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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Udienza del 17.6.2025
Giudice Istruttore dott.ssa Giuseppina Vecchione
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. R.G. 800/2022, vertente tra:
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
opponenti
e
e dei soci Controparte_1
illimitatamente responsabili e Controparte_1 Controparte_2
opposta
****
E' presente per parte opponente l'Avv.to Vittorio Giaquinto che conclude riportandosi ai propri atti di causa.
E' presente per parte opposta, l'Avv.to Virginio Pennino che conclude riportandosi ai propri atti di causa.
Il G.I. invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L' Avv.to Vittorio Giaquinto si riporta alle richieste e conclusioni contenute nell'atto introduttivo e nella I memoria istruttoria.
L' Avv. Virginio Pennino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti, anche di natura istruttoria, insistendo nella domanda di simulazione del pagamento, come indicato nell'atto di rinuncia del 25.7.2019; l'Avv. Pennino ribadisce che la rinuncia alla espropriazione intrapresa non integra prova del pagamento ed insiste nelle conclusioni rassegnate.
L' Avv.to Vittorio Giaquinto sul punto dichiara di non poter provare il pagamento avvenuto ed insiste nella contestazione di legittimità dei titoli esecutivi.
L'Avv. Pennino sul punto fa rilevare che la questione risulta superata dal fatto che in sede di opposizione il si è dichiarato debitore, dal momento in cui ha devoluto il fatto estintivo Parte_1 della pretesa;
in ogni caso i titoli sono divenuti ormai definitivi.
L' Avv.to Vittorio Giaquinto insiste nella contestazione di legittimità dei titoli.
Il giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
1 Il giudice, all'esito della udienza, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 800/2022 R.G., vertente tra
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv.to Vittorio Giaquinto, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Caserta,
Via Delle Ville n. 11, in virtù di procura allegata agli atti;
opponenti
e Co UR e dei soci Controparte_1
illimitatamente responsabili e , in persona del legale rapp.te Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa – giusta autorizzazione del G.D. in atti – dall'Avv. Virginio
Pennino, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Capua, Piazza dei Giudici n .
4, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 10.11.2021, la La UR Controparte_1
e dei soci illimitatamente responsabili e
[...] Controparte_1 CP_3
[..
[...] – sulla base n. 2 titoli di formazione giudiziale, segnatamente il D.I. n. 1227/2010, emesso
[...] dall'intestato Tribunale in data 27.8.2010, dichiarato esecutivo con decreto del 14-15.10.2014 ed il
D.I. n. 1276/2010, emesso dall'intestato Tribunale in data 28.9.2010, dichiarato esecutivo con ordinanza del 4.7.2011, recanti entrambi l'ingiunzione di pagamento nei confronti della
[...]
– intimava a “già socio e legale Controparte_4 Parte_1 rappresentante della Infrutta s.n.c.” il pagamento della somma di € 157.728,55, oltre interessi e spese successive. Essa intimazione di pagamento veniva, altresì, notificata ai terzi proprietari
[...]
e . Parte_2 Parte_3
Avverso tale atto di precetto spiegavano opposizione Parte_1 Parte_2
e , deducendo che (legale rapp.te della società destinataria Parte_3 Parte_1
dei provvedimenti monitori) estingueva la propria debitoria nei confronti della di Controparte_1
(società in favore della quale venivano emessi i suddetti D.I.) nell'ambito della Controparte_5
procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 475/17, promossa ad istanza di tale ultima società.
Sulla scorta di tale ragione citava la UR a comparire alla udienza del 5.5.2022 (poi rimandata d'ufficio ex art. 168 bis, comma IV c.p.c. applicabile ratione temporis alla prima udienza utile del
10.5.2022), rassegnando le seguenti conclusioni: “… Piaccia all'Ecc. Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere: In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto oggetto della presente opposizione per i motivi indicati in narrativa Nel merito: accertare
l'illegittimità e l'inefficacia del precetto dichiarando che la UR del Fallimento CP_1 non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente. …” (cfr. pag. 5
[...]
atto introduttivo).
Si costituiva in giudizio, in data 9.5.2022, la UR intimante che - contestando l'avverso dedotto e ponendo in rilievo l'inopponibilità nei suoi riguardi dell'atto di rinuncia del 25.7.2019 (in quanto soggetto terzo) - domandava il rigetto della opposizione, così concludendo: “… 1) rigettare
l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma dell'atto di precetto e della sussistenza anche parziale del relativo credito ingiunto;
2) rigettare l'opposizione proposta, in quanto in quanto infondata in fatto e in diritto, per non avere il sig. Parte_1 provveduto al pagamento della somma di € 157.728,55 in favore della società Controparte_1
o dei soci in bonis di essa, e questi ricevuto il suddetto pagamento, alla data del
[...]
25.07.2019, ovvero, per non aver provveduto al pagamento integrale del Parte_1
suddetto importo e o dei soci in bonis di essa il relativo Controparte_1
pagamento anche parziale, anche per effetto del simulato atto di rinuncia del 25.07.2019, stante
l'inconsistenza patrimoniale del sig. alla predetta data del 25.07.2019 e lo Parte_1
3 stato di decozione della società Fallita. Vittoria di spese ed onorari. ...” (cfr. pag. 6 e 7 comparsa di costituzione).
Con ordinanza del 7.6.2022, la scrivente – ritenuta la sussistenza prima facie dei presupposti di cui al comma I dell'art. 615 c.p.c. – accoglieva l'istanza cautelare ed assegnava i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito - rilevata l'inammissibilità delle memorie istruttorie II e III termine, in quanto tardivamente depositate da entrambe le parti - il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni;
successivamente – ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. – il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna.
Giova, al fine di meglio comprendere i fatti di causa, operare un breve excursus della vicenda intercorsa tra le parti.
Tra la in bonis e (socio superstite della Controparte_1 Parte_1
Infrutta s.n.c.) sussistevano dei rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura di prodotti ortofrutticoli da cui – stante l'inadempimento di - originavano le domande Parte_1
monitorie, poi sfociate nelle ingiunzioni di pagamento sottese al precetto oggetto di odierna opposizione.
Nell'anno 2011 agiva in giudizio nei confronti di per Controparte_1 Parte_1
ottenere la revoca degli atti di liberalità posti da lui in essere in favore dei figli e ed Pt_2 Pt_3
in danno della società creditrice;
su essa domanda l'intestato Tribunale emetteva la sentenza n.
3120/2015 del 21.9.2015, con cui dichiarava inefficace nei confronti del creditore Parte_1
gli atti di donazione per Notar del 16.4.2009 e del 11.2.2010.
[...] Per_1
Successivamente, in bonis, al fine di ottenere la Controparte_1
soddisfazione del proprio credito, intraprendeva esecuzione immobiliare in danno di Parte_1
e di e (terzi proprietari dei beni pignorati); la
[...] Parte_2 Parte_3
procedura, distinta con n. Rg 475/2017, si estingueva ai sensi dell'art. 629 c.p.c. in data 20.9.2019, per intervenuta rinuncia del creditore procedente, nonché di quello intervenuto.
In punto di premessa occorre soffermarsi sulla argomentazione spesa per la prima volta dalla parte opponente in sede di note scritte depositate in data 2.6.2022, afferente la contestazione che l'emissione dei titoli sottesi all'atto di precetto avveniva nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente;
stando alla prospettazione degli istanti, la Infrutta s.n.c. di – Controparte_4
soggetto ingiunto, in cui rivestiva il ruolo di socio amministratore – all'atto Parte_1
della emissione dei D.I. azionati, era stata cancellata dal registro delle imprese.
4 Trattasi di questione che, a prescindere dalla fondatezza di essa - in ragione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di non permeabilità tra motivi di impugnazione ed opposizione alla esecuzione (cfr. Cassazione, Sez. III, n. 12911 del 24/07/2012) – non possono comunque trovare ingresso nella presente sede: il debitore non può contestare il diritto del creditore al di fuori della impugnazione tipica e sulla base di ragioni che avrebbe potuto far valere nell'ambito di essa, avverso il titolo formatosi in suo danno.
Ciò posto, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493;
Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis.
Appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez.
III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla sua formazione.
Venendo alla disamina delle questioni devolute, come innanzi accennato, l'opposizione si fonda sulla assunta estinzione del debito, rinvenibile secondo la prospettazione degli istanti nella rinuncia formulata da nell'ambito della esecuzione immobiliare intrapresa in danno di Controparte_1
(oltre che in danno dei terzi proprietari degli immobili); precisamente, gli Parte_1 istanti hanno dedotto: “… Ebbene, nel 2019 il Sig. estingueva interamente il proprio Parte_1
debito sia nei confronti della , creditore procedente, sia nei CP_1 Controparte_1
confronti del creditore intervenuto, Avv. Cinotti. Tanto si evince dalle rinunce al procedimento esecutivo R.G.E 475/17 a firma dei due creditori, che hanno portato alla dichiarazione d'estinzione del Giudice, Dott.ssa Mercurio. …” (cfr. pag. 3 atto introduttivo).
Dalla copia della rinuncia allegata agli atti dalla parte opponente si ricava che “… l'esecutato
… ha provveduto ad estinguere il debito nei confronti dell'istante …” (cfr. Parte_1
doc. 3).
Sul punto, la UR intimante ha eccepito l'inopponibilità di tale rinuncia, contestandone l'effetto solutorio, stante peraltro la posizione di terzo da essa rivestita.
5 A questo punto, occorre in primo luogo stabilire se il fatto estintivo devoluto sia stato compiutamente dimostrato.
Ad avviso di chi scrive, all'esito di una più approfondita disamina della questione, la risposta deve ritenersi negativa.
La rinuncia agli atti del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 629 c.p.c., non costituisce di per sé prova del pagamento, ma ne è una conseguenza;
è un atto processuale che si traduce in una manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo esecutivo.
Il giudice dell'esecuzione, verificata la regolarità della rinuncia dichiara l'estinzione della procedura: se ne inferisce che alla rinuncia alla esecuzione di per sé considerata non possa attribuirsi efficacia solutoria, postulando la dimostrazione del pagamento di quanto dovuto la esistenza di atti quali, ad esempio, la quietanza di pagamento, la ricevuta di pagamento, il dettaglio di un bonifico o altra documentazione attestante il trasferimento di fondi.
Di tale documentazione non v'è traccia;
del resto, lo stesso difensore di parte opponente ha, da ultimo, in sede di odierna udienza, dichiarato “… di non poter provare il pagamento avvenuto …” (cfr. verbale).
A ciò deve aggiungersi che la UR opposta – ferma la contestazione della efficacia solutoria della rinuncia – è comunque un soggetto processuale diverso, dacché la rinuncia rileva alla stregua di una manifestazione di disinteresse al prosieguo della espropriazione da parte del . CP_1
Allo stesso modo, la dichiarazione che l'esecutato provvedeva alla estinzione Parte_1
del proprio debito (cfr. doc. 3 allegato dalla parte opponente) rileva alla stregua di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (cfr. sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/01/2019, n. 1572).
Le considerazioni che precedono si reputano dirimenti ed assorbono ogni altra argomentazione prospettata, ivi incluse quelle di natura istruttoria (peraltro, già dichiarate inammissibili dalla scrivente con ordinanza del 22.11.2022, perché formulate mediante memorie tardivamente depositate).
Tanto si dice anche in relazione alle conclusioni comunque rassegnate in via subordinata dalla
UR opposta, dacché neppure occorre verificare se, effettivamente, essa abbia proposto – come affermato, da ultimo, in sede di note scritte depositate in data 17.2.2025 - rituale e tempestiva domanda di simulazione in via riconvenzionale.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
6 Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, con applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 e ss.mm. nella misura del 50% su ciascuna fase, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 800/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione spiegata avverso l'atto di precetto notificato in data 10.11.2021;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 6.817,00, di cui
€ 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva, € 2.700,00 per fase istruttoria ed €
2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 17.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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