Sentenza 20 settembre 2000
Massime • 1
La valida designazione del difensore d'ufficio è strettamente connessa al primo atto valido per cui è prevista l'assistenza del difensore avuto riguardo alla disciplina introdotta dall'art. 97 cod. proc. pen., che è quella di garantire l'effettività della difesa d'ufficio la quale deve essere, pertanto, messa in relazione con l'efficace avvio dell'attività processuale per la quale è prevista l'assistenza del difensore. Ne consegue che nel caso di atto improduttivo di effetti perché nullo non opera il principio di immutabilità del difensore - esteso anche al difensore d'ufficio - in quanto nessuna efficace attività processuale è stata svolta. (La S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto che nel caso di decreto di citazione inficiato da nullità sia perfettamente legittima la nomina di un altro difensore di ufficio, in quanto il principio di immutabilità del difensore sorge solo con il primo atto valido per cui è prevista l'assistenza di quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2000, n. 12104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12104 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 20/09/2000
1. Dott. DIANA LAUDATI Consigliere SENTENZA
2. " IC IC " N. 902
3. " TO ZA " REGISTRO GENERALE
4. " SECONDO CARMENINI " N. 9346/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL ON, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 26.2.'99 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Carmenini, Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio Frasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,
Udito il difensore AVV. Vito Epifani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
OSSERVA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Pretore di Brindisi in data 26.2.1999, che condannava ON LO per il delitto di ricettazione di un ciclomotore.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi:
1) nullità del decreto di citazione a giudizio per "omessa indicazione del difensore di fiducia ritualmente nominato, arbitrariamente sostituito con un difensore di ufficio";
2) nullità della sentenza per "sostituzione del difensore di ufficio in mancanza dei presupposti di legge";
3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza della provenienza furtiva del bene.
Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha puntualizzato che il P.M. aveva provveduto alla lamentata sostituzione del difensore di fiducia con uno designato di ufficio, in quanto il primo era stato tratto in arresto, quindi sospeso, infine cancellato dall'albo.
In questa situazione nessuna nullità si è verificata, essendo stata, per contro, garantita all'imputato la necessaria difesa. Si deve, invero, affermare che per svolgere il munus di difensore si richiede la capacità professionale piena, regolata dalle leggi professionali, con la conseguenza che patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo").
In altre parole, una visione sostanziale della questione deve porre l'accento sulla finalità specifica della regolamentazione in materia, che è quella di garantire l'effettività della difesa di ufficio (v. art. 97 cit., comma 2, c.p.p.); tale effettività non può non essere messa in relazione con l'efficace avvio dell'attività processuale per la quale è prevista l'assistenza del difensore.
Anche in questo caso le risoluzioni dei giudici di merito sono corrette.
Il terzo ed ultimo motivo di ricorso deve essere disatteso, come i precedenti.
Esso riguarda questioni di merito, risolte dalla Corte di Appello con considerazioni immuni da vizi logico-giuridici. Per costante giurisprudenza di questa Corte la consapevolezza dell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell'imputato, che dimostri la certezza dell'origine illecita del bene.
Nel caso di specie questi elementi sono stati correttamente argomentati dalla mancanza del certificato di conformità del veicolo;
dal fatto che il Polillo, il quale si trovava alla guida del motociclo, si dette alla fuga alla vista degli agenti;
dalla mancanza di spiegazioni plausibili circa la provenienza della cosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2000