Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2006, n. 11887
CASS
Sentenza 9 marzo 2006

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In tema di sequestro conservativo sui beni dell'imputato disposto su richiesta della parte civile, l'avviso dell'udienza di discussione fissata a seguito della richiesta di riesame deve essere notificato anche alla parte civile, al fine di assicurarne la possibilità di intervento, incorrendo altrimenti nella nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del principio del contraddittorio.

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  • 1Di nuovo alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione
    Giulia Ducoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza qui presentata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nell'ambito di un procedimento penale riguardante reati di bancarotta fraudolenta, su richiesta presentata dalla costituita parte civile, veniva disposto il sequestro conservativo di alcuni beni immobili appartenenti a due imputate. In seguito ad istanza di riesame presentata da queste ultime, il Tribunale di Lecce ordinava l'annullamento della misura, disponendo la contestuale restituzione dei beni. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la parte civile esponendo, oltre alla sussistenza di un danno di grave entità, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 127, 178 lett. c) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2006, n. 11887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11887
Data del deposito : 9 marzo 2006

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