Sentenza 17 marzo 2005
Massime • 1
In tema di difesa d'ufficio, é illegittima perchè lesiva del diritto di difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell'imputato. Non vi è, invece, motivo di mantenere ferma la nomina del difensore designato, quando questi non si sia in concreto attivato, svolgendo una qualche incombenza difensiva.
Commentario • 1
- 1. Sostituzione del difensore di ufficio senza giustificato motivo? (Cass. 1245/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2005, n. 19037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19037 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 17/03/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1252
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 044100/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE IP IA, nato in [...], N. IL 28/08/1974;
avverso ORDINANZA del 16/10/2004 TRIBUNALE di SAVONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito di richiesta avanzata da OS AL alias EL MI - diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza 07/11/2001 del Tribunale di Savona per nullità della notifica dell'estratto contumaciale - con ordinanza 16/10/2004 il Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la suddetta richiesta, osservando che dall'esame degli atti risultava che l'estratto contumaciale era stato ritualmente notificato all'imputato, dichiarato irreperibile, mediante consegna al difensore avv. Roberta Cava, nominata in udienza ex art. 97 co. 1 c.p.p. in sostituzione del difensore di ufficio avv. Paolo Foti, la cui nomina peraltro doveva considerarsi "tamquam non esset", in quanto disposta con il decreto che dispone il giudizio in un periodo in cui i due difensori di fiducia, nominati dall'imputato in sede di convalida, non avevano ancora rinunciato al mandato. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di fiducia avv. Antonio Foti, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 97, 171 lett. d) e 178 c.p.p., deducendo da un lato che la nomina di ufficio dell'avv. Paolo Foti doveva considerarsi pienamente valida ed efficace, in quanto allo stesso era stato notificato in data 26/01/2000 il nuovo decreto che dispone il giudizio trasmesso ai Carabinieri per la notifica con nota della Cancelleria in data 20/01/2000, e rilevando dall'altro che, atteso il principio della immutabilità dell'ufficio di difesa, l'estratto contumaciale della sentenza, nel caso di impossibilità della notifica al domicilio eletto dall'imputato, doveva essere notificato al difensore di ufficio inizialmente nominato, a nulla rilevando che lo stesso fosse stato sostituito in udienza ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p.. Il ricorso non merita accoglimento.
Va premesso che il nuovo codice di procedura penale, al fine di assicurare l'effettiva e continua assistenza tecnica, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia nel senso che ambedue si caratterizzano per l'immutabilità del difensore. Ne consegue che il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato, il quale, una volta cessata la situazione che ha dato causa alla sostituzione, riprende immediatamente il suo ruolo di difensore, di guisa che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio (Cass. Sez. Un. n. 22 del 19/12/1994, proc. Nicoletti;
Cass. sez. 5^ n. 7557 dell'11/6/1999, proc. Perchinunno). Ciò premesso, non vi è dubbio che in base al principio della immutabilità del difensore di ufficio è illegittima e lesiva del diritto di difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell'imputato. Tuttavia non vi è motivo di mantenere ferma la nomina del difensore designato quando questi non si sia in concreto attivato svolgendo una qualche incombenza difensiva (Cass. sez. 1^ n. 6493/1998, rv. 210.75 9). In tal caso, a fronte della inerzia assoluta del difensore originariamente designato, ben può il Tribunale, essendo rimasto l'imputato privo del difensore, procedere alla nomina di un nuovo difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 co. 1 c.p.p.. Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie, dove, di fronte all'inerzia assoluta dimostrata dal difensore di ufficio avv. Paolo Foti nominato con il decreto che dispone il giudizio, il Tribunale ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 97 co. 1 c.p.p., un nuovo difensore di ufficio nella persona dell'avv. Roberta Cava, la quale a sua volta, ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p., ha nominato un suo sostituto nella persona dell'avv. Cavalieri per la sola udienza del 16/02/2000 (vedi verbale di udienza dove è specificato che l'avv. Cava è stata nominata di ufficio ai sensi dell'art. 97 co. 1 c.p.p.). Inoltre risulta da tutti i verbali di udienza successivi
(ben sei) che l'avv. Cava è stata sempre presente in udienza quale difensore di ufficio e che la stessa ha partecipato alla discussione finale (vedi verbale di udienza del 7/11/2001). Pertanto deve ritenersi che nel caso di specie il difensore originariamente designato non sia stato sostituito da altro difensore ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p., ma sia stato invece rimosso dal suo incarico con nomina di nuovo difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 co. 1 c.p.p.. Ne consegue che correttamente l'estratto contumaciale fu notificato al nuovo difensore designato avv. Cava, tanto più che la stessa aveva svolto in concreto la difesa dell'imputato per tutto il corso del processo.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex ari. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2005