CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20507 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e da LA IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 20507 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 04/02/2026 1. Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria -in accoglimento della istanza di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 27 agosto 2025 con cui era stata applicata al prevenuto la misura custodiate massima- ha annullato l'ordinanza genetica in relazione al capo 1) di provvisoria contestazione e confermato, nel resto, l'impugnata ordinanza. 2. Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Con l'unico motivo svolto denuncia, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizi di motivazione in ordine alla esclusa gravità indiziaria per il eahr delitto provvisoriamente contestato di cuin.) di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, in difetto di adeguata considerazione e valorizzazione della frequenza delle cessioni, dei quantitativi di sostanza ceduta, della veste di stabile consapevole rifornitore del gruppo. 3. LA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato atre motivi. 3.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge -art. 192 cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, in ordine alla valutazione del compendio intercettivo ed alla interpretazione del linguaggio criptico, asseritamente interpretato sul presupposto dell'essere il ricorrente gravato da precedenti specifici. 3.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge -artt. 273 e 292 cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati-fine contestati. 3.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge -artt. 274 e 275 cod.proc.pen.- in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, con, in particolare, violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che presidiano la materia, e correlato vizio di motivazione, asseritamente illogica ed apparente, generico essendo l'argomento relativo alla possibilità di reiterazione dal domicilio, ed erroneo ed illogico risultando il valore dirimente attribuito al precedente per evasione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono, entrambi, inammissibili. Il ricorso del Procuratore della Repubblica 1. Si osserva e si richiama, in via preliminare, che uniforme giurisprudenza di questa Corte ritiene che) in tema di misura cautelari personalb allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti. Si aggiunge che, comunque, mai è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e),, stesso codice, per censurare l'omessa o,erronea valutazione, degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza ri. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, [...], Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, [...], Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, [...], Rv. 274191; Sez. U, 3 Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, [...], Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 2. Ciò posto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica censura la valutazione operata dal Tribunale in ordine allo spessore della gravità indiziaria, nel caso di specie esclusa, svolgendo, dunque, una censura di merito, in quanto a dispetto del nomen del vizio denunciato tende, sostanzialmente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, [...], Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884). 3. Coerente e senz'altro non manifestamente illogica risulta, invece, la valutazione operata dal Tribunale, che ha evidenziato come la condotta di LA avesse avuto come unico riferimento il RA, senza la presenza di alcun elemento ulteriore che potesse far ipotizzare la consapevolezza che la cessione di sostanza stupefacente, in suo favore alimentasse il sodalizio di riferimento, affermazione tenuta ferma al cospetto della (nuovamente) ipotizzata affectio societatis da parte di LA;
il tribunale ha valorizzato un rapporto di rifornimento diretto (al solo RA) nelle occasioni ricomprese nelle contestazioni provvisorie afferenti alle corrispondenti cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rilevando che da nessun elemento -conoscibile all'indadato emergesse che allo stesso fosse nota la circostanza che il RA avesse dietro di sé un articolato sodalizio, evenienza che non emergeva neppure qualora si fosse inteso valorizzare gli elementi la cui valutazione si afferma sia stata pretermessa ("contesto criminale" e dato quantitativo dal quale si assume dovrebbe ricavarsi il necessario coinvolgimento nell'ambito di un contesto associativo dell'acquirente e del venditore che avrebbe interessato peraltro solo una delle forniture), in tal senso proponendo una diversa lettura del significato delle intercettazioni che facevano riferimento alla solidità e convenienza del canale di approvvigionamento e i fatti inizialmente contestati in concorso con RA e AR IN in merito ai quali sono stati esclusi i gravi indizi 4 di colpevolezza e che comunque non sono idonei a validare la circostanza che il LA conoscesse l'AR (e tantomeno che costui fosse associato). Si tratta di circostanze, peraltro, che nel ricorso sono fatte seguire da considerazioni ipotetiche circa la conoscenza dell'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico le cui ragioni, integrano proprio quelle preclusioni cui si è sopra fatto sopra cenno, tentando di sottoporre al vaglio della Corte elementi (pure scarsamente significativi di cui si contesta l'interpretazione offerta dal Tribunale) che si chiede di apprezzare nonostante adeguata e per nulla illogica motivazione resa in punto di esclusa partecipazione al sodalizio da parte dell'indagato. 4. Il motivo è comunque manifestamente infondato. 4.1. Il Tribunale del Riesame ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Corretta è l'individuazione dei canoni giurisprudenziali secondo cui per poter sostenere una appartenenza associativa, per cui non è sufficiente la mera stabilità di un rapporto di fornitura, ed è indispensabile la prova della consapevolezza e della volontà del soggetto di inserirsi in una struttura organizzata, fornendo un contributo funzionale alla vita e al rafforzamento del sodalizio (ex multis, da ultimo, per l'individuazione del requisito soglia per ritenere la condotta contestata, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 01, «[I]n tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiest,a la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale». La condotta di partecipazione non è, quindi, integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singOlo associatd, anche se di livello . apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 9689 del 2024 , n.m., e Sez. 6, n. 34563 dei 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692). La condotta di partecipazione richiede, infatti, la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, cit.). 5 4.2. Neppure la proposta lettura -si ribadisce in questa sede comunque inammissibile- del singolo reato-fine nella sua significazione di dedotta gravità per il rilievo del dato ponderale può contraddire la valutazione svolta dai giudici di merito. Vero che questa Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacente, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06), si osserva come nel caso di specie il genericamente dedotto "contesto criminale" non può ex se sopperire all'evidenziata lacuna in ordine al requisito della affectio societatis, pervenendosi, altrimenti, all'automatica responsabilità o sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico, che invece necessita (nei limiti della attuale fase cautelare) di specifico accertamento, sul presupposto della valenza assorbente e risolutiva delle singole condotte delittuose ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 sol perché realizzate in contesti territoriale ad alto indice criminale. 4.3. L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali principi, rilevando, con motivazione scevra da vizi, come mancasse proprio la prova di tale inserimento consapevole. I rapporti erano intrattenuti esclusivamente con RA, e gli elementi addotti dal ,Procuratore ricorrente non appaiono, per come indicati, idonei a superare tale constatazione. 4.4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso. Il ricorso di LA IM. 1. Valgono ovviamente anche per l'indagato le considerazioni sopra svolte in ordine ai limiti della cognizione di questa Corte in caso di impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari personali di cui al superiore § 1. 2. Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, [...], n.m.), insomma, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a 6 quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, [...], Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. 3. Ciò posto, si osserva quanto ai motivi primo e secondo che, a questo punto, possono esser trattati congiuntamente, che l'ordinanza ha valutato e valorizzato il chiaro tenore delle captazioni, che il ricorrente vorrebbe genericamente leggere in maniera riduttiva, e il contesto di riferimento che vedeva il RA, acquirente, esponente di articolazione associativa dedita al narcotraffico. Si tratta di elemento, neppure confutato dal ricorso che, nel criticare il giudizio che ha condotto il Collegio cautelare a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, ha poi tralasciato la parte della decisione ove si rileva come i motivi di gravame fossero generici nella parte in cui erano riferibili a plurimi fatti di reato contestati in via provvisoria senza alcuna specifica puntuale censura rivolta alle differenti captazioni da cui emergeva un linguaggio neppure tanto criptico nell'indicare l'oggetto delle conversazioni tanto da consentire l'individuazione, secondo il prezzo di riferimento, della tipologia di stupefacente oggetto della illecita cessione. 4. Manifestamente infondata oltre che generica intrinsecamente ed estrinsecamente, risulta la tesi (secondo motivo) secondo cui il venir meno della gravità indiziaria in ordine al delitto associativo di cui al capo 1) riverbererebbe effetti sulle contestazioni dei reati fine, essendo gli stessi sorretti da autonomo compendio investigativo adeguatamente apprezzato nella parte in cui è stato valorizzato il chiaro tenore delle captazioni, ed è stato ritenuto irrilevante che gli stessi fatti non deponessero per una gravità indiziaria in ordine al delitto associativo poiché ritenuta assente la affectio societatis in capo al LA ritenuto "mero" fornitore di sostanza stupefacente di IL RA. 7 5. Manifestamente infondato e, prima ancora inammissibile, risulta, ancora, il terzo motivo. 5.1. Si rileva, innanzi tutto, che dal provvedimento impugnato si rileva che la difesa aveva eccepito innanzi al Tribunale del Riesame la sola insussistenza di gravità indiziaria in relazione ai delitti fine, e che, pur non risultando dal riassunto -non impugnato- dei motivi sottoposti al collegio di merito accenno alcuno in ordine alla richiesta di eventuali misure gradate rispetto a quella applicata con l'ordinanza genetica, il Tribunale -che già verificando la sussistenza delle esigenze di cautela aveva valorizzato non solo la pletora di delitti fine ascrivibili al LA, «tali da denotare una stabile e tutt'altro che occasionale intraneità al contesto del narcotraffico locale, ma anche i due precedenti maturati per lo stesso fatto e per i quali il ricorrente ha conseguito in passato pena detentiva», così concludendo per un profilo di «soggetto stabilmente dedito allo smercio di sostanze stupefacenti conseguendo un giudizio di assoluta sfiducia a che lo stesso possa in futuro astenersi dalla commissione di delitti della stessa indole, qualora nei suoi confronti non venisse applicata alcuna misura di cautela»- ha validato in toto la scelta della misura massimamente afflittiva operata dal primo giudice, espressamente motivando sulla inefficacia di una misura domiciliare ad nfrenare la reiterazione di reati della stessa specie «perché dal privato domicilio il ricorrente potrebbe agevolmente reiterare condotte di detenzione di stupefacente nonché di cessioni a terzi, mediante comunicazioni che potrebbe avere o con strumenti informatici o per interposta persona», e, comunque, per via del precedente per evasione, idoneo, a «denotare in mod,o chiaro l'insofferenza e l'incapacità del medesimo a rispettare spontaneamente gli obblighi a lui legalmente imposti», così motivatamente giungendo ad un giudizio di concreta inidoneità, nel caso di specie, di qualsivoglia misura più blanda, ivi compresa quella domiciliare eventualmente anche ove assistita da presidi di controllo elettronici. 5.2. Si rammenta che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui «[I]n tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela», così, da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. 18/07/2023 ) Rv. 284982 - 01. 5.3. Il precedente per evasione è stato correttamente valorizzato insieme con i procedimenti pendenti e con il saldo inserimento nel contesto criminale connesso 8 all'illecito traffico di sostanze stupefacenti (ampiamente dedotte nella sede motivazionale deputata all'accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari), con motivazione che, conseguente a valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ha dato atto della ostatività di tale elemento alla sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. Per converso la critica svolta è generica, anche quanto alla contestazione della valenza del precedente per evasione, cui ha fatto riferimento il Tribunale, ed a proposito del quale la difesa si è limitata ad evidenziare come non fosse stato esplicitato nel provvedimento l'epoca dello stesso, senza esplicitare in che modo ed a quali fini tale carenza possa rilevare per confutare la fondatezza della evasione. Così prospettando peraltro, ancora una volta, la necessità di una inammissibile ingerenza di questa Corte nel merito della rilevanza di generici profili cronologici ai fini della proporzionalità della misura. 6. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi con onere per il solo LA, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna LA IM al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla ca. ncelleria per gli adempimenti di cui all'art..94, comma 1-ter, disp. .att. cod.proc.pen.. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 20507 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 04/02/2026 1. Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria -in accoglimento della istanza di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 27 agosto 2025 con cui era stata applicata al prevenuto la misura custodiate massima- ha annullato l'ordinanza genetica in relazione al capo 1) di provvisoria contestazione e confermato, nel resto, l'impugnata ordinanza. 2. Ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Con l'unico motivo svolto denuncia, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizi di motivazione in ordine alla esclusa gravità indiziaria per il eahr delitto provvisoriamente contestato di cuin.) di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, in difetto di adeguata considerazione e valorizzazione della frequenza delle cessioni, dei quantitativi di sostanza ceduta, della veste di stabile consapevole rifornitore del gruppo. 3. LA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato atre motivi. 3.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge -art. 192 cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, in ordine alla valutazione del compendio intercettivo ed alla interpretazione del linguaggio criptico, asseritamente interpretato sul presupposto dell'essere il ricorrente gravato da precedenti specifici. 3.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge -artt. 273 e 292 cod.proc.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati-fine contestati. 3.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione di legge -artt. 274 e 275 cod.proc.pen.- in ordine alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, con, in particolare, violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità che presidiano la materia, e correlato vizio di motivazione, asseritamente illogica ed apparente, generico essendo l'argomento relativo alla possibilità di reiterazione dal domicilio, ed erroneo ed illogico risultando il valore dirimente attribuito al precedente per evasione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono, entrambi, inammissibili. Il ricorso del Procuratore della Repubblica 1. Si osserva e si richiama, in via preliminare, che uniforme giurisprudenza di questa Corte ritiene che) in tema di misura cautelari personalb allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti. Si aggiunge che, comunque, mai è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e),, stesso codice, per censurare l'omessa o,erronea valutazione, degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza ri. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, [...], Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, [...], Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, [...], Rv. 274191; Sez. U, 3 Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, [...], Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 2. Ciò posto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica censura la valutazione operata dal Tribunale in ordine allo spessore della gravità indiziaria, nel caso di specie esclusa, svolgendo, dunque, una censura di merito, in quanto a dispetto del nomen del vizio denunciato tende, sostanzialmente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, [...], Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884). 3. Coerente e senz'altro non manifestamente illogica risulta, invece, la valutazione operata dal Tribunale, che ha evidenziato come la condotta di LA avesse avuto come unico riferimento il RA, senza la presenza di alcun elemento ulteriore che potesse far ipotizzare la consapevolezza che la cessione di sostanza stupefacente, in suo favore alimentasse il sodalizio di riferimento, affermazione tenuta ferma al cospetto della (nuovamente) ipotizzata affectio societatis da parte di LA;
il tribunale ha valorizzato un rapporto di rifornimento diretto (al solo RA) nelle occasioni ricomprese nelle contestazioni provvisorie afferenti alle corrispondenti cessioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana, rilevando che da nessun elemento -conoscibile all'indadato emergesse che allo stesso fosse nota la circostanza che il RA avesse dietro di sé un articolato sodalizio, evenienza che non emergeva neppure qualora si fosse inteso valorizzare gli elementi la cui valutazione si afferma sia stata pretermessa ("contesto criminale" e dato quantitativo dal quale si assume dovrebbe ricavarsi il necessario coinvolgimento nell'ambito di un contesto associativo dell'acquirente e del venditore che avrebbe interessato peraltro solo una delle forniture), in tal senso proponendo una diversa lettura del significato delle intercettazioni che facevano riferimento alla solidità e convenienza del canale di approvvigionamento e i fatti inizialmente contestati in concorso con RA e AR IN in merito ai quali sono stati esclusi i gravi indizi 4 di colpevolezza e che comunque non sono idonei a validare la circostanza che il LA conoscesse l'AR (e tantomeno che costui fosse associato). Si tratta di circostanze, peraltro, che nel ricorso sono fatte seguire da considerazioni ipotetiche circa la conoscenza dell'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico le cui ragioni, integrano proprio quelle preclusioni cui si è sopra fatto sopra cenno, tentando di sottoporre al vaglio della Corte elementi (pure scarsamente significativi di cui si contesta l'interpretazione offerta dal Tribunale) che si chiede di apprezzare nonostante adeguata e per nulla illogica motivazione resa in punto di esclusa partecipazione al sodalizio da parte dell'indagato. 4. Il motivo è comunque manifestamente infondato. 4.1. Il Tribunale del Riesame ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Corretta è l'individuazione dei canoni giurisprudenziali secondo cui per poter sostenere una appartenenza associativa, per cui non è sufficiente la mera stabilità di un rapporto di fornitura, ed è indispensabile la prova della consapevolezza e della volontà del soggetto di inserirsi in una struttura organizzata, fornendo un contributo funzionale alla vita e al rafforzamento del sodalizio (ex multis, da ultimo, per l'individuazione del requisito soglia per ritenere la condotta contestata, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 01, «[I]n tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiest,a la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale». La condotta di partecipazione non è, quindi, integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singOlo associatd, anche se di livello . apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, Sentenza n. 9689 del 2024 , n.m., e Sez. 6, n. 34563 dei 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692). La condotta di partecipazione richiede, infatti, la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, cit.). 5 4.2. Neppure la proposta lettura -si ribadisce in questa sede comunque inammissibile- del singolo reato-fine nella sua significazione di dedotta gravità per il rilievo del dato ponderale può contraddire la valutazione svolta dai giudici di merito. Vero che questa Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacente, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06), si osserva come nel caso di specie il genericamente dedotto "contesto criminale" non può ex se sopperire all'evidenziata lacuna in ordine al requisito della affectio societatis, pervenendosi, altrimenti, all'automatica responsabilità o sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico, che invece necessita (nei limiti della attuale fase cautelare) di specifico accertamento, sul presupposto della valenza assorbente e risolutiva delle singole condotte delittuose ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 sol perché realizzate in contesti territoriale ad alto indice criminale. 4.3. L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali principi, rilevando, con motivazione scevra da vizi, come mancasse proprio la prova di tale inserimento consapevole. I rapporti erano intrattenuti esclusivamente con RA, e gli elementi addotti dal ,Procuratore ricorrente non appaiono, per come indicati, idonei a superare tale constatazione. 4.4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso. Il ricorso di LA IM. 1. Valgono ovviamente anche per l'indagato le considerazioni sopra svolte in ordine ai limiti della cognizione di questa Corte in caso di impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari personali di cui al superiore § 1. 2. Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, [...], n.m.), insomma, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a 6 quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507). Ciò determina l'inammissibilità di tutti quei profili (come si vedrà dettagliatamente in appresso) che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, [...], Rv. 279005 - 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie. 3. Ciò posto, si osserva quanto ai motivi primo e secondo che, a questo punto, possono esser trattati congiuntamente, che l'ordinanza ha valutato e valorizzato il chiaro tenore delle captazioni, che il ricorrente vorrebbe genericamente leggere in maniera riduttiva, e il contesto di riferimento che vedeva il RA, acquirente, esponente di articolazione associativa dedita al narcotraffico. Si tratta di elemento, neppure confutato dal ricorso che, nel criticare il giudizio che ha condotto il Collegio cautelare a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, ha poi tralasciato la parte della decisione ove si rileva come i motivi di gravame fossero generici nella parte in cui erano riferibili a plurimi fatti di reato contestati in via provvisoria senza alcuna specifica puntuale censura rivolta alle differenti captazioni da cui emergeva un linguaggio neppure tanto criptico nell'indicare l'oggetto delle conversazioni tanto da consentire l'individuazione, secondo il prezzo di riferimento, della tipologia di stupefacente oggetto della illecita cessione. 4. Manifestamente infondata oltre che generica intrinsecamente ed estrinsecamente, risulta la tesi (secondo motivo) secondo cui il venir meno della gravità indiziaria in ordine al delitto associativo di cui al capo 1) riverbererebbe effetti sulle contestazioni dei reati fine, essendo gli stessi sorretti da autonomo compendio investigativo adeguatamente apprezzato nella parte in cui è stato valorizzato il chiaro tenore delle captazioni, ed è stato ritenuto irrilevante che gli stessi fatti non deponessero per una gravità indiziaria in ordine al delitto associativo poiché ritenuta assente la affectio societatis in capo al LA ritenuto "mero" fornitore di sostanza stupefacente di IL RA. 7 5. Manifestamente infondato e, prima ancora inammissibile, risulta, ancora, il terzo motivo. 5.1. Si rileva, innanzi tutto, che dal provvedimento impugnato si rileva che la difesa aveva eccepito innanzi al Tribunale del Riesame la sola insussistenza di gravità indiziaria in relazione ai delitti fine, e che, pur non risultando dal riassunto -non impugnato- dei motivi sottoposti al collegio di merito accenno alcuno in ordine alla richiesta di eventuali misure gradate rispetto a quella applicata con l'ordinanza genetica, il Tribunale -che già verificando la sussistenza delle esigenze di cautela aveva valorizzato non solo la pletora di delitti fine ascrivibili al LA, «tali da denotare una stabile e tutt'altro che occasionale intraneità al contesto del narcotraffico locale, ma anche i due precedenti maturati per lo stesso fatto e per i quali il ricorrente ha conseguito in passato pena detentiva», così concludendo per un profilo di «soggetto stabilmente dedito allo smercio di sostanze stupefacenti conseguendo un giudizio di assoluta sfiducia a che lo stesso possa in futuro astenersi dalla commissione di delitti della stessa indole, qualora nei suoi confronti non venisse applicata alcuna misura di cautela»- ha validato in toto la scelta della misura massimamente afflittiva operata dal primo giudice, espressamente motivando sulla inefficacia di una misura domiciliare ad nfrenare la reiterazione di reati della stessa specie «perché dal privato domicilio il ricorrente potrebbe agevolmente reiterare condotte di detenzione di stupefacente nonché di cessioni a terzi, mediante comunicazioni che potrebbe avere o con strumenti informatici o per interposta persona», e, comunque, per via del precedente per evasione, idoneo, a «denotare in mod,o chiaro l'insofferenza e l'incapacità del medesimo a rispettare spontaneamente gli obblighi a lui legalmente imposti», così motivatamente giungendo ad un giudizio di concreta inidoneità, nel caso di specie, di qualsivoglia misura più blanda, ivi compresa quella domiciliare eventualmente anche ove assistita da presidi di controllo elettronici. 5.2. Si rammenta che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui «[I]n tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela», così, da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023 Cc. (dep. 18/07/2023 ) Rv. 284982 - 01. 5.3. Il precedente per evasione è stato correttamente valorizzato insieme con i procedimenti pendenti e con il saldo inserimento nel contesto criminale connesso 8 all'illecito traffico di sostanze stupefacenti (ampiamente dedotte nella sede motivazionale deputata all'accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari), con motivazione che, conseguente a valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ha dato atto della ostatività di tale elemento alla sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. Per converso la critica svolta è generica, anche quanto alla contestazione della valenza del precedente per evasione, cui ha fatto riferimento il Tribunale, ed a proposito del quale la difesa si è limitata ad evidenziare come non fosse stato esplicitato nel provvedimento l'epoca dello stesso, senza esplicitare in che modo ed a quali fini tale carenza possa rilevare per confutare la fondatezza della evasione. Così prospettando peraltro, ancora una volta, la necessità di una inammissibile ingerenza di questa Corte nel merito della rilevanza di generici profili cronologici ai fini della proporzionalità della misura. 6. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi con onere per il solo LA, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna LA IM al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla ca. ncelleria per gli adempimenti di cui all'art..94, comma 1-ter, disp. .att. cod.proc.pen.. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026