Sentenza 15 marzo 2000
Massime • 2
Le nullità derivanti dall'omesso avviso all'imputato (ex art.223 delle norme di coordinamento del cod.proc.pen.) del procedimento di analisi di campioni (per le quali non sia prevista o possibile la revisione) rientra nella categoria delle nullità così dette di regime intermedio. Pur trattandosi, invero, di una nullità di ordine generale ricadente nella previsione di cui alla lettera c) dell'art.178 cod.proc.pen., attinente all'intervento dell'imputato (o del suo difensore), la stessa, tuttavia, non rientra tra quelle assolute, insanabili e rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado, di cui al successivo articolo 179, considerato che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi dell'indagato è cosa diversa dalla omessa violazione del principio del contraddittorio. (Fattispecie relativa a scarico idrico contenente percentuali elevate di concentrazione di azoto nitroso).
In tema di emissioni inquinanti, il reato previsto dall'art.15 del d.P.R. n.203 del 1988 ha natura istantanea, ancorché con effetti eventualmente permanenti, nell'ipotesi di utilizzazione dell'impianto modificato, con aumento o variazione qualitativa delle relative emissioni, con verificazione del momento consumativo alla data di realizzazione delle modifiche, non precedute dalla prescritta preventiva autorizzazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2000, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento