Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2023, n. 31022
CASS
Sentenza 22 marzo 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione III, emessa il 22 marzo 2023, con relatore il Consigliere Vito Di Nicola. Le parti coinvolte sono un indagato e il pubblico ministero, che ha presentato un appello avverso un'ordinanza del Tribunale della libertà di Milano, che aveva inizialmente rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere. L'indagato ha contestato la legittimità dell'appello, sostenendo che l'atto non fosse stato presentato da un soggetto autorizzato, e ha sollevato questioni riguardanti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, il pericolo di reiterazione del reato e l'adeguatezza della misura cautelare.

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi del ricorso, confermando la legittimità dell'appello del pubblico ministero e la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, evidenziando un meccanismo fraudolento di evasione fiscale. Tuttavia, ha accolto il quarto motivo, ritenendo che il Tribunale non avesse fornito una motivazione adeguata per giustificare la custodia cautelare in carcere rispetto ad altre misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura, rinviando al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio, sottolineando l'importanza di una motivazione rigorosa in merito all'adeguatezza della misura cautelare.

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In caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale.

L'atto di appello del pubblico ministero in materia cautelare, vigente l'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere presentato anche a mezzo di persona incaricata, addetta all'ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, non suscettibile di essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso.

La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto.

In tema di esigenze cautelari, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2023, n. 31022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31022
Data del deposito : 22 marzo 2023

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