Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1999, n. 3534
CASS
Sentenza 11 maggio 1999

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Al fine di assicurare la continuità della assistenza tecnico-giuridica, la difesa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino alla eventuale dispensa dell'incarico di ufficio, oppure alla rinuncia o revoca del mandato fiduciario, mentre è prevista la temporanea sostituzione, d'iniziativa del titolare o d'ufficio, in caso di impedimento, assenza o astensione da atti che ne richiedono l'intervento. Pertanto, in situazioni che di per sè non comportano la cessazione dell'incarico, titolare della difesa rimane il difensore originariamente designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, riprende immediatamente il suo ruolo e può svolgere le relative funzioni senza necessità di ulteriori adempimenti. (Fattispecie nella quale la S.C, in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile una richiesta di riesame, in quanto proposta da difensori che dovevano ritenersi privi di mandato, avendo in precedenza espresso l'intenzione di astenersi dalle udienze dell'incidente probatorio in corso e richiesto ed ottenuto la designazione d'ufficio di altro difensore ai sensi dell'art.97, comma 4, cod.proc.pen.).

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  • 1In tema di sostituzione del difensore d’ufficio, Sentenza n.3594/2018 della Corte di appello di Venezia.
    Marcello Daniele · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 2In tema di sostituzione del difensore d’ufficio, Sentenza n.3594/2018 della Corte di appello di Venezia.
    Marcello Daniele · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1999, n. 3534
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3534
Data del deposito : 11 maggio 1999

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