappresentata e difesa come sopra;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1565 del 2022:
- della Delibera della Giunta Comunale n. 944 del 30 luglio 2021, recante “Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio comunale - rilocalizzazione del punto vendita MO Megastore di Piazza Duomo”, e di tutti i relativi connessi pareri e altri allegati, nonché di ogni atto presupposto, antecedente, esecutivo, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresa la Convenzione stipulata il 2 febbraio 2022 tra il Comune e MO ET per la concessione dell'unità immobiliare sita nello stabile di proprietà comunale di Via Dogana 4, e ogni atto e parere antecedente a tale Convenzione.
atti impugnati con il ricorso principale, nonché
- degli atti originariamente impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e con il ricorso principale
- dei successivi atti con i quali il Comune ha determinato di procedere alla stipula della convenzione, contratto o concessione e, fra questi, per quanto occorrere possa, espressamente, della Determinazione dirigenziale Area Patrimonio Immobiliare n. 515 del 1 febbraio 2022, recante "Convenzione tra il Comune di Milano e la società MO ET S.p.A. regolante la concessione dell'unità immobiliare di proprietà comunale sita in via Dogana, 4 Milano ad uso libreria vendita di prodotti editoriali, multimediali ed affini, informatica telefonia ed elettronica, cartoleria e tempo libero e servizi culturali. Approvazione dello schema contrattuale";
atti impugnati con motivi aggiunti presentati il 5.9.2022.
quanto al ricorso n. 1566 del 2022:
- della Delibera della Giunta Comunale n. 944 del 30 luglio 2021 e di tutti i relativi connessi pareri e altri allegati, nonché
- di ogni atto presupposto, antecedente, esecutivo, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati per quanto lesivi della posizione della Ricorrente, ivi compresa la Convenzione stipulata il 2 febbraio 2022 tra il Comune e MO ET, e ogni atto e parere antecedente a tale Convenzione.
atti impugnati con il ricorso principale, nonché
- degli atti originariamente impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e con il ricorso principale;
- dei successivi atti con i quali il Comune ha determinato di procedere alla stipula della convenzione, contratto o concessione e, fra questi, per quanto occorrere possa, espressamente, della Determinazione dirigenziale Area Patrimonio Immobiliare n. 515 del 1 febbraio 2022;
atti impugnati con i motivi aggiunti presentati il 5.9.2022.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di MO ET S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. UR Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Milano ha concesso alla Società MO ET S.p.a. (nel proseguo “MO”) uno stabile sito in Via Dogana 2 Angolo Via Marconi 2, da ultimo, con la convenzione PG. n. 382064, per la durata di 12 anni, decorrenti dal 8.7.2015, e fino al 8.7.2027.
Con la delibera n. 944 del 30.7.2021, considerato che “detti spazi dovranno essere liberati, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico” ivi evidenziati, la Giunta Comunale di Milano ha ritenuto di valutare positivamente la rilocalizzazione del predetto punto vendita.
Con determina n. 515 del 1.1.2022, il Dirigente dell’Area Patrimonio Immobiliare, ha approvato uno schema di convenzione regolante la concessione a MO dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in Via Dogana 4, negli spazi siti all’angolo tra Piazza Duomo e Via Mazzini.
In data 2.2.22, il Comune di Milano e MO hanno stipulato una nuova Convenzione per la concessione dell'unita immobiliare sita nel predetto stabile comunale di Via Dogana, 4 (nel proseguo “Convenzione”).
Le società Od Break S.r.l e Sapori Artigianali S.r.l. (che possiede il 90% del capitale sociale della prima), in forza di un accordo commerciali con MO, svolgevano attività di somministrazione di alimenti e bevande presso gli spazi oggetto della convenzione PG. n. 382064 cit., e rispettivamente, in data 13.5.2022 e 26.5.2022, hanno presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l’annullamento della delibera n. 944/21 cit., e della Convenzione.
A seguito dell’opposizione presentata da MO, ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale.
Con i motivi aggiunti, notificati in data 1.9.22, le società ricorrenti hanno impugnato la determina n. 515/22, che ha approvato la Convenzione.
Il Comune resistente e MO si sono costituiti in entrambi i giudizi, insistendo per il rigetto dei ricorsi, in rito e nel merito.
All’udienza pubblica del 4.10.2023, le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio deve riunire il ricorso R.G. n. 1566/22 al 1565/22, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
I.1) Quanto al ricorso principale, il Collegio dà atto che la Delibera n. 944/21 ivi impugnata, è stata adottata in data 30.7.2021, e pubblicata sull’albo pretorio del Comune dal 4.8.21 al 19.8.21, con la conseguenza che il termine di 120 giorni per la sua impugnazione con ricorso straordinario, ex art. 9 D.P.R. n. 1199/71, è spirato in data 17.12.21.
In materia di impugnazione delle deliberazioni comunali, occorre distinguere tra soggetti direttamente contemplati nell’atto ovvero immediatamente incisi dai suoi effetti, per i quali il termine decadenziale decorre dalla data di notifica o da quella dell’effettiva piena conoscenza, dai terzi, per i quali il termine dell’impugnativa decorre invece dalla data di pubblicazione nell’Albo pretorio (C.S., Sez. V, 29.5.2018 n. 3227, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10.11.21, n. 2499).
Le attuali ricorrenti, oltre a non essere direttamente contemplate dai provvedimenti impugnati, non hanno neppure subito un pregiudizio diretto, avendo ad oggetto il trasferimento di sede di altra società.
In ogni caso, il Sig. UR ER, legale rappresentante e Amministratore Unico di entrambe le società ricorrenti, ha avuto conoscenza della Delibera n. 944/21 cit., in data 2.12.21, avendone ricevuto copia direttamente dal Comune in sede di riscontro ad una istanza di accesso agli atti, dovendo conseguentemente impugnare detto provvedimento, al più tardi, entro i successivi centoventi giorni e, pertanto, entro e non oltre il 1.4.22.
I.2) Anche il ricorso per motivi aggiunti è tardivo, poiché la determina dirigenziale n. 515/22 ivi impugnata era in realtà espressamente richiamata a pagina 1 della Convenzione, già gravata con il ricorso straordinario.
I.3) Nelle proprie memorie finali, le ricorrenti sostengono che la delibera n. 944/21, avendo ad oggetto mere “linee di indirizzo” politiche, non sarebbe stata immediatamente operativa, né quindi lesiva, diversamente dalla Convenzione, tempestivamente impugnata.
Sul punto, osserva il Collegio che in detta delibera, il Comune dà atto della necessità di riconversione dell’edificio prospiciente Piazza del Duomo, denominato “Secondo Arengario”, al percorso di visita del Museo del Novecento, con lo scopo di creare un unico grande complesso espositivo dedicato alle arti moderne e contemporanee, nel cui ambito sono presenti gli spazi assegnati a MO, che devono pertanto essere liberati, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.
A tal fine, si dà atto di un’interlocuzione avviata tra le parti, e della conseguente proposta di MO, che a fronte del rilascio degli spazi attualmente occupati, necessari all’ampliamento del Museo, chiede di essere ricollocata in un’area limitrofa, impegnandosi ad eseguirvi opere per un valore di Euro 2.833.283,23 euro, per il cui ammortamento necessita di 12 anni, e a corrispondere un maggior canone (523 euro/mq anziché 480 euro/mq).
La delibera n. 944/21 cit. conclude ritenendo che la proposta di MO, dopo essere stata sottoposta ad un esame preliminare di concerto con le Direzioni a vario titolo coinvolte, è stata valutata positivamente sotto il profilo della rispondenza all’interesse pubblico dal punto di vista culturale, tra l’altro, poiché la stessa garantisce il perseguimento della finalità di interesse pubblico nella realizzazione dell’ampliamento del Museo del ‘900, in estensione a quello attualmente allestito, risulta di interesse per la Pubblica Amministrazione, in rapporto non solo ai previsti introiti finanziari, ma anche alla concreta possibilità di riqualificazione e di utilizzo di spazi di proprietà, con una strategica visione di insieme, che può contribuire a delineare il percorso di valorizzazione di tutto il complesso dello stabile in esame, e genera una modifica della destinazione d’uso di parte degli spazi siti nel Palazzo di riferimento, garantendo da una parte, come illustrato, la possibilità di realizzazione di un’importante opera pubblica, in assenza di interferenze di qualsivoglia natura, e dall’altra la possibilità di una migliore valorizzazione degli spazi residuali, pur con garanzia di permanenza della libreria su Piazza Duomo.
Contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, la delibera n. 944/21 cit., nell’approvare la proposta di MO, era pertanto già immediatamente lesiva della loro sfera giuridica, espressamente indicando i profili che la successiva Convenzione si è in realtà limitata a recepire in forma pattizia, come anche dimostrato dall’esame delle loro censure, unicamente indirizzate avverso i contenuti della predetta proposta di MO, come detto, condivisi dal Comune con la stessa delibera, che sono peraltro infondate nel merito.
II.1) Secondo le ricorrenti, la modifica del canone e della durata della precedente convenzione sarebbe illegittima, per aver in realtà dato luogo alla sua novazione oggettiva, ed in sostanza, ad un affidamento diretto, non preceduto dal necessario confronto concorrenziale.
Per le controparti, il principio di evidenza pubblica sarebbe tuttavia suscettibile di eccezionale deroga, in presenza di esigenze imperative connesse alla tutela di un interesse generale, fra cui rientra anche la salvaguardia del patrimonio culturale, e in genere dell’interesse storico conseguente, come affermato in particolare da C.S., Sez. V, 3.9.18, n. 5157, nell’ambito dell’ampio contenzioso legato all’assegnazione degli spazi comunali presenti nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, adiacenti agli immobili oggetto del presente giudizio.
Nelle loro memorie finali, le ricorrenti replicano che l’esercizio commerciale gestito da MO non sarebbe in realtà riconducibile alla nozione di “bottega storica”, posta a fondamento della sentenza C.S. n. 5157/18 cit. per giustificare la deroga all’evidenza pubblica, il cui richiamo nel caso di specie sarebbe pertanto improprio.
II.2) Sul punto, il Collegio dà atto che i locali storici sono esercizi commerciali che, oltre a qualificare spesso in maniera determinante il tessuto urbano del centro cittadino, costituiscono un importante elemento di memoria e connotazione storica, ed una preziosa testimonianza di tradizione e cultura, a cui non può effettivamente essere ascritto lo “store” di MO, come correttamente dedotto dalle ricorrenti.
Nel caso di specie, la tutela della tradizione storico-culturale della città, che secondo quanto ritenuto da C.S. n. 5157/18, in linea generale, può rappresentare un interesse prevalente sulle esigenze poste a base della garanzia di concorrenza, non si realizza attraverso la salvaguardia e la conservazione di un locale storico, quanto invece, nell’attuazione di un progetto di ampliamento di un importante Museo, adiacente a Piazza Duomo, reso possibile dall’immediata occupazione dei locali assegnati a MO, con certezza della relativa tempistica, e dalla loro ricollocazione nel medesimo immobile, ciò che, ulteriormente, soddisfa altresì l’interesse a garantire “la permanenza di una delle più grandi librerie del Centro, a salvaguardia del valore culturale connesso al relativo patrimonio librario, che rimane uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione Comunale”.
In conclusione, i ricorsi principali e quelli impugnati con i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa riunione del ricorso R.G. n. 1566/22 al 1565/22, li dichiara entrambi inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
UR Gatti, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR Gatti | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO