Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 3
Non è configurabile l'interesse dell'imputato ad appellare una sentenza di condanna lamentando la mancata applicazione da parte del tribunale, ai sensi dell'art. 448 cod.proc.pen., della pena concordata con il P.M. se la pena irrogata a conclusione del dibattimento sia inferiore rispetto a quella concordata. (In motivazione, la Corte ha escluso che l'interesse all'appello potesse riconoscersi nella circostanza che la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi in quanto quest'ultimo è un mero effetto previsto dalla legge solo ove la proposta di patteggiamento superi il vaglio di congruità del giudice).
È configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. nei confronti di colui che commette il delitto di appropriazione indebita spendendo la qualifica, anche se fittizia, di segnalatore o intermediario per conto di una società finanziaria, in quanto il concetto di prestazione d'opera, cui fa riferimento il citato art. 61 n. 11, non coincide con la nozione civilistica di locazione d'opera, dovendo essere esteso a quelle situazioni che si risolvono in una prestazione di servizio alla cui base vi è un rapporto di fiducia.
Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la norma dell'art. 583, secondo comma, cod.proc. pen. non si applica nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con la spedizione dell'atto attraverso la posta ordinaria e non con raccomandata, in quanto solo quest'ultima offre la garanzia di accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione.
Commentario • 1
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Rassegna giurisprudenziale Applicazione della pena su richiesta (art. 444) Nel procedimento speciale di cui all'art. 444, l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2013, n. 26850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26850 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/05/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1391
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 46588/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. FA SI nato il [...];
2. CA UD nato il [...];
3. GR NA nato il [...];
4. TA AN nato il [...];
5. BI PI nato il [...];
6. AN ZI nato il [...];
7. DE PP CA nato il [...];
avverso la sentenza del 20/04/2012 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di EN e De FI e rigetto per i restanti ricorsi;
uditi i difensori: avv.to Ida Blasi per la parte civile CA LE in sostituzione dell'avv.to Nerio Giuseppe Diodà che ha concluso come da nota depositata;
avv.ti Fares Andrea e Pantaleon Mercurio in sostituzione dell'avv.to Grazia Volo per AL LA;
l'avv.to Alfredo Gaito per SE GI;
avv.ti Giovanni Aricò e Salvatore Orefice per BI PI;
avv.to Cesare Gai per De FI LU;
che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
1. IM FA, LA CA, LU DE PP, GR DO, GI TA, PI BI e AN MA, all'esito del giudizio, venivano condannati dal tribunale di Milano, con sentenza in data 21/10/2010, per i reati di:
a) associazione per delinquere perché, unitamente a ND, BB, OG e EN giudicati separatamente, EN e BI quali promotori ed organizzatori, ND, BB, OG, SE, AL, De FI, NA GI e EN quali partecipi, si associavano allo scopo di commettere più delitti di appropriazione indebita ai danni della CA LE, aventi ad oggetto somme corrisposte dalla CA anzidetta ad intermediari quali provvigioni a fronte di inesistente attività di mediazione (segnalazione) per operazioni di IRS (interest rate swap) o di ristrutturazione di IRS somme che, sulla base di preventivi accordi, venivano in parte (circa il 50%) trattenute dagli intermediari e per la restante parte retrocesse agli altri soggetti coinvolti e fra essi suddivise;
b) una serie di appropriazioni indebite aggravate L'art. 61 c.p., n. 7 e art. 11 c.p., perché, erogando, a titolo di provvigioni per mediazioni inesistenti e solo apparenti, danaro della banca LE, del quale avevano la disponibilità in ragione dei proprio ufficio, si appropriarono del danaro anzidetto in concorso con i terzi beneficiati, con i quali spartivano le suddette provvigioni.
2. A seguito del giudizio di appello, la Corte territoriale di Milano, con sentenza in data 20/04/2012, riformava parzialmente la sentenza impugnata nei seguenti termini:
2.1. FA IM veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) (associazione per delinquere); B) (appropriazioni indebite limitatamente agli episodi sub g ed h); C) (appropriazioni indebite di tutti gli episodi sub a-b-c-d-e-f); D) (appropriazioni indebite degli episodi sub b-c-d-e-f-g-h); E) (appropriazioni indebite di tutti gli episodi da a ad n) e, ritenuta la continuazione fra i suddetti reati e quelli di cui alla sentenza di applicazione della pena pronunciata in data 20/07/2011, passata in giudicato a seguito della quale gli era stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, ritenuto il reato di aggiotaggio - di cui alla suddetta sentenza passata in giudicato - più grave, aumentava la suddetta pena ad anni sei, mesi nove, e giorni venticinque di reclusione ed Euro 31.450,00 di multa;
2.2. CA LA veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) (associazione per delinquere) e sub E) (appropriazioni indebite di tutti gli episodi da a ad n) e condannato alla pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione;
2.3. TA GI veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) (associazione per delinquere) e sub C) (appropriazioni indebite di tutti gli episodi indicati dalla lett. a) alla lett. q) e condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione;
2.4. AN MA veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi B) (appropriazioni indebite limitatamente agli episodi sub g) ed h) e C) (limitatamente agli episodi sub a-b-c-d-e) e condannato alla pena di anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione;
2.5. DE PP LU: nei suoi confronti veniva confermata la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per i reati sub A (associazione per delinquere) ed F (appropriazioni indebite);
2.6. GR DO veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) (associazione per delinquere), B) (appropriazioni indebite limitatamente agli episodi sub g ed h); D) (appropriazioni indebite degli episodi sub b-c-d-e-f-g-h); E) (appropriazioni indebite degli episodi sub a-b-c-d-e-g-h-i-j-l) e condannato alla pena di anni tre, mesi otto e giorni 25 di reclusione;
2.7. BI PI DO veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) (associazione per delinquere), B) (appropriazioni indebite limitatamente agli episodi sub g ed h); D) (appropriazioni indebite degli episodi sub b-c-d-e-f-g-h); E) (appropriazioni indebite degli episodi sub a-b-c-d-e-g-h-i-j-l) e condannato alla pena di anni quattro e giorni 25 di reclusione.
3. La Corte territoriale, nel ritenere fondata l'ipotesi accusatoria in ordine ai reati di appropriazione indebita, descrive il meccanismo escogitato dagli imputati e chiamato "Metodo IE nel senso che si "creava" la figura di un presentatore fittizio o di comodo al fine di liquidargli provvigioni non dovute, successivamente ripartite fra i soggetti coinvolti. Tale "metodo" consisteva, quindi, "nell'attribuire a mediatori di comodo operazioni di IRS o di ristrutturazione di IRS non intermediate da alcuno al solo fine di spartirsi, mediante i c.d. "ritorni", le provvigioni indebitamente erogate. Non è l'intermediario a segnalare il cliente;
il cliente è già noto (EL è cliente presentato da BB) e l'intermediario individuato viene ad esso artificiosamente "abbinato", al solo fine di incassare e spartirsi, ai danni della banca LE, la provvigione non dovuta".
La Corte, poi, quanto al reato associativo, rileva che sussistevano tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi in quanto gli imputati avevano creato una struttura "stabile, permanente e protratta per la commissione di un numero indeterminato di condotte appropriative ai danni della banca. Il carattere indeterminato del progetto criminale è obbiettivamente comprovato L'ideazione di veri e propri metodi o meccanismi appropriativi replicagli all'infinito. Alla teorica ripetibilità all'infinito di tali meccanismi, è seguita nei fatti la loro effettiva e protratta ripetizione per almeno tre anni (2004, 2005 e 2006). A tale attuata prospettiva di serialità è coerente la predisposizione di una stabile organizzazione di uomini e mezzi. Quanto ai primi, BB afferma che c'erano ruoli, insomma, ben definiti., (pag. 24 trascr. int. 4.3.2008, BB). EN era l'amministratore delegato di LE, il capitano, l'imperatore e il suo ruolo apicale all'interno della banca era simmetrico a quello svolto all'interno del sodalizio. BB e ND erano i dirigenti che materialmente si occupavano degli accreditamenti degli intermediari, degli abbinamenti cliente- operazione/intermediario e della liquidazione delle provvigioni, momenti cruciali per l'attuazione del progetto criminoso. SE, NA GI, EN, AL e De FI erano gli intermediari, di comodo e non, che con le loro rinunce o fittizie interposizioni garantivano il funzionamento dei meccanismi appropriativi, dei ritorni e delle spartizioni delle provvigioni indebite. BI, elemento trainante del duo BI - SE, aveva favorito l'ingresso nel sodalizio di SE e AL e si era occupato dei ritorni e della loro spartizione. Tutti hanno operato stabilmente nei ruoli descritti per un periodo di tempo di due (2005-2006) o tre anni (2004-2005-2006), partecipando ciascuno a un gran numero di episodi criminosi. Quanto poi alla stabile organizzazione di mezzi è qui sufficiente ricordare la costituzione ad hoc della società LL sas, la predisposizione di un circuito sanmarinese con la costituzione ad hoc della società Final Work Consulting e di un circuito austro-svizzero per il ritorno in contanti delle provvigioni indebitamente percepite e per l'ottimizzazione dei profitti e la messa in campo, quali soggetti interposti, delle società di SE, ED, Credit Broker e FL Italia. La descritta struttura organizzativa si è rivelata capace di evolvere e adattarsi alle sopravvenute contingenze, pur mantenendo la propria continuità progettuale, passando, come si è visto, da un modello organizzativo orizzontale a un modello verticale, fondato sulla ripartizione per gruppi delle operatività e quindi dei profitti, ripartizione affatto compatibile con una struttura associativa operante su più fronti. Completano questo quadro i profitti milionari e la loro spartizione con modalità anche queste ricorrenti, quanto alle percentuali da destinarsi all'intermediario di comodo e agli altri sodali e all'utilizzo del contante (solo da ultimo sostituito, in parte, con libretti al portatore). Si tratta di un progetto criminale condiviso dal momento che ciascun sodale, pur non avendo partecipato a ogni condotta attuativa del medesimo, tuttavia conosce il metodo o i metodi di appropriazione, la loro idoneità a essere indefinitivamente replicati e la necessità che alla loro attuazione concorrano soggetti Intranet alla banca e mediatori"; pag. 103 ss della sentenza).
4. Avverso la suddetta sentenza, tutti gli imputati, hanno proposto ricorso per cassazione.
5. FA IM, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
5.1. violazione dell'art. 62 bis c.p. per avere la Corte omesso di pronunciarsi in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche. Il ricorrente rileva che, pur avendo egli rinunciato "a tutti i motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al riconoscimento della continuazione ....", tuttavia la Corte avrebbe dovuto argomentare in ordine al trattamento sanzionatorio e, quindi, anche sulla concessione delle circostanze generiche anche nel caso di reato continuato posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (SSUU 3286/2008), con riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, i reati uniti dal vincolo della continuazione conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti.
5.2. violazione dell'art. 81 c.p. per avere la Corte determinato gli aumenti in continuazione per i fatti reato sub iudice in misura tale che la pena finale irrogata superava il triplo della pena individuata per il reato più grave già giudicato con sentenza irrevocabile. Il ricorrente premette che, con sentenza del 28/09/2011, passata in giudicato, il tribunale di Milano gli aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, per il reato di aggiotaggio (reato più grave per il quale era stata prevista una pena di anni due ed Euro 21.000,00 di multa oltre un anno ed otto mesi ed Euro 12.000,00 di multa, per la continuazione interna) oltre ai reati di cui ai capi A) - B) - D). Alla suddetta pena il Tribunale era pervenuto perché la pena complessiva di anni sei ed Euro 45.000,00 di multa era stata diminuita di un terzo ex art. 444 c.p.p.. Ad avviso del ricorrente, quindi, avendo la Corte ritenuto applicabile la continuazione fra i reati giudicandi e quelli già giudicati di cui alla suddetta sentenza, ed avendo ritenuto che il reato più grave fosse quello di aggiotaggio di cui alla sentenza passata in giudicato per il quale era stata stabilita la pena di anni due, la pena finale non avrebbe potuto superare, in virtù della norma di cui all'art. 81 c.p., la pena complessiva di anni sei. D'altra parte, sostiene il ricorrente che la motivazione con la quale la Corte aveva respinto la richiesta di contenere la pena finale in anni sei, e cioè che "il limite del triplo previsto L'art. 81 c.p. è già stato esaurito con la condanna passata in cosa giudicata, sicché non può più operare in questa sede", non consentirebbe di ripercorrere l'iter argomentativo che ha condotto la Corte di merito alle determinazioni censurate ne' quindi consentirebbe di controllarne la legittimità.
6. BI PI, a mezzo dei propri difensori, ha dedotto i seguenti motivi:
6.1. violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. non essendo stata garantita l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado. Il ricorrente ha premesso che, in data 23/03/2010, l'avv.to Orefice, unico difensore di fiducia, aveva depositato istanza di differimento delle udienze del 8/6 e 20/07/2010 in quanto impedito. Sulla suddetta istanza, il Tribunale decideva di soprassedere una volta che si fosse chiarito quale fosse stato l'andamento delle istruttorie dibattimentali. Sennonché, il Tribunale, non solo non decideva ma celebrava ugualmente le suddette udienze pur in assenza del difensore. La questione era stata dedotta con specifico motivo di gravame davanti alla Corte territoriale che, però, l'aveva disattesa con motivazione non corretta ne' sotto l'aspetto giuridico ne' sotto quello fattuale. Sotto l'aspetto giuridico, il ricorrente rileva ed insiste sul fatto che il tribunale non aveva assunto alcuna decisione.
Sotto l'aspetto fattuale (e cioè quello secondo il quale il difensore avrebbe acconsentito alla celebrazione delle suddette udienze), il ricorrente obietta che, in realtà, "il difensore non ha prestato un consenso ma ha solo subito la decisione del Tribunale ..." come poteva desumersi dalla lettura integrale della trascrizione dei verbali dell'udienza dell'11/05/2010.
6.2. violazione dell'art. 646 c.p. in relazione al capo sub E) della rubrica per avere la Corte territoriale omesso di decidere sul motivo di gravame: rileva il ricorrente che la sentenza del Tribunale aveva evidenziato come L'istruttoria dibattimentale fosse emerso che il coimputato AL avesse, in realtà, diritto alle provvigioni percepite perché la mediazione era stata effettivamente eseguita. Sennonché, a fronte del motivo di appello con il quale era stato dedotto che l'accertamento del tribunale comportava l'insussistenza del reato, la Corte aveva fornito una motivazione contraddittoria perché, mentre da una parte riconosceva che, in effetti, la mediazione vi era stata, L'altra, aveva affermato che, in realtà, si trattava di provvigione rinunciata e già altrimenti compensata e, dunque, non dovuta. Ma, la suddetta motivazione non trovava alcun riscontro nell'istruttoria dibattimentale essendo frutto di una mera deduzione della Corte priva di ogni riscontro.
6.3. violazione dell'art. 416 c.p. per avere la Corte ritenuto la sussistenza del reato associativo senza che avesse individuato quale fosse stata la "ripartizione dei ruoli e l'uso di strumenti quali le società d'intermediazione ed i ruoli svolti dai soggetti interessati in seno alla banca".
6.4. violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. per non avere la Corte illustrato le ragioni ed i criteri in virtù dei quali aveva inteso orientare la sua scelta circa la quantificazione della pena tanto più che aveva escluso, nei confronti del ricorrente la qualità di organizzatore ed aveva, quindi, ridotto la pena. In altri termini, secondo il ricorrente, "la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche si fonda su un vizio di illogicità della motivazione ("il ruolo" escluso dalla stessa motivazione); sulla scorretta applicazione dei parametri di cui all'art. 62 bis in riferimento all'art. 133 c.p. e sull'elusione delle censure difensive circa la valutazione della condotta susseguente i reati ed in ogni caso sulla violazione di legge derivante dalla doppia valutazione dei medesimi elementi valutati in relazione alla fissazione della pena base".
7. TA GI, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto i seguenti motivi:
7.1. violazione dell'art. 416 c.p. per avere la Corte ritenuto la configurabilità del reato associativo anche nei confronti dei mediatori fittizi - fra cui, appunto, il NA GI - senza motivare la partecipazione all'associazione, essendosi la Corte limitata a motivare la partecipazione sotto il profilo che il BB, ossia uno dei coimputati, li aveva strumentalizzati. Ma, la circostanza che il BB aveva strumentalizzato i falsi mediatori e che questi sapessero che il BB non era solo e che divideva con altri i ritorni non costituirebbe una prova sufficiente del reato associativo.
7.2. violazione dell'art. 444 c.p.p. per non avere la Corte accolto l'istanza di patteggiamento sostenendo che l'imputato era carente di interesse ad agire essendo stato condannato ad una pena inferiore a quella che aveva chiesto di patteggiare. In realtà, ad avviso del ricorrente, la suddetta motivazione non aveva tenuto conto della circostanza che egli aveva chiesto di patteggiare perché interessato a sfuggire alle statuizioni civili.
7.3. Con memoria depositata il 04/05/2013, l'avv. Cesare Gai, ha rassegnato nuovi motivi con i quali, da una parte, ha illustrato le ragioni per le quali, a suo giudizio, il ricorso sarebbe tempestivo, e, L'altra, ha insistito per l'accoglimento del medesimo.
8. CA LA, a mezzo dei propri difensori, ha dedotto i seguenti motivi:
8.1. violazione dell'art. 444 c.p.p. per non avere la Corte accolto l'istanza di patteggiamento sostenendo che la richiesta era viziata perché affetta da errori formali relativi a profili che attenevano al calcolo materiale della pena finale, non considerando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quello che rileva è che il giudice si attenga alla pena finale indipendentemente da eventuali errori di calcoli: e, la pena proposta di anni uno e mesi quattro di reclusione, non era affatto illegale.
8.2. violazione dell'art. 133 c.p. per avere la Corte irrogato una pena superiore a quella che era stata richiesta in sede di patteggiamento con mere formule di stile eludendo, quindi, l'obbligo di motivazione in specie in ordine alla personalità dell'imputato che aveva collaborato ed aveva tenuto un corretto comportamento processuale.
8.3. Con memoria depositata il 07/05/2013, l'imputato, ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni, chiedendo la prescrizione del reato di cui al capo E) lett. a)b)c)d)e).
9. DE PP LU, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., per non avere la Corte adeguatamente motivato sulla consapevolezza del ricorrente di partecipare ad un'associazione per delinquere. Egli, infatti, si era limitato solo alla perpetrazione del delitto continuato di appropriazione indebita, ma non vi era alcuna prova della "sicura volontà del soggetto di entrare a far parte di un organismo delinquenziale e così di arrecare un contributo concreto al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attuazione, per tale via, del programma per il quale l'entità criminale è stata costituita".
10 GR DO, a mezzo dei propri difensori, ha dedotto i seguenti motivi:
10.1. violazione dell'art. 646 c.p. in relazione ai capi sub D) ed E) della rubrica: il ricorrente ripropone la medesima censura dedotta da BI (supra 6.2.). Infatti, dopo avere premesso che era emerso che il AL aveva effettivamente svolto attività di intermediazione finanziaria, maturando conseguentemente le provvigioni pattuite secondo la convenzione del 14/01/2005, conclude osservando che, sotto il profilo penale, era del tutto irrilevante che parte delle suddette provvigioni fossero state, poi, stornate a favore delle società del SE per poi essere retrocesse prò quota ad BI e EN. Sarebbe, quindi, errata "l'affermazione che SE, in concorso con BI, EN e AL si sarebbe indebitamente appropriato di somme di proprietà di LE, ove solo si consideri che le provvigioni oggetto dell'appropriazione erano state legittimamente pagate alle ss.rr.ll. OB e CA, che pertanto potevano disporne in piena ed insindacabile autonomia". Il ricorrente, poi, così come l'BI, contesta la ricostruzione in fatto sostenuta dalla Corte territoriale "in quanto fondata su premesse argomentative del tutto sprovviste di concreti riscontri dimostrativi ...". Stessi argomenti, mutatis mutandis, il ricorrente adduce relativamente al reato di cui al capo sub D), in specie per l'addebito di cui alla lettera f) relativamente al quale sostiene che egli aveva diritto alla provvigione perché aveva effettivamente effettuato attività di intermediazione con il cliente Imac s.r.l.. 10.2. violazione dell'art. 416 c.p. per avere la Corte ritenuto che il ricorrente avesse fatto parte del sodalizio criminoso senza considerare che il SE, al pari degli altri promotori finanziari, aveva avuto un ruolo limitato al compimento delle attività di intermediazione senza alcuna possibile interferenza con la gestione dell'Istituto di credito.
In realtà, la Corte aveva confuso il concorso nella partecipazione ai vari delitti di appropriazione con il reato associativo non avendo rilevato che mancava l'affectio societatis in quanto ciascuno degli associati operavano ognuno all'insaputa dell'altro e "l'asserita stabile struttura operativa si riduce in realtà ad un coacervo di persone che, ognuna per il perseguimento dei suoi personali interessi patrimoniali, tendeva ad escludere l'altro dal suo ambito operativo". A ciò aggiungasi, che, secondo il ricorrente, "il presunto indefinito programma criminoso ebbe necessariamente una ben circoscritta evoluzione insita dalla stessa struttura dei contratti di volta in volta stipulati, sicché, fin L'inizio, EN per primo si prefigurò i limiti temporali e quantitativi che il meccanismo dei contratti IRS e su derivati presentava"; il che comportava la mancanza del requisito della durata per un tempo non determinabile e per un numero indeterminato di operazioni. Il ricorrente, poi, deduce violazione dè ll'art. 416 c.p. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante speciale del numero di persone e ciò perché nel novero degli associati erano stati attratti anche gli imputati OG e EN, ossia persone relativamente alle quali la Corte non aveva illustrato quale ruolo avessero ricoperto nell'associazione.
10.3. violazione dell'art. 61 c.p., n. 11, per avere la Corte ritenuto la sussistenza della suddetta aggravante nonostante il ricorrente non fosse legato alla LE da alcuna forma di prestazione di opera. La Corte, infatti, non aveva considerato che le appropriazioni contestate erano state rese possibili "non già dalla qualifica di SE quale promotore convenzionato, ma al contrario proprio dalla ritenuta inesistenza della prestazione d'opera oggetto dell'accordo".
10.4. violazione dell'art. 62 bis c.p. per avere la Corte respinto la domanda di concessione delle attenuanti generiche con motivazione incongrua, non avendo tenuto conto che il SE aveva ammesso le sue responsabilità e che aveva tratto dai reati un profitto modesto e che era un incensurato.
11. AN MA, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sotto i seguenti profili:
11.1. il ricorrente, dopo aver premesso che egli era direttore finanziario della EL spa e che, in tale veste, era stato coinvolto nella vicenda penale in quanto aveva sottoscritto, in nome e per conto della EL spa, contratti derivati con la CA LE ottenendo in cambio degli illeciti ritorni, sostiene che le operazioni in derivati da lui sottoscritte non rientravano nella logica speculativa del metodo spartitorio escogitato dal EN in quanto quei derivati avevano proprio una loro logica industriale e, quindi, non avevano alcunché di illecito differentemente dalle altre operazioni. La Corte, sul punto, aveva illegittimamente esteso le conclusioni alle quali era giunto il prof. IE - incaricato dal nuovo amministratore delegato della LE di vagliare le operazioni in derivati - anche ai derivati sottoscritti dalla EL che, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, non presentavano alcuna anomalia.
11.2. Il ricorrente, poi, contesta l'attendibilità delle dichiarazioni rese nei suoi confronti dal ND - che aveva riferito de relato quanto gli era stato riferito dal BB - e quelle rese dallo stesso BB le cui dichiarazioni non sarebbero state sufficientemente vagliate dalla Corte territoriale. Il BB, secondo il ricorrente, aveva mentito perché era interessato. In realtà, era stato il BB che aveva "agito alle spalle del IA MA, dapprima asserendo ai sodali che doveva spartire con lui;
successivamente intermediando con LL (escludendo alcuni sodali); infine fatturando operazioni che EL non ha mai sottoscritto".
Il ricorrente, infine, conclude rilevando che lo stesso BB era stato ritenuto inattendibile dalla Corte proprio in relazione alla vicenda EL: ma allora, non avrebbe potuto utilizzare le dichiarazioni di costui come prova della responsabilità del IA MA.
DIRITTO
1. FA IM.
Costui, con atto pervenuto in data 17/05/2013, dichiarava di rinunciare al ricorso che, pertanto, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) va dichiarato inammissibile.
2. BI PI.
2.1. violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p.: la censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. La Corte territoriale ha ritenuto che: "l'eccepita nullità non sussiste. Infatti non è vero che il Tribunale, posticipata la decisione sul legittimo impedimento, non l'abbia poi assunta. La difesa di BI omette, infatti, di riferire che il primo giudice all'udienza del 11.5.2010 ha esaminato la richiesta di legittimo impedimento, concordando con le parti, compreso il difensore di BI, un calendario e una distribuzione degli incombenti istruttori compatibile con gli accampati impegni professionali, così decidendo: ...si dà peraltro atto che su accordo delle parti, per impedimenti dell'avv.to Orefice (ndr. difensore di BI) e avv.to Cescutti per la data del 8 giugno, in quella data si procederà all'esame testi De FI e all'esame del consulente della lista NA GI;
il 22.6.2010 si procederà all'esame degli imputati AL e SE nonché dei testi della lista EN;
il 13.7.2010 si procederà all'esame dei testi della lista BI, IA MA, SE e AL. Si indica fin d'ora la data del 20.7.2010 per il prosieguo e la conclusione dell'istruttoria (verbale ud. 11.5.2010). Il tutto confermato dalla trascrizione dell'udienza anzidetta (pagg. 73 e segg.)- Si tratta, del resto, di decisione coerente e consequenziale a quanto il Tribunale, per voce del Presidente del Collegio, aveva anticipato all'udienza del 23.3.2010 quando, preso atto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento formulata L'avv.to Orefice, aveva deciso di valutarla successivamente, in un momento in cui lo "stato" dell'istruttoria dibattimentale sarebbe stato più chiaro: Presidente: per quanto riguarda la sua richiesta, l'impedimento, eccetera, il Tribunale li valuterà un po' più avanti, anche perché ad oggi non sappiamo, l'8 Giugno e il 20 Luglio, l'istruttoria dibattimentale a che punto sarà, e magari potrà anche essere un'udienza nella quale lei non ha proprio un grandissimo interesse e quindi può nominare un sostituto e può valutare...pag. 22 trascr. ud. 23.3.2010). Ebbene è evidente, di evidenza tutta documentale, che il difensore di BI all'udienza del 11.5.2010 prestò il suo consenso alla decisione assunta dal Tribunale in ordine al prosieguo dell'istruttoria dibattimentale nelle successive udienze del 8.6.2010, 22.6.2010, 13.7.2010 e 20.7.2010, non formulò alcuna obiezione, ne' rinnovò la richiesta di rinvio delle udienze del 8.6. e 20.7.201 e, come da calendario, all'udienza del 13.7.2010 ultimò le sue produzioni e rinunciò ai suoi testi (pagg. 55 e 56 trascr. ud. 13.7.2010). Non sussiste pertanto l'eccepita nullità".
In questa sede, il ricorrente ha ribadito la suddetta doglianza adducendo la motivazione illustrata nella presente parte narrativa (supra 6.1.) alla quale deve, però, replicarsi che:
non è vero che il tribunale non abbia deciso sull'istanza di legittimo impedimento per le udienze del 8/06 e 22/07/2010: infatti, all'udienza del 11/05/2010, il tribunale, dopo avere ricadenzato l'attività istruttoria in modo che alle suddette udienze si sarebbe svolta un'attività istruttoria alla quale la difesa BI non era interessata, ribadì e confermò che, in quelle date, il processo si sarebbe ugualmente celebrato: il che significa, in pratica, che il tribunale, da una parte, venne incontro alle esigenze della difesa ricadenzando il calendario istruttorio, e, L'altra, correttamente, non assunse più alcuna decisione proprio perché la questione dell'impedimento era stata superata dal nuovo calendario istruttorio;
nel nostro ordinamento ogni decisione, per assioma, è destinata ad essere "subita" dalla parte nei cui confronti è pronunciata: l'unica differenza consiste fra la parte che presta acquiescenza e la parte che impugna la decisione. Nel caso si specie, come ha accertato la Corte: a) nell'ordinanza del 11/05/2010, il Presidente del tribunale dette atto che le successive udienze venivano fissate "su accordo delle parti"; b) avverso la suddetta ordinanza, il difensore dell'BI "non formulò alcuna obiezione, ne' rinnovò la richiesta di rinvio delle udienze del 8.6. e 20.7.201 e, come da calendario, all'udienza del 13.7.2010 ultimò le sue produzioni e rinunciò ai suoi testi (pagg. 55 e 56 trascr. ud. 13.7.2010)":
ineccepibile, pertanto deve ritenersi la conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale e cioè che "non sussiste l'eccepita nullità".
2.2. violazione dell'art. 646 c.p. in relazione al capo sub E) della rubrica: la doglianza è manifestamente infondata.
La questione è trattata dalla Corte territoriale prima a pag. 77 ss della sentenza e, poi, a pag. 82 ss..
A pag. 77, la Corte, dopo aver spiegato, alla stregua di puntuali riscontri probatori (dichiarazioni rese dai vari imputati fra cui lo stesso AL), in cosa consisteva il metodo della rinuncia alla provvigione, lo chiarisce conclusivamente con le seguenti parole: "In buona sostanza e esemplificando, su cinque operazioni stipulate con clienti di AL (o di società a lui riconducibili), per quattro gli venivano riconosciute le provvigioni e la quinta veniva invece attribuita all'intermediario di comodo e da questi fatturata ..... Di tale "sistema" AL non aveva motivo di lamentarsi perché di fatto la provvigione perduta veniva compensata, aumentando la provvigione relativa alle altre operazioni ..... AL a dibattimento ammette di aver, su richiesta di BB o di ND, rinunciato talvolta alle proprie provvigioni (pagg. 28, 29 trascr. ud. 22.6.2010, esame AL). È però restio a confermare il fatto che tali rinunce, come del resto intuibile, non fossero secche, ma compensate. Ma gli sfugge comunque una parziale ammissione che costituisce indubbio riscontro a quanto dichiarato da BB e, in via generale, riferito da De FI:....... Mi dicevano......stai lavorando tanto, poi adesso vediamo su qualche altra operazione, dove chiudiamo meglio, ti ricompensiamo pag. 30 trascr. ud. 22,6,2010, esame AL). Dunque un sistema di rinunce compensate che consentiva a LL di fatturare le provvigioni rinunciate da AL sulle operazioni stipulate da LE con clienti da lui segnalati (pag. 69 trascr. int. 4.3.2008, BB) e che al contempo spiega perché così spesso le provvigioni liquidate a AL superassero il limite massimo contrattuale dell'1% del nozionale. Il descritto sistema di rinunce compensate fa si che AL non sia affatto una vittima, perché riceve comunque la sua provvigione. La vera vittima è, invece, banca LE perché paga due volte per la medesima prestazione: a AL, comunque remunerato con il descritto sistema di compensazioni, e all'intermediario fittizio, che fattura una prestazione che non ha mai fornito": questo è l'antefatto che occorre tenere ben presente per comprendere la vicenda.
Successivamente, a pag. 82 ss, la Corte, nel respingere la tesi difensiva degli imputati BI e SE - ossia la stessa identica tesi riproposta nel presente grado di giudizio - richiamando il meccanismo del descritto sistema di compensazione, così scrive:
"mentre nei casi trattati in precedenza la provvigione rinunciata (e dunque non dovuta) viene direttamente pagata dalla banca a un intermediario/segnalatore di comodo (per esempio LL), che emette fattura per una mediazione/segnalazione mai fornita, nel caso in esame, invece, il mediatore/segnalatore reale (AL) emette fattura per la provvigione rinunciata e già altrimenti compensata (e dunque non dovuta) e la introita al solo fine di retrocederla immediatamente e pressoché integralmente, in forza di un pregresso accordo di collaborazione, ovviamente simulato, a un intermediario/segnalatore fittizio (ancora una volta SE e le sue società), che emette fattura per una mediazione/segnalazione mai fornita. Ciò che qui rileva constatare è che in entrambi i casi la provvigione viene sborsata sine causa, poiché oggetto di "rinuncia compensata" da parte del intermediario/segnalatore reale. In entrambi i casi, inoltre, il destinatario finale della provvigione la riceve senza aver prestato alcuna attività di mediazione/segnalazione in relazione all'operazione IRS a cui la provvigione inerisce. L'elemento che riscontra la validità di tale ricostruzione è il carattere comprovatamene simulato dell'accordo stipulato nel Marzo 2005 tra CA SR e le società di SE ....": va rilevato che la Corte giunge alla suddetta conclusione non sulla base di asserzioni apodittiche ed incontrollabili, ma alla stregua di puntuali elementi di natura fattuale e logici (cfr. pag. 84-86). Tanto premesso in punto di fatto, è allora del tutto evidente che la tesi del ricorrente è manifestamente infondata perché non è vero che la conclusione della Corte non trova riscontro nell'istruttoria dibattimentale e, quindi, sia una mera deduzione.
L'erroneità del ragionamento del ricorrente è chiaro: sfrutta quella parte della sentenza in cui la Corte sostiene che il AL aveva effettivamente svolto le mediazioni (il che è vero), per poi desumere che, quindi, delle suddette provvigioni alle quali aveva diritto, egli poteva disporne nel modo che più gli aggradava. Trascura, però, il ricorrente, di menzionare il passo intermedio del ragionamento della Corte la quale, invece, pur riconoscendo che il AL aveva, in effetti, effettuato le mediazioni, tuttavia, ha dimostrato che era stato escogitato un sistema ed. della "rinuncia compensata" che danneggiava la società LE. È per questo motivo che l'imputato è stato condannato e lo è stato con una motivazione che, essendo logica, congrua e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.
2.3. violazione dell'art. 416 c.p.: anche la suddetta censura è manifestamente infondata.
La questione della sussistenza dell'associazione per delinquere è trattata dalla Corte territoriale da pag. 101 a pag. 105 della sentenza.
In esse, la Corte ha minuziosamente descritto quale fosse la struttura, quali i mezzi, quali gli obiettivi, chi erano gli uomini e quali ruolo svolgessero nell'ambito della struttura criminosa. Dalla lettura delle suddette pagine, quindi, emerge con assoluta evidenza la sussistenza di tutti i requisiti materiali e psicologici del reato associativo, secondo i criteri ormai consolidati enunciati da questa Corte di legittimità.
Orbene, a fronte della suddetta motivazione, la censura è manifestamente infondata essendosi il ricorrente limitato a dedurre una doglianza assolutamente generica priva di ogni correlazione con la motivazione.
2.4. trattamento sanzionatorio: la doglianza è manifestamente infondata.
La Corte ha disatteso la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di una riduzione della pena con la seguente motivazione:
"Non v'è infatti ragione per riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche. Quanto al comportamento processuale BI si è di fatto assunto le sue responsabilità solamente in ordine al capo B). Con riguardo alle altre condotte di appropriazione ha persino negato la sussistenza del fatto, assumendo trattarsi di provvigioni comunque dovute dalla banca per l'attività di intermediazione effettivamente espletata da AL, Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari non contraddicono tali assunti. L'essersi poi sottratto all'esame dibattimentale ha comunque impedito il pieno utilizzo processuale di quelle dichiarazioni. Con riguardo poi alla pretesa volontà risarcitoria, ancora oggi non risulta che CA LE abbia ricevuto alcunché L'imputato. La condizione di incensuratezza, poi, non è sufficiente di per se sola a sostanziare le invocate attenuanti, tanto più se, come nel caso di specie, le condotte criminose occupano un significativo lasso temporale (oltre tre anni). Non dimenticando poi il ruolo "dominante" svolto nel rapporto con SE e il rapporto privilegiato intrattenuto sia con AL, che con EN, elementi che necessariamente incidono sulla determinazione della pena, con particolare riferimento al reato associativo (aggravato, non dimentichiamolo, dal numero delle persone)".
Il ricorrente ha dedotto la doglianza illustrata nella presente parte narrativa (supra 6.4.) alla quale deve replicarsi che la motivazione addotta dalla Corte territoriale deve ritenersi congrua e logica avendo dato conto degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale: di conseguenza, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio - sia relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche che alla pena - il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimità, in quanto anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse, non essendo il giudice obbligato a motivare anche sulle ragioni per le quali ritiene irrilevanti gli eventuali elementi a favore dell'imputato.
3. TA GI.
3.1. violazione dell'art. 416 c.p.: la doglianza è manifestamente infondata.
Il ricorrente sostiene che la Corte non aveva motivato in ordine alla consapevolezza di far parte di un'associazione criminosa. La censura, però, è generica: sul punto, non può che rinviarsi a quanto già detto a proposito della medesima censura dedotta L'BI (supra 2.3.) e cioè che la motivazione addotta dalla Corte è amplissima, congrua e del tutto aderente agli evidenziati elementi fattuali, sicché vanno ritenuti sussistenti e, quindi, provati per tutti i partecipi, i requisiti materiali e psicologici del reato associativo, secondo i criteri ormai consolidati enunciati da questa Corte di legittimità.
3.2. violazione dell'art. 444 c.p.p.: sul punto, la Corte scrive: "La difesa appellante chiede: l'applicazione della pena ex art. 448 c.p.p., comma 1, ultima parte, a suo tempo concordata con il PM e rigettata dal Tribunale con ordinanza in data 10.12.2009 ... Con riferimento all'invocato "recupero" della richiesta di patteggiamento è sufficiente considerare che la pena inflitta dal primo giudice (anni 1 e mesi 10 di reclusione, condizionalmente sospesa) è inferiore a quella indicata nella richiesta anzidetta (anni 2 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale)". La doglianza con la quale il ricorrente ha censurato la suddetta motivazione è inammissibile per carenza d'interesse ad agire. Sul punto, va infatti, osservato che spetta pur sempre al giudice il giudizio sulla congruità della pena ex art. 444 c.p.p., comma 2: il che significa che il giudice può rigettare la proposta di applicazione della pena sia quando la ritiene eccessiva sia quando la ritiene insufficiente e ciò in quanto la pena non è disponibile dalle parti a proprio piacimento.
Nel caso di specie, il giudice, evidentemente, ha ritenuto la pena proposta eccessiva tant'è che ha irrogato una pena inferiore: di conseguenza, l'imputato non ha alcun interesse ad impugnare la suddetta decisione neppure facendo valere la circostanza che la sentenza di applicazione della pena "non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi" ex art. 445 c.p.p., comma 1 bis in quanto si tratta di un mero effetto previsto dalla legge solo ove la proposta di patteggiamento superi il vaglio di congruità del giudice. Il che significa che le ragioni per le quali l'imputato ha chiesto di patteggiare - fra cui anche eventualmente quelle di "neutralizzare", sia pure temporaneamente, l'azione civile - sono del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della congruità della pena. La carenza d'interesse, determina, pertanto, l'inammissibilità della doglianza ex art. 591 c.p.p., lett. a).
4. CA LA.
4.1. violazione dell'art. 444 c.p.p.: la Corte ha respinto la richiesta con la seguente motivazione: "nella richiesta anzidetta, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, si proponeva il seguente calcolo:
capo A) reato associativo: anni 2 e mesi 8 di reclusione;
ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti alle contestate aggravanti ad anni 1 mesi 10 di reclusione;
aumentata per la continuazione interna (mesi 1 di reclusione ed Euro 100,00 di multa) ed esterna (mesi 1 di reclusione ed Euro 100,00 di multa) per il capo E nella misura di mesi 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa: anni 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa;
riduzione di un terzo per la scelta del rito: anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 150,00 di multa.
Ciò premesso la Corte rileva quanto segue. Il calcolo proposto non è accoglibile perché errato sotto diversi profili.
Innanzitutto è incomprensibile il riferimento alla continuazione interna ed esterna con riferimento al capo E.
In secondo luogo, individuata la violazione più grave nel reato associativo punito con la sola reclusione, si è applicata in aumento anche la pena della multa.
In terzo luogo non è stata calcolata correttamente la riduzione di 1/3 con riferimento alla pena pecuniaria.
Il recupero di quella pena non è pertanto possibile". Il ricorrente ha dedotto la censura illustrata nella presente parte narrativa (supra 8.1.) la quale, però, dev'essere dichiarata manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. Infatti, è vero, come sostiene il ricorrente che questa Corte, ritiene che "nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale": Cass. 1853/2005 Rv. 233185; Cass. 28641/2009 Rv. 244582 che ha ribadito che "ai fini della valutazione della congruità della pena di cui è stata chiesta l'applicazione, deve aversi riguardo alla pena indicata nel risultato finale, indipendentemente dai singoli "passaggi" interni, in quanto è proprio tale risultato che assume valenza "esterna", quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti. L'accordo, infatti, si forma non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì, appunto, sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne costituisce riprova il fatto che eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr., ex multis, Cass. Sez. 4^, 12/4/2000 n. 518)". Tuttavia, come risulta evidente sia dalle massime sia dalle motivazioni delle citate sentenze, quel principio si applica quando ci si trova di fronte ad errori di calcolo: solo in tal caso il giudice può ugualmente irrogare la pena finale non tenendo conto dei passaggi intermedi eventualmente affetti da errori di calcolo. Nel caso di specie, invece, come si evince dalla motivazione della Corte territoriale, ci si trova di fronte ad errori di natura concettuale nel senso che:
a) la continuazione di mesi due fu chiesta per un mese a titolo di continuazione interna e, per un altro mese, a titolo di continuazione esterna: correttamente, la Corte ha osservato che si tratta di una richiesta "incomprensibile";
b) infine, fu applicata in aumento anche la pena della multa: con il che si richiese una pena chiaramente illegale in quanto il reato associativo, ossia il reato più grave, non prevede alcuna pena pecuniaria: in terminis Cass. 15986/2009 Rv. 243174 "Una volta ritenuta la continuazione tra più reati, la determinazione della pena deve essere operata aumentando fino al triplo la pena per la violazione più grave indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste pene di specie e natura diverse". Pertanto, a fronte dei suddetti errori di chiara matrice concettuale a seguito dei quali fu richiesta una pena illegale, correttamente la Corte ha respinto la domanda non avendo alcun potere di "correggere" la proposta: SSUU 35738/2010 riv 247841.
4.2. violazione dell'art. 133 c.p.: la Corte territoriale, ha rideterminato, in melius, la pena inflitta dal tribunale il quale aveva riconosciuto all'imputato sia le attenuanti generiche che quella dell'art. 62 c.p., n. 6 prevalenti sulle aggravanti, adducendo la seguente motivazione: "ritenuta la continuazione, ritenuto più grave il reato associativo, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto in particolare, per un verso, della gravità dei fatti, commessi nonostante i già milionari guadagni (il che giustifica la determinazione della pena in misura superiore al limite di sospendibilità non potendosi avallare con una diversa pronuncia la convinzione che tutto possa risolversi con un esborso, seppur cospicuo, di danaro), dell'ampio coinvolgimento in essi al di là di quanto contestatogli e, per altro verso, dell'intervenuto risarcimento e dell'atteggiamento processuale sostanziatosi nella rinunzia all'impugnazione nei termini anzidetti (elementi positivamente valutabili peraltro tutti assorbiti nel confermato il giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e art. 62 bis c.p. sulle contestate aggravanti), la
Corte ritiene adeguata la pena di anni 2 mesi 1 e giorni 10 di reclusione".
La motivazione è amplissima, congrua, logica e coerente con tutti gli evidenziati elementi fattuali, sicché, vale per il ricorrente quanto già detto per l'identico motivo dedotto dal ricorrente BI (supra 2.4.) e cioè che, essendo il trattamento sanzionatorio un potere discrezionale (sebbene regolamentato) riconosciuto L'art. 132 c.p., ed essendo stato esercitato dal giudice di merito in modo congruo e logico, avendo dato ampiamente conto degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale (gravità del fatto e capacità a delinquere) il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimità: dal che consegue l'inammissibilità della doglianza.
5. DE PP LU.
Il ricorso è inammissibile essendo stato depositato oltre i termini di legge.
Lo stesso ricorrente riconosce che "l'impugnazione presentata L'avv. Pittelli, fu spedita a mezzo posta ordinaria in data 25/10/2012": sostiene, però, che, facendo fede il timbro postale del 25/10/2012, l'impugnazione, che scadeva il 31/10/2012, dovrebbe ritenersi tempestiva, pur essendo pervenuta nella cancelleria della Corte di Appello di Milano successivamente alla suddetta data. Al che deve replicarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte alla quale va data continuità, le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate L'art. 583 c.p.p., sono tassative e non ammettono equipollenti, sicché, ai fini della tempestività dell'impugnazione, la norma dell'art. 583 c.p.p., comma 2, non si applica nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con la spedizione dell'atto attraverso la posta ordinaria e non con raccomandata, in quanto solo quest'ultima offre la garanzia di accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione: Cass. 22858/2003 Rv. 225372; Cass. 16776/2006 Rv. 234250.
6. GR NA.
6.1. violazione dell'art. 646 c.p. in relazione ai capi sub D) ed E) della rubrica: la Corte tratta dei suddetti capi d'imputazione a pag. 51 ss (capo sub d) e pag. 82 ss (capo sub E).
Per quanto riguarda il capo sub E), la doglianza dedotta dal SE, è, in pratica, identica e sovrapponibile a quella dedotta L'BI: di conseguenza, ne segue la sorte dovendo essere quindi dichiarata manifestamente infondata per le stesse ragioni, mutatis mutandis, illustrate in relazione alla doglianza dell'BI (supra 2.2.).
Per quanto riguarda il capo sub D), resta ben poco da aggiungere: la Corte, con motivazione amplissima, logica e coerente con gli evidenziati riscontri probatori (cfr. pag. 51-52), ha chiarito che "il meccanismo appropriativo presenta sempre la stessa matrice con due sole differenze ..." che spiega in modo chiaro ed accurato (pag. 52 ss), ed ha confutato, in modo logico e congruo, sia la tesi difensiva secondo la quale non sarebbe configurabile il reato in quanto AL avrebbe comunque avuto diritto alla provvigione (pag. 56 ss), sia quella secondo la quale l'imputato, relativamente all'operazione Imac, avrebbe effettuato realmente la mediazione e, quindi, avesse avuto diritto alla provvigione (cfr. pag. 55). Di conseguenza, anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata in quanto la censura va ritenuta nulla più che un modo surrettizio di introdurre, in sede di legittimità, le medesime questioni di merito già ampiamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e logica.
6.2. violazione dell'art. 416 c.p.: anche la suddetta censura è manifestamente infondata per le stesse ragioni per le quali lo è stata quella dedotta dal ricorrente BI (supra 2.3.). A confutazione della generica doglianza del ricorrente, è sufficiente, comunque, riportare i seguenti brani della motivazione addotta dalla Corte territoriale (pag. 103): "... La descritta situazione diventa, dunque, occasione stabile, permanente e protratta per la commissione di un numero indeterminato di condotte appropriative ai danni della banca. Il carattere indeterminato del progetto criminale è obbiettivamente comprovato L'ideazione di veri e propri metodi o meccanismi appropriativi replicagli all'infinito. Alla teorica ripetibilità all'infinito di tali meccanismi, è seguita nei fatti la loro effettiva e protratta ripetizione per almeno tre anni (2004, 2005 e 2006). A tale attuata prospettiva di serialità è coerente la predisposizione di una stabile organizzazione di uomini e mezzi .... SE, NA GI, EN, AL e De FI erano gli intermediari, di comodo e non, che con le loro rinunce o fittizie interposizioni garantivano il funzionamento dei meccanismi appropriativi, dei ritorni e delle spartizioni delle provvigioni indebite ...".
Non è affatto vero, quindi, che la Corte abbia confuso il concorso nella partecipazione ai vari delitti di appropriazione con il reato associativo e che non sussisteva un programma indefinito ne' che mancasse la ed. affectio societatis, proprio perché la Corte, ben conscia della problematica sottostante al delitto di associazione per delinquere ed ai suoi elementi strutturali, li ha puntualmente evidenziati indicando anche le fonti di prova.
Ugualmente manifestamente infondata è la doglianza sull'aggravante del numero delle persone (dieci), in relazione alla quale, il ricorrente, al fine di escluderla, sostiene che dell'associazione non facevano parte ne' il EN ne' il OG.
Sul punto, la motivazione della Corte (pag. 105) è, ancora una volta, puntualissima, avendo spiegato le ragioni per le quali sia il EN che il OG facevano parte dell'associazione, sicché la censura, essendo di merito, va ritenuta manifestamente infondata.
6.3. violazione dell'art. 61 c.p., n. 11: la Corte ha disatteso la suddetta doglianza con la seguente motivazione: "SE e le sue società sono stati accreditati come segnalatori/intermediari presso LE e in tale veste hanno fatturato le loro "prestazioni". È pertanto evidente che egli ha commesso le indebite appropriazioni con abuso di prestazione d'opera. In ogni caso vale il principio secondo cui in ipotesi di concorso di più persone nel delitto la circostanza aggravante si comunica al complice quando sia servita ad agevolarne l'esecuzione.
Infatti non v'è dubbio che il rapporto di dipendenza che legava taluno dei complici a banca LE, integrante l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, oltre a essere noto a SE, è stato indispensabile per l'esecuzione del delitto e di tale indispensabilità era ben consapevole l'imputato". La censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente ha censurato quella parte della motivazione con la quale la Corte, nel respingere la medesima doglianza, ad abundantiam, ha sostenuto che, comunque, l'aggravante sarebbe configurabile ex art. 118 c.p.. Sul punto, in effetti, la suddetta motivazione è censurabile perché l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 va ritenuta, ex art. 70 c.p., comma 2, un'aggravante soggettiva proprio perché ha riguardo ai rapporti fra colpevole e l'offeso.
Infatti, questa Corte, in modo costante, ha ritenuto che la ratio della suddetta aggravante va rinvenuta nella maggiore intensità criminale dell'agente che tradisce la fiducia in lui riposta dalla vittima e nella agevolazione al delitto che gli offre il rapporto di ospitalità, d'ufficio o della prestazione d'opera (Cass. 5901 del 14/02/1980 Ud. (dep. 12/05/1980) Rv. 145245; Cass. 1850/2010 rv. 249405), tant'è che, proprio in tale ottica, ha espressamente ritenuto l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9 (improntata alla stessa ratio) di natura soggettiva (Cass. 336/1990 riv 186153). Il ricorrente, però, ha omesso ogni considerazione in ordine alla parte principale della motivazione ossia quella nella quale la Corte, in punto di fatto, ha sostenuto che "SE e le sue società sono stati accreditati come segnalatori/intermediari presso LE e in tale veste hanno fatturato le loro "prestazioni". È pertanto evidente che egli ha commesso le indebite appropriazioni con abuso di prestazione d'opera".
Orbene, la suddetta motivazione è, invece, corretta e, quindi, sufficiente, di per sè, a far ritenere manifestamente infondata la doglianza.
Infatti, per quanto riguarda l'abuso di prestazione d'opera, è del tutto pacifico che il concetto in questione non coincide con quello della locazione d'opera, avendo una latitudine ben più ampia di quella desumibile dalla nozione civilistica, dovendo essere estesa a quelle situazioni che si risolvono, pur sempre, in una prestazione di servizio, alla cui base vi sia un rapporto di fiducia. È in questa ottica, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte, ha sempre ritenuto che, affinché possa essere riconosciuta la sussistenza dell'aggravante in esame, occorre che l'agente abbia conseguito il possesso del bene (di cui poi si è appropriato) in virtù di un qualsiasi rapporto giuridico (anche di mero fatto) avente ad oggetto un servizio improntato ad un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato: ex plurimis Cass. 23/6/1984 in una fattispecie di mandato a vendere;
Cass. 5257/2006 in relazione ad appropriazione indebita di somme di danaro realizzata dal conduttore di un immobile locatogli dalla parte offesa;
Cass. 24997/2001 Riv 219460 in relazione ad un contratto di mediazione;
Cass. 38498/2008 Riv 241463 in relazione ad un procacciatore di affari. Orbene, ne consegue che, poiché, in punto di fatto, la Corte ha accertato che "SE e le sue società sono stati accreditati come segnalatori/intermediari presso LE e in tale veste hanno fatturato le loro "prestazioni", correttamente è stata ritenuta la configurabilità della suddetta aggravante proprio perché le appropriazioni avvennero anche e soprattutto grazie alla qualifica di "segnalatore/intermediario" che legava il SE alla LE, essendo del tutto irrilevante che tale qualifica fosse fittizia e cioè effettuata al solo fine di appropriarsi delle mediazioni non dovute.
6.4. violazione dell'art. 62 bis c.p.: la Corte ha disatteso la richiesta di concessione delle attenuanti generiche con la seguente motivazione: "Non v'è ragione per riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche. Quanto al comportamento processuale SE ha nel gravame proposto contestato in radice qualsivoglia sua responsabilità e persino la sussistenza dei fatti. Nè ha accennato a risarcire l'imponente danno cagionato. Le sue condizioni personali e famigliari e la sua seria attività professionale, integranti una situazione di vita assolutamente privilegiata, sottolineano ancor più la gravità di una scelta criminale niente affatto necessitata. Circa l'irrilevanza della sua estraneità alle decisioni della banca già si è detto al punto H.3) della presente sentenza. La condizione di incensuratezza, poi, non è sufficiente di per se sola a sostanziare le invocate attenuanti, tanto più se, come nel caso di specie, le condotte criminose occupano un significativo lasso temporale (oltre tre anni). L'aver patito custodia cautelare non è elemento positivamente valutabile, attestando semmai che al tempo della sua applicazione è stato valutato come presente il pericolo di reiterazione delle condotte criminose". Come si può notare la Corte, nel negare le circostanze attenuanti, ha preso in esame uno per uno gli elementi addotti dal ricorrente e li ha disattesi tutti con motivazione congrua, logica ed adeguata. Di conseguenza, la doglianza va ritenuta manifestamente infondata alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, essendo la motivazione ampia, congrua e logica, la medesima non è censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche atteso che la Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a favore dell'imputato.
7. AN ZI.
Come si è illustrato in parte narrativa, due, sostanzialmente, sono le censure dedotte dal ricorrente: a) che le operazioni in derivati da lui sottoscritte non rientravano nella logica speculativa del metodo spartitorio escogitato dal EN in quanto quei derivati avevano proprio una loro logica industriale;
b) l'inattendibilità delle dichiarazioni rese nei suoi confronti dal ND e dal BB.
La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata.
Il IA MA è stato ritenuto responsabile dei reati di appropriazione indebita aggravata di cui ai capi sub B) e C), relativamente, quanto a quest'ultimo capo d'imputazione, agli episodi di cui alle lett. a-b-c-d-e-f. I motivi di appello sono stati illustrati a pag. 34 della sentenza impugnata: è sufficiente un semplice raffronto fra i suddetti motivi e quelli dedotti in questo grado di giudizio, per avvedersi che si tratta di una semplice reiterazione delle doglianze di appello.
L'attendibilità del ND è trattata a pag. 38 dove la Corte spiega, alla stregua di puntuali riscontri, le ragioni per le quali le dichiarazioni del suddetto coimputato dovevano ritenersi attendibili sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco. La Corte tratta dell'imputazione di cui al capo sub B), a pag. 42 ss in cui spiega, in modo amplissimo e particolareggiato, il c.d. meccanismo EL (che consisteva nell'attribuire a mediatori di comodo operazioni Irs o di ristrutturazione di IRS non intermediate da alcuno al solo fine di spartirsi, mediante i c.d. "ritorni", le provvigioni indebitamente erogate) del quale, ovviamente, il IA MA era perfettamente a conoscenza, e, a pag. 50, tratta della posizione e della linea difensiva dell'imputato che confuta in modo analitico.
L'imputazione di cui al capo sub C) è, invece, trattata a pag. 66 ss della sentenza in cui la Corte, ancora una volta, in modo ampio, puntuale ed articolato illustra le fonti di prova a carico dell'imputato e le ragioni per le quali doveva ritenersi colpevole essendo la tesi difensiva infondata (pag. 74).
A fronte della suddetta motivazione, il ricorrente, in questa sede, in modo confuso, generico ed aspecifico, si è limitato a riproporre le medesime censure dedotte in sede di appello, senza però evidenziare vizi motivazionali deducibili in questa sede. Di conseguenza, la censura riproposta con il presente ricorso, va ritenuta null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745;
Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che: a) l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SSUU 24/1999; b) in sede di legittimità, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito: ex plurimis Cass. 4675/2006 Rv. 235656. 8. In conclusione, tutte le impugnazioni devono ritenersi inammissibili: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese a favore della costituita parte civile.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
CONDANNA altresì IM EN, LU De FI, SE DO NA GI, PI BI e IA MA alla rifusione in solido delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile CA LE liquidate in Euro 2.516,80 come da allegata nota spese.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013