Sentenza 13 gennaio 2005
Massime • 1
A garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio di effettività della stessa, l'intervento del sostituto del difensore ha natura episodica ed è quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. Pertanto, quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore di ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta e insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
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Tutta la normativa in materia di designazione del difensore d'ufficio - in luogo di quello venuto meno, definitivamente o momentaneamente - è preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa in ogni fase, grado e momento del procedimento. Proprio per assicurare tale effettività è prevista l'attivazione del giudice, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., ove si realizzino vuoti di difesa e l'imputato non provveda personalmente alla designazione di un difensore di fiducia. Ove la difesa sia venuta meno in via definitiva per revoca, rinuncia, incompatibilità o abbandono, il giudice provvede alla nomina di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, il quale assisterà …
Leggi di più… - 2. Resta privo del difensore: la Cassazione annulla la sentenza di condannaRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 1 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2005, n. 10215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10215 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 13/01/2005
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 32
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 001779/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA RA RI SE N. IL 19/04/1972;
2) AR SS N. IL 28/06/1973;
avverso SENTENZA del 01/10/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO PP;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti PILERIO PLASTINA, per AR, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
LO LI, per GA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per la dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale.
La Corte:
OSSERVA
1) Con sentenza 1 ottobre 2002 la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente confermato la sentenza 4 maggio 2001 del Tribunale della medesima Città che aveva condannato AR SS e GA RA RI SE alle pene ritenute di giustizia per i seguenti reati:
- AR per tentata estorsione aggravata in danno di VE CO, estorsione consumata in danno di DE TO CH, danneggiamento, incendio, porto abusivo di armi (capi 89, 90, 91, 93 e 110);
- GA per illecita detenzione di sostanze stupefacenti (gr.
1.200 di cocaina), rapina aggravata in danno di ARINI BE, porto abusivo di una pistola, illecita detenzione, trasporto e cessione di gr.
1.000 di cocaina, tentata i estorsione aggravata in danno dei fratelli AL (capi 5, 12, 13, 34, 114).
La Corte ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di danneggiamento e incendio addebitati ad AR (capi 90 e 91) e ha confermato le condanne pronunziate dal primo giudice;
per gli altri reati riducendo peraltro le pene inflitte ad entrambi gli imputati. Nel motivare la conferma i dell'affermazione di responsabilità per gli altri reati la sentenza impugnata ha mostrato di condividere le argomentazioni del primo giudice sull'attendibilità delle dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, del coimputato PP SC BA sulle quali si fonda l'intero impianto accusatorio;
dichiarazioni ritenute inoltre corroborate, secondo i giudici di merito, da numerosi riscontri estrinseci che ne confermavano l'attendibilità.
2) Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso contro questa sentenza.
AR SS deduce, a fondamento del ricorso, la violazione degli artt. 191 e 192 c.p.p., in relazione all'art. 606 comma 1 lett. c ed e del codice di rito, sotto diversi profili.
In linea generale il ricorrente evidenzia che i riscontri ritenuti accertati dalla Corte d'Appello sarebbero privi di alcun carattere individualizzante mentre, sull'unico episodio estorsivo sul quale il dichiarante aveva fornito precisazioni specifiche ed individualizzanti, le dichiarazioni delle persone interessate avevano smentito inequivocabilmente quanto affermato da SC BA. Per quanto riguarda invece i riscontri relativi all'episodio estorsivo in danno di VE CO il ricorrente lamenta che siano stati ritenuti avere carattere di riscontro fatti del tutto estranei alla vicenda e che trovavano una giustificazione diversa da quella prospettata dai giudici di merito. Analogamente, in relazione all'episodio estorsivo in danno di DE TO, si evidenzia nel ricorso come le telefonate che AR ammette di aver fatto a DE TO erano da ricollegare alle richieste amichevoli di SC BA, dalla cui personalità il ricorrente era affascinato, e comunque il contenuto estorsivo delle telefonate non era affatto evidente. Inoltre la Corte avrebbe ritenuto credibile il dichiarante anche sulla circostanza che AR avrebbe, in più occasioni, guidato l'autovettura utilizzata, tra l'altro, per le azioni estorsive pur essendo provato che il ricorrente era privo di patente e non era in grado di guidare un veicolo. Infine il ricorrente sottolinea come le sue dichiarazioni siano state rese fin dall'inizio in maniera del tutto spontanea e mai modificate nel corso del processo. AR SS ha poi presentato, a mezzo del suo difensore, motivi aggiunti con i quali vengono dedotti i seguenti vizi:
- mancanza di motivazione in relazione ai fatti di cui al capo 89 (estorsione in danno di VE CO) perché i giudici di merito avrebbero travisato il contenuto degli atti processuali ritenendo che le telefonate di AR fossero dirette a VE mentre in effetti, dalla stessa sentenza, emergerebbe che queste comunicazioni erano rivolte a una persona diversa (BRUZZESE BRUNO);
- lo stesso vizio in relazione al fatto estorsivo in danno di DE TO CH perché dalla stessa sentenza emergerebbe che gli agenti avrebbero posto in essere, nei confronti del medesimo, un'attività d'inganno incompatibile con l'ipotesi estorsiva.
3) GA RA ha proposto, a mezzo del suo difensore, ricorso contro la sentenza indicata deducendo invece i seguenti vizi:
- inosservanza di norme processuali perché la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto legittima la procedura seguita nel corso dell'udienza preliminare nella quale il difensore di fiducia dell'imputata, avv. CUCINO, aveva dichiarato di rinunziare al mandato e il giudice, invece di nominare un difensore d'ufficio all'imputata, ha nominato di volta in volta un sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4^ c.p.p. Da ciò discenderebbe la nullità dell'intera udienza preliminare perché in essa l'imputata sarebbe rimasta priva di difensore;
- inosservanza di norme processuali perché al medesimo difensore che aveva rinunziato al mandato sono stati notificati il decreto che dispone il giudizio (nonché le contestazioni ex art. 517 e il dispositivo della sentenza impugnata).
La ricorrente deduce poi il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla mancata individuazione, da parte dei giudici di merito, di riscontri individualizzanti delle dichiarazioni di SC BA e all'assenza di riscontri inerenti i fatti specifici addebitati alla ricorrente. La sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente ravvisato la ricorrenza di riscontri esterni nella sola circostanza che la ricorrente aveva un rapporto di convivenza con l'autore delle dichiarazioni di accusa nei suoi confronti.
In particolare, secondo la ricorrente, alcun riscontro esisterebbe sulla sua partecipazione alla rapina contestatale. Quanto all'episodio relativo alla sua partecipazione al trasporto di un chilo di cocaina a Napoli non potrebbe essere ritenuto riscontro delle dichiarazioni di SC la sua ammissione di aver partecipato a questo viaggio posto che la ricorrente si era rifiutata di partecipare i all'occultamento della droga e da alcun elemento emerge la;
sua partecipazione all'illecita attività.
Infine, sulla tentata estorsione in danno dei fratelli AL, la Corte di merito non avrebbe indicato alcun elemento di conferma della partecipazione dell'imputata al fatto criminoso mentre, per quanto riguarda la ricordata illecita detenzione di un chilo di cocaina, mai sarebbe stato accertato il contenuto del pacco consegnato dalla ricorrente a DE NICCO.
4) Il ricorso di AR SS è infondato (e ai limiti dell'ammissibilità) e deve conseguentemente essere rigettato. I motivi proposti, riguardando temi comuni, possono essere esaminati congiuntamente e, come prima valutazione, deve rilevarsi che, ancorché proposti come violazione delle norme sulle regole di valutazione della prova e come mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in realtà la natura reale dei vizi dedotti va inquadrata nel cd. travisamento del fatto perché con essi si ripropone una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dai giudici di merito.
La giurisprudenza di legittimità è rigorosa sul rispetto del divieto di dedurre come motivo di ricorso in cassazione il travisamento del fatto e ha sempre ribadito l'inammissibilità dei ricorsi che si riferiscono ad ipotesi nelle quali si chiedeva alla Corte di Cassazione una rilettura degli elementi fattuali. Si veda, in proposito, la decisione delle sezioni unite 31 maggio 2000 n. 12, KA (per esteso in Cass. pen., 2000, 3255) che ha sottolineato come alla Corte "è normativamente preclusa, invero, la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, operando un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno".
In questo, come in altri casi esaminati dalla giurisprudenza di legittimità, il nucleo delle doglianze proposte riguardava infatti la richiesta che la Corte di legittimità interpretasse, diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito, gli elementi di prova acquisiti ovvero si sollecitava un annullamento della sentenza impugnata in modo da poter riproporre al giudice del rinvio la diversa ricostruzione.
E anche la più recente sentenza delle sezioni unite che abbia affrontato il problema del travisamento del fatto (24 settembre 2003 n. 47289, Petrella, per est. in Arch. nuova proc. pen., 2004, 35), dopo aver ribadito che il sindacato della Corte di cassazione deve essere limitato "a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali" e che "l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi" afferma tali principi in relazione ad un caso nel quale i ricorrenti prospettavano una diversa lettura degli atti di causa e una diversa ricostruzione dei fatti ritenuta inammissibile nel giudizio di legittimità. Analogamente altre sentenze comunemente citate come espressione dell'orientamento indicato si riferiscono a casi nei quali non diverso era l'intento del ricorrente. Si vedano a titolo esemplificativo: Cass., sez. 3^, 11 giugno 1993, CO (per est. in Cass. pen., 1996, 547); Cass., sez. 6^, 16 ottobre 1995, TI (per est. in Cass. pen., 1997, 1397. In questi e in numerosi altri casi la Corte di legittimità si è limitata a contrastare il tentativo dei ricorrenti diretto ad ottenere che il giudice di legittimità rivalutasse il compendio probatorio preso in considerazione dal giudice di merito.
Diverso è il caso, che peraltro non ricorre nella specie, del cd. travisamento della prova che ricorre nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Non si tratta quindi, in questi casi, di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione ma di verificare se questi elementi esistano. Nel caso in esame il ricorrente, al di là della qualificazione della censura, ha invece dedotto proprio il vizio del "travisamento del fatto" perché si pretende, nei motivi di ricorso, che la Corte di cassazione rivaluti il materiale probatorio preso in considerazione dal giudice di merito al fine di pervenire alla sua decisione. Ma ciò non è consentito al giudice di legittimità neppure deducendo la mancanza di motivazione avendo la sentenza impugnata, seppur succintamente, indicato gli elementi di prova a carico del ricorrente costituiti, in buona sostanza, dalle dichiarazioni di accusa formulate, nei confronti del ricorrente, dal coimputato SC BA PP.
Il dichiarante è stato ritenuto, dai giudici di merito, intrinsecamente attendibile e le sue dichiarazioni parimenti attendibili. Del resto, su questi requisiti delle dichiarazioni del coimputato, non vi sono censure specifiche del ricorrente che invece ritiene che le dichiarazioni di accusa non siano riscontrate e che comunque i riscontri acquisiti nel processo siano inidonei a confermare le accuse anche per la mancanza del necessario carattere individualizzante.
La critica contenuta nel ricorso e nei motivi aggiunti è infondata perché la sentenza impugnata ha individuato in modo analitico i riscontri in relazione ai singoli episodi delittuosi contestati al ricorrente. In particolare, in relazione al tentativo di estorsione e all'estorsione consumata, la sentenza impugnata rileva come AR abbia i ammesso di aver effettuato alcune telefonate (ritenute di contenuto estorsivo dai giudici di merito) alle persone offese e come queste ammissioni costituiscano riscontro valido e individualizzante delle dichiarazioni di accusa di SC BA.
AR ha inoltre ammesso di aver accompagnato SC BA in una "spedizione punitiva" (incendio di un autocarro appartenente ad una delle persone soggette all'estorsione) e la rilevanza probatoria (addirittura autonoma prescindendosi dalle dichiarazioni del collaborante) non sembra possa essere messa in discussione. Ed è del tutto evidente che l'affermazione secondo cui il ricorrente non si sarebbe reso conto del contenuto delle telefonate e delle ragioni dell'incendio appiccato al veicolo non può avere ingresso nel giudizio di legittimità avendo i giudici di merito motivatamente escluso questa asserita inconsapevolezza anche perché - il che costituisce ulteriore ragione di riscontro individualizzante - ad AR fu intestata un'autovettura Mercedes che costituiva il profitto di una delle estorsioni.
Del resto i giudici di appello hanno preso in esame il motivo di appello con cui si deduceva l'irragionevolezza della ricostruzione perché AR sarebbe stato privo della patente di guida pervenendo alla motivata e non illogica conclusione della irrilevanza di questa circostanza. E costituisce ulteriore deduzione di un travisamento del fatto la circostanza, dedotta con i motivi aggiunti, secondo cui i giudici di merito avrebbero equivocato (in relazione al tentativo di estorsione in danno di VE) sul destinatario delle telefonate di AR (che secondo il ricorrente sarebbero state rivolte non alla persona offesa ma al suo socio). Circostanza peraltro del tutto irrilevante posto che, se anche fosse vera la circostanza addotta, il destinatario delle minacce sarebbe pur sempre stato VE. Parimenti diretta ad una diversa ricostruzione fattuale è infine la censura proposta in relazione all'estorsione in danno di DE TO CH con la quale si prospetta un'ipotesi truffaldina che richiede una rilettura degli atti del processo preclusa al giudice di legittimità.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso di AR SS con la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
5) È invece fondato il ricorso di GA RA RI PP per quanto riguarda l'eccezione preliminare di nullità dell'udienza preliminare e del giudizio di primo grado. In punto di fatto si rileva che, già con i motivi di appello, l'odierna ricorrente aveva eccepito che il suo difensore di fiducia, prima dell'inizio dell'udienza preliminare, aveva dismesso il mandato difensivo. Il giudice dell'udienza preliminare, nel corso della medesima udienza, e il giudice del dibattimento di primo grado, invece di nominare un difensore d'ufficio all'imputata, avevano di volta in volta nominato un sostituto del difensore di fiducia che aveva rinunziato alla difesa (e senza che questo legale venisse nominato difensore d'ufficio dell'imputata).
La Corte di merito, nella sentenza impugnata, ha confermato questa ricostruzione dello sviluppo processuale e ha ritenuto corretta la soluzione adottata sul rilievo che "il difensore investito di mandato fiduciario che vi abbia poi rinunciato è comunque tenuto, a norma dell'art. 107 c. 3 c.p.p., a continuare, 'medio tempore', ad assicurare la difesa della parte, rimanendo quindi legittimo titolare della difesa stessa, altrettanto legittimamente 'sostituito' se assente;
d'altro canto, e quanto al verificarsi della condizione di efficacia della rinuncia normativamente prevista, si osserva che non interveniva alcuna nomina di un nuovo difensore di fiducia, e che l'omessa nomina di un difensore di ufficio da parte dell'A.G. procedente, per guanto situazione 'anomala', non è condotta sanzionata, tantomeno sotto il profilo di conseguenti nullità". Questa soluzione non è condivisibile. Deve premettersi che il vigente codice di procedura penale, innovando rispetto al precedente sistema, ha equiparato la figura del difensore di ufficio a quella del difensore di fiducia e ha costruito i un sistema che garantisce l'effettività della difesa, anche nel caso in cui l'imputato sia privo di difensore di fiducia, secondo regole che garantiscono il rispetto del principio di continuità e di immutabilità della difesa. In questo sistema è stata prevista la figura del sostituto del difensore (di fiducia o di ufficio) che però si caratterizza per l'episodicità degli interventi, nel caso di non disponibilità del difensore di fiducia o di ufficio che rimangono però, a tutti gli effetti, titolari dei diritti ed obblighi difensivi che si riespandono nel momento in cui cessa la causa impeditiva con la conseguente cessazione della sostituzione.
La natura episodica dell'intervento del sostituto è confermata dal tenore dell'art. 97 comma 4 c.p.p. che la prevede nei soli casi in cui il difensore di fiducia o d'ufficio "non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa". Tanto è vero che la costante giurisprudenza di legittimità conferma che l'unico destinatario della notificazione degli atti impugnabili è il difensore che risulti titolare dell'ufficio e non il sostituto (cfr. Cass., sez. 1^, 13 novembre 2003 n. 25256, Dyemishi;
sez. 2^, 17 ottobre 2003 n. 43623, Caruso;
sez. 4^, 6 luglio 2000 n. 3983, Ben Ateur) e che, in caso di rinunzia del difensore di fiducia e di nomina di uno d'ufficio, la successiva nomina di un difensore di ufficio, in mancanza di una causa del venir meno della prima nomina, equivale alla nomina di un sostituto del primo difensore d'ufficio (cfr. Cass., sez. 6^, 4 marzo 2003 n. 16256, Vecchiotti). Deve quindi ritenersi che ove il giudice accerti, dopo la prevista nomina del sostituto per il compimento dell'atto di cui al comma 4 dell'art. 97, che l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, non sia più consentita la nomina del sostituto che può invece avvenire nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di ufficio. In questo caso, ove l'imputato non provveda alla nomina di un difensore di fiducia, è obbligo del giudice di nominare un difensore di ufficio.
In particolare, nel caso di rinunzia, se è vero che la rinunzia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o d'ufficio (art. 107 comma 3 c.p.p.) ciò non fa venir meno l'obbligo per il giudice di nominargli un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 del codice di rito.
Del resto una diversa soluzione comporterebbe il permanere di una difesa ad opera di sostituti in mancanza del difensore sostituito con la evidente violazione del principio della continuità della difesa che si riflette anche, negativamente, su quello della effettività della difesa (come può essere effettiva una difesa via via esercitata da diversi sostituti?).
Questa soluzione si conforma ai principi stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 11 novembre 1994 n. 22, Nicoletti, che, oltre a riaffermare i ricordati principi di immutabilità ed effettività della difesa, hanno confermato, proprio con riferimento alla durata della sostituzione, "il principio che anche per le ipotesi di non presenza del difensore di fiducia o di ufficio, previste nel comma 4 dell'art. 97 c.p.p., la durata della sostituzione non può che corrispondere alla durata della situazione che ne è stata causa e che viene, di conseguenza, a cessare nel momento stesso in cui essa si risolve".
Con la conseguenza, da considerare obbligata, che se la causa dell'impedimento è da ritenersi definitiva, non ha più ragione giustificativa la nomina del sostituto (salvo, lo si ripete, il caso d'urgenza di cui al comma 4 dell'art. 97) dovendosi invece provvedere alla nomina del difensore d'ufficio la cui mancanza non può che essere inquadrata nelle ipotesi di nullità assoluta e insanabile previste dall'art. 179 c.p.p. risolvendosi nell'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (udienza preliminare e dibattimento).
Ma va rilevato che, anche se si ritenesse la nullità di ordine intermedio, non diverse sarebbero, nel caso in esame, le conseguenze, quanto meno per quanto concerne la nullità verificatasi nel giudizio di primo grado che poteva essere dedotta fino alla deliberazione del grado successivo ed è stata tempestivamente dedotta con i motivi di appello.
Alle considerazioni svolte consegue l'annullamento, nei confronti della sola GA RA, della sentenza impugnata, della sentenza di primo grado e del decreto che dispone il giudizio nei confronti della ricorrente.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso di AR SS che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e il decreto che dispone il giudizio nei confronti di GA RA RI SE e rinvia al giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005