Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11835 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11835/02 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE - Oggetto 蠱 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 19642/99 Consigliere Cron..29444 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 20/02/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IR RI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA',2002 dagli avvocati 779 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 5203/99 del Tribunale di -TORINO, depositata il 17/08/99 R.G.N. 693/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Torino, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da IR OF nei confronti dell'Inail per l'accertamento del diritto ad una rendita da malattia professionale (ipoacusia), ritenendo decorso il termine triennale entro il quale deve essere proposta la domanda per l'accertamento del diritto medesimo. Richiamati i precedenti giurisprudenziali relativi al dies a quo del periodo di proponibilità della domanda, coincidente con quello della manifestazione della malattia e con quello della domanda amministrativa ove il superamento della soglia di indennizzabilità si verifichi successivamente, rilevava il Tribunale che nel caso concreto il danno acustico era valutabile nella misura del 15% già dal 1 luglio 1992, secondo gli accertamenti medici richiamati dalla C.T.U. di primo grado;
che l'assicurato era stato adibito a mansioni diverse dal novembre dello stesso anno in conseguenza della accertata patologia;
che, quindi, quantomeno da tale data, doveva ritenersi acquisita la consapevolezza del superamento della soglia invalidante, ovvero decorrente il dies a quo del termine triennale che, alla data della successiva denuncia all'Inail del 30 aprile 1996, doveva considerarsi irrimediabilmente decorso. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione IR OF, censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito l'Istituto con controricorso, resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente violazione degli artt. 112 e 135 del d.p.r. n. 1124/65, degli artt. 2935, 2697, 2729 c.c., degli artt. 113, 115, 116 3 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, ritenendo che, al fine della individuazione del dies a quo della prescrizione triennale, erroneamente considerato dal Tribunale quello coincidente con il 1.7.92, data dell'accertamento medico del superamento della soglia invalidante, o comunque con il novembre 92, data in cui furono mutate le mansioni del ricorrente per la patologia accertata, deve aversi riguardo alla consapevolezza soggettiva dell'assicurato e cioè al convincimento di versare nelle condizioni di indennizzabilità avendo ormai raggiunto la soglia minima dell'11%: consapevolezza che non poteva sussistere alla data della audiometria, come ritenuto dal Tribunale, non avendo altrimenti l'assicurato proposto la successiva domanda in data 30 aprile 1996. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso deve essere rigettato, condividendo l'orientamento precedente (Cass. 24 luglio 1998, n. 7282, Cass. 15 dicembre 2000 n. 15822) per il quale "il dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'Inail la rendita per inabilità permanente da malattia professionale deve essere individuato nel momento in cui vi sia la manifestazione della malattia professionale, da intendere come il fatto o il concorso di fatti che dia certezza della malattia stessa e della sua conoscibilità da parte dell'assicurato. Tale momento coincide generalmente con l'accertamento medico dei postumi dell'incapacità lavorativa determinata dal suddetto stato, in riferimento alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile, a meno che, in base a quanto affermato da Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 1991, l'interessato adduca, e in caso di contestazione dimostri, che al momento della manifestazione l'inabilità non aveva raggiunto il grado minimo previsto dalla legge per dar luogo a diritto alla rendita". Circostanza quest'ultima che non si è verificata nel caso di specie.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. ricorso, nulla le speseper
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso il 20 febbraio 2002. Il Cons. Est. Il Presidente ahutí Parade h ellIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 70.60.2002 IL CANCELLIERE Horsle 5