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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9651 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7059/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/10/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli, alla via Luigi Parte_1 C.F._1
Mercantini nr. 23, presso lo studio dell'Avv. MANNA GIOVANNI (c.f.:
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del p.t., dom.to per la Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S.
Giacomo, presso la sede dell'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Antonio Corrado De Luca ( ), giusta procura ad lites C.F._3
del 22 gennaio 2024 rogata per notar dott. (Rep. n. 20692 – Racc. n. Persona_1
9761), elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo.
- Appellato
È presente per il l'Avv. Antonio Corrado De Luca il quale impugna e Controparte_1
contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito e si riporta alle eccezio- ni e difese di cui alla propria memoria difensiva, insistendo sul rigetto dell'appello di controparte, in quanto l'odierna appellante non poteva non essere al corrente del vincolo cui il veicolo era assoggettato avendo l'organo di polizia, che aveva accertato la precedente infrazione, trattenuto la carta di circolazione dell'autoveicolo.
1
Per parte appellante, sig.ra , è presente l'Avv. Vincenzo Palumbo, per Parte_1
delega dell'Avv. Giovanni Manna quale difensore e procuratore costituito, il quale si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio e alle argomentazioni di fatto e diritto ivi contenute, chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede emettersi sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice, letti gli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c., invita i difensori a precisa- re le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies 1° comma c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7059/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli, alla via Luigi Parte_1 C.F._1
Mercantini nr. 23, presso lo studio dell'Avv. MANNA GIOVANNI (c.f.:
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del p.t., dom.to per la Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S.
Giacomo, presso la sede dell'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Antonio Corrado De Luca ( ), giusta procura ad lites C.F._3
2
del 22 gennaio 2024 rogata per notar dott. (Rep. n. 20692 – Racc. n. Persona_1
9761), elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo.
- Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con citazione notificata a mezzo pec in data 3.04.2024, la sig.ra Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 6615/2024 del Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Eugenia D'Alterio, pubblicata il 06.03.2024, a definizione del giudizio iscritto al
R.G. n. 31661/2023, con cui veniva rigettata la sua opposizione avverso il verbale nr.
CC/22150176300 redatto dagli operatori del Servizio di Polizia Locale di Napoli - Unità
Operativa Avvocata in data 31.05.2023, per la violazione dell'art. 213 comma 8 del
Codice della Strada, con cui veniva condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 1.984,00 e disposta l'alienazione del veicolo.
Tale verbale scaturiva dall'illecito commesso in data 31.05.2023 in Napoli alla Via
Piazza Bovio da parte del Sig. , padre della ricorrente, il quale veniva Parte_2
rinvenuto alla guida del veicolo Fiat Panda targata EV337XL, di proprietà della figlia, già sottoposto a sequestro amministrativo, disposto con verbale nr. CC/20150238767 del
Servizio Autonomo di Polizia Locale - Unità Operativa Vomero in data 30.10.2021 con il quale la sig.ra veniva dichiarata custode del veicolo medesimo. Parte_1
In primo grado, la ricorrente ha impugnato il suddetto verbale ritenendo di non essere al corrente del fatto che suo padre avesse circolato sulla pubblica via utilizzan- do il veicolo sottoposto al sequestro, ed ha pertanto lamentato l'illegittimità del Verbale nr. CC/22150176300 per violazione dell'art. 213, comma 8 C.d.S. con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La sig.ra ha impugnato poi la parte del verbale che prevede quali pene ac- Pt_1
cessorie l'alienazione del veicolo e la revoca del titolo di guida, per violazione del principio del ne bis in idem e per la natura sproporzionata della sanzione applicata.
Il giudice di prime cure con l'appellata sentenza ha rigettato il ricorso, ritenendo
3
infondate in fatto ed in diritto le doglianze proposte, ed ha rilevato che grava sul proprietario ricorrente l'obbligo di custodia del veicolo e ogni altro obbligo scaturente dal sequestro amministrativo. Ha poi sostenuto la completezza del verbale in merito a tutti gli elementi essenziali relativi alla contestata infrazione.
Il pur ritualmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi CP_1 CP_1
nel giudizio di primo grado.
Mediante il proprio atto di appello, la sig.ra ha impugnato la sentenza n. Pt_1
6615/2024, eccependo la nullità della stessa per violazione o falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione e per l'erronea valutazione delle prove prodotte.
Ha eccepito poi l'illegittimità della sentenza per erronea interpretazione ed appli- cazione della legge in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, il ha impugnato le avverse pretese, rite- CP_1 CP_1
nute infondate, ed ha rilevato la correttezza della pronuncia del giudice a quo, che ha correttamente ritenuto che l'odierna appellante ed il suo genitore fossero al corrente del vincolo a cui il mezzo di trasporto era assoggettato, dal momento che la carta di circolazione dello stesso veniva trattenuta dall'organo di polizia.
Il ha poi rilevato che, essendo stata la Sig.ra nominata custode CP_1 Pt_1
del veicolo sequestrato mediante il verbale di accertamento n. CC/20150238767 del
30/10/2021, sarebbe stato comunque onere della stessa adottare tutte le opportune cautele al fine di evitare che terzi circolassero con il veicolo de quo.
Con ordinanza del 29.05.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.10.2025 per discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
********
Prima di procedere all'esame dei motivi di appello occorre individuare la violazione contestata alla ricorrente, attuale appellante, con l'opposto verbale.
Trattasi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 comma 8 del CdS, secondo cui: “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
4
somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo
e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario”.
L'illecito in esame è stato contestato alla signora , nella qualità di Parte_1
custode del veicolo sottoposto al sequestro, disposto dal verbale nr. CC/20150238767 redatto dalla Polizia Locale – Unità Operativa Vomero in data 30.10.2021.
La violazione del precetto deriva dalla circostanza che il sig. veniva Parte_2
rinvenuto alla guida del veicolo Fiat Panda targata EV337XL, di proprietà di
[...]
e sottoposto a sequestro. Parte_1
Dalla lettura del verbale si evince in maniera inequivoca che la contestazione viene espressamente correlata alla sua qualità di custode del veicolo sottoposto al sequestro.
Il verbale risulta ritualmente sottoscritto dalla signora e non si rinven- Parte_1
gono dichiarazioni rese da quest'ultima al momento della contestazione dell'illecito amministrativo.
Orbene, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato, per i motivi che se- guono.
In primo luogo, si rileva che l'illecito contestato non riguarda la condotta dell'utilizzatore del veicolo sottoposto al sequestro, sig. , ma quella del Parte_2
custode dello stesso.
Trattasi, invero, di due distinti illeciti amministrativi che si caratterizzano per elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) distinti.
Da ciò deriva l'assoluta irrilevanza della circostanza valorizzata dall'appellante ed asseritamente non valutata dal giudice di prime cure, ovvero che “il sig. , Parte_2
in data 31.05.2023, si trovava in una situazione di assoluta inconsapevolezza in ordine alla esistenza del sequestro e della relativa impossibilità di utilizzare il veicolo in argo- mento. Circostanza questa, di cui lo stesso non era a conoscenza, come confermato dalla dichiarazione sottoscritta dal medesimo ed allegata al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio”.
Invero la predetta inconsapevolezza, ammesso che ve ne siano i presupposti di
5
legge (primo, fra tutti, l'assenza di colpa nell'ignoranza del fatto), potrebbe al più essere valutata e valorizzata al fine di escludere la configurabilità dell'elemento soggettivo in capo al (autore del distinto illecito previsto dalla medesima norma, Parte_3
ovvero l'avere utilizzato un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo), ma non certo ad escludere la colpevolezza in merito all'illecito contestato all'appellante e correlato alla violazione dei doveri di custodia finalizzati ad evitare l'utilizzo dell'autovettura da parte di terzi.
Inoltre, occorre segnalare come la responsabilità dell'appellante si fondi espres- samente sulla violazione dell'art.213 8° comma CdS e non già sull'art.196 CdS, che costituisce, invece, una specificazione del principio di «solidarietà» espresso nell'art. 6, comma 1, legge n. 689/1981, ed ha una funzione di «garanzia», poiché attribuisce a soggetti predeterminati, quale il proprietario del veicolo, la diversa responsabilità di collaborare con lo Stato nell'ottemperanza alla sanzione accessoria irrogata, attribuen- dogli la responsabilità economica della sanzione pecuniaria che – come nel caso di specie – può discendere dalla violazione della stessa sanzione accessoria del sequestro da parte dell'obbligato principale (in tal senso da ultimo Cassazione Sez. 2, Ordinanza n.
10073 del 2025; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17398 del 25/06/2008, Rv.
604076 - 01). Coerentemente, detta funzione di garanzia si accompagna alla possibilità di sottrarsi all'obbligo, dimostrando che «la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà», ossia di aver impiegato la diligenza necessaria affinché ciò non accadesse,
e all'azione di regresso per l'intero nei confronti dell'obbligato principale (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 14124 del 2022).
Da ciò deriva la sostanziale irrilevanza dell'ulteriore argomento addotto dall'appellante, ovvero la sua inconsapevolezza dell'utilizzo dell'autovettura da parte del padre ovvero il difetto di autorizzazione in favore di quest'ultimo.
È evidente come, per escludere la colpevolezza, non sia affatto sufficiente il difet- to di autorizzazione all'utilizzo ovvero la mera inconsapevolezza, rendendosi, invece, necessaria la deduzione e la prova dell'assolvimento di tutti gli accorgimenti e le misure cautelari, ritenute necessarie secondo l'ordinaria diligenza, atte a concretamente prevenire detto utilizzo;
tale attività deduttiva e probatoria appare assolutamente
6
carente, nel caso di specie.
In merito, infine, alla presunta violazione del principio del ne bis in idem (censura che, secondo l'appellante, non sarebbe stata valutata dal Giudice di Pace), è sufficiente rilevare come le doglianze integrino, in ultima istanza, un critica indirizzata al legislatore afferente all'eccessivo carico sanzionatorio derivante dall'illecito contestato, senza, peraltro, evidenziare specifici profili di illegittimità dell'atto impugnato;
neppure vengono rilevate argomentazioni atte a far concretamente dubitare della legittimità costituzionale dell'art.213 8° comma CdS, già oggetto, peraltro, di intervento della Corte
Costituzionale (cfr. con sentenza 9 novembre - 9 dicembre 2022, n. 246 che ha dichiara- to "l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente"); non è, peraltro, documentato che l'appellante abbia, altresì, subito la revoca della patente.
Pertanto, l'appello non può trovare accoglimento.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore del spese che si liquidano in dispositivo di Controparte_1
ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. n.55 del 2014 ed applicando i minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6615/2024 Parte_1
del Giudice di Pace di Napoli, del 06.03.2024;
- condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge.
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
7
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per il presente appello.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
8
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/10/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli, alla via Luigi Parte_1 C.F._1
Mercantini nr. 23, presso lo studio dell'Avv. MANNA GIOVANNI (c.f.:
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del p.t., dom.to per la Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S.
Giacomo, presso la sede dell'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Antonio Corrado De Luca ( ), giusta procura ad lites C.F._3
del 22 gennaio 2024 rogata per notar dott. (Rep. n. 20692 – Racc. n. Persona_1
9761), elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo.
- Appellato
È presente per il l'Avv. Antonio Corrado De Luca il quale impugna e Controparte_1
contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito e si riporta alle eccezio- ni e difese di cui alla propria memoria difensiva, insistendo sul rigetto dell'appello di controparte, in quanto l'odierna appellante non poteva non essere al corrente del vincolo cui il veicolo era assoggettato avendo l'organo di polizia, che aveva accertato la precedente infrazione, trattenuto la carta di circolazione dell'autoveicolo.
1
Per parte appellante, sig.ra , è presente l'Avv. Vincenzo Palumbo, per Parte_1
delega dell'Avv. Giovanni Manna quale difensore e procuratore costituito, il quale si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio e alle argomentazioni di fatto e diritto ivi contenute, chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede emettersi sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice, letti gli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c., invita i difensori a precisa- re le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies 1° comma c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7059/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli, alla via Luigi Parte_1 C.F._1
Mercantini nr. 23, presso lo studio dell'Avv. MANNA GIOVANNI (c.f.:
dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del p.t., dom.to per la Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S.
Giacomo, presso la sede dell'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Antonio Corrado De Luca ( ), giusta procura ad lites C.F._3
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del 22 gennaio 2024 rogata per notar dott. (Rep. n. 20692 – Racc. n. Persona_1
9761), elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo.
- Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con citazione notificata a mezzo pec in data 3.04.2024, la sig.ra Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 6615/2024 del Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Eugenia D'Alterio, pubblicata il 06.03.2024, a definizione del giudizio iscritto al
R.G. n. 31661/2023, con cui veniva rigettata la sua opposizione avverso il verbale nr.
CC/22150176300 redatto dagli operatori del Servizio di Polizia Locale di Napoli - Unità
Operativa Avvocata in data 31.05.2023, per la violazione dell'art. 213 comma 8 del
Codice della Strada, con cui veniva condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 1.984,00 e disposta l'alienazione del veicolo.
Tale verbale scaturiva dall'illecito commesso in data 31.05.2023 in Napoli alla Via
Piazza Bovio da parte del Sig. , padre della ricorrente, il quale veniva Parte_2
rinvenuto alla guida del veicolo Fiat Panda targata EV337XL, di proprietà della figlia, già sottoposto a sequestro amministrativo, disposto con verbale nr. CC/20150238767 del
Servizio Autonomo di Polizia Locale - Unità Operativa Vomero in data 30.10.2021 con il quale la sig.ra veniva dichiarata custode del veicolo medesimo. Parte_1
In primo grado, la ricorrente ha impugnato il suddetto verbale ritenendo di non essere al corrente del fatto che suo padre avesse circolato sulla pubblica via utilizzan- do il veicolo sottoposto al sequestro, ed ha pertanto lamentato l'illegittimità del Verbale nr. CC/22150176300 per violazione dell'art. 213, comma 8 C.d.S. con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La sig.ra ha impugnato poi la parte del verbale che prevede quali pene ac- Pt_1
cessorie l'alienazione del veicolo e la revoca del titolo di guida, per violazione del principio del ne bis in idem e per la natura sproporzionata della sanzione applicata.
Il giudice di prime cure con l'appellata sentenza ha rigettato il ricorso, ritenendo
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infondate in fatto ed in diritto le doglianze proposte, ed ha rilevato che grava sul proprietario ricorrente l'obbligo di custodia del veicolo e ogni altro obbligo scaturente dal sequestro amministrativo. Ha poi sostenuto la completezza del verbale in merito a tutti gli elementi essenziali relativi alla contestata infrazione.
Il pur ritualmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi CP_1 CP_1
nel giudizio di primo grado.
Mediante il proprio atto di appello, la sig.ra ha impugnato la sentenza n. Pt_1
6615/2024, eccependo la nullità della stessa per violazione o falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione e per l'erronea valutazione delle prove prodotte.
Ha eccepito poi l'illegittimità della sentenza per erronea interpretazione ed appli- cazione della legge in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, il ha impugnato le avverse pretese, rite- CP_1 CP_1
nute infondate, ed ha rilevato la correttezza della pronuncia del giudice a quo, che ha correttamente ritenuto che l'odierna appellante ed il suo genitore fossero al corrente del vincolo a cui il mezzo di trasporto era assoggettato, dal momento che la carta di circolazione dello stesso veniva trattenuta dall'organo di polizia.
Il ha poi rilevato che, essendo stata la Sig.ra nominata custode CP_1 Pt_1
del veicolo sequestrato mediante il verbale di accertamento n. CC/20150238767 del
30/10/2021, sarebbe stato comunque onere della stessa adottare tutte le opportune cautele al fine di evitare che terzi circolassero con il veicolo de quo.
Con ordinanza del 29.05.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.10.2025 per discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
********
Prima di procedere all'esame dei motivi di appello occorre individuare la violazione contestata alla ricorrente, attuale appellante, con l'opposto verbale.
Trattasi dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 comma 8 del CdS, secondo cui: “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
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somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo
e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario”.
L'illecito in esame è stato contestato alla signora , nella qualità di Parte_1
custode del veicolo sottoposto al sequestro, disposto dal verbale nr. CC/20150238767 redatto dalla Polizia Locale – Unità Operativa Vomero in data 30.10.2021.
La violazione del precetto deriva dalla circostanza che il sig. veniva Parte_2
rinvenuto alla guida del veicolo Fiat Panda targata EV337XL, di proprietà di
[...]
e sottoposto a sequestro. Parte_1
Dalla lettura del verbale si evince in maniera inequivoca che la contestazione viene espressamente correlata alla sua qualità di custode del veicolo sottoposto al sequestro.
Il verbale risulta ritualmente sottoscritto dalla signora e non si rinven- Parte_1
gono dichiarazioni rese da quest'ultima al momento della contestazione dell'illecito amministrativo.
Orbene, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato, per i motivi che se- guono.
In primo luogo, si rileva che l'illecito contestato non riguarda la condotta dell'utilizzatore del veicolo sottoposto al sequestro, sig. , ma quella del Parte_2
custode dello stesso.
Trattasi, invero, di due distinti illeciti amministrativi che si caratterizzano per elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) distinti.
Da ciò deriva l'assoluta irrilevanza della circostanza valorizzata dall'appellante ed asseritamente non valutata dal giudice di prime cure, ovvero che “il sig. , Parte_2
in data 31.05.2023, si trovava in una situazione di assoluta inconsapevolezza in ordine alla esistenza del sequestro e della relativa impossibilità di utilizzare il veicolo in argo- mento. Circostanza questa, di cui lo stesso non era a conoscenza, come confermato dalla dichiarazione sottoscritta dal medesimo ed allegata al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio”.
Invero la predetta inconsapevolezza, ammesso che ve ne siano i presupposti di
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legge (primo, fra tutti, l'assenza di colpa nell'ignoranza del fatto), potrebbe al più essere valutata e valorizzata al fine di escludere la configurabilità dell'elemento soggettivo in capo al (autore del distinto illecito previsto dalla medesima norma, Parte_3
ovvero l'avere utilizzato un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo), ma non certo ad escludere la colpevolezza in merito all'illecito contestato all'appellante e correlato alla violazione dei doveri di custodia finalizzati ad evitare l'utilizzo dell'autovettura da parte di terzi.
Inoltre, occorre segnalare come la responsabilità dell'appellante si fondi espres- samente sulla violazione dell'art.213 8° comma CdS e non già sull'art.196 CdS, che costituisce, invece, una specificazione del principio di «solidarietà» espresso nell'art. 6, comma 1, legge n. 689/1981, ed ha una funzione di «garanzia», poiché attribuisce a soggetti predeterminati, quale il proprietario del veicolo, la diversa responsabilità di collaborare con lo Stato nell'ottemperanza alla sanzione accessoria irrogata, attribuen- dogli la responsabilità economica della sanzione pecuniaria che – come nel caso di specie – può discendere dalla violazione della stessa sanzione accessoria del sequestro da parte dell'obbligato principale (in tal senso da ultimo Cassazione Sez. 2, Ordinanza n.
10073 del 2025; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17398 del 25/06/2008, Rv.
604076 - 01). Coerentemente, detta funzione di garanzia si accompagna alla possibilità di sottrarsi all'obbligo, dimostrando che «la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà», ossia di aver impiegato la diligenza necessaria affinché ciò non accadesse,
e all'azione di regresso per l'intero nei confronti dell'obbligato principale (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 14124 del 2022).
Da ciò deriva la sostanziale irrilevanza dell'ulteriore argomento addotto dall'appellante, ovvero la sua inconsapevolezza dell'utilizzo dell'autovettura da parte del padre ovvero il difetto di autorizzazione in favore di quest'ultimo.
È evidente come, per escludere la colpevolezza, non sia affatto sufficiente il difet- to di autorizzazione all'utilizzo ovvero la mera inconsapevolezza, rendendosi, invece, necessaria la deduzione e la prova dell'assolvimento di tutti gli accorgimenti e le misure cautelari, ritenute necessarie secondo l'ordinaria diligenza, atte a concretamente prevenire detto utilizzo;
tale attività deduttiva e probatoria appare assolutamente
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carente, nel caso di specie.
In merito, infine, alla presunta violazione del principio del ne bis in idem (censura che, secondo l'appellante, non sarebbe stata valutata dal Giudice di Pace), è sufficiente rilevare come le doglianze integrino, in ultima istanza, un critica indirizzata al legislatore afferente all'eccessivo carico sanzionatorio derivante dall'illecito contestato, senza, peraltro, evidenziare specifici profili di illegittimità dell'atto impugnato;
neppure vengono rilevate argomentazioni atte a far concretamente dubitare della legittimità costituzionale dell'art.213 8° comma CdS, già oggetto, peraltro, di intervento della Corte
Costituzionale (cfr. con sentenza 9 novembre - 9 dicembre 2022, n. 246 che ha dichiara- to "l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente"); non è, peraltro, documentato che l'appellante abbia, altresì, subito la revoca della patente.
Pertanto, l'appello non può trovare accoglimento.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore del spese che si liquidano in dispositivo di Controparte_1
ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. n.55 del 2014 ed applicando i minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6615/2024 Parte_1
del Giudice di Pace di Napoli, del 06.03.2024;
- condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge.
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
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, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per il presente appello.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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