Sentenza 22 marzo 2023
Massime • 4
In caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale.
L'atto di appello del pubblico ministero in materia cautelare, vigente l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere presentato anche a mezzo di persona incaricata, addetta all'ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, non suscettibile di essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso.
La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto.
In tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela.
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Massima Nel giudizio cautelare, la gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. richiede la presenza di elementi dotati di consistenza logica e rappresentativa tali da fondare una qualificata probabilità di colpevolezza; nondimeno, l'unicità dell'elemento indiziario, specie se incerto o contestato sotto il profilo fonico, non può da sola giustificare l'applicazione della misura cautelare, in assenza di riscontri circa la stabilità, la consapevolezza e l'effettività del contributo partecipativo al sodalizio criminoso. (Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2025, dep. 21 ottobre 2025, n. 34335). La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 21/10/2025), n.34335 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2023, n. 31022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31022 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 senza discussione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
letta la requisitoria del Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31022 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Milano, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero ed in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 28 settembre 2022, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IO CH con riferimento ai reati di cui ai capi 1, 2, 3 (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), 4, 5, 6, 7 (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), 8 (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) e 8-bis (art. 648-ter.1 cod. pen.) della richiesta del pubblico ministero. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a quattro motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 582 e 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. stabilite a pena di inammissibilità, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lettere c) ed e), cod. proc. pen.). Sostiene che, nel caso in esame, l'atto di appello risulta sottoscritto dal pubblico ministero e depositato in cancelleria da tale "Fabio Suppressa" con la semplice dicitura "per il P.M. Dott. Storari", senza alcuna ulteriore indicazione né dell'avvenuta identificazione, né del vincolo che legherebbe detto soggetto all'Ufficio del pubblico ministero. Per tali motivi, non emergerebbe con certezza la circostanza che l'atto sia stato presentato e depositato da personale in servizio presso la Procura della Repubblica, legato da vincoli lavorativi e di collaborazione con il pubblico ministero non essendo indicato il rapporto che lega l'incaricato al deposito con il titolare del potere di impugnazione. Ne discende, ad avviso del ricorrente, che la qualità di incaricato avrebbe dovuto essere ben descritta al momento del deposito dell'atto attraverso la qualificazione e successiva ricognizione del soggetto stesso e del suo rapporto con l'ufficio di provenienza. Né, sotto altro profilo, si è proceduto all'identificazione dello stesso o, in limine, all'evidenziazione che trattavasi di soggetto noto perché conosciuto personalmente dal Pubblico Ufficiale ricevente, conseguendo da tutto ciò l'inammissibilità genetica dell'impugnazione cautelare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla / / l 2 ‘,,..°Th sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 606, comma 1, lettere b) ed e). cod. proc. pen.). Osserva che l'illogicità dell'ordinanza impugnata risulterebbe evidente dal fatto che il Tribunale del Riesame, facendo propri i percorsi logici sviluppati dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, non si sia minimamente confrontato con le diverse argomentazioni espresse dal giudice per le indagini preliminari. Non si comprenderebbero, pertanto, le ragioni per cui sulla base del medesimo compendio indiziario sia stata rilevata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente e senza, peraltro, l'indicazione dei riferimenti secondo cui le tre società cartiere nazionali Media RV, MK RO e ADS Management TI, fossero riconducibili all'indagato, circostanza sulla quale il pubblico ministero procedente aveva poggiato l'intero impianto accusatorio e che non era stata, invece, ravvisata dal Giudice per le indagini preliminari, come si evince dal rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare. In questa prospettiva, il Tribunale del Riesame, ad avviso del ricorrente, si sarebbe sottratto all'onere di fornire una motivazione rafforzata, necessaria anche in materia di misure cautelari, in considerazione della completa assenza di mutamenti del materiale probatorio, sottoposto prima al vaglio del Giudice per le indagini preliminari e poi al vaglio del giudice del Riesame, i quali hanno, pertanto, fornito, sulla base del medesimo compendio processuale, opposte valutazioni. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in relazione ai requisiti della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della medesima esigenza cautelare nonché l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 292, comma 2, lettera c-bis) cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen.). Assume che il giudice del Riesame sarebbe incorso nella violazione dell'art. 292, comma 2, lettera c-bis) cod. proc. pen. contravvenendo ai principi contenuti nella disposizione richiamata per non aver tenuto contro del tempo trascorso dalla commissione dei presunti reati. Il ricorrente, inoltre, sottolinea come detta norma richieda che l'ordinanza che dispone la misura cautelare debba contenere, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma 3 valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure. Aggiunge che il giudice della cautela si sarebbe completamente "appiattito" sulle argomentazioni dedotte dal pubblico ministero nei propri motivi d'appello, senza tuttavia procedere ad autonome valutazioni critiche volte a dare contezza alle censure mosse dalla difesa in punto di sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe poi ritenuto l'esistenza del pericolo di reiterazione del reato alla luce del fatto che, per anni, il ricorrente si sarebbe dedicato all'attività contestata, iniziata ancor prima dei fatti di cui al presente procedimento e che sarebbe sfociata con la condanna in altro giudizio, conclusosi nell'ottobre del 2021, cosicché l'indagato avrebbe continuato nelle stesse attività fraudolenti con altre società, che si sarebbero poste in continuità con quelle per le quali risultava già imputato in altro processo, ma senza considerare che il ricorrente era stato assolto dai capi di imputazione riguardanti proprio le società estere. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'inosservanza o dell'erronea applicazione dell'art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. nonché della mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità nel caso concreto dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari sebbene corredata anche con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. nonché della mancanza della motivazione in relazione all'adeguatezza o meno delle misure coercitive o interdittive applicabili cumulativamente in luogo della custodia cautelare in carcere (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). Osserva come il mutamento normativo, operato soprattutto dalla L. n. 47 del 2015, imponga al giudice della cautela personale, qualora non si sia, come nella specie, in presenza di presunzioni cautelari, un onere stringente di motivazione per giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere al posto degli arresti domiciliari e, comunque, di motivare in ordine alle ragioni per le quali risultino inadeguate le altre misure coercitive e interdittive "anche se applicate cumulativamente". Al cospetto di una motivazione del tutto omessa su tali decisivi punti del tema cautelare, il ricorrente, peraltro, ricorda come, in materia di arresti domiciliari, l'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. richieda espressamente al giudice della cautela che, qualora intenda disporre la custodia cautelare in carcere, «deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1», onerandolo pertanto di una stringente e immancabile motivazione in proposito. Diversamente, nel caso di specie, il Tribunale del Riesame avrebbe omesso qualunque motivazione sul punto, avvalorando in tal modo quanto dedotto dal difensore, ovvero di aver confezionato un'ordinanza che non ha tenuto conto né 4 della nuova formulazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né del nuovo disposto di cui all'art. 275, comma 3 -bis stesso codice, violazione che disattenderebbe non solo i criteri cui si ispirano i citati articoli del codice di rito, ma altresì il principio del "minore sacrificio necessario", di cui alla sentenza n. 48 del 2015 della Corte Costituzionale, secondo cui la compressione della libertà personale deve essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze del caso concreto, disponendo il giudice di un ventaglio di misure con "pluralità graduata", tali da rendere inaccettabili interpretazioni che comportino automatismi nell'applicazione della misura custodiale in carcere. In altri termini, ad avviso del ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulterebbe del tutto apparente e fondata su mere clausole di stile, frutto di una valutazione congetturale ed apodittica, anche laddove è stato affermato che il ricorrente avrebbe dimostrato di non possedere alcuna capacità autocustodiale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha replicato alle conclusioni formulate dal Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento delle doglianze formulate con l'atto di impugnazione ed ha rimarcato, in particolare, la mancanza dell'attualità delle esigenze cautelari e la violazione del principio di adeguatezza nella scelta della misura di massimo rigore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, sulla base del quarto motivo, mentre i primi tre motivi di gravame sono infondati e, in larga parte, inammissibili. 2. Partendo dall'esame del primo motivo con il quale il ricorrente eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero per non essere stato l'atto presentato personalmente dallo stesso, né a mezzo di incaricato, in mancanza di una espressa spendita o dimostrazione di tale qualifica da parte del soggetto che ha presentato l'atto, la doglianza non è fondata. Va innanzitutto chiarito che, nel caso in esame, l'atto dell'appello cautelare risulta sottoscritto dal pubblico ministero ed è stato depositato in Cancelleria da soggetto determinato ("Fabio Suppressa") su incarico del pubblico ministero ("per il PM dott. Storari"). La disposizione, ex art. 582, comma 1, cod. proc. pen. (nella versione applicabile al caso in esame e ratione temporis vigente, posto che il comma 1 è 5 stato modificato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha anche introdotto il comma 1-bis, il quale faculta, in futuro, le sole parti private alla presentazione personale o tramite incaricati dell'atto di impugnazione, norme, entrambe, non ancora vigenti), riconosce al soggetto (parti private e pubblico ministero) che propone l'impugnazione il potere di presentare l'atto, oltre che personalmente, anche per mezzo di un incaricato. Va infatti ricordato che tale modalità di presentazione - vale a dire rapportata alla vigenza del primo comma dell'art. 582 cod. proc. pen. nella formulazione dettata dal codice di rito del 1988 - continua ad applicarsi, alla luce dell'art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 del precitato art. 87, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Ciò posto, sulla scorta di un'interpretazione letterale del dettato normativo, è stato affermato, ai fini dell'impugnazione tramite incaricati, che la veste di nuncius può essere assunta da qualsiasi persona - indipendentemente dalle sue qualità o dalle relazioni con il soggetto che ha diritto all'impugnazione - senza particolari limitazioni per quanto attiene alla forma del mandato, che può essere conferito anche oralmente. Né si è ritenuta necessaria l'autenticazione della sottoscrizione dell'impugnante (ex multis, Sez. 1, n. 5045 del 23/04/1997, Palmieri, Rv. 207649 - 01) ed analogo principio le Sezioni Unite avevano espressamente fissato per la presentazione dell'impugnazione della parte privata a mezzo di incaricato (Sez. U, n. 8141 del 29/05/1992, Caselli, Rv. 191180 - 01). Si deve, pertanto, ritenere che l'atto di appello del pubblico ministero in materia cautelare, sino a quando entrerà in vigore, come in precedenza precisato, in nuovo testo dell'art. 582 cod. proc. pen., può essere presentato, a norma dell'art. 582 cod. proc. pen., ratione temporis vigente, richiamato dal combinato disposto degli artt. 309, comma 4, e 310, comma 2, cod. proc. pen., anche a mezzo di persona incaricata addetta all'ufficio della procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso (Sez. 2, n. 35345 del 12/06/2002, Cordella, Rv. 222920 - 01). 6 Pertanto, l'eventuale omessa indicazione, da parte della cancelleria, della qualità di incaricato in capo al presentatore dell'atto di impugnazione, non può farsi ricadere sulla parte impugnante con una declaratoria di inammissibilità del gravame, tanto più quando si tratti di persone note al pubblico ufficiale addetto alla ricezione, con la conseguenza che, ai fini della certezza circa l'autenticità della sottoscrizione dell'atto di impugnazione, la prova può essere data anche ex post e senza formalità sacramentali, potendo ritenersi sufficiente l'annotazione riportata nei registri di passaggio, che ne documentino la trasmissione, oppure, come accaduto nel caso di specie, dalla stessa dichiarazione resa dal pubblico ministero in udienza che ha ribadito la trasmissione dell'atto tramite un proprio collaboratore e tanto vale certamente a fornire garanzie circa l'autenticità della sottoscrizione. 3. Anche il secondo motivo non è fondato. 3.1. Va, in primo luogo, chiarito che - nel caso di ribaltamento da parte del Tribunale, in funzione di giudice dell'appello de libertate, di una precedente decisione di rigetto della domanda cautelare emessa dal primo giudice - è soltanto necessario un confronto critico rispetto al contenuto della pronuncia riformata, nel senso che il secondo giudice non può e non deve ignorare le ragioni che hanno indotto il primo giudice a rigettare la domanda cautelare ma deve, se ed in quanto decisive, confrontarsi specificamente con esse, prendendole in carico e superandole con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale a sua disposizione, e nei limiti richiesti dallo standard cognitivo dettato per l'emanazione dei provvedimenti cautelari. Infatti, la ragione per la quale, in materia di impugnazioni cautelari, risulta improprio il riferimento alla nozione della cosiddetta "motivazione rafforzata", si spiega sulla base del diverso standard cognitivo, sia sotto il profilo probatorio e sia sotto quello procedimentale, che governa il procedimento principale rispetto al procedimento incidentale de libertate. Mentre il primo richiede, quale parametro giustificativo della sentenza di condanna, il superamento di "ogni ragionevole dubbio", il secondo richiede, quale parametro giustificativo del provvedimento restrittivo, una qualificata probabilità di colpevolezza ossia l'esistenza di elementi a carico dell'indagato che, di natura logica o rappresentativa, contengono "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova e che, quindi, non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'incolpato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, restando immutato il quadro indiziario o modificandosi attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di prova a carico, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità (ex multis, v. Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002 - 01). 7 Tuttavia questa diversità sostanziale - e, come sarà più chiaro in seguito, anche strutturale - non esclude e, anzi, impone che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, dovendosi dare continuità all'orientamento per il quale, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio cautelare, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile e superato sulla base di altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243 - 01). Ciò precisato, rilevanti e significative sono, poi, le differenze strutturali, dal punto di vista procedimentale, che connotano il procedimento principale da quello incidentale de líbertate e che si riflettono sul tema relativo all'obbligo o meno della motivazione rafforzata. A parte la diversità di schema - essendo quello incidentale, per definizione, improduttivo di effetti rispetto al procedimento principale in quanto esclusivamente funzionale agli scopi che il legislatore si ripromette di perseguire con la sua introduzione nell'ordinamento processuale - rileva soprattutto la circostanza che, mentre il primo ammette o impone, in determinati e tassativi casi, al giudice di secondo grado di acquisire materiale probatorio utile o necessario per la decisione, il secondo, da un lato, esclude, senza eccezioni, che il secondo giudice possa esercitare poteri istruttori e, dall'altro, ammette che soltanto le parti, a determinate condizioni e nel rispetto del contraddittorio nonché del limite del devolutum, possano produrre elementi diretti ad arricchire il materiale processuale sul quale è stata fondata la decisione cautelare impugnata (argumenta, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001 - 01 e in motivazione;
Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004; Donelli, Rv. 227357 - 01 e in motivazione). Logico corollario di tale diversità procedimentale è che il giudice dell'appello cautelare si trova, di regola, a decidere su un corredo probatorio identico a quello del primo giudice, con la conseguenza che la pars costruens del suo ragionamento, dopo avere svolto quella destruens e cioè la parte critica, non può giovarsi di un novum sul quale fondare una maggiore persuasività della decisione di riforma sicché le divergenze, in mancanza di ulteriori elementi di prova, si radicano intorno a dissensi che raramente sono di tipo qualificatorio ma che, sovente, sono invece di tipo prettamente probatorio. Sul punto, con orientamento al quale va datek i continuità, la Corte ha chiarito (Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, in motivazione) che, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente 8 che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, perché, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è appunto necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. Tuttavia, nel procedere alla verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593 - 01). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha preso in considerazione, disattendendoli con accurata motivazione, i punti decisivi del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta cautelare, fornendo, come sarà più chiaro in seguito, giustificazioni accettabili circa l'esercizio del potere cautelare, adempiendo, in tal modo, agli stessi obblighi di motivazione vincolata (ex art. 292 cod. proc. pen.) che la legge processuale pone a carico del primo giudice della cautela nel caso di accoglimento della domanda cautelare e, allo stesso modo, anche del giudice dell'impugnazione nel caso di accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero. 3.2. In secondo luogo, il Tribunale cautelare ha correttamente riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo provata, a livello cautelare, l'esistenza di un meccanismo fraudolento, posto in essere dal ricorrente (con specifico ruolo di promotore, organizzatore e capo), finalizzato all'evasione IVA ed alla distrazione di liquidità dai conti bancari di molteplici società clienti e da quelli di società riconducibili all'indagato, attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, anche a livello comunitario (con drenaggio, infine, delle risorse verso paesi extra UE). Più nel dettaglio, il Collegio cautelare ha spiegato come il programma criminoso fosse stato realizzato attraverso l'avvicendamento di una serie di veicoli societari (e, in particolare, attraverso Media RV S.r.l., MK RO S.r.l. e ADS Management TI S.r.l.), tutti riconducibili all'indagato. Con specifico riferimento alla Media RV S.r.I (sebbene il modus operandi fosse in realtà invariato anche per le altre predette società), il programma criminoso risultava così articolato: a) in primo luogo, la Media RV S.r.I emetteva nei confronti delle società clienti nazionali fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con causale relativa a servizi pubblicitari, consistenti nell'utilizzo di gadget di modico valore e/o nella realizzazione di minimali servizi di sponsorizzazione, prestazioni che non venivano effettivamente eseguite, se non per una minima parte;
b) le società clienti beneficiavano così di indebite detrazioni 9 di VA e contestualmente veniva fornita una giustificazione per la distrazione di somme di denaro dai conti correnti mediante l'effettivo pagamento delle fatture in parola. A questo punto, le somme presenti sui conti della Media RV S.r.l., di cui agli incassi delle fatture attive emesse, venivano ulteriormente distratte mediante transazioni finanziarie eseguite per il pagamento di fatture relative ad operazioni inesistenti provenienti da fornitori comunitari (in realtà mere cartiere - una società polacca e diverse società bulgare, tra cui la ADG RV Eood - riconducibili indirettamente al ricorrente). In tal modo, le fatture emesse da tali società estere assolvevano ad un duplice scopo: da una parte, permettevano alle società stesse di vantare dei costi da utilizzare in contrapposizione ai ricavi scaturenti dalle fatture false emesse e, dall'altro, giustificavano documentalmente il trasferimento delle risorse finanziarie incassate dai clienti italiani sui conti delle società estere. Tra questi fornitori risultavano anche alcune cartiere italiane (la Promo RV, la RPD RV e la Multiservice), la cui funzione era quella di neutralizzare l'VA dovuta sulle fatture false emesse nei confronti dei clienti italiani, considerato che le fatture passive intracomunitarie necessarie a giustificare i trasferimenti finanziari all'estero, in quanto neutre ai fini dell'VA, non sarebbero state idonee a tale finalità. A fronte dei costi generati dalle false fatture passive italiane e comunitarie (per bilanciare costi e ricavi), venivano emesse false fatture, mai effettivamente incassate, nei confronti di società moldave, non soggette all'IVA. Inoltre, dalla disamina degli estratti conto dei due fornitori comunitari (precisamente la CVM WORLD RO Sp.Z.o e la M.S. Multiservice Solution Sri Eood) era emerso che le somme provenienti dalla Media RV S.r.l. risultavano poi ulteriormente dirottate verso soggetti extra-UE, tra i quali figuravano una società svizzera (la SIEK S.A.), esercente attività di consulenza, e altre società, con sede ad Hong Kong, in Cina e negli Emirati Arabi Uniti, operanti nel settore delle pietre preziose. E' stata pertanto ritenuta provata l'esistenza di un sistema di fraudolento utilizzo dei meccanismi VA, coordinato in modo da garantire la sistematica evasione ad una cospicua serie di "clienti" italiani, ai quali veniva retrocesso il contante degli importi delle false fatture, previa decurtazione della percentuale convenuta, ed ulteriore drenaggio di tali risorse verso conti esteri. L'operatività, in questi termini, di detto meccanismo è stata ancorata a molteplici elementi, ossia: nell'assoluta inconsistenza/inesistenza delle prestazioni descritte nelle fatture;
nella parallela apparenza delle società che risultavano fornitrici;
nella creazione di un complesso meccanismo a catena che consentiva di fare uscire verso società estere (prima UE poi extra UE) gli importi così illecitamente conseguiti. 1 0 Sulla base di tale solida piattaforma indiziaria, qui riassunta, il Collegio cautelare ha ritenuto, attraverso una compiuta e articolata motivazione, che il materiale probatorio, posto a fondamento della richiesta cautelare e dell'atto di impugnazione, andasse letto in maniera coordinata e non parcellizzata, valorizzando, in particolare, il significato che ogni singolo elemento indiziario assumeva nella coordinazione con gli altri, contribuendo a delineare un quadro indiziario solido, pienamente integrante il requisito della gravità. Nel pervenire a tale conclusione il tribunale cautelare ha posto in rilievo le risultanze delle indagini, dimostrative dell'esistenza di un complesso ed articolato sistema fraudolento (sopra sinteticamente descritto) del quale anche il GIP aveva riconosciuto operatività e caratteristiche ma erroneamente escludendo che le società artefici di tale meccanismo fossero riconducibili al ricorrente. Invece, gli accertamenti eseguiti sulla successione delle società Media RV S.r.l., MK RO, e ADS Management TI S.r.l. nonché gli accertamenti compiuti attraverso le sommarie informazioni testimoniali rese da svariati soggetti (LO ZZ, DO IO, TU IZ, DA PI), che avevano avuto a che fare — a vario titolo — con dette società, davano riscontro sia in ordine alla inesistenza o apparenza delle prestazioni fornite, sia sulla riconducibilità delle stesse a IO CH. Alle acquisizioni degli elementi di prova orale, già dimostrativi del coinvolgimento del ricorrente nel meccanismo fraudolento, seguivano gli accertamenti eseguiti per il tramite delle banche dati, che davano conto della costante caratteristica delle società che si succedevano nel tempo, ossia, intestazione a prestanome, mancato rinvenimento della contabilità, utilizzo dei medesimi dipendenti, dei medesimi fornitori (una, R.P.D. RV srl, cartiera, e altre — tra le quali una — CVM World RO, ubicata in Polonia — che girava contestualmente le somme all'arrivo dall'Italia — e dalla MK RO in particolare — verso Svizzera e Hong Kong. Oltre ad alcuni riscontri rinvenuti su diversi smartphone (v. pag. 8 dell'ordinanza impugnata), sono stati compiutamente valorizzati gli esiti delle perquisizioni locali e personali (v. pag. 7, 8 e 9 dell'ordinanza impugnata). A titolo esemplificativo, quanto agli esiti della perquisizione personale, è stato comprovato, nella sede cautelare e fatto salvo il normale regime della progressione processuale, il ruolo centrale svolto dall'indagato nella gestione della ADS Management TI e della relativa cartiera, la società bulgara ADG RV Eood;
nello specifico, durante il servizio di perquisizione, veniva rinvenuta un'agendina sulla quale erano annotate, manoscritte, alcune operazioni economiche perfettamente coincidenti con quelle riportate in un file ( denominato "CASSA"), presente sul dispositivo WIKO P130 trovato presso gli uffici della ADS 11 e riportante a sua volta i medesimi dati relativi al business in Romania (circostanza che provava documentalmente la contestuale gestione, di fatto addebitabile al CH, sia con riguardo alla ADS che alla relativa cartiera). Correttamente, allora, il Tribunale cautelare, con motivazione alla quale è possibile conferire un alto grado di accettabilità, ha ritenuto che gli elementi acquisiti, sia aventi carattere documentale che orale (v. pag. 6, 10, 11, 12 e 13 dell'ordinanza impugnata) — soprattutto se letti in maniera coordinata tra loro — conferissero un solido quadro indiziario circa la riferibilità delle società sopra indicate (oltre alle altre indicate nel testo del provvedimento impugnato) al ricorrente, sia quale ideatore del meccanismo che principale gestore della complessiva ed articolata dinamica in tutte le sue fasi, dalla acquisizione dei clienti, alla fatturazione utilizzando società via via succedutesi nel tempo ma controllate e gestite dal medesimo gruppo di soggetti, fino all'utilizzo di cartiere per il drenaggio dei profitti all'estero, sia all'interno della UE che all'esterno. Con la conseguenza che tale conclusione, ad avviso del Collegio cautelare, supportava pienamente le contestazioni mosse con riferimento all'art. 8 d.lgs. n.74 del 2000, compendiato ai capi 1 (riferiti alle fatture emesse dalla Media RV, negli anni 2015 e 2016), 2 (fatture emesse dalla MK RO dal 2016 al 2019), 3 (fatture emesse da ADS Management TI dal 2019 al 2021) e 8 (fatture emesse da ADS RV Doo verso ADG Management TI e, analogamente, ai capi 4, 5, 6 e 7 per quanto riguarda l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, dove sono state indicate — divise per annualità, importi e data delle dichiarazioni IVA — le fatture per operazioni inesistenti utilizzate come elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni della Media RV S.r.l. (capi 4 e 5), della ADS Management TI (capo 6) e della MK RO (capo 7), sempre conformemente agli accertamenti operati sulle fatture contabilizzate, in base alle indagini di cui all'informativa e allegati. Il Tribunale cautelare ha, infine, sottolineato come il GIP avesse sbrigativamente escluso la gravità indiziaria quanto al reato di autoriciclaggio, essendosi limitato (lacunosamente) ad affermare che — pur essendo accertata l'esistenza di flussi finanziari verso la Cina (China Communication Industrial) da società bulgare e polacche a loro volta alimentate dalle "cartiere" italiane — la sussistenza del reato fosse esclusa dalla mancanza di prova circa la riferibilità delle società italiane e comunitarie al CH. A questo proposito, il Tribunale cautelare ha rimarcato come nella richiesta del pubblico ministero fossero stati ricostruiti i flussi di denaro che partivano dalle società italiane (Media RV, MK RO, ADS Management TI) — ossia quelle che ricevevano i pagamenti dai clienti italiani in base alle false fatture — e che poi venivano girati (tramite false fatture) alle collegate comunitarie (per un 12 totale di circa 32 milioni di euro) nonché come fossero ricostruiti anche i flussi in uscita delle singole società estere UE verso le società extra UE (dalle società polacche verso Cina e Hong Kong, Dubai, India, Israele, Svizzera, dalle bulgare verso gli Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, India, Israele, Cina, Svizzera), riportando il nominativo dell'istituto di credito da cui veniva eseguito il pagamento, il numero di rapporto bancario da cui proveniva il pagamento, la data dell'operazione, l'importo e la valuta, il corrispondente importo in euro ed infine la società beneficiaria ed il numero di rapporto (se disponibile). Da tale capillare disamina, riguardante le singole società e le movimentazioni bancarie, erano poi emersi molteplici riferimenti al CH, risultato socio e amministratore proprio della CHINA COMMUNICATION INDUSTRIAL Co, praticamente destinataria di tutte le rimesse provenienti dalla Polonia, ma altresì soggetto che curava l'apertura del conto della società cinese presso la PKB PRIVAT BANK nel 2016. Dalla Svizzera giungeva documentazione relativa sia alla suddetta società cinese che altre (SIEK, BIGBANG agricola, LOGTIME sa); da SIEK risultavano pagamenti a favore di persone fisiche, tra le quali CH e IO;
sempre da SIEK risultavano pagamenti ad una società (Mayadvisory LTD con sede in Bulgaria), trovata su appunto manoscritto presso la HPC srl, affiancata da indirizzo mail di CH (necchiclaudio@gmail.com ). Il ricorrente è stato individuato come titolare di tre rapporti bancari ad Abu Dabi ancora attivi;
sono state individuate svariate società operative negli emirati arabi ed aventi ad oggetto commercio di pietre preziose, perle e diamanti, tra le quali la BUDI Italian Jewllery DMCC, le cui entrate provenivano da società riconducibili al CH (tra le quali China Communication). La giurisprudenza di legittimità, con indirizzo che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, ha chiarito che il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, con successiva retrocessione dei relativi importi in contanti, integra il reato di autoriciclaggio, configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell'utilità di provenienza illecita (Sez. 2, n. 9755 del 03/12/2019, dep. 2020, Zanellato, Rv. 278513 - 01). Il Tribunale cautelare ha perciò concluso come la mole davvero cospicua degli accertamenti svolti supportasse pienamente — a livello di gravità indiziaria — tutto il complesso meccanismo disvelato dalle indagini, fino al delitto di autoriciclaggio nei termini contestati dal pubblico ministero, sulla base delle ricostruzioni dei flussi finanziari e delle risultanze delle documentazioni provenienti dalla cooperazione internazionale attraverso le disposte rogatorie. 3.3. Ne consegue, allora, come sia del tutto infondata la critica rivolta all'ordinanza impugnata di aver eluso le ragioni in forza delle quali il Gip aveva 13 rigettato la domanda, risultando invece come il Collegio cautelare si sia costantemente confrontato e abbia ampiamente superato i dubbi che, sotto il profilo dell'incerta riconducibilità degli assetti societari al CH, il primo giudice aveva espresso, obliterando però emergenze processuali di segno opposto e tutte convergenti nel senso delle richieste espresse dal titolare dell'azione cautelare. Peraltro, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, non è possibile - sulla base della generica prospettazione circa la mancanza di una motivazione rafforzata rispetto ad una precedente e opposta decisione cautelare (motivazione rafforzata che, come detto, non è richiesta nei termini in cui è ammessa nel giudizio di cognizione) - proporre censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito perché, in tal caso, le censure, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito ed il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, essendo il ricorso per cassazione ammissibile soltanto se si denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto. 4. Il terzo motivo, con il quale è contestata la sussistenza delle esigenze cautelari, è inammissibile per manifesta infondatezza. Riconosciuto dal tribunale cautelare il pericolo di reíteratio criminis, appare, al cospetto di un quadro indiziario come in precedenza ricostruito, un fuor d'opera contestare la sussistenza del bisogno cautelare, avendo il Tribunale della libertà, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, affermato come i pericula libertatis fossero davvero macroscopici, in presenza dell'oggettiva ed impressionante capacità dimostrata dal ricorrente nella gestione di un amplissimo numero di società, persone, conti correnti e banche in ogni parte del mondo, in grado di movimentare con continuità somme di denaro che — da una prima prudenziale stima — ammontano ad almeno 32 milioni di euro (fatto già di per sé idoneo a dimostrare la professionalità e l'elevatissimo rischio di reiterazione), aggiungendosi a ciò, come emerge dal testo dell'ordinanza impugnata sebbene sotto diverso profilo, una estrema disinvoltura da parte del ricorrente nella gestione all'estero dei proventi degli illeciti, a dimostrazione di una disponibilità costante di risorse e riferimenti tali da implementare il rischio di recidiva. Nel pervenire a tale conclusione, il giudice della cautela, nel rimarcare l'esistenza dell'attualità e della concretezza del pericolo, ha correttamente compiuto una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla 14 stregua di un'analisi accurata delle fattispecie concrete, tenendo conto delle modalità realizzative delle condotte, della personalità del ricorrente, del contesto fattuale e della distanza temporale dai fatti protrattasi sino al 2021 (a prescindere dagli esiti del processo che era in corso nello stesso periodo). 4. Il quarto motivo è, invece, fondato per quanto di ragione. 4.1. Riguardo alla scelta della misura, il Tribunale cautelare ha ritenuto che l'unica possibilità concreta ed idonea ad interrompere l'attività criminosa, risultata molto redditizia e radicata in una rete capillare di riferimenti italiani ed esteri, fosse il controllo totale dei movimenti e delle capacità operative del ricorrente, controllo che solo la custodia in carcere sarebbe stata in grado di assicurare, affermando che una misura meno afflittiva — quali gli arresti domiciliari — sarebbe stata del tutto inadeguata a fronteggiare una professionalità così articolata e duratura nel tempo (avendo il ricorrente possibilità pressoché indefinibili — nel numero e nei contatti nel mondo — di gestire la propria rete di interessi), e, in ogni caso, detta misura si sarebbe dovuta fondare su capacità auto-custodiali che il ricorrente aveva palesemente dimostrato di non disporre, continuando ad operare (illecitamente) durante il processo a suo carico. 4.2. Ciò posto, la motivazione, apprestata per giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere, è del tutto apparente e, pertanto, mancante. Infatti, il Tribunale cautelare ha, da un lato, correttamente argomentato sulla necessità di sottoporre il ricorrente ad una misura custodiale, sul rilievo che i contatti e la rete degli interessi, estesa in diverse parti del mondo, giustificassero l'adozione di una misura restrittiva custodiale e, sotto tale profilo, la motivazione, essendo in linea con le regole della logica, è immune da censure, perché adeguata ad impedire che una libertà di movimento, quantunque limitata al massimo grado, nuocesse all'esigenza da salvaguardare, tenuto conto della pericolosità desumibile sulla base dei fatti accertati, ma il Tribunale distrettuale, dall'altro, non ha realmente motivato sulla necessità di disporre la custodia cautelare in carcere, né ha spiegato le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari, anche corredata da rigorosi e intensi obblighi accessori nonché con l'aggiunta di presidi diretti ad assicurare il controllo a distanza, attraverso l'applicazione del braccialetto elettronico, fossero inadeguati per tutelare il pericolo di reiteratio criminis. Il Collegio cautelare ha soltanto operato un apodittico e generico riferimento all'incapacità di autocontrollo (auto-custodia) dell'indagato, ipotizzando che avrebbe continuato a delinquere nonostante fosse in corso un processo a suo carico per imputazioni analoghe, ma senza spiegare se il ricorrente avesse posto in essere quelle condotte mentre era ristretto agli arresti domiciliari (circostanza 15 che, se sussistente, sarebbe certamente dimostrativa della incapacità di autocontrollo). Nella sostanza, il Tribunale cautelare ha impropriamente utilizzato, nella vicenda in esame, la regola di giudizio che regge le cautele personali che fondano l'adeguatezza della misura della custodia in carcere sulla base di una presunzione relativa di sussistenza dell'esigenza cautelare, per le quali non occorre alcun particolare rigore motivazionale al fine di escludere la capacità dell'indagato di osservare disciplinatamente le prescrizioni, dovendo la capacità di autocontrollo risultare dagli atti o essere desunta, anche sulla base di allegazioni della parte, da elementi specifici che, in relazione al caso concreto, facciano ritenere che le esigenze cautelari siano salvaguardabili con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere. Invece, nei procedimenti per reati che, come nella specie, sono sottratti al regime speciale delle presunzioni e che seguono le regole cautelari ordinarie, l'apprezzamento in ordine alla inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve far leva sulle specifiche ragioni in base alle quali ritenere l'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario (valutazione, nella specie, mancante), tanto da rendere necessaria la custodia in carcere alla luce di un'esplicita valutazione, parimenti mancante e non formulabile in maniera apodittica come risulta dal testo dell'ordinanza impugnata («capacità di autocustodia che CH ha palesemente dimostrato di non disporre, continuando ad operare durante il processo a suo carico»), in ordine alla esclusiva idoneità della cautela inframuraria a contenere le gravi esigenze cautelari rilevate dal provvedimento, restrittivo nel caso concreto. 5. Mancando una reale motivazione in proposito, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio in ordine alla scelta della misura custodiale da applicare nel caso di specie e, nel porre riparo al rilevato vizio motivazionale, il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati. Il ricorso va invece rigettato nel resto. 16
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 22/03/2023