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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 17.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2971/2024 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 12.11.2024 Parte_1 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato nel giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., siccome confermative del giudizio di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% nei suoi confronti espresso dalla Commissione Medica nell'impugnato verbale del 30.08.2023 e inetto a fondarne il vantato diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. n. 118/1971. A sostegno della proposta opposizione il ricorrente ha deplorato l'incongrua valutazione delle numerose patologie invalidanti attestate nella documentazione sanitaria versata in atti, tali da cagionarne la completa inabilità lavorativa. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del richiamato requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 17.09.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero giunto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. Premesso che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ischemico dilatativa post infartuale. BPCO. Spondilosi lombare con discopatia. Obesità”, l'ausiliario, partitamente stimate in termini percentuali le conseguenze invalidanti delle singole infermità (“cardiopatia ischemico dilatativa post infartuale classe NYHA III con severa riduzione della funzione diastolica, lieve insufficienza mitralica ed impianto di ICD sottocutaneo”, come da scrutinati referti cardiologici in atti=80%, posto che “la classe III sta ad indicare quei pazienti che stanno bene solo a riposo e che un'attività fisica anche meno dell'ordinario può provocare palpitazioni, dispnea e dolore anginoso. Questi pazienti debbono stare a riposo e non riescono a svolgere qualsiasi attività fisica”; broncopatia cronica ostruttiva (BPCO), nel caso di specie “caratterizzata da tosse ricorrente con dispnea e lieve deficit restrittivo”=45%; spondilosi lombare con discopatia e della obesità di grado grave=55%) e applicata la formula riduzionistica, ha infatti concluso che “le suddette patologie, prese nel loro insieme determinano una condizione di invalidità totale in misura del 100% a decorrere dal mese di maggio 2025” (cfr. relazione depositata il 30.08.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve dunque concludersi che è, con Parte_1 decorrenza dal maggio 2025, soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%, requisito sanitario atto a fondarne il diritto alla reclamata pensione di inabilità. Attesa la decorrenza della prestazione da momento successivo al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese di lite dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate;
giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., gli oneri delle disposte CC.TT.UU. vanno posti a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2971/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa in misura pari al 100%; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2 Così deciso in Ragusa il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 17.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2971/2024 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 12.11.2024 Parte_1 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato nel giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., siccome confermative del giudizio di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% nei suoi confronti espresso dalla Commissione Medica nell'impugnato verbale del 30.08.2023 e inetto a fondarne il vantato diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. n. 118/1971. A sostegno della proposta opposizione il ricorrente ha deplorato l'incongrua valutazione delle numerose patologie invalidanti attestate nella documentazione sanitaria versata in atti, tali da cagionarne la completa inabilità lavorativa. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del richiamato requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 17.09.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero giunto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. Premesso che il ricorrente è affetto da “Cardiopatia ischemico dilatativa post infartuale. BPCO. Spondilosi lombare con discopatia. Obesità”, l'ausiliario, partitamente stimate in termini percentuali le conseguenze invalidanti delle singole infermità (“cardiopatia ischemico dilatativa post infartuale classe NYHA III con severa riduzione della funzione diastolica, lieve insufficienza mitralica ed impianto di ICD sottocutaneo”, come da scrutinati referti cardiologici in atti=80%, posto che “la classe III sta ad indicare quei pazienti che stanno bene solo a riposo e che un'attività fisica anche meno dell'ordinario può provocare palpitazioni, dispnea e dolore anginoso. Questi pazienti debbono stare a riposo e non riescono a svolgere qualsiasi attività fisica”; broncopatia cronica ostruttiva (BPCO), nel caso di specie “caratterizzata da tosse ricorrente con dispnea e lieve deficit restrittivo”=45%; spondilosi lombare con discopatia e della obesità di grado grave=55%) e applicata la formula riduzionistica, ha infatti concluso che “le suddette patologie, prese nel loro insieme determinano una condizione di invalidità totale in misura del 100% a decorrere dal mese di maggio 2025” (cfr. relazione depositata il 30.08.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve dunque concludersi che è, con Parte_1 decorrenza dal maggio 2025, soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%, requisito sanitario atto a fondarne il diritto alla reclamata pensione di inabilità. Attesa la decorrenza della prestazione da momento successivo al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese di lite dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate;
giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., gli oneri delle disposte CC.TT.UU. vanno posti a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2971/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa in misura pari al 100%; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2 Così deciso in Ragusa il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella