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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9706/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI RI CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9706/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. PESENTI LIVIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. FEDRIGA PIERA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 1.9.2025, , premesso che in data 16/07/2016 contraeva Parte_1 matrimonio in LI (Bs) con , dalla cui unione era nata il Controparte_1 Per_1
4.1.2017, domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva parte resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 6.11.2025 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 6.11.2025 il Giudice delegato autorizzava i pagina 1 di 2 coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune all'anno
2016, n. 9, parte I;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente est.
MI IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI RI CE
ANDREA MARCHESI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9706/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. PESENTI LIVIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. FEDRIGA PIERA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 1.9.2025, , premesso che in data 16/07/2016 contraeva Parte_1 matrimonio in LI (Bs) con , dalla cui unione era nata il Controparte_1 Per_1
4.1.2017, domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva parte resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 6.11.2025 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 6.11.2025 il Giudice delegato autorizzava i pagina 1 di 2 coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (Bs) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'atto di matrimonio del predetto Comune all'anno
2016, n. 9, parte I;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente est.
MI IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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