Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11591
CASS
Sentenza 2 agosto 2002

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La fondazione bancaria, ove titolare della totalità delle azioni ordinarie di una società bancaria, assume - "ex" art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - la veste di "controllante" dell'impresa da quest'ultima esercitata, avendo la possibilità di esercitare su di essa un'influenza determinante; ne consegue che, ove non sia a sua volta controllata, detta fondazione, ancorché priva di poteri di direzione e di coordinamento sulla controllata, ben può essere ritenuta - dal regolamento CONSOB 14 novembre 1991, n. 5553 e succ. modif., emesso in attuazione dell'art. 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157 - destinataria di obblighi informativi al pubblico di notizie concernenti la società quotata o essa controllante, ed aventi interesse per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato. (Nella specie, il Ministero del Tesoro, su proposta della CONSOB, aveva applicato una sanzione pecuniaria a carico dei componenti del consiglio di amministrazione di una fondazione bancaria per avere omesso, quale capogruppo cui appartiene la società bancaria emittente dei valori mobiliari quotati, di informare senza indugio il pubblico delle decisioni assunte, idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari quotati emessi dalla banca; nell'enunciare il principio di cui in massima, la società ha confermato il decreto della corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio).

In relazione alla sanzione amministrativa prevista, dall'art. 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157, per la violazione dell'obbligo di informativa al pubblico di notizie, concernenti le società quotate e loro controllanti, di interesse per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato, obbligo stabilito dall'art. 6 della citata legge e dal regolamento CONSOB 14 novembre 1991, n. 5553 e succ. modif. e gravante sulla fondazione bancaria controllante la società bancaria, l'ignoranza dell'obbligo informativo non può ritenersi scusabile per il solo fatto che i componenti del consiglio di amministrazione della fondazione abbiano ispirato la loro condotta a pareri forniti da tecnici esterni, atteso che detti componenti, essendo dotati essi stessi di alta professionalità in materia, hanno il dovere di acquisire direttamente le conoscenze delle regole che governano il settore, non essendo sufficiente la semplice richiesta di informazioni a terzi, sia pure a loro volta professionisti, rimanendo in tal caso il rischio d'errore a carico del soggetto che utilizza strumenti informativi indiretti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11591
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11591
    Data del deposito : 2 agosto 2002

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