Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo sui beni dell'imputato disposto su richiesta della parte civile, l'avviso dell'udienza di discussione fissata a seguito della richiesta di riesame deve essere notificato anche alla parte civile, al fine di assicurarne la possibilità di intervento, incorrendo altrimenti nella nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del principio del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2006, n. 11887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11887 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/03/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 484
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 000049/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR IL, N. IL 19/05/1955;
2) CO AU, N. IL 02/06/1959;
avverso ORDINANZA del 16/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di COMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni: 1) del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
2) del difensore della parte civile ricorrente cha ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
3) il difensore dell'imputato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 16 dicembre 2005, il Tribunale di Como, in sede di riesame, annullava l'ordinanza del Giudice del Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, con la quale era stato disposto il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'imputato MB MA seguito di istanza in tal senso proposta dalla parte civile UNITEK s.r.l..
Il Tribunale riteneva che difettassero elementi indicativi della sussistenza del periculum in mora.
Contro tale decisione ha proposto ricorso la parte civile, a mezzo del difensore munito di procura speciale, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 24 Cost., comma 1 e art. 2 Cost., art. 127 c.p.p., comma 1 e art. 324 c.p.p., comma 6 per essersi l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame svolta senza assicurare la garanzia del contraddittorio con la parte, che aveva chiesto e ottenuto la misura cautelare reale, in quanto nessun avviso della stessa era stato notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte civile, a richiesta della quale sia stato adottato un provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell'imputato, ai sensi dell'art. 316 c.p.p., comma 2, deve essere avvisata, quale persona "interessata", ai sensi del combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 6, prima parte, e art. 127 c.p.p., comma 1, della udienza di discussione fissata a seguito della richiesta di riesame che avverso detto provvedimento sia stata avanzata dall'imputato, nulla rilevando in contrario che il citato art. 324 c.p.p., comma 6, seconda parte, indichi come destinatari dell'avviso soltanto il Pubblico Ministero, il difensore e chi ha proposto la richiesta (di riesame); si tratta, infatti, di indicazione da ritenere non esaustiva, in quanto chiaramente basata sul presupposto che il riesame si collochi ancora nella fase delle indagini preliminari, in cui non vi è possibilità di costituzione di parte civile. (Cass. Sez. 5^, 12/12/2003 - 23/01/2004 n. 2047; Cass. Sez. 1^, n. 0 4695 del 07/07 - 30/07/1997; CONF.: ASN 199202981 RIV. 191046; 199203969 RIV. 192362; 199502394 RIV. 20202; 199203968 - RIV. 192326; 199304173 RIV. 195575; 199600512 RIV. 204763).
Non sfuggano il dato testuale dell'art. 324 c.p.p., comma 6 e l'interpretazione che dello stesso è stato dato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 23 del 1997) secondo la quale tale norma "nella sua chiarezza non consente, invero, una diversa lettura, in quanto, dopo la precisazione che il procedimento davanti al tribunale si svolge in Camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. contiene subito dopo una specifica statuizione a proposito dell'avviso, che deve essere almeno tre giorni prima... comunicato al Pubblico Ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta.... Tale precisazione sarebbe inutile se il riferimento all'art. 127 c.p.p. fosse integrale e, cioè, riguardasse non soltanto le modalità di svolgimento del rito camerale, ma anche l'elencazione dei destinatari dell'avviso stesso...... La soluzione adottata è rispondente alla finalità, che il legislatore ha inteso ottenere: assicurare speditezza e conseguente semplificazione del rito."
Si osserva tuttavia che tale principio è stato affermato, in maniera condivisibile, in tema di sequestro probatorio ovvero di sequestro preventivo.
La specificità del caso in esame è data dalla constatazione che si verte in tema di sequestro conservativo richiesto ed ottenuto dalla parte civile, in riferimento alla quale il rispetto della regola del contraddittorio è presidiata dalla previsione di carattere generale della nullità stabilita dall'art. 178 c.p.p., lett. c) ove non ne sia assicurato l'intervento nel procedimento. Ne deriva che l'art. 324 c.p.p., comma 6 deve essere letto in maniera coordinata con l'art. 178 c.p.p., lett. c) e quindi interpretato nel senso che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato anche alla parte civile, al fine di assicurarne la possibilità di intervento. In conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame, che tenga conto del principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Como per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2006