Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2008, n. 10376
CASS
Sentenza 22 gennaio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di impedimento del difensore dell'imputato, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per motivi di salute determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett.c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale il difensore di fiducia ha delegato altro difensore al mero deposito di un'istanza di rinvio, senza attribuirgli altre facoltà ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2008, n. 10376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10376
    Data del deposito : 22 gennaio 2008

    Testo completo