Sentenza 11 novembre 1994
Massime • 2
Il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sè, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato.
Poiché il nuovo codice di procedura penale ha realizzato, in attuazione della direttiva n. 105 della legge-delega, la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria, il diritto di impugnazione riservato in via autonoma al difensore ai sensi dell'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. compete al difensore di ufficio a suo tempo designato dal giudice o dal pubblico ministero, che va considerato titolare dell'ufficio di difesa anche al momento del deposito del provvedimento impugnabile, pur se, in costanza di una delle situazioni previste dal quarto comma dell'art. 97 cod. proc. pen., egli sia stato momentaneamente sostituito. Tuttavia, per l'esigenza di non costringere la sostituzione del difensore di ufficio in limiti temporali aprioristicamente determinati o di correlarla a cadenze o a momenti processuali prestabiliti e per l'impossibilità di pretendere dal difensore "sostituito" comunicazioni circa le cause ed i tempi di durata dell'impedimento, può ritenersi utilmente proposta l'impugnazione da parte del difensore "sostituto" che, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge, abbia preso l'iniziativa di presentare gravame a fronte del silenzio del difensore "sostituito"; tale intervento, che di per sè costituisce un'innegabile forma di garanzia per l'imputato e di salvaguardia dei suoi interessi, non produce tuttavia effetti vincolanti per il difensore titolare dell'ufficio, al quale va coerentemente riconosciuto il diritto, se ancora nei termini, di proporre l'impugnazione, così superando quanto fatto in sua vece.
Commentari • 3
- 1. In materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore prontamente reperibile nominato in udienzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2021
In materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore prontamente reperibile nominato in udienza, – in sostituzione del difensore di ufficio – che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di ufficio assente circa lo sviluppo del processo e la pronuncia della sentenza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto, non può essere considerata ipotesi di caso fortuito, nè di forza maggiore Cassazione penale, sez. I, 27 novembre 2020 (ud. 27 novembre 2020, dep. 21 dicembre 2020), n. 36821 (Presidente Tardi, Relatore Aprile) (Ricorso rigettato) Il fatto La Corte d'appello di Napoli rigettava le istanze avanzate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/11/1994, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente N. 22
1.Dot. Gaetano LO COCO Componente
2. " LD VE " REGISTRO GENERALE
3. " RO AL " N. 32742/93
4. " DO EN " " 7741/94
5. " IO AV "
6. " UA AN "
7. " LO LA NN (rel.) "
8. " OR LA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE ND, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 2 marzo 1993 e contro l'ordinanza 30 settembre 1993 del Pretore di MI. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1 - LE MA veniva chiamato a rispondere avanti al Pretore di MI del delitto di furto aggravato ex articolo 625, n. 4 e 7 c.p. commesso il 7 aprile 1991 mediante la sottrazione "di un atto giudiziario momentaneamente affidatogli per la sola consultazione" da funzionari del locale Ufficio del Registro. Alla udienza del 10 dicembre 1992 il Pretore, prendendo atto che la notifica del decreto di citazione dell'imputato non si era perfezionato essendosi costui trasferito dal domicilio dichiarato di Riccione, via Castrocaro n. 49/A e che il difensore di fiducia, avvocato Carlo Alberto Zaina aveva rinunciato al mandato, nominava l'avv. Fabio Paesani difensore di ufficio dell'imputato, designava un sostituto del predetto perché non presente e disponeva la rinnovazione della notifica del decreto di citazione al sensi dell'articolo 161 c.p.p. per l'udienza del 2 marzo 1993, dando contestuale avviso del disposto rinvio al difensore a mezzo del suo sostituto a norma dell'art. 148, c. 5, c.p.p. In detta udienza il Pretore designava altro sostituto processuale del difensore di ufficio non presente e dichiarava la contumacia dell'imputato dopo aver constatato la ritualità della notifica del decreto di citazione eseguita presso il difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, c.p.p., "in quanto dalla raccomandata spedita dal servizio notifiche atti giudiziari di MI risultava che il LE si era trasferito dal domicilio dichiarato". Con sentenza in pari data il Pretore affermava la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli e, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione e lire 400.000 di multa.
Anche l'estratto contumaciale della sentenza veniva notificato mediante consegna al difensore di ufficio, avv. Paesani stante la perdurante irreperibilità del LE al domicilio dichiarato. In data 9 agosto 1993, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso il precedente 5 agosto 1993 dal P.M. presso la Pretura Circondariale di MI veniva arrestato in Coriano il LE, che, contestualmente, inoltrava al P.M. presso il Tribunale di Forlì ed al P.G. presso la Corte di Appello di Bologna richiesta di rimessione in libertà e, comunque, di sospensione della pena protestando la sua completa innocenza. Assumeva al riguardo il LE che dalla fine di marzo fino al 14 aprile 1991 e, quindi, anche alla data del furto indicata dal P.M. nel giorno 7 aprile 1991 si era trovato in Spagna, come da documentazione allegata in forza della quale sollecitava la revisione della sentenza di condanna. Il successivo 20 settembre 1993 il LE proponeva ricorso al Pretore di MI, quale Giudice dell'esecuzione, avverso l'ordine di carcerazione di cui chiedeva la revoca dovendo considerarsi giuridicamente inesistente la notifica a mani del difensore di ufficio della sentenza contumaciale contro di lui emessa non essendosi mai trasferito dalla sua residenza di Riccione, come risultava dal certificato anagrafico del Comune. Affermava, inoltre, il LE la sua più completa innocenza in quanto alla data del fatto si trovava sicuramente all'estero.
Con ordinanza 30 settembre 1993 il Pretore di MI respingeva il suindicato ricorso rilevando che il certificato anagrafico prodotto dal LE non vanificava il valore probatorio dell'accertamento compiuto dall'incaricato postale in loco, "fidefaciente fino a querela di falso, perché promanante da pubblico ufficiale, di una situazione di fatto riferita ad un determinato tempo". Con ordinanza in pari data veniva, frattanto, sospesa al sensi dell'articolo 635 c.p.p. l'esecuzione della pena da parte della Corte di Appello di Bologna, che, però, con successiva sentenza del 28 gennaio 1994 , rigettava la istanza di revisione perché destituita di fondamento in quanto il reato risultava in effetti commesso il 17 e non il 7 aprile 1991 come per mero errore materiale (di cui contestualmente disponeva la correzione) era stato indicato in atti. Donde l'inconcludenza delle proteste di innocenza del LE nei confronti del quale andava ripresa l'esecuzione della pena.
Avverso l'ordinanza 30 settembre 1993 del Giudice dell'esecuzione e contro la sentenza di condanna del 2 marzo 1993 il LE ricorreva per Cassazione, con atti rispettivamente presentati in data 11 ottobre 1993 e 1 febbraio 1994, nei quali deducendo motivi sostanzialmente comuni, reiterati e precisati in numerose memorie integrative e riassuntive, ribadiva la inesistenza giuridica e, comunque, la nullità della impugnata sentenza per non essersi mai legittimamente costituito il rapporto giuridico processuale a causa della irritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio e di quella dell'estratto contumaciale della sentenza, effettuate entrambe ai sensi dell'articolo 161, c. 4 , c.p.p. al difensore di ufficio che non era mai stato presente al dibattimento e che non lo aveva mai informato di nulla anziché al difensore che aveva esplicato il suo compito nell'ultima fase processuale e benché fossero noti la sua residenza in Riccione nel domicilio dichiarato e quella di Coriano, ove era avvenuto l'arresto. Donde la nullità anche dell'ordine di carcerazione quale atto consecutivo ad una sentenza solo apparente. Rilevava, inoltre, il LE che al difensore di ufficio era stato non validamente notificato il 30 dicembre 1992 decreto di citazione per l'udienza del 10 dicembre 1992 anziché per quella del 2 marzo 1993. Con requisitorie scritte del 18 febbraio e del 22 marzo 1994 il P.G. presso questa Suprema Corte chiedeva il rigetto del ricorso proposto dal LE avverso l'ordinanza 30 settembre 1993 del Pretore di MI con la quale era stato, a sua volta, rigettato l'incidente di esecuzione concernente la sentenza di condanna del 2 marzo 1993 mentre, con altra requisitoria in data 22 marzo 1994 il P.G. chiedeva che venisse dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal LE contro la suindicata sentenza di condanna perché tardivamente presentato.
I due ricorsi assegnati entrambi alla Quinta Sezione Penale di questa Suprema Corte venivano riuniti su richiesta dello stesso ricorrente per la identità delle questioni con essi proposte. Alla udienza del 6 luglio 1994 il Collegio rilevando che ai fini del giudizio in ordine ad entrambi i ricorsi occorreva stabilire "se la notificazione della sentenza contumaciale andava effettuata, come in realtà avvenne, al difensore individuato a norma dell'articolo 97, c. 3 c.p.p. ovvero al "sostituto" designato a norma dell'articolo 97, c. 4 , c.p.p." ma che su detta questione si era manifestato contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, disponeva, ex articolo 618 c.p.p., la rimessione dei ricorsi alle Sezioni Penali Unite, cui gli stessi venivano assegnati con decreto 6 settembre 1994 del Primo Presidente della Corte. La questione rimessa all'esame e sottoposta al giudizio di queste Sezioni Unite, la cui risoluzione incide in maniera decisiva sull'accoglimento o meno dei ricorsi, concerne la determinazione del ruolo e, quindi, dei diritti e dei doveri del difensore chiamato a sostituire il difensore di fiducia o di ufficio, con riferimento al diritto di ricevere l'avviso di deposito della sentenza ed al potere di impugnazione.
In ordine a detta questione si sono contrapposti in Giurisprudenza due filoni interpretativi dell'articolo 97 c.p.p. diversamente orientati sul modo di intendere la posizione e le relative funzioni del "sostituto" del difensore "sostituito" (di fiducia o di ufficio).
In alcune sentenze, in cui si esprime la linea interpretativa maggiormente seguita dalla giurisprudenza di legittimità in ordine sia al giudizio di cognizione (cfr. Sez. 1a, 20.9.1991, Guglielmi;
10.1.1994, Persano;
Sez. II 24.2.1993, Delle Fave;
Sez. III, 17.1.1992, Marchio) che a quello di esecuzione (cfr. Sez. 1a, 14.10.1991 Franceschini;
Sez. V, 20.10.1993 Colecchia), la soluzione del problema è stata individuata nel disposto dell'articolo 102, c.2 , c.p.p., espressamente richiamato dall'articolo 97, c. 4 , c.p.p., nel senso che il "sostituto" del difensore "sostituito"
nelle situazioni in detta norma previste (perché non reperito, non comparso o perché ha abbandonato la difesa) subentrando nella posizione di quest'ultimo di cui esercita, infatti, i diritti ed assume i doveri, rappresenta ai fini della notifica dell'avviso di deposito della sentenza ed anche dell'estratto contumaciale nell'ipotesi di cui all'articolo 161, c. 4 , c.p.p. l'unico difensore legittimato a riceverla.
Con la conseguenza che "il termine per l'interposizione del gravame decorrerà dall'ultima data della notifica eseguita alla parte o al difensore "sostituto" (cfr. Sez. 1a, Guglielmi cit.). Il diverso indirizzo, per cui le anzidette notifiche vanno invece effettuate solo al difensore "sostituito", in quanto unico ed effettivo titolare del ministero difensivo, si riscontra nella disciplina innovativo dettata in tema di difesa dal nuovo codice di procedura penale rispetto a quella del previgente codice per cui è
stato equiparato, quanto a stabilità dell'incarico, il difensore di ufficio e quello di fiducia. Sicché anche nelle ipotesi previste dalla legge in cui si procede alla nomina di un "sostituto", titolare dell'ufficio di difesa resta sempre l'originario difensore designato, del quale il "sostituto" si limita ad esercitare i diritti e ad assumere i doveri. Sicché è il predetto che rimane il legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni, che, nel corso del procedimento, l'Ufficio è tenuto ad effettuare al difensore al sensi dell'articolo 128 c.p.p., ivi comprese le notificazioni che, seppur relative all'indagato o all'imputato, vanno eseguite a norma dell'articolo 161, c. 4 seconda ipotesi, c.p.p. mediante consegna al difensore (cfr. Sez. Fer. 19.8.1993, HA;
9.9.1993 Radulovic).
3 - Il legislatore del 1930 nell'avvertita esigenza di assicurare la difesa all'imputato nel caso in cui il predetto non avesse nominato il difensore o ne fosse rimasto privo ovviava a tale mancanza prevedendone la nomina di ufficio da parte del magistrato competente a gestire il processo nel momento ed in relazione all'atto per i quali detta presenza era richiesta dalla legge, nelle forme dell'assistenza o della rappresentanza.
Si codificava così, in conformità al sistema processuale allora disegnato una procedura, normativamente definita nell'articolo 128 (modellato, peraltro, nelle formalità essenziali sul disposto dell'articolo 74 del Codice di rito del 1913), incentrata sul potere discrezionale del magistrato competente (Giudice istruttore, P.M., Presidente o Pretore) cui veniva esclusivamente riservata la scelta del difensore da effettuare tra "gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi locali", mediante provvedimento non necessariamente motivato e di per sè revocabile.
Ma la procedura adottata dal Codice di rito del 1930 ha, in realtà, assicurato una soluzione solo apparente del problema essendosi registrato per la sua sostanziale inadeguatezza un graduale, sensibile e diffuso abbassamento del livello di efficienza del patrocinio di ufficio nella quotidiana pratica giudiziaria, al cui sviluppo non è stato di ostacolo neppure il principio, enunciato nell'articolo 128 cit., della obbligatorietà del relativo incarico, dispensabile soltanto per "giustificati motivi", che, nelle intenzioni del legislatore , doveva essere complementare al potere discrezionale del Giudice o del P.M., quale ulteriore, tipicizzante aspetto dell'istituto. Non potendo, infatti, corrispondere alle suindicate esigenze un tipo di difesa, di per sè, contingente e momentanea, che riservava al discrezionale apprezzamento del magistrato ogni decisione anche in ordine alla dispensa dall'incarico, non correlata, infatti, a ragioni di assoluta ed oggettiva cogenza, come desumibile dalla generica formula contenuta nell'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del Codice di rito (per cui era legittimato a richiederla il difensore che "non possa adempiere ai doveri inerenti al suo ufficio). E che, in coerenza al sistema, neppure ammetteva la possibilità della temporanea sostituzione del difensore di ufficio in caso di assenza o di suo momentaneo impedimento, caratterizzandosi, infine per la sostanziale gratuità del patrocinio imposta al difensore prescelto dall'articolo 4 delle succitate disposizioni di attuazione. Una procedura, quindi, concretamente insufficiente mentre avrebbe dovuto assicurarsi la effettività della difesa di ufficio in considerazione anche delle radicali, progressive innovazioni apportate in aderenza al dettato costituzionale all'ordinamento processuale allora vigente, che implicavano lo sviluppo del diritto di difesa per coprire tutto l'arco di tempo nel quale il processo sostanzialmente si inizia e formalmente si svolge fino, al momento terminale di esso ed anche nella successiva fase della esecuzione. Tanto che l'intervento della difesa era stato ad esempio, anticipato dalla legge ai primi atti di polizia giudiziaria, la presenza del difensore era divenuta una costante irrinunciabile nei procedimenti di riesame delle misure di coercizione personale e reale, mentre la stessa Corte Costituzionale aveva consentito, con le fondamentali sentenze n. 69 del 1970 e n. 98 del 1982, di rimodellare il processo di esecuzione su quello di cognizione assicurando la concreta attuazione del principio del contraddittorio.
È in questo quadro, sommariamente rievocato e descritto, che si colloca l'intervento del legislatore delegante e che va letta la direttiva n. 105 dallo stesso dettata nell'articolo 2 della Legge 16.2.1987, n. 81, per cui doveva essere previsto ed attuato nel nuovo Codice di procedura penale "l'adeguamento dell'istituto della difesa di ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività".
4 - Le disposizioni che nel vigente Codice di rito penale concernono la difesa di ufficio e, per le questioni che qui interessano, anche quelle di fiducia sono contenute negli articoli 97 e 102, nei quali è, tra l'altro, prevista la sostituzione del difensore nominato dall'imputato o designato dal magistrato competente (Giudice o P.M.).
Dalla relazione al progetto preliminare del Codice (non contraddetta in materia da quella definitiva) risulta che il "congegno normativo" escogitato per conseguire l'obiettivo fissato dalla direttiva n. 105 della legge di delega ha implicato la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia nel senso che anch'essa è venuta a radicarsi sul principio della "immutabilità" del difensore, eppertanto su di un principio che, assicurando la unitarietà e la continuità dell'assistenza tecnico - giuridica prestata dal legale, può garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato. Immutabilità del difensore di ufficio (fino alla eventuale dispensa dall'incarico) realizzata dalla norma modificando in radice i criteri di individuazione del difensore stesso correlati ad indicazioni oggettive e non a quello tradizionale ed occasionale della immediata reperibilità; riducendo di conseguenza i poteri discrezionali del magistrato in materia (articolo 97, c. 2 e 3 ); affermando la obbligatorietà dell'incarico (articolo 97, c. 5 ); riconoscendo, "in ogni caso" la retribuibilità dell'ufficio prestato (art. 31 D.A.C.P.P.) e limitando drasticamente la eventualità della dispensa dall'incarico del difensore designato.
Che, infatti, a sensi dell'articolo 97, c. 5 c.p.p. può essere consentita "solo per giustificato motivo", da intendersi (secondo il disposto dell'articolo 30 delle D.A.C.P.P., che ne costituisce affidabile criterio interpretativo) nel senso della "impossibilità" per il predetto di "adempiere l'incarico". Donde l'evidente riferimento a situazioni oggettivamente apprezzabili che impedirebbero, ove fossero ignorate, quella "effettività" della difesa di ufficio cui l'istituto risulta preordinato nel nuovo Codice di procedura penale.
Orbene, è sulla base di tale impostazione della normativa dettata in materia dal vigente Codice di rito penale e delle finalità che con essa il legislatore del 1988 ha inteso perseguire che va affrontato e risolto il problema della sostituzione del difensore di fiducia o di ufficio in situazioni, che, di per sè, non comportino la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro. In sostanza, la questione, che nella sua complessità investe anche quella della durata dell'incarico del difensore "sostituto", si propone al di fuori dell'ipotesi prevista nel l comma dell'articolo 102 c.p.p. (concernente l'impedimento dichiarato dal difensore che in costanza del rapporto fiduciario nomini un suo "sostituto" per tutta la durata dell'impedimento) o di quella menzionata nel 5 comma dell'articolo 97 c.p.p. (relativa alla sostituzione definitiva a seguito di dispensa del difensore di ufficio da parte del Giudice o del P.M.) con riferimento solo alle tre ipotesi previste nel quarto comma del citato articolo 97 in cui il Giudice deve provvedere alla sostituzione del difensore di fiducia o del difensore di ufficio allorquando lo stesso "non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa" mentre ne sia richiesta dalla legge la presenza. Come, ad esempio, per il compimento dei c.d. "atti garantiti", cioè, di quegli atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere o per i quali, addirittura, ha diritto di essere avvisato, siano essi compiuti di iniziativa della polizia giudiziaria ovvero del Pubblico Ministero (cfr. relazione al progetto preliminare, pag. 44) o in occasione della udienza preliminare o della celebrazione del dibattimento. Trattasi di situazioni impeditive che il legislatore ha preso in considerazione nella loro oggettività, contingenza e temporaneità eppertanto con riferimento a connotazioni che di certo si riverberano sulla posizione del difensore chiamato alla sostituzione e sul relativo ambito di operatività. Sicché non può condividersi la tesi, che ha trovato accoglimento in uno dei due indirizzi giurisprudenziali in precedenza ricordati, della sostanziale esautorazione del difensore "sostituito" da parte del difensore "sostituto", che di questo prenderebbe il posto assumendone in via autonoma la posizione difensiva. Che, invece, compete sempre al difensore di ufficio individuato sulla base dei criteri indicati nel comma 2 dell'articolo 97 c.p.p. conformemente al principio della di lui "immutabilità o inamovibilità", inteso dal legislatore del 1988 come garanzia di effettività della difesa dell'imputato. Ma, a contestazione della fondatezza della surrichiamata interpretazione della normativa in materia, che, in buona sostanza, finisce per ricondurre nel vecchio e superato sistema processuale l'istituto della difesa di ufficio, valgono oltre alle ragioni d'ordine storico e sistematico in precedenza esposte, ulteriori rilievi che scaturiscono dall'esame della disposizione in oggetto. Non può, infatti, sfuggire in sede di interpretazione per la sua innegabile sintomaticità il diverso criterio di designazione del difensore "sostituto" rispetto a quello previsto per la individuazione del difensore di ufficio, poi "sostituito", correlata, infatti, alla immediata "reperibilità" del predetto da parte del Giudice o del P.M. Un criterio, cioè, che, di per sè, indica l'urgenza di disporre di un difensore per il compimento di atti "garantiti" ed indifferibili per la scadenza di un termine perentorio, come previsto, ad esempio, per la convalida dell'arresto o del fermo dall'articolo 391, c. l e 2 , c.p.p. o per la necessaria assistenza dell'imputato in occasione di momenti processuali non rinviabili fuori delle ipotesi specificamente previste dalla legge (di certo non corrispondenti a quelle considerate nell'articolo 97 c. 4 c.p.p.) come disposto dall'articolo 420, c. 3 nell'udienza preliminare o dall'articolo 401, c. 2 , in quella fissata per l'espletamento dell'incidente probatorio ovvero nel dibattimento di primo grado dall'articolo 484, c. 2 , e, quindi, anche in quello di appello in forza del rinvio contenuto nell'articolo 598 c.p.p. Un criterio, pertanto, che mal si concilia con la concezione della difesa di ufficio accolta dal vigente codice di rito penale, che ha riconosciuto la immutabilità dell'incarico di ufficio, sostanzialmente equiparato al mandato di fiduciario, ove si consideri che, nell'urgenza del momento, può essere designato come difensore "sostituto" anche un legale che, seppur immediatamente reperibile, eserciti la professione fuori dell'ambito territoriale in cui ha sede l'autorità Giudiziaria competente e che in tal caso non può essere compreso nell'elenco formato dal Consiglio dell'Ordine Forense e consegnato al Presidente del Tribunale locale. Con la conseguente impossibilità o, quanto meno, con la concreta difficoltà per il "sostituto" del difensore di fiducia o di ufficio "sostituito" di poter assicurare, al di là del momento in cui si è materializzato il suo intervento, quella effettività della difesa cui è stato, invece, finalizzato l'istituto.
Va, inoltre, rilevato che anche dall'articolo 31 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale è possibile desumere argomento a favore della interpretazione che nega alla sostituzione portata e valenza tali da esautorare il ruolo del difensore di ufficio, che è solo quello predeterminato ed individuato dal Giudice o dal P.M. al sensi dell'articolo 97, c. 2 e 3 , c.p.p., essendo riferibile la retribuzione del patrocinio di ufficio previsto dalla succitata norma, secondo la stessa lettera della legge, solo a favore del professionista che detta investitura ha ricevuto per il processo e non per il singolo atto o con riferimento ad un determinato momento processuale salvo ogni possibile decurtazione dal compenso complessivo delle somme relative a quelle attività non prestate dal predetto a causa della sua temporanea sostituzione, da devolvere semmai a colui, che, in qualità di sostituto, le abbia, invece, concretamente esercitate. Mentre non può ritenersi risolutivo al riguardo il disposto dell'articolo 102, c. 2 , c.p.p. laddove è previsto (espressamente per la difesa di fiducia ed in forza del richiamo a detta norma contenuto nell'articolo 97, c. 4 , c.p.p. per quella di ufficio) che "il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore" "sostituito", concernendo evidentemente la disposizione in oggetto i contenuti dell'intervento consentito al "sostituto" e, quindi, i poteri, le facoltà e gli obblighi necessari per la concreta esplicazione della relativa attività da parte del predetto, senza, però, incidere sulla situazione di fondo che, prescindendo dall'atto o dal momento considerato, riguarda il ministero difensivo in ordine al processo inteso nell'interezza del suo svolgimento. Significativo sul piano esegetico risulta lo stesso tenore letterale della disposizione succitata in cui, come puntualmente rilevato nella sentenza HA pronunciata in data 19.8.1993 dalla Sezione Feriale di questa Suprema Corte, "con il sostantivo "difensore" si intende ribadire che titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato (che è e rimane il difensore) mentre il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri dell'altro, vale a dire del "difensore", in capo al quale permane, appunto, la titolarità dell'Ufficio". Ma proprio con riferimento al concreto esercizio di tali diritti ed alla necessaria assunzione dei correlati doveri che si imposta, sulle tre ipotesi previste nel quarto comma dell'articolo 97 c.p.p., l'ulteriore problema concernente la durata della sostituzione;
un problema , cioè, che incide sullo stesso ambito di operatività del difensore "sostituto" nonché sul rapporto intercorrente tra il predetto ed il difensore "sostituito" e che non trova esplicita risposta nella lettera della legge. Che, infatti, per gli aspetti temporali della sostituzione dispone solo per quella preordinata dal difensore di fiducia in caso di suo impedimento, riservando al predetto, nell'articolo 102, c.1, c.p.p., il potere di stabilire il tempo della sostituzione stessa con l'unico limite che la durata non può eccedere quella dell'impedimento considerato. Il che, peraltro, conferma l'intendimento del legislatore di garantire sempre e comunque l'attività della difesa in favore dell'imputato perché corrispondente ad una esigenza primaria ed ineludibile del sistema processuale. Dal quale, in mancanza di esplicite regole di commisurazione o di calcolo, si ricava, comunque, il principio che anche per le ipotesi di non presenza del difensore di fiducia o di ufficio previste nel quarto comma dell'articolo 97 c.p.p. la durata della sostituzione non può che corrispondere alla durata della situazione che ne è stata causa e che viene, di conseguenza. a cessare nel momento stesso in cui essa si risolve. In quanto è sufficiente che il difensore non reperito o assente si presenti in giudizio per riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le funzioni del suo ufficio, non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Una soluzione, quindi, coerente al sistema, che, atteso il carattere di sussidiarietà della difesa di ufficio può essere prevenuta solo nel caso in cui sia l'imputato a superare la situazione di emergenza nominando un nuovo difensore di fiducia in luogo di quello in precedenza nominato e non più intervenuto nel processo o di quello, che per fronteggiare la situazione creatasi con la defezione del difensore o con la mancanza di qualsiasi nomina al riguardo, sia stato designato dal Giudice o dal P.M. Sicché non può escludersi che il "sostituto" neppure possa portare a compimento l'atto per il quale aveva ricevuto l'incarico o partecipare, nel suo intero sviluppo, al momento processuale in cui era stato chiamato ad intervenire, in considerazione della occasionalità e temporaneità della posizione del "sostituto" stesso rispetto alla immutabilità di quella del "sostituito", per cui l'incarico e la funzione dell'uno dura fin quando non si riattiva il ruolo e la funzione predominante dell'altro.
5 - La immutabilità della difesa di ufficio che implicando la sua sostanziale equiparazione a quella di fiducia realizza nella previsione del Codice del 1988 un principio fondamentale del rinnovato sistema processuale porta coerentemente a concludere che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione sia il difensore che a seguito della designazione effettuata ai sensi dell'articolo 97, c. 2 e 3 , c.p.p. dal Giudice o dal P.M. risulti titolare dell'ufficio. In sostanza è proprio la stabilità dell'incarico, ricercata ed assicurata dalla nuova disciplina del processo penale che impone, come conseguenza inevitabile, l'esclusione, in qualità di destinatario degli atti suddetti, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato in occasione di una delle tre contingenti eventualità previste nel quarto comma dell'articolo 97 c.p.p. Che ammettendo, proprio per le loro connotazioni la possibilità per il difensore "sostituito" di riappropriarsi in qualsiasi momento del suo ufficio impongono, anche dal punto di vista pratico la soluzione anzidetta in quanto, come giustamente rilevato nella già citata sentenza HA, "se nessuna comunicazione o notificazione fosse al predetto inviata lo stesso neppure sarebbe posto nella condizione di espletare o comunque di riprendere il suo compito se non sobbarcandosi a chiedere informative al sostituto con evidente capovolgimento dei ruoli". Ma va, inoltre, osservato a conferma delle conclusioni suddette, che prevedendo la legge la sostituzione ex officio anche del difensore di fiducia che versi in una delle situazioni previste dall'articolo 97, c. 4 , c.p.p. ma non abbia rinunciato al mandato, verrebbero omesse, secondo le tesi che privilegia il "sostituto" in luogo del "sostituito", le notifiche proprio nei confronti di chi sia stato investito dell'incarico difensivo dall'imputato per sua libera scelta e, cioè, a seguito di un atto in cui si estrinseca in tutta la sua ampiezza il potere decisionale di colui nel cui interesse tutta la normativa in materia di difesa è stata dettata dal legislatore del 1988.
Conseguenza ulteriore e di non poco momento è che il diritto di impugnazione riservato in via autonoma al difensore ai sensi dell'articolo 571, c. 3 , c.p.p. compete al difensore di ufficio a suo tempo designato dal Giudice o dal P.M. e poi momentaneamente sostituito in occasione di una delle situazioni previste nel quarto comma dell'articolo 97 c.p.p., che va considerato, infatti, titolare dell'Ufficio anche "al momento del deposito del provvedimento". Ciò non toglie che la avvertita esigenza di non costringere la sostituzione del difensore di Ufficio in limiti temporali aprioristicamente determinati o di correlarla a cadenze o a momenti processuali prestabiliti e di non pretendere dal difensore "sostituito" comunicazioni circa le cause ed i tempi di durata dell'impedimento, consente di ritenere utilmente proposta l'impugnazione da parte del difensore "sostituto" che, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge abbia preso l'iniziativa di presentare gravame a fronte del silenzio del difensore "sostituito", eppertanto, di una situazione che, di per sè, non è di sicuro significato e di facile interpretazione.
Trattasi di un accadimento che, nella possibilità del suo verificarsi, non va esclusa in quanto senza smentire le conclusioni cui si è in precedenza pervenuti si armonizza con il nuovo sistema processuale realizzato dal legislatore del 1988, di cui uno dei cardini è rappresentato, infatti, dalla "effettività" della difesa di ufficio e dalla esigenza di garantirne, comunque, la concreta realizzazione. Ma va anche aggiunto che il suindicato intervento, che di per sè costituisce una innegabile forma di garanzia per l'imputato e di salvaguardia dei suoi interessi, non produce effetti vincolanti per il difensore titolare dell'ufficio al quale va coerentemente riconosciuto il diritto di proporre, se ancora nei termini, l'impugnazione, cosi superando quanto fatto in sua vece.
6 - Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono e della conclusioni cui il Collegio è pervenuto deve ritenersi l'inammissibilità del ricorso prodotto dal LE avverso la sentenza di condanna pronunciata il 2 marzo 1993 dal Pretore di MI perché tardivamente proposto il 1 febbraio 1994. Nella specie il termine utile ai fini della impugnazione decorreva, infatti, dal 16 giugno 1993, data in cui era stata eseguita l'ultima delle notifiche dovute all'imputato ed al difensore al sensi dell'articolo 548, c. 2 , c.p.p. non essendo stata depositata nel termine previsto dall'articolo 544, c. 2 , c.p.p. la sentenza pronunciata nei confronti del LE rimasto contumace. E nella data suddetta l'estratto della sentenza contumaciale, con l'indicazione di quella di deposito in cancelleria, veniva ritualmente notificata al predetto a norma dell'articolo 161, c. 4 , c.p.p. mediante consegna all'avvocato Fabio Paesani, designato a suo tempo dal Pretore di MI difensore di ufficio del LE in quanto, come già si era verificato per il decreto di citazione, la notifica era divenuta impossibile nel domicilio dichiarato di Riccione, via Castrocaro n. 49/A. Donde la ritualità della notifica perché effettuata presso il difensore titolare del ministero difensivo e la conseguente tardività del gravame interposto dall'imputato.
La rilevata inammissibilità del ricorso interdice, poi, ogni verifica in ordine alle asserite nullità che secondo il ricorrente si sarebbero verificate nel corso del giudizio di merito. Il ricorso proposto dal LE avverso l'ordinanza emessa il 30 settembre 1993 dal Pretore di MI con la quale veniva rigettato l'incidente di esecuzione relativo alla suindicata sentenza di condanna risulta, invece, destituito di fondamento. Invero, mentre va confermata la validità della notifica dell'estratto contumaciale eseguita nei confronti del predetto ai sensi dell'articolo 161, c. 4 , c.p.p., attese le preventive verifiche effettuate in loco, che certamente prevalgono sul certificato anagrafico perché attestano la realtà della situazione quale rilevata direttamente dal pubblico ufficiale procedente, deve rilevarsi la legittimità della notifica effettuata presso il difensore di ufficio a suo tempo designato dal Pretore di MI nel giudizio di merito a norma dell'articolo 97 c.p.p., che certamente era il titolare dell'ufficio difensivo. A nulla rilevando la mancata partecipazione al dibattimento del predetto difensore e della disposta sua momentanea sostituzione per la rilevata immutabilità dell'incarico conferito di ufficio dal Pretore. Risultano, pertanto, infondate tutte le censure formulate al riguardo dal LE il cui ricorso va, di conseguenza, rigettato. Le statuizioni che precedono comportano la condanna, come per legge, del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, che si ritiene di determinare nell'adeguato ammontare di lire 1.000.000.
P.Q.M.
Visti gli articoli 611 e 616 c.p.p.:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da LE MA avverso la sentenza 2 marzo 1993 del Pretore di MI;
- rigetta il ricorso proposto dal LE contro la ordinanza 30 settembre 1993 del Pretore di MI;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 1994.