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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO nella causa iscritta al n. 2263/2024 R.G. vertente tra
, , nella qualità di eredi legittimi Parte_1 Parte_2 Parte_3
del de cuius rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella de Camelis Persona_1
Ricorrenti in riassunzione e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Resistente in riassunzione avente ad oggetto: riassunzione dopo Cassazione n. 14778/2024 del 10.5.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 4469/2016 ha respinto il gravame proposto da alcuni dipendenti del assegnati all'estero, Controparte_1
fra cui dante causa mortis causa dagli odierni ricorrenti in riassunzione- avverso la Persona_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 10895/2012 che aveva rigettato la loro domanda, proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato l'8.11.2010, volta ad ottenere l'inclusione dell'indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL Comparto 1998/2001, percepito per il CP_2 semplice fatto di essere dipendenti dell'Amministrazione degli Affari Esteri e di svolgere servizio attivo a prescindere dal settore dell'Amministrazione e del luogo ove svolgono la loro prestazione lavorativa fra gli assegni di carattere fisso e continuativo da corrispondere, anche nel periodo di assegnazione all'estero, espressamente riservando in separato giudizio la determinazione del quantum, oltre alla condanna alla regolarizzazione contributiva- fondando la pronuncia di rigetto essenzialmente sul disposto di cui all'art.
1-bis del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, di interpretazione autentica dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967.
2.Proponevano ricorso in Cassazione i suddetti dipendenti nonché Parte_1 [...]
, , nella qualità di eredi legittimi del de cuius e la Parte_2 Parte_3 Persona_1
Suprema Corte, nel contraddittorio del resistente, con la sentenza di cui in epigrafe così CP_1 decideva: “Accoglie il ricorso principale limitatamente alle posizioni di Parte_1 [...]
e tutti in qualità di eredi legittimi di cassa la sentenza Parte_2 Parte_3 Persona_1
impugnata in relazione alle predette posizioni e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione alla quale demanda anche di provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Dichiara inammissibili il ricorso principale, quanto agli ulteriori litisconsorti, quello incidentale ed il controricorso”.
3.Proponevano tempestivo ricorso in riassunzione , Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi legittimi del de cuius e così concludevano: Parte_3 Persona_1
“Alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema di Cassazione nell'Ordinanza n.
14778/2024 del 27.05.2024 ed in riforma della Sentenza n. 4469/2016 depositata il 06.10.2016 della
Corte d'Appello di Roma, Voglia accertare e dichiarare il diritto del de cuius e, per esso, Persona_1 degli odierni ricorrenti quali eredi legittimi, a percepire l'indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL Comparto 1998/2001 unitamente all'indennità di servizio CP_2 all'estero per tutto il periodo di svolgimento del servizio presso le sedi estere;
conseguentemente condannare il a corrispondere le somme dovute a titolo di indennità di Controparte_1 amministrazione per tutti i periodi in cui ha prestato servizio all'estero; condannare il
[...]
a versare in suo favore gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi Controparte_1
su tutte le somme che risulteranno dovute dalla data di scadenza di ogni singolo rateo sino al dì del soddisfo;
ordinare al di procedere alla regolarizzazione contributiva e Controparte_1
previdenziale della posizione del sig. Per_1
Con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato antistatario di tutti e quattro i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il oncludendo nel senso di “limitare la quantificazione delle somme CP_3
dovute a controparte nei limiti dei conteggi allegati alla presente memoria con compensazione integrale delle spese ed onorari di lite”.
A seguito di discussione orale, autorizzato il deposito di memoria difensiva di parte ricorrente salva ogni valutazione in sede di decisione, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.Il ricorso in riassunzione merita di essere accolto nei limiti che seguono.
3.1Sotto il profilo dell' an la Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto vincolante in questa sede: “8. I motivi, che possono essere unitariamente esaminati in quanto tutti tesi a rivendicare il diritto all'indennità di amministrazione, anche in riferimento alla predicata illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, sono fondati, come da precedenti pronunce di questa Corte, che, a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art.
1-bis del d.l.
n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla legge n. 148 del 2011, ha riconosciuto il diritto del personale del , per il periodo di servizio Controparte_1 all'estero e relativamente alle fattispecie sorte prima dell'entrata in vigore della citata norma, all'indennità di amministrazione, che rientra, per finalità e natura, tra gli emolumenti che, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, possono cumularsi con l'assegno di sede (così Cass. Sez. L,
13/12/2022, n. 36434 e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 08/02/2023, n. 3844). Poiché nella specie è pacifico che avesse rivendicato il diritto all'indennità di amministrazione per il periodo Persona_1 antecedente all'entrata in vigore della norma in questione, si impone l'accoglimento del ricorso principale limitatamente alla citata posizione (e per essa, dei suoi eredi) e la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, in relazione alla posizione dei ricorrenti sopra specificati quali eredi di procederà ad un nuovo Persona_1
esame, attenendosi, quanto all'interpretazione dell'art. 170 d.P.R. n. 18 del 1967 ed alla natura dell'indennità di amministrazione, ai seguenti principi:
a) l'indennità di servizio all'estero, disciplinata dall'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire ai maggiori costi che gravano sul dipendente in conseguenza della permanenza all'estero e proprio in ragione di ciò la sua misura è commisurata alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, alle particolari condizioni locali, al costo della vita ed alle sue variazioni;
b) l'indennità in parola è corrisposta in aggiunta allo «stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili», sicché restano escluse dal cumulo solo le voci retributive che non abbiano i requisiti di fissità e continuità, mentre non assume valore decisivo escludente l'inclusione nel trattamento retributivo accessorio anziché in quello fondamentale;
c) l'indennità di amministrazione è una voce della retribuzione accessoria corrisposta, seppure con importi diversi, da tutte le amministrazioni del comparto Ministeri;
è fissa nell'ammontare in relazione a ciascuna posizione di inquadramento;
ha carattere continuativo per dodici mensilità e la corresponsione è generale, in quanto non condizionata dalla realizzazione di obiettivi;
d) in ragione della natura e delle finalità che l'indennità mira ad assicurare la stessa rientra fra gli emolumenti per i quali l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 prevede il cumulo con l'assegno di sede, con la conseguenza che all'accoglimento della domanda proposta dai dipendenti del CP_1 assegnati all'estero si opponeva solo la norma, adottata con l'art.
1-bis del d.l. n. 138 del 2011, dichiarata incostituzionale (sentenza n. 145 del 2022) «nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione affari esteri, del periodo di servizio all'estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, non include l'indennità di amministrazione».
Pertanto- premesso in fatto che non è contestato che prestasse servizio all'estero al Persona_1
momento del deposito del ricorso originario ex art. 414 c.p.c. (e ciò sin dal 28.7.2008)- va dichiarato il suo diritto e, per l'effetto, quello degli odierni ricorrenti quali eredi legittimi, a percepire l'indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL Comparto 1998/2001 dal 28.7.2008 sino CP_2
al 12.8.2011, con conseguente condanna del resistente al relativo versamento oltre alla CP_1
maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ogni singolo rateo sino al dì del soddisfo.
In ordine al periodo di riferimento va evidenziato che:
a) quanto al dies a quo il ricorso di primo grado proposto, tra gli altri, dal ra stato depositato Per_1
l'8.11.2010, dunque entro il termine prescrizionale quinquennale, su cui le parti hanno utilmente controvertito siccome questione preliminare di merito rilevante anche quando si verta in ipotesi di una domanda di condanna generica, come nel caso di specie;
b)quanto al dies ad quem esso è pacificamente individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 1 bis del DL 13.8.2011 n. 138.
3.2 Sotto il profilo del quantum la relativa determinazione -su cui ha, altresì, dedotto e concluso il el giudizio rescissorio- esula, invero, dall'odierno thema decidendum, avendo gli odierni CP_3 ricorrenti in riassunzione riservato “all'esito del presente giudizio, di avviare il contenzioso per la determinazione del quantum di differenze retributive spettanti”, conformemente a quanto già concluso sul punto dal el ricorso di primo grado originario. Per_1
In tal senso la produzione di parte ricorrente in replica ai conteggi effettuati dal ella memoria CP_3 di costituzione ed autorizzata dalla Corte all'odierna udienza risulta, nel merito, irrilevante agli stretti fini del presente giudizio.
3.3Infine la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale è inammissibile.
Secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione
“Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi” (ex multis Cass. n. 701/2024).
Nel caso che qui occupa l'ente previdenziale non è stato evocato in alcuno dei precedenti gradi di giudizio.
Tuttavia non può essere eccepito nel giudizio rescissorio il difetto di integrità del contradittorio, in quanto “Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione” (ex multis Cass. n. 21096/2017).
Ne consegue che in questo giudizio di rinvio la Corte deve necessariamente pronunciarsi tra le parti qui costituite.
Ciò posto, in via preliminare, preme evidenziare che la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale non risulta essere stata esaminata né espressamente nè implicitamente dalla Corte di Cassazione nel giudizio rescindente e, dunque, non sussistendo alcun giudicato interno, essa risulta oggetto dell'attuale thema decidendum.
Tale domanda è, tuttavia, inammissibile per difetto di legittimazione attiva, in quanto unico soggetto legittimato a riscuotere i contributi è l'ente previdenziale e la domanda in tal senso promossa dal lavoratore si configura come domanda di condanna a favore del terzo che richiede imprescindibilmente la sua partecipazione al giudizio.
In tal senso “l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti”
(ex multis Cass. n. 17320/2020); negli stessi termini “L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa” (Cass. n. 19398/2014).
4.La complessità della questione di diritto trattata, che aveva reso necessario un intervento interpretativo in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado, poi dichiarato parzialmente incostituzionale sempre nelle more della causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio tra le odierne parti in causa.
P.Q.M.
così provvede: in sede di rinvio e nei limiti del devoluto,
-dichiara il diritto del de cuius e, per esso, degli odierni ricorrenti quali eredi legittimi, a Persona_1 percepire l'indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL Comparto CP_2
1998/2001 dal 28.7.2008 al 12.8.2011;
-per l'effetto condanna il a corrispondere agli attuali ricorrenti in Controparte_1 riassunzione le somme dovute a titolo di indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL
Comparto 1998/2001 dal 28.7.2008 al 12.8.2011, oltre alla maggior somma tra gli interessi CP_2
legali e la rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ogni singolo rateo sino al dì del soddisfo;
-dichiara inammissibile la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale;
-compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Roma, lì 18.3.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella PAROLARI
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato il presente
DISPOSITIVO nella causa iscritta al n. 2263/2024 R.G. vertente tra
, , nella qualità di eredi legittimi Parte_1 Parte_2 Parte_3
del de cuius rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella de Camelis Persona_1
Ricorrenti in riassunzione e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Resistente in riassunzione avente ad oggetto: riassunzione dopo Cassazione n. 14778/2024 del 10.5.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 4469/2016 ha respinto il gravame proposto da alcuni dipendenti del assegnati all'estero, Controparte_1
fra cui dante causa mortis causa dagli odierni ricorrenti in riassunzione- avverso la Persona_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 10895/2012 che aveva rigettato la loro domanda, proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato l'8.11.2010, volta ad ottenere l'inclusione dell'indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL Comparto 1998/2001, percepito per il CP_2 semplice fatto di essere dipendenti dell'Amministrazione degli Affari Esteri e di svolgere servizio attivo a prescindere dal settore dell'Amministrazione e del luogo ove svolgono la loro prestazione lavorativa fra gli assegni di carattere fisso e continuativo da corrispondere, anche nel periodo di assegnazione all'estero, espressamente riservando in separato giudizio la determinazione del quantum, oltre alla condanna alla regolarizzazione contributiva- fondando la pronuncia di rigetto essenzialmente sul disposto di cui all'art.
1-bis del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, di interpretazione autentica dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967.
2.Proponevano ricorso in Cassazione i suddetti dipendenti nonché Parte_1 [...]
, , nella qualità di eredi legittimi del de cuius e la Parte_2 Parte_3 Persona_1
Suprema Corte, nel contraddittorio del resistente, con la sentenza di cui in epigrafe così CP_1 decideva: “Accoglie il ricorso principale limitatamente alle posizioni di Parte_1 [...]
e tutti in qualità di eredi legittimi di cassa la sentenza Parte_2 Parte_3 Persona_1
impugnata in relazione alle predette posizioni e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione alla quale demanda anche di provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Dichiara inammissibili il ricorso principale, quanto agli ulteriori litisconsorti, quello incidentale ed il controricorso”.
3.Proponevano tempestivo ricorso in riassunzione , Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi legittimi del de cuius e così concludevano: Parte_3 Persona_1
“Alla stregua dei principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema di Cassazione nell'Ordinanza n.
14778/2024 del 27.05.2024 ed in riforma della Sentenza n. 4469/2016 depositata il 06.10.2016 della
Corte d'Appello di Roma, Voglia accertare e dichiarare il diritto del de cuius e, per esso, Persona_1 degli odierni ricorrenti quali eredi legittimi, a percepire l'indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL Comparto 1998/2001 unitamente all'indennità di servizio CP_2 all'estero per tutto il periodo di svolgimento del servizio presso le sedi estere;
conseguentemente condannare il a corrispondere le somme dovute a titolo di indennità di Controparte_1 amministrazione per tutti i periodi in cui ha prestato servizio all'estero; condannare il
[...]
a versare in suo favore gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi Controparte_1
su tutte le somme che risulteranno dovute dalla data di scadenza di ogni singolo rateo sino al dì del soddisfo;
ordinare al di procedere alla regolarizzazione contributiva e Controparte_1
previdenziale della posizione del sig. Per_1
Con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato antistatario di tutti e quattro i gradi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il oncludendo nel senso di “limitare la quantificazione delle somme CP_3
dovute a controparte nei limiti dei conteggi allegati alla presente memoria con compensazione integrale delle spese ed onorari di lite”.
A seguito di discussione orale, autorizzato il deposito di memoria difensiva di parte ricorrente salva ogni valutazione in sede di decisione, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.Il ricorso in riassunzione merita di essere accolto nei limiti che seguono.
3.1Sotto il profilo dell' an la Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto vincolante in questa sede: “8. I motivi, che possono essere unitariamente esaminati in quanto tutti tesi a rivendicare il diritto all'indennità di amministrazione, anche in riferimento alla predicata illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, sono fondati, come da precedenti pronunce di questa Corte, che, a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art.
1-bis del d.l.
n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla legge n. 148 del 2011, ha riconosciuto il diritto del personale del , per il periodo di servizio Controparte_1 all'estero e relativamente alle fattispecie sorte prima dell'entrata in vigore della citata norma, all'indennità di amministrazione, che rientra, per finalità e natura, tra gli emolumenti che, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, possono cumularsi con l'assegno di sede (così Cass. Sez. L,
13/12/2022, n. 36434 e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 08/02/2023, n. 3844). Poiché nella specie è pacifico che avesse rivendicato il diritto all'indennità di amministrazione per il periodo Persona_1 antecedente all'entrata in vigore della norma in questione, si impone l'accoglimento del ricorso principale limitatamente alla citata posizione (e per essa, dei suoi eredi) e la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, in relazione alla posizione dei ricorrenti sopra specificati quali eredi di procederà ad un nuovo Persona_1
esame, attenendosi, quanto all'interpretazione dell'art. 170 d.P.R. n. 18 del 1967 ed alla natura dell'indennità di amministrazione, ai seguenti principi:
a) l'indennità di servizio all'estero, disciplinata dall'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire ai maggiori costi che gravano sul dipendente in conseguenza della permanenza all'estero e proprio in ragione di ciò la sua misura è commisurata alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, alle particolari condizioni locali, al costo della vita ed alle sue variazioni;
b) l'indennità in parola è corrisposta in aggiunta allo «stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili», sicché restano escluse dal cumulo solo le voci retributive che non abbiano i requisiti di fissità e continuità, mentre non assume valore decisivo escludente l'inclusione nel trattamento retributivo accessorio anziché in quello fondamentale;
c) l'indennità di amministrazione è una voce della retribuzione accessoria corrisposta, seppure con importi diversi, da tutte le amministrazioni del comparto Ministeri;
è fissa nell'ammontare in relazione a ciascuna posizione di inquadramento;
ha carattere continuativo per dodici mensilità e la corresponsione è generale, in quanto non condizionata dalla realizzazione di obiettivi;
d) in ragione della natura e delle finalità che l'indennità mira ad assicurare la stessa rientra fra gli emolumenti per i quali l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 prevede il cumulo con l'assegno di sede, con la conseguenza che all'accoglimento della domanda proposta dai dipendenti del CP_1 assegnati all'estero si opponeva solo la norma, adottata con l'art.
1-bis del d.l. n. 138 del 2011, dichiarata incostituzionale (sentenza n. 145 del 2022) «nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione affari esteri, del periodo di servizio all'estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, non include l'indennità di amministrazione».
Pertanto- premesso in fatto che non è contestato che prestasse servizio all'estero al Persona_1
momento del deposito del ricorso originario ex art. 414 c.p.c. (e ciò sin dal 28.7.2008)- va dichiarato il suo diritto e, per l'effetto, quello degli odierni ricorrenti quali eredi legittimi, a percepire l'indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL Comparto 1998/2001 dal 28.7.2008 sino CP_2
al 12.8.2011, con conseguente condanna del resistente al relativo versamento oltre alla CP_1
maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ogni singolo rateo sino al dì del soddisfo.
In ordine al periodo di riferimento va evidenziato che:
a) quanto al dies a quo il ricorso di primo grado proposto, tra gli altri, dal ra stato depositato Per_1
l'8.11.2010, dunque entro il termine prescrizionale quinquennale, su cui le parti hanno utilmente controvertito siccome questione preliminare di merito rilevante anche quando si verta in ipotesi di una domanda di condanna generica, come nel caso di specie;
b)quanto al dies ad quem esso è pacificamente individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 1 bis del DL 13.8.2011 n. 138.
3.2 Sotto il profilo del quantum la relativa determinazione -su cui ha, altresì, dedotto e concluso il el giudizio rescissorio- esula, invero, dall'odierno thema decidendum, avendo gli odierni CP_3 ricorrenti in riassunzione riservato “all'esito del presente giudizio, di avviare il contenzioso per la determinazione del quantum di differenze retributive spettanti”, conformemente a quanto già concluso sul punto dal el ricorso di primo grado originario. Per_1
In tal senso la produzione di parte ricorrente in replica ai conteggi effettuati dal ella memoria CP_3 di costituzione ed autorizzata dalla Corte all'odierna udienza risulta, nel merito, irrilevante agli stretti fini del presente giudizio.
3.3Infine la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale è inammissibile.
Secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione
“Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi” (ex multis Cass. n. 701/2024).
Nel caso che qui occupa l'ente previdenziale non è stato evocato in alcuno dei precedenti gradi di giudizio.
Tuttavia non può essere eccepito nel giudizio rescissorio il difetto di integrità del contradittorio, in quanto “Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione” (ex multis Cass. n. 21096/2017).
Ne consegue che in questo giudizio di rinvio la Corte deve necessariamente pronunciarsi tra le parti qui costituite.
Ciò posto, in via preliminare, preme evidenziare che la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale non risulta essere stata esaminata né espressamente nè implicitamente dalla Corte di Cassazione nel giudizio rescindente e, dunque, non sussistendo alcun giudicato interno, essa risulta oggetto dell'attuale thema decidendum.
Tale domanda è, tuttavia, inammissibile per difetto di legittimazione attiva, in quanto unico soggetto legittimato a riscuotere i contributi è l'ente previdenziale e la domanda in tal senso promossa dal lavoratore si configura come domanda di condanna a favore del terzo che richiede imprescindibilmente la sua partecipazione al giudizio.
In tal senso “l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti”
(ex multis Cass. n. 17320/2020); negli stessi termini “L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa” (Cass. n. 19398/2014).
4.La complessità della questione di diritto trattata, che aveva reso necessario un intervento interpretativo in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado, poi dichiarato parzialmente incostituzionale sempre nelle more della causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio tra le odierne parti in causa.
P.Q.M.
così provvede: in sede di rinvio e nei limiti del devoluto,
-dichiara il diritto del de cuius e, per esso, degli odierni ricorrenti quali eredi legittimi, a Persona_1 percepire l'indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL Comparto CP_2
1998/2001 dal 28.7.2008 al 12.8.2011;
-per l'effetto condanna il a corrispondere agli attuali ricorrenti in Controparte_1 riassunzione le somme dovute a titolo di indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL
Comparto 1998/2001 dal 28.7.2008 al 12.8.2011, oltre alla maggior somma tra gli interessi CP_2
legali e la rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ogni singolo rateo sino al dì del soddisfo;
-dichiara inammissibile la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva e previdenziale;
-compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Roma, lì 18.3.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella PAROLARI
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI