Art. 197. Disposizioni applicabili 1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
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16 settembre 2003
16 settembre 2003
Commentario • 1
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