Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di impedimento del difensore dell'imputato, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per motivi di salute determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett.c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale il difensore di fiducia ha delegato altro difensore al mero deposito di un'istanza di rinvio, senza attribuirgli altre facoltà ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2008, n. 10376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10376 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 22/01/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 122
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. METERA Lina - Consigliere - N. 006661/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN RO, N. IL 26/05/1977;
avverso SENTENZA del 03/03/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
sentite le conclusioni del P.G., in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
1) Con sentenza in data 17-11-2004 il Tribunale di Napoli dichiarava RE IR colpevole del delitto di cui all'art. 385 c.p., commi 1 e 3 e, con la diminuente del rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 3-3-2005. 2) Ricorre per cassazione il RE, a mezzo del suo difensore, denunciando con un unico motivo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c). Lamenta che la Corte di Appello non ha valutato l'impedimento documentato del difensore di fiducia avv. Strazzullo, ritenendo erroneamente che l'avv. Antonio Santonastaso fosse sostituto processuale di quest'ultimo. Dalla lettura dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore si evince che, al contrario, l'avv. Santonastaso era stato delegato per il solo deposito dell'istanza di rinvio. La Corte di Appello, pertanto, doveva valutare l'impedimento difensivo, a nulla rilevando che il predetto avv. Santonastaso avesse riferito di essere sostituto processuale dell'avv. Strazzullo, non risultando da nessun atto la nomina a sostituto ex art. 102 c.p.p.. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunziato dal ricorrente, si evince che l'avv. Vincenzo Strazzullo, difensore di fiducia di RE IR, con istanza datata 2-3-2005 ha chiesto il rinvio dell'udienza del 3-3-2005 fissata dinanzi alla Sesta Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli, adducendo di non poter essere presente per motivi di salute, come da documentazione sanitaria allegata. Con lo stesso atto, il predetto avvocato ha delegato l'avv. Antonio Santonastaso al deposito dell'istanza, senza conferirgli altri poteri. All'udienza del 3-3-1005, peraltro, non si è provveduto sull'istanza di rinvio, in quanto, come risulta dalla lettura del relativo verbale, l'avv. Santonastaso, dopo averla esibita, si è dichiarato sostituto processuale dell'avv. Strazzullo. Ciò posto, si osserva che, non avendo l'avv. Santonastaso, delegato dall'avv. Strazzullo al mero deposito della richiesta di rinvio, giustificato gli asseriti poteri di sostituto processuale, la Corte di Appello non poteva esimersi dall'esaminare l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore e dall'adottare una decisione in proposito, sussistendo per l'imputato, in caso di ritenuta legittimità dell'impedimento, il diritto ad essere assistito dal proprio difensore di fiducia.
L'omessa valutazione dell'istanza in parola, pertanto, ha determinato il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 (Cass. Sez. 5, 3-2-1999 n. 2850; Cass. 14-11-1995, Di Sarno).
Di conseguenza, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008