Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui il processo è stato celebrato senza l'effettiva partecipazione del difensore di fiducia o di un sostituto da lui nominato).
Commentari • 3
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Premessa La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un imputato per traffico aggravato di stupefacenti, rilevando una nullità processuale. La Corte d'appello aveva celebrato il giudizio in assenza dell'imputato, senza esaminare un'istanza di rinvio fondata su legittimo impedimento documentato. La decisione riafferma che l'omesso esame di tale richiesta configura una nullità generale a regime intermedio, insanabile in assenza di specifiche condizioni. 1. Il fatto Fe.Si. era stato condannato in abbreviato a 8 anni di reclusione e 40.000 euro di multa per detenzione a fini di spaccio di oltre 30 kg di cocaina (artt. 73, co. 1 e 80, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2009, n. 42110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42110 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 14/10/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1687
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18169/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO MB N. IL 28/12/1945;
avverso la sentenza n. 552/1999 CORTE APPELLO di CATANIA, del 01/03/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Modoni in sost avv. Buda per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui il 1.3.2007 la Corte d'appello di Catania confermava la condanna inflitta a IO MB dal locale Tribunale in data 18.3.1998 per il reato di falsa testimonianza - fatto del 23.10.1995 - ha proposto rituale ricorso per cassazione il difensore, con unico motivo deducendo violazione di legge in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c, art. 179 c.p.p., e art. 420 ter c.p.p., comma 5: per un disguido di cancelleria, attestato dalla documentazione allegata, la sua istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, depositata il 22.2.2007, non era stata decisa dalla Corte. Conseguentemente il processo si era svolto senza che l'imputato fosse assistito dal difensore fiduciario, tale assenza rilevando perché non era stato possibile produrre gli atti difensivi indicati nei motivi di appello e per la cui acquisizione era stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
Il deposito dell'istanza di rinvio e l'omessa pronuncia su tale istanza risultano dagli atti (che la Corte può conoscere in quanto giudice del fatto nelle questioni procedurali).
L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio, quando poi il processo venga di fatto celebrato senza l'effettiva partecipazione del difensore istante o di sostituto da lui nominato, determina difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 (Sez. 5, sent. 2850 del 3.2 - 2.3.1999 in proc. Puma;
Sez. 6, sent. 10376 del 22.1 - 6.3.2008 In proc. Renna). Va in particolare disattesa la deduzione del procuratore generale di udienza che, deducendo la palese infondatezza dell'istanza di rinvio, per l'inadeguatezza del suo contenuto agli insegnamenti di cui alla consolidata giurisprudenza sul tema, a partire da S.U. sent. 4708 del 27.3 - 24.4.1992 in proc. Fogliani, ha chiesto il rigetto del ricorso. L'apprezzamento del contenuto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, infatti, è compito del giudice del merito, e si risolve in una valutazione discrezionale che può implicare aspetti di opportunità oltre che di mera legittimità. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte distrettuale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2009