Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2013, n. 26850
CASS
Sentenza 23 maggio 2013

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Massime3

Non è configurabile l'interesse dell'imputato ad appellare una sentenza di condanna lamentando la mancata applicazione da parte del tribunale, ai sensi dell'art. 448 cod.proc.pen., della pena concordata con il P.M. se la pena irrogata a conclusione del dibattimento sia inferiore rispetto a quella concordata. (In motivazione, la Corte ha escluso che l'interesse all'appello potesse riconoscersi nella circostanza che la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi in quanto quest'ultimo è un mero effetto previsto dalla legge solo ove la proposta di patteggiamento superi il vaglio di congruità del giudice).

È configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. nei confronti di colui che commette il delitto di appropriazione indebita spendendo la qualifica, anche se fittizia, di segnalatore o intermediario per conto di una società finanziaria, in quanto il concetto di prestazione d'opera, cui fa riferimento il citato art. 61 n. 11, non coincide con la nozione civilistica di locazione d'opera, dovendo essere esteso a quelle situazioni che si risolvono in una prestazione di servizio alla cui base vi è un rapporto di fiducia.

Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la norma dell'art. 583, secondo comma, cod.proc. pen. non si applica nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con la spedizione dell'atto attraverso la posta ordinaria e non con raccomandata, in quanto solo quest'ultima offre la garanzia di accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione.

Commentario1

  • 1Art. 444 - Applicazione della pena su richiesta
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Applicazione della pena su richiesta (art. 444) Nel procedimento speciale di cui all'art. 444, l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2013, n. 26850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26850
Data del deposito : 23 maggio 2013

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