Articolo 7 del Codice della navigazione
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 aprile 1942
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Versione
13 aprile 1990
Art. 7.
(Legge regolatrice della responsabilita' dell'armatore e dell'esercente).

La responsabilita' dell'armatore della nave o dello esercente dell'aeromobile per atti o fatti dell'equipaggio e' regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilita' dell'armatore o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente assunte.
((43)) ------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all' art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.
Entrata in vigore il 13 aprile 1990
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