Sentenza 23 novembre 2000
Massime • 1
Se il colpevole dell'abuso edilizio non provvede alla demolizione dell'opera abusiva ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dall'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco, l'opera e l'area pertinente sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, e tale effetto si produce "ipso iure" sulla sola base dell'accertamento di un'inottemperanza "colpevole", (ossia non determinata da cause, di natura giuridica o di fatto, ostative all'ottemperanza), senza che sia necessario alcun atto ulteriore, e, in particolare, senza che sia necessaria la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato, giacché tale atto, ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione del trasferimento del diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2000, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORIELLO Presidente del 23/11/2000
Dott. RENATO ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 3755
Dott. ALDO FIALE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CE NOVARESE Consigliere N. 9375/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CE, nato l'[...] a [...],
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari 14 dicembre 1999 n. 170, con la quale è stata ordinata la restituzione del fabbricato abusivo in sequestro al Comune di Monserrato in persona del Sindaco pro tempore.
Letta la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vittorio MARTUSCIELLO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari 14 dicembre 1999 n. 170 - con la quale è stata ordinata la restituzione del fabbricato abusivo in sequestro al Comune di Monserrato in persona del Sindaco pro tempore - CO EU ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Mancanza dell'addebitabilità giuridica dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del Sindaco di Monferrato al ricorrente, perché questi non ha potuto ottemperare all'ordinanza di demolizione del Sindaco di Monserrato in quanto l'immobile gli è stato sequestrato e, quindi, sottratto alla sua disponibilità;
2. il verbale n. 1214/95 del 30 giugno 1995 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Monserrato, che gli era stato notificato, non era il verbale di inottemperanza previsto dalla Legge Regionale 1985 n. 23 perché privo dei requisiti richiesti;
sono comunque mancati gli atti successivi del procedimento, volti all'accertamento dell'elemento psicologico e degli altri elementi richiesti dalla legge (assenza di una richiesta di concessione in sanatoria, ecc.);
3. L'immobile di proprietà del EU ricade in zona compresa nel Piano di risanamento urbanistico e il ricorrente ha proposto domanda di concessione edilizia in sanatoria.
L'impugnazione è infondata.
L'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce al terzo e quarto comma i presupposti sostanziali e le regole procedurali dell'acquisizione di diritto della costruzione abusiva, dell'area ad essa pertinente secondo le disposizioni urbanistiche al patrimonio del comune. Presupposto sostanziale è l'inottemperanza all'ingiunzione del sindaco a demolire, prevista dal secondo comma dello stesso art. 7:
se il colpevole dell'abuso non provvede alla demolizione dell'opera abusiva e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dall'ingiunzione l'opera stessa e l'area pertinente sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'effetto si produce ipso iure, in base alla verificazione del fatto dell'inottemperanza, senza che occorra il compimento di alcun atto ulteriore. Infatti l'accertamento dell'inottemperanza, notificato all'interessato, ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e segna l'inizio del procedimento di acquisizione in proprietà in quanto costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione del trasferimento del diritto.
In particolare, l'accertamento dell'inottemperanza come fatto colpevole, come tale qualificato dalla natura sanzionatoria dell'acquisizione in proprietà, implica la verifica dell'inesistenza di cause impedienti di natura giuridica (proroghe legali, diritti di terzi, concessione in sanatoria) e di fatto (difficoltà materiale di demolire per ostacoli naturali o altre circostanze di pari consistenza oggettiva) (Cass., Sez. III, 18 dicembre 1998 n. 2948, ric. Di Marco;
Id. 11 marzo 1997 n. 711, ric. Lieto;
1^ dicembre 1995 n. 3572, ric. Lo Noce;
8 luglio 1995 n. 2816, ric. P.M. in proc. Oviello;
4 luglio 1994 n. 1894, ric. P.M. in proc. Liga). La competenza all'accertamento dell'inottemperanza si ripartisce fra autorità giudiziaria e amministrativa nell'ambito delle rispettive funzioni e spetta al giudice nell'ambito dell'attività giurisdizionale e, perciò, nel processo penale, per cui nel caso di sequestro dell'immobile abusivo, è competente il giudice a individuare l'avente diritto alla restituzione di esso e, quindi, ad accertare i presupposti dell'avvenuta acquisizione in proprietà del patrimonio del comune (Cass., Sez. III, 18 dicembre 1998 n. 2948, ric. Di Marco).
Deve ritenersi conseguentemente corretto il provvedimento di restituzione dell'immobile abusivo, sequestrato nel corso del processo penale, al comune quale acquirente in proprietà, a seguito dell'accertamento in contraddittorio dei presupposti dell'acquisizione, dal quale è emerso che l'immobile era di proprietà dell'imputato; che la concessione in sanatoria da lui richiesta era stata negata per la difformità dell'opera dalle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente;
che l'ingiunzione a demolire non era stata impugnata o sospesa;
che l'imputato non aveva mai chiesto il dissequestro temporaneo dell'opera per provvedere alla demolizione.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2000