Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2014, n. 5677
CASS
Sentenza 24 giugno 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sospensione dei termini processuali penali per "lo svolgimento di attività difensiva", e l'obbligo per il giudice di rinviare di ufficio il processo a data successiva al 31 dicembre 2012, quando risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, previsti dall'art. 6, comma settimo, del D.L. n. 74 del 2012 (conv. in legge n. 122 del 2012) in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applicano anche con riferimento al difensore di ufficio, sempre che questi sia stato investito dall'incarico in epoca antecedente al 20 maggio 2012, e fosse, a quella data, residente in uno dei comuni colpiti dal sisma. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto affetta da nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, la sentenza del giudice di pace che aveva respinto l'istanza di rinvio dell'udienza presentata in cancelleria dal difensore di ufficio originariamente designato e sostituito in udienza ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.). (Conf. sent. n. 5678 del 2015, n.m.)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2014, n. 5677
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5677
    Data del deposito : 24 giugno 2014

    Testo completo