Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2014
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 16/2014, pendente tra
DECEDUTO Parte_1 Parte_2 Parte_3
N.Q. DI Parte_4 Pt_2 Parte_5
Pt_6 Parte_2
e
N.Q. Controparte_1 Parte_7 Parte_8
(DECEDUTA) Pt_8
e nei confronti di
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011 n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ultimo comma e ad esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2014
TRA
, nata a [...] ( LE ) il 04/09/1934 ( C.F. : Parte_1 [...]
), nato a [...] il C.F._1 Parte_4
04/05/1954( C.F. : ) e CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. : Parte_9 [...]
), tutti nella qualità di eredi di C.F._3 Parte_3
( C.F.: ), elettivamente domiciliata in VIA CodiceFiscale_4
NICOLA BOTTA N.2 90015 CEFALU' presso lo studio dell'avv.
AGNELLO GIUSEPPE che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) n.q. di erede di C.F._5 Parte_8
( ), elettivamente domiciliato in VIA GEN. CodiceFiscale_6
ARIMONDI, 4/C PALERMO , presso lo studio dell'avv. ALOSI PIETRO
, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di riassunzione ex art. 297 cpc del 25.3.2024, i Signori ri e Parte_1 Parte_9 Pt_4
n.q. di eredi di , hanno riassunto il
[...] Persona_1 giudizio portante il n. di R.G. 16/2014, instaurato dinnanzi il
Tribunale di Termini Imerese ed avente ad oggetto un'opposizione a precetto ex art. 615 cpc proposta da
[...] contro , relativa alla intimazione di Per_1 Parte_8 pagamento della somma di Euro 123.129,93.
Invero, il predetto giudizio era stato sospeso ex art. 296cpc con ordinanza del 10.6.2015, essendo pendente tra le stesse parti altro giudizio di opposizione a precetto, avente il medesimo oggetto, che era anteriormente iscritto ed in fase decisionale (per cui non vi era la possibilità di procedere alla riunione), per evitare contrasti di giudicato, fino alla emissione della sentenza relativa al procedimento distinto al n.50491/2012 RG.
Più in particolare, la presente vicenda trae abbrivio dall'atto di opposizione (R.G. 16/2014) proposto da Persona_1 avverso l'atto di precetto notificato da in forza Parte_8 della sentenza n. 419/02 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese relativa ad un giudizio di divisione ereditaria, successivamente riformata dalla Corte d'Appello di RM con sentenza non definitiva n.1163-2008 dei 27/06-15/09/2008
(con cui è stata dichiarata la validità degli atti di disposizione effettuati dal de cuius e del testamento Persona_2 pubblico), fondato sul motivo secondo cui il titolo azionato (il solo capo afferente la condanna di Parte_3 condividente nel possesso esclusivo dei beni ereditari, alla restituzione in favore della sorella dei frutti da questi prodotti) sarebbe stato ab origine privo di efficacia esecutiva autonoma, nonostante fosse stata rilasciata la formula esecutiva per il capo della sentenza di condanna alla restituzione di somme. La predetta opposizione risultava identica a quella precedentemente proposta dallo stesso Persona_1
3 avverso la notifica di un altro atto di precetto per Euro
109.954,43.
Di qui la sospensione ex art. 295 cpc disposta con ordinanza depositata in data 10.6.2015 (dott.ssa Vittoria Rubino).
Nelle more della sospensione in parola, il primo giudizio di opposizione (RG 50491/2012) veniva definito con la sentenza di rigetto emessa dal Tribunale di Termini Imerese (n. 928/2015 del 02.10.2015) oggetto di gravame dinnanzi la Corte di Appello di RM.
Con sentenza n. 120/2021 della Corte di Appello di RM, in riforma della sentenza di primo grado, veniva accolta l'opposizione.
A seguito del passaggio in giudicato sella sentenza della Corte
d'appello n. 120/2021 -divenuta irrevocabile in seguito alla pronuncia (ord. n. 36579-23, pubbl. il 30.12.2023) con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso in Cassazione-, veniva riassunta la causa e rinviata all'udienza del 28.2.2025, svoltasi in modalità cartolare, per la discussione orale e decisione ai sensi dell' art.281 sexiex c.p.c..
2. Questioni preliminari.
Va innanzitutto dichiarata la tempestività del ricorso in riassunzione.
Invero, nel caso di specie, il termine da osservarsi è quello di tre mesi a far data dalla cessazione della causa di sospensione disposta dal Giudice con provvedimento del 10/06/2015, così come stabilito dall'art. 297, comma 1, c.p.c.
Pertanto, poiché l'ordinanza di rigetto della Corte di Cassazione
è stata pubblicata il 30/12/2023, il termine in questione scadeva il 30/03/2024, sicchè la riassunzione effettuata con atto depositato il 25/03/2024 è assolutamente tempestiva.
3. Merito della lite.
Occorre considerare che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione
4 del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazione - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione
è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass. 9 luglio 1997
n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974
n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n.
4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass.
27 febbraio 1998 n. 2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie trovano il loro comune denominatore nel fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Lo stretto collegamento esistente tra il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e la pronuncia di cessata materia del contendere
5 è stato chiaramente messo in luce dalla Suprema Corte che ha evidenziato che “l'interesse alla definizione del ricorso deve persistere sino al momento della decisione a opera della Corte di Cassazione e il suo venire meno può fondarsi anche in una dichiarazione espressa in tali sensi, benché non integrante formale rinuncia per evidente difetto di requisiti formali, del ricorrente, anche in carenza di accordo con la controparte e qualora questa non abbia svolto altre attività comunque tendenti a conseguire una pronuncia sul merito della controversia” (cfr. Cass., 4368 del 2013).
Ora, in caso di giudizi di esecuzione forzata intrapresa su un titolo giudiziale, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha affermato che: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione.” (Sez. U - Sentenza n. 25478 del
21/09/2021).
Orbene, nel caso di specie, la intervenuta pronuncia della Suprema
Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello n. 120 del
2021, la quale a sua volta aveva riformato la sentenza di primo grado, ha definitivamente caducato il titolo esecutivo giudiziale su cui la presente esecuzione si innesta, avente medesimo oggetto di quella per cui è intervenuto il giudicato (n.50491/2012 RG), imponendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuta definizione giudiziale della controversia.
Quanto alla scrittura privata del 24.08.2022 prodotta dalla parte opposta, basti osservare che la stessa, oltre a non avere efficacia novativa, fa espressamente salvi, al punto n. 6, i rispettivi diritti e le rispettive azioni sulle questioni successorie che li riguardano, frutti civili e oneri tributari compresi (v. pag. 6 della scrittura privata al
6 punto 6: “6. I contraenti precisano e si danno reciprocamente atto che nonostante la sottoscrizione della presente scrittura privata, rimarranno salvi e impregiudicati i rispettivi diritti e le rispettive azioni sulle questioni successorie che li riguardano, frutti civili e oneri tributari compresi”).
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
4.Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, non avendo le parti richiesto congiuntamente la compensazione delle stesse, dovrà seguirsi il principio della soccombenza virtuale, fondando la relativa statuizione su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza (v. sul punto, Cass, Sezione 6
Civile, ordinanza del 11 agosto 2022, n. 24714).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di cessata materia del contendere nei giudizi di opposizione all'esecuzione, a seguito della caducazione del titolo giudiziale.
Sul punto occorre fare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite già citata in parte motiva, la quale risolvendo il precedente contrasto in materia, ha concluso affermando che anche nel caso di interesse - di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, che venga caducato per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione- il giudizio vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e che le spese processuali vengano regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione
(v. sul punto, Sez. U - Sentenza n. 25478 del 21/09/2021).
Il Supremo Consesso, infatti, nel dirimere il contrasto esistente in giurisprudenza, aderisce al secondo e più recente orientamento che sposava la tesi di una pronuncia di cessazione della materia del contendere con, conseguente, regolamentazione delle spese secondo i criteri della soccombenza virtuale. Decisione condivisa da questo giudice, è fondata su differenti ragioni.
La prima ragione fa riferimento al fatto che “...il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa
7 proposti;
ciò significa che il giudice intanto può giudicare l'opposizione fondata in quanto abbia accertato che i motivi in essa proposti erano giuridicamente condivisibili.” (cfr. pag. 19-20, Sez. U
- Sentenza n. 25478 del 21/09/2021); “La seconda ragione, di natura pratica, è quella di scoraggiare la proposizione di opposizioni strumentali. Poiché l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo ha in sé una certa percentuale di rischio, porre le spese del giudizio di opposizione all'esecuzione sempre a carico del creditore opposto finirebbe con l'incoraggiare il debitore a proporre comunque l'opposizione - benché, magari, del tutto infondata - al solo scopo di lucrare le relative spese in caso di successiva caducazione del titolo.” (cfr. pag. 20-21, Sez. U - Sentenza
n. 25478 del 21/09/2021); da in ultimo, la terza ragione, permette al giudice dell'opposizione, nonostante l'avvenuta caducazione del titolo, di verificare se l'opposizione fosse fondata o meno.
Applicando il principio di diritto sopra enunciato, ai fini della soccombenza virtuale e sulla base dei criteri di verosimiglianza, deve rilevarsi che l'opposizione sarebbe stata accolta, condividendosi le motivazioni su cui si fonda la sentenza n. 120/2021 della Corte
d'Appello di RM (divenuta irrevocabile), concernenti la impossibilità di eseguire in via autonoma un capo di condanna inserito in una sentenza di divisione ereditaria, in ragione delle peculiarità del giudizio di divisione ereditaria da tempo enucleate dalla Suprema Corte e richiamate dalla stessa Corte d'appello di
RM.
Inoltre, nel caso di specie, a seguito della pronuncia della Corte di
Cassazione con sentenza n. 22014 del 20.5.2011 (che ha rigettato le impugnazioni principale e incidentale proposte dalle parti), anche la sentenza parziale della Corte di Appello di RM n. 1163/2008 è divenuta definitiva, con la conseguente devoluzione dell'asse ereditario secondo la volontà espressa dal de cuius Persona_3
nel testamento pubblico del 3.4.1979.
[...]
Come rettamente osservato dalla Corte d'Appello di RM “La selezione, in via definitiva, di un differente criterio di ripartizione riguarda necessariamente l'intero asse ereditario, comprensivo dei beni relitti e donati, come dei frutti da questi prodotti dopo la morte
8 del dante causa;
frutti dalla cui pretesa restituzione trae origine l'intera vicenda”. Discende inevitabilmente che l'originaria statuizione di condanna al pagamento dei frutti percetti, contenuta nella sentenza n.418 del 2002, è priva di autonomia perché necessariamente correlata, tanto per l'individuazione dei beni comuni quanto per la determinazione della percentuale spettante a ciascuno dei coeredi, alla regola di riparto dell'asse ereditario.
Pertanto, in conformità alla decisione sopra richiamata, ai fini della
“soccombenza virtuale” condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite sopportate dalla parte opponente e liquidate come in dispositivo. Poiché gli opponenti rivestono posizione giuridica sostanziale e processuale identica, l'onorario da liquidarsi sarà unico e andrà liquidato secondo i criteri di cui agli artt. 4 e 8 del dm
55/2014 (Cass. 29651/2018 e Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 17215).
Per quanto poi concerne la domanda di condanna formulata ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c. dall'opponente, mette conto evidenziare che, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire (T. Genova
7.6.2017).
Va, dunque, respinta la domanda di condanna in esame.
Va pure respinta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta nei confronti degli opponenti, non sussistendone i presupposti, tenuto conto dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando;
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna , n.q. di erede di Controparte_1 Pt_8
al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_1 [...]
e n.q. di eredi Parte_9 Parte_4 di delle spese di lite che liquida in Parte_3 complessivi € 7.619,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa
9 come per legge, e spese generali al 15%.
Così deciso in Termini Imerese 28/02/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
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