Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
Al fine di assicurare la continuità della assistenza tecnico-giuridica, la difesa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino alla eventuale dispensa dell'incarico di ufficio, oppure alla rinuncia o revoca del mandato fiduciario, mentre è prevista la temporanea sostituzione, d'iniziativa del titolare o d'ufficio, in caso di impedimento, assenza o astensione da atti che ne richiedono l'intervento. Pertanto, in situazioni che di per sè non comportano la cessazione dell'incarico, titolare della difesa rimane il difensore originariamente designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, riprende immediatamente il suo ruolo e può svolgere le relative funzioni senza necessità di ulteriori adempimenti. (Fattispecie nella quale la S.C, in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato l'ordinanza con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile una richiesta di riesame, in quanto proposta da difensori che dovevano ritenersi privi di mandato, avendo in precedenza espresso l'intenzione di astenersi dalle udienze dell'incidente probatorio in corso e richiesto ed ottenuto la designazione d'ufficio di altro difensore ai sensi dell'art.97, comma 4, cod.proc.pen.).
Commentari • 2
- 1. In tema di sostituzione del difensore d’ufficio, Sentenza n.3594/2018 della Corte di appello di Venezia.Marcello Daniele · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. In tema di sostituzione del difensore d’ufficio, Sentenza n.3594/2018 della Corte di appello di Venezia.Marcello Daniele · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1999, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 11 maggio 1999
1. Dott. Camillo LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore N. 3534
3. " Anna MABELLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Dario DE PASCALIS Consigliere N. 5362/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CANALE Carmelo, n. 17.11.1947 a Palermo
avverso l'ordinanza in data 30.12.1998 del Tribunale di Palermo Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Udite le conclusioni del P.M., che chiede il rigetto del ricorso Sentito il difensore, Avv. Salvatore TRAINA.
OSSERVA
Con ordinanza del 30.12.1998 il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti di CANALE Carmelo dal Procuratore della Repubblica in sede il 4.12.1998, in quanto proposta dai difensori di fiducia Avv. Salvatore Traina e Carlo Ventimiglia che, ad avviso del Tribunale, dovevano ritenersi privi di mandato, avendo in precedenza espresso l'intenzione di astenersi dalle udienze dell'incidente probatorio in corso e richiesto ed ottenuto la designazione d'ufficio di altro difensore ai sensi dell'art. 97, co. 4, C.P.P..
L'Avv. Traina ricorre per cassazione nell'interesse dell'indagato, denunciando violazione degli artt. 178 lett. c) e 96 C.P.P. in quanto titolari della difesa - e quindi legittimati a proporre e discutere il riesame - dovevano tuttora ritenersi quelli indicati nella nomina fiduciaria, cui era del resto stato dato avviso dell'udienza camerale, mentre il difensore d'ufficio assumeva la veste di mero sostituto per quelle diverse attività processuali da cui, nell'esercizio di insindacabili scelte attinenti al mandato loro conferito, avevano ritenuto di astenersi ravvisando violazioni di legge processuale.
Il ricorso è fondato. La stessa ordinanza impugnata ha fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza secondo la quale nel sistema del codice di procedura vigente, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico - giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, la difesa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico d'ufficio, oppure alla rinuncia o revoca del mandato fiduciario, mentre è prevista la temporanea sostituzione, d'iniziativa del titolare o d'ufficio, in caso di impedimento, assenza o astensione da atti che ne richiedono l'intervento. Pertanto, in situazioni che, di per sè, non comportano la cessazione dall'incarico (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97, co. 4, C.P.P., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa: cfr. Cass, Sez. Un., 11.11/19.12.1994, Nicoletti) titolare della difesa rimane il difensore originariamente designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, riprende immediatamente il suo ruolo e può svolgere le relative funzioni senza necessità di ulteriori adempimenti. Ora, nel caso di specie vi è stato appunto un temporaneo abbandono dell'attività difensiva, limitato ad alcuni atti ininfluenti sull'attuale procedura incidentale, che non costituisce espressione di un intento di rinuncia al mandato, ma è anzi dichiaratamente rivolto a denunciare una situazione ritenuta pregiudizievole per la difesa;
ad esso conseguono, da un lato, la nomina di un sostituto "ad acta" a norma del citato art. 97, co. 4, C.P.P., dall'altro la responsabilità disciplinare di cui al successivo art. 105, ma non certo la cessazione dall'incarico e dalle facoltà ad esso inerenti. Affermata pertanto la piena e legittima titolarità dell'ufficio in capo ai difensori che hanno richiesto il riesame, va rilevato che la loro legittimazione non può essere negata neppure sotto altro aspetto. Infatti, anche se il difensore non è espressamente menzionato dall'art. 257 C.P.P. tra le persone che possono proporre la richiesta di riesame del sequestro probatorio, a lui vanno estesi, in forza dell'art. 99, co. 1, C.P.P., i diritti e le facoltà riconosciuti all'indagato, salvo quelli a costui personalmente riservati;
una simile riserva non è espressamente prevista, ne può desumersi dal sistema, anche perché il sequestro non coinvolge interessi esclusivamente patrimoniali del soggetto, ma investe anche l'interesse alla prova, in relazione al quale non può rimanere esclusa l'assistenza tecnica (cfr. Cass., Sez. VI, 21.3.1996, P.M. in proc. Fozzato;
10.12.1996, Acampora).
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al giudice "a quo" per la trattazione del merito del riesame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per l'esame dell'istanza al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 1999