Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'abuso del rapporto di ospitalità (art. 61, n. 11, cod. pen.) è configurabile anche nel caso in cui autore del reato sia la persona ospitante. (In motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" dell'aggravante è da ravvisarsi nella violazione del sentimento di fiducia che intercorre tra le parti del rapporto di ospitalità, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia l'ospite o l'ospitante, e nell'agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato).
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2010, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/12/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1943
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 15594/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Gulotta Guglielmo e Silverj Michele Gentiloni, difensori di fiducia di R.A. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 20.10.2009 della Corte di Appello di Milano, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Milano in data 21.11.2008, venne condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, quale colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 11, art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p.,
u.c.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori dell'imputato, Avv. Gulotta Guglielmo e Gentiloni Silverj Michele, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R.A. in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 11, art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., u.c., a lui ascritto per avere in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto la figlia D. e le compagne di classe ed amiche della medesima U.E. , T.D. , L..B. e S..B. , a subire atti sessuali,
consistiti in toccamenti delle parti intime sotto i vestiti e sotto le mutandine, commettendo il fatto con azioni insidiose e repentine tali da menomare la possibilità di reazione delle vittime. Secondo quanto accertato nella sede di merito i fatti di cui alla contestazione avvenivano nella abitazione dell'imputato, nella quale erano frequentemente ospiti le compagne di scuola della figlia del R. . Quest'ultimo era solito coinvolgere le amiche della figlia in giochi o comunque trattenersi con le medesime, sfruttando momenti di giovialità e di distrazione per commettere i descritti atti sessuali ovvero facendo far loro il bagno, nel corso del quale provvedeva a lavare le bambine toccando con movimenti anche invasivi le parti intime.
Il procedimento penale trae origine dalle denunce presentate dalle insegnanti G. e M. in servizio presso la scuola elementare dell'Istituto Comprensivo di via (omesso) . La G. in data (omesso) , mentre erano nel cortile della scuola, aveva chiesto a B.S. se il padre di R.D. , che era stata loro compagna di classe fino all'anno precedente, fosse simpatico, e, scherzando, aveva detto che a lei era antipaticissimo. La bambina aveva risposto che anche a lei era odioso, in quanto una volta mentre giocava a casa di D. a "twister, il R. le aveva "messo le mani... nel culo", accompagnando le parole con i gesti, per spiegare bene cosa era accaduto. Subito dopo un'altra alunna, U.E. , aveva affermato che a lei era accaduto anche di peggio, perché, una notte, mentre era ospite a casa di D. , il padre di questa si era avvicinato al letto dove dormiva, aveva iniziato ad accarezzarla e a cantare ninnananne e poi le aveva messo le mani tra le gambe, toccandole il "pube".
L'insegnante spiegava che le bambine avevano appreso quella terminologia, avendo partecipato ad un corso organizzato dalla ASL, "Parole non dette" per imparare a comportarsi e spiegare l'accaduto nel caso fossero state vittima di abusi sessuali.
Nelle descritte circostanze era intervenuta nella conversazione anche un'altra bambina, B.L. , la quale raccontava che una volta, a casa di D. , mentre faceva il bagno con l'amica, il R. nel versare dei sali nell'acqua ed aiutarle a lavarsi le aveva messo una mano sulla "patatina", toccandola con insistenza. La bambina riferiva di avere narrato, dopo qualche tempo, l'accaduto alla madre, che si era rivolta ad uno psicologo ed in seguito non l'aveva mandata più a casa dell'amica.
La G. riferiva inoltre che poco dopo, rientrata in classe, aveva visto D..T. piangere disperatamente, circondata dalle compagne. La bambina, rispondendo alle domande della maestra, riferiva che anche lei era stata toccata più volte dal padre di D. , anche di recente, avendo continuato a frequentare l'amica dopo che questa si era trasferita in un'altra scuola, e che aveva visto il R. toccare anche la figlia. Sempre piangendo aveva aggiunto che non aveva detto nulla prima perché teneva molto all'amicizia di D. . La G. quello stesso giorno aveva riferito i fatti ai suoi superiori e la scuola aveva convocato nel pomeriggio i genitori che venivano informati di quanto accaduto.
Nel prosieguo della sentenza vengono riportate le risultanze delle indagini, delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del dibattimento di primo grado, la motivazione della sentenza del Tribunale ed i motivi di appello.
In sintesi i giudici di merito hanno ritenuto pienamente attendibile il narrato delle parti lese ed hanno escluso che le dichiarazioni delle minori fossero frutto di un meccanismo di "contagio e conflitto", come prospettato dal consulente di parte. La sentenza ha altresì rigettato l'eccezione formulata dall'appellante, con la quale si sosteneva la violazione dell'art.195 c.p.p., comma 4, per essere stata ammessa la testimonianza degli organi di polizia giudiziaria in ordine all'atteggiamento assunto dalle parti lese nel corso dell'esame in sede di indagini preliminari. È stata infine respinta la richiesta di concessione della diminuente del fatto di minore gravità e di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, mentre è stata accolta la richiesta di riduzione della pena inflitta, rideterminata nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione. Con quindici mezzi di annullamento i ricorrenti denunciano:
1) Nullità della sentenza per manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione, nonché inosservanza delle regole concernenti la valutazione della prova con riferimento alla genesi delle accuse, al contagio dichiarativo ed alle fonti di auto-eterinduzione del ricordo delle persone offese. In sintesi, si deduce che i giudici di merito hanno illogicamente ritenuto attendibile il narrato delle bambine S. , Di. ed E. a proposito degli atti sessuali che le stesse avrebbero subito, mentre tale narrato è risultato un falso ricordo per quanto riguarda gli abusi che le bambine avevano asserito di aver visto commettere dal R. anche sulle amiche V.B. e Ri.Ol. , nonché V..W.
e S..H. . Nel prosieguo si censura la motivazione della sentenza per avere rinunciato ad approfondire l'ipotesi del contagio dichiarativo, benché fosse emerso che le bambine prima delle rivelazioni avevano parlato tra loro, confrontando le loro esperienze, e che anche i comportamenti del R. da anni erano oggetto di discussione tra i genitori dei compagni di scuola della figlia, nei quali suscitava simpatia o antipatia.
2) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione relativamente alla ingiustificata differenza di valutazione tra le testimonianze delle quattro bambine utilizzate dall'accusa rispetto a quelle delle altre cinque minori, nonché illogicità della risposta alle osservazioni difensive del consulente di parte prof. Sa. . Si deduce che il citato consulente aveva evidenziato che le minori indicate quali parti lese degli abusi sessuali, a differenza delle altre quattro bambine che hanno negato di avere subito abusi, appartenevano a famiglie facenti parte dello stesso contesto socio- culturale nel quale si discuteva frequentemente dei comportamenti del R. .
Si deduce, quindi, che la sentenza non ha risposto alle argomentazioni relative alla inusuale identità socio-culturale del gruppo di bambine le cui dichiarazioni sono state lette in chiave accusatoria ed all'osservazione difensiva che vedeva le bambine come tese e desiderose di uniformarsi alla lettura degli accadimenti ed ai valori che a quei fatti attribuivano i loro genitori. Si deduce inoltre carenza di motivazione in ordine al rilievo secondo il quale non vi è ragione per ritenere che il R. , il quale aveva predisposto un così complesso schermo per soddisfare i propri istinti sessuali, avesse poi evitato di dar corso alle sue pulsioni con tutte le bambine che gli stavano vicino.
3) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione in relazione alle argomentazioni riguardanti la piccola D..R. . Si deduce che l'affermazione della inattendibilità della figlia dell'imputato è stata apoditticamente fondata dai giudici di merito sul fatto che la stessa non aveva accusato il padre, nonché sul contrasto delle sue dichiarazioni con quelle delle accusataci del R. , ritenute invece attendibili. Sul punto si fa rilevare che uno degli argomenti utilizzati per affermare l'attendibilità delle persone offese è costituito dal fatto che le bambine vennero prelevate improvvisamente da scuola e sottoposte ad interrogatorio. Identiche modalità hanno, però, caratterizzato anche l'audizione della D. , delle cui dichiarazioni vengono riportati stralci. Si osserva che la contraddittorietà delle prove testimoniali in ordine agli abusi sessuali che avrebbe subito la figlia dell'imputato avrebbero dovuto determinare il suo proscioglimento ex art. 530 c.p.p., comma 2. Si osserva infine che la dichiarazioni del dott. Fo.
, di cui vengono riportati stralci, non costituiscono affatto riscontro all'ipotesi che la minore abbia subito abusi ad opera del padre.
4) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione in relazione alle argomentazioni riguardanti le dichiarazioni della minore D..R. e le dichiarazioni di B. , O. e delle altre minori indicate erroneamente quali vittime di abuso dalle accusatrici.
Si deduce che la sentenza impugnata ha illogicamente affermato che le persone offese quando riferiscono in merito ad abusi subiti da minori diverse da D. non sono state ritenute idonee a fornire una prova decisiva della responsabilità dell'imputato, mentre quando riferiscono in merito ad abusi subiti da D. il loro dichiarato è attendibile ed idoneo a formare valida prova della colpevolezza dell'imputato anche in presenza di una mastodontica prova contraria. Si osserva che le dichiarazioni con le quali le minori hanno indicato quali vittime di abuso B. e O. rivestono caratteri di specificità non dissimili da quelli relativi a D. . Sul punto vengono, poi, riportati stralci delle dichiarazioni rese dalle minori E..U. e S..B. . Seguono osservazioni in ordine alla condotta abituale del R. , il quale, secondo quanto riferito dai testi, amava giocare con i bambini. Si denuncia il carattere arbitrario e congetturale dei passaggi della sentenza, nei quali viene attribuita la causa dei disturbi comportamentali della piccola B. ai "comportamenti invadenti ed avvolgenti che il R. aveva con le bambine che frequentavano la casa", riportando sul punto le dichiarazioni di segno contrario rese dalla madre della minore e dal suo compagno.
5) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione in relazione alle argomentazioni riguardanti le dichiarazioni della minore D..R. anche in confronto alle dichiarazioni di T.D. .
Dopo aver ricordato la necessità di distinguere la capacità di testimoniare del bambino, che può formare oggetto di accertamento peritale, dalla valutazione della attendibilità delle sue dichiarazioni, che è di competenza del giudice, si osserva che la minore D. è sempre risultata pienamente capace di testimoniare e che le sue dichiarazioni sono caratterizzate dalla coerenza di quanto riferito nelle varie sedi, che ne attestano l'attendibilità. Si riportano in proposito stralci delle dichiarazioni rese dalla minore allorché era totalmente all'oscuro delle accuse a carico del padre, sicché in quella sede le sue dichiarazioni non potevano essere ispirate dal desiderio di difendere il genitore e, peraltro, - si osserva - la stessa, per avere frequentato il corso "Parole non dette", conosceva bene il significato del termine molestia. Si riportano poi quadri riassuntivi delle dichiarazioni rese dalle minori D. e Di. , nonché delle dichiarazioni rese dai testi a proposito della loro personalità e rendimento scolastico, per inferirne non solo la attendibilità di D. , ma anche la impossibilità logico-giuridica di considerare D. meno credibile rispetto alla minore Di..To. , risultando semmai il contrario. 6) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione in relazione alle argomentazioni riguardanti la rispondenza delle dichiarazioni della minore D..R. rispetto alle ulteriori prove acquisite.
Si deduce che le dichiarazioni di R.D. , di cui si riportano stralci, in ordine al fatto che il padre, soprattutto durante la settimana, trascorreva poco tempo a casa a causa dei suoi impegni di lavoro, hanno trovato riscontro in numerose testimonianze di carattere neutrale, dimostrando la credibilità estrinseca della minore, mentre risultano smentite sul punto le dichiarazioni delle persone offese, secondo le quali il R. era costantemente a casa durante i pomeriggi infrasettimanali.
7) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione in relazione alle ipotesi operate sulle motivazioni a mentire della minore D..R. , nonché sull'incompatibilità tra le condizioni psicologiche della minore e l'ipotesi profilata dalla Corte. Si deduce la illogicità dell'ipotesi profilata nella sentenza, secondo la quale le dichiarazioni della minore D. sarebbero motivate dal desiderio di salvare l'imputato, alla luce delle già indicate circostanze in cui ne è avvenuta l'audizione. Si osserva che la dott.sa Z. , consulente di parte della madre di D. nell'ambito del procedimento presso il Tribunale per i minorenni, delle cui dichiarazioni vengono riportati stralci, ha escluso di avere riscontrato l'esistenza di elementi indicatori di disturbo post traumatico da stress sessuale a carico della minore ovvero fenomeni di rimozione. Si osserva, poi, che l'ipotesi su cui è fondata la valutazione delle dichiarazioni di D. da parte della Corte territoriale non può neppure ritenersi conforme a massime di esperienza, la cui applicazione avrebbe dovuto indurre a conclusioni opposte a quelle della sentenza.
8) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione in relazione alle argomentazioni riguardanti la testimonianza del dott. Fo. poste a sostegno della condanna.
Si osserva che il dott. Fo. nella sua relazione ha escluso o comunque ritenuto altamente improbabile che la bambina avesse subito molestie sessuali. Si deduce che la sentenza ha travisato il significato da attribuirsi al fatto che la minore, allorché le è stato somministrato il test di Rorschach, ha indicato il serpente quale animale in cui si identificherebbe il padre, confliggendo tale significato con la spiegazione che di tale scelta ha dato la stessa minore.
9) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione in relazione alla mancata valutazione dell'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa circa le modalità attraverso le quali il racconto delle minori accusatrici abbia coinvolto anche D. nonché sull'inattendibilità delle dichiarazioni delle minori accusatrici. In relazione al motivo di ricorso si riportano stralci delle dichiarazioni rese dalla predette minori per inferire dalle espressioni adoperate dall'ispettore che ha proceduto al loro esame la possibilità di induzione di un falso ricordo o di un ricordo ricostruito nella memoria in ordine al fatto che anche D. fosse stata vittima di abusi sessuali da parte del padre, così come le altre amiche. Si osserva che dalla descrizione dell'episodio del bagno da parte della minore L..B. non emergono elementi tali da far ipotizzare che l'imputato avesse volutamente deciso di molestare la minore e la figlia, rientrando la condotta posta in essere anche in quella che è una normale pratica igienica. Si rilevano elementi di dubbio in ordine alla possibilità che la minore IA abbia visto l'atto sessuale da lei narrato in danno di D. .
Si riportano altri stralci delle risultanze delle indagini preliminari per far rilevare l'atteggiamento verificazionista degli organi di polizia nel corso dell'esame dei dichiaranti e si denuncia la carenza di valutazione e di motivazione della sentenza sul punto. 10) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione, nonché per inosservanza delle regole concernenti la valutazione della prova in relazione alla ritenuta attendibilità delle persone offese.
Si deduce che le dichiarazioni delle minori, persone offese, sono state ritenute attendibili senza una adeguata valutazione non solo del contrasto delle stesse con le dichiarazioni di altri soggetti, ma anche della loro mancanza di coerenza intrinseca. Si osserva che la sentenza non ha affatto esplicitato le ragioni per le quali determinate carenze ed incongruenze sono definite marginali, quali la descrizione dei luoghi, delle circostanze e dei protagonisti a differenza di altre quali la descrizione degli abusi. La censura viene precipuamente riferita alle dichiarazioni rese dalla minore S. , dalle quali emerge che la stessa non è stata nemmeno in grado di riferire con certezza se è stata effettivamente toccata o se in realtà ha pensato che il R. stesse per toccarla.
11) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione in relazione alle argomentazioni sulla presenza di riscontri esterni alle dichiarazioni delle persone offese.
Si deduce che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le dichiarazioni delle persone offese sono del tutto prive di riscontri esterni, in quanto nessuna delle persone che sarebbero state presenti nell'abitazione del R. ha mai dichiarato di averlo visto appartato con le minori o di aver notato gli abusi sessuali. Si ribadisce inoltre che le dichiarazioni, secondo le quali l'imputato era sempre presente in casa, sono in contrasto con quanto affermato da numerosi testi, i quali hanno dichiarato che questi non poteva in alcun modo essere in casa durante i pomeriggi settimanali a causa degli impegni professionali.
12) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione in relazione alle argomentazioni riguardanti l'affermata attendibilità delle persone offese nonostante la riconosciuta genericità del loro dichiarato e nonostante l'assenza di una sintomatologia post- traumatica.
13) Nullità della sentenza nella parte in cui ha confermato l'ordinanza con la quale il tribunale ha ammesso la deposizione dell'ispettore Fr. e delle ausiliarie di P.G. Do. e Ma. in ordine ai comportamenti non verbali tenuti dai minori durante le audizioni protette ed, in subordine, si deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 195 c.p.p., comma 4, nella parte in cui non vieta agli operanti di polizia giudiziaria di riferire in merito al comportamento non verbale tenuto dai testimoni sentiti con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p., e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b).
Con il motivo di gravame si reitera la censura di illegittimità della audizione del citato ispettore di polizia disposta dal Tribunale prima della acquisizione, sull'accordo delle parti., dei verbali di audizione delle minori nel corso delle indagini preliminari.
Si deduce, in sintesi, che il divieto di testimoniare, di cui al citato art. 195 c.p.p., comma 4, deve essere necessariamente riferito anche alla deposizione degli organi di polizia giudiziaria sul comportamento delle persone esaminate, da cui dovrebbero inferirsi stati d'animo e sensazioni dei dichiaranti. Si evidenzia anche il carattere valutativo della deposizione del teste su segnali corporei di dubbia interpretazione e non connotati certamente da univocità. Si deduce altresì che la testimonianza dei testi Do. e Ma. è stata assunta in violazione del disposto di cui all'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d), trattandosi di ausiliari di P.G., che avevano assistito il P.M. nella loro qualità di esperti di psicologia infantile.
14) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione e per errata applicazione dell'art. 609 bis c.p., u.c., in relazione alla mancata concessione dell'attenuante prevista dalla disposizione citata, nonché in ordine alla mancata concessione delle attenuanti genetiche. Si deduce che la sentenza impugnata ha posto a fondamento del diniego dell'attenuante speciale gli stessi elementi costitutivi della fattispecie criminosa, quali l'età delle parti lese, minori di dieci anni, e la natura sessuale degli atti posti in essere. La assenza di violenza o di intimidazioni e le circostanze in cui è stata posta in essere la condotta dell'imputato, in un contesto ludico, senza che siano state pregiudicate la serenità o l'integrità psicologica delle presunte vittime, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a riconoscere la chiesta attenuante. Sulla base delle stesse argomentazioni e di altre afferenti alla personalità dell'imputato viene censurata la mancata concessione delle attenuanti generiche.
15) Nullità della sentenza per gli indicati vizi di motivazione ed errata applicazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11. Si deduce che la citata aggravante ricorre solo nell'ipotesi di abuso della fiducia connessa al rapporto di ospitalità da parte dell'ospite e non è, pertanto, configurabile anche nei confronti dell'ospitante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Occorre esaminare in primo luogo le pregiudiziali questioni di natura processuale aventi ad oggetto la violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4, e art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d).
La prima di tali eccezioni, anche se può ritenersi in parte fondata, allorché l'esame dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sia finalizzato ad accertare elementi della condotta del testimone non di carattere meramente materiale, ma significativi per conoscere i contenuti della dichiarazione del teste, si palesa ininfluente ai fini della decisione.
Emerge, infatti, da quanto riferito nello stesso ricorso che l'esame dell'ispettore di Polizia era stato disposto prima che venissero acquisite le dichiarazioni rese dalle persone offese nella fase delle sommarie indagini, per sopperire alle carenze probatorie derivanti dalla mancata acquisizione, cui si erano opposte le parti civili. Risulta, perciò, evidente che il contenuto della deposizione dell'ispettore è divenuto superfluo a seguito della acquisizione delle dichiarazioni rese dalle minori in quella sede. Ed, infatti, la sentenza ha puntualmente osservato che la deposizione dell'ispettore di polizia è risultata superflua a seguito della acquisizione, sull'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese dalle persone esaminate in sede di indagini preliminari.
Nè le dichiarazioni del predetto ispettore risultano essere state utilizzate ai fini della decisione. La seconda eccezione processuale è infondata.
Secondo l'indirizzo interpretativo più recente, ma ormai assolutamente consolidato, di questa Suprema Corte, condiviso dal Collegio, "L'ausiliario del giudice o del pubblico ministero sì identifica con l'ausiliario in senso tecnico, ossia con l'appartenente al personale di cancelleria e segreteria e non già con un estraneo all'amministrazione della giustizia che si trovi a svolgere di fatto, ed occasionalmente determinate funzioni previste dalla legge. Pertanto non riveste la qualità di ausiliario il consulente tecnico del pubblico ministero, per il quale non può valere la condizione di incompatibilità a testimoniare prevista dall'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d)". (sez. 3, 200414794, Ponzio, RV 228530; conf. sez. 6, 26.4.2007 n. 33810, Ferrerò ed altri, RV 237156; sez. 3, 17.1.2008 n. 8377, Scardassare e altro, RV 239282;
sez. 3, 9.10.2008 n. 42721, Amicarelli, RV 241426; sez. 3, 16.4.2009 n. 20252, RV 243629; sez. 3, 7.4.2010 n. 24294, RV 247869; nonché, sia pure con riferimento ad ipotesi diversa: sez. 5, 14.1.2005 n. 11924, Spagnolo ed altri, RV 231703). Gli esperti di psicologia infantile che hanno assistito il P.M., pertanto, non sono ausiliari della pubblica accusa e non incorrono nella condizione di incompatibilità prevista dalla disposizione citata.
Passando all'esame delle censure per vizi di motivazione, è opportuno premettere in punto di diritto che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio diretto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione.
Si tratta di un principio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte ed assolutamente condivisibile (sez. un. 23.11.1995 n. 2110, Facchini, RV 203767 e più di recente ulteriormente ribaditi:
sez. 2, 5.5.2006 n. 19584, Capri ed altra, RV 233773; sez. 6, 20.3.2006 n. 14054, Strozzanti, RV 2334S4). Una conferma della differenza sostanziale esistente tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, in conformità dei principi che discendono dal dettato costituzionale sulla giurisdizione, emerge, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, individua i limiti del giudizio di legittimità, affermando che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di Cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito in appello". Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di Cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito", che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consenta affatto di fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito sulla prospettazione della necessità di ripercorrere, in sede di legittimità, l'intera ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio.
Tale impostazione, anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), disposta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), è stata ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale può aversi vizio di travisamento della prova quando l'errore sia in grado "di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione" e che questo può avvenire solo nei casi in cui "si introduce in motivazione un "informazione rilevante che non esiste nel processo", oppure "si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione", (sez. 2, 23.5.2007 n. 23419, P.G. in proc. Vignaioli, RV 236893; sez. 1,15.6.2007 n. 24667, Musumeci, RV 237207). L'esame del materiale processuale previsto dalla norma non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio di travisamento della prova.
Nè i vizi logici, che devono essere manifesti, possono essere ravvisati nel fatto che il ricorrente abbia ritenuto non soddisfacenti le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha risposto ai rilievi formulati nei motivi di gravame. Orbene, appare evidente dall'esame dei numerosi motivi di ricorso, con i quali sono stati denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata, che gli stessi si esauriscono in una richiesta di riesame e rivalutazione del materiale probatorio con riferimento alla attendibilità delle parti lese. Riesame del materiale probatorio che, per quanto osservato, è inammissibile in sede di legittimità. Comunque, con riferimento alle censure più pregnanti che emergono dai numerosi motivi di ricorso, in sintesi, la Corte osserva che i criteri di valutazione della prova non sono affetti da illogicità manifesta, cui deve assurgere il vizio di motivazione per costituire causa di annullamento della pronuncia di merito, avendo la sentenza impugnata confutato la tesi difensiva del contagio dichiarativo e della esistenza di fenomeni di auto-eteroinduzione sulla base di rilievi desunti da dati fattuali certi, quali il carattere occasionale della emersione della notizia degli abusi sessuali, la narrazione di episodi riferibili a circostanze e modalità diverse dell'abuso da parte delle bambine e soprattutto l'accertamento di confidenze da parte di L..B. alla madre risalenti a molto tempo prima dell'episodio riferito dalla G. e, quindi, non collegabili ai fenomeni di contagio dichiarativo o altro sostenuti dalla difesa;
confidenze della bambina la cui certezza e rilevanza è dimostrata dal successivo comportamento della madre, che aveva ritenuto necessario mandare la figlia da uno psicologo, facendole interrompere i rapporti con l'amica D. . A fronte di tali puntuali rilievi le deduzioni dei difensori del ricorrente si configurano quali mere ipotesi prive di riscontro probatorio.
Anche nella valutazione comparativa delle dichiarazioni delle persone offese, accusatrici del R. , con quelle delle altre bambine il giudizio di attendibilità delle prime si palesa immune da vizi logici, essendo state puntualmente indicate nella sentenza impugnata, mediante la valutazione comparativa delle loro deposizioni, le ragioni per le quali l'attendibilità delle bambine che hanno accusato l'imputato non può ritenersi inficiata dall'accertamento negativo in ordine agli abusi che sarebbero stati commessi dal R. nei confronti di altre minori.
Tale criterio di valutazione, peraltro, ha riguardato anche le dichiarazioni della figlia dell'imputato, in relazione alla quale il giudizio circa la carenza di attendibilità non è stato affatto fondato sul mero contrasto tra le dichiarazioni della medesima e quelle delle accusatrici, bensì sulla approfondita valutazione delle ragioni per le quali la minore poteva sentirsi indotta a proteggere il padre e su rilievi afferenti alle condizioni psicologiche della teste.
Elementi di valutazione che non possono formare oggetto di esame critico in sede di legittimità ed in ordine ai quali le censure del ricorrente risultano sostanzialmente fondate su una richiesta di rivalutazione dell'intero materiale probatorio in termini più favorevoli per l'imputato.
In conclusione, la sentenza si sottrae alle censure del ricorrente, avendo, da un lato, formato oggetto di valutazione tutti i rilievi critici che vengono riproposti in ricorso e, dall'altro, non palesandosi affette da illogicità manifesta le argomentazioni in base alle quali sono stati confutati.
Sono, infine, infondati i residui motivi di gravame afferenti a questioni di diritto sostanziale ovvero a carenze motivazionali ad essi relative.
L'aggravante dell'abuso del rapporto di ospitalità va riferita anche alla persona ospitante.
È stato già affermato dalla giurisprudenza risalente di questa Corte che "Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61 c.p., n. 11, non hanno rilevanza i motivi da cui ha tratto origine la relazione di ospitalità perché la ragione dell'aggravante - sia quando il reato è commesso dall'ospitante, sia quando è commesso dall'ospitato - consiste nella maggiore intensità criminale dell'agente che tradisce la fiducia in lui riposta dalla vittima e nella agevolazione al delitto che gli offre il rapporto di ospitalità" (sez. 2, 31.5.1983 n. 11195, Giaffreda, RV 161910). Non si ravvisano ragioni per discostarsi dal citato indirizzo interpretativo, considerato che, come rilevato dalla massima riportata, la ratio dell'aggravante è da ravvisarsi nella violazione del sentimento di fiducia che intercorre tra le parti del rapporto di ospitalità, indipendentemente dal fatto che autore del reato sia l'ospite o l'ospitante, e nella agevolazione che da tale rapporto deriva alla commissione del reato.
Il diniego della diminuente di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., o art. 609 quater c.p., comma 4. ha formato oggetto di motivazione assolutamente esaustiva, giuridicamente corretta in relazione ai parametri indicati dall'art.133 c.p., comma 1. (cfr. sez. 3, 200402597, RV 227397).
Sul punto sono stati evidenziati dalla sentenza, quali parametri negativi, la durata delle condotte criminose, ripetute per alcuni anni ai danni delle medesime persone offese, la natura degli abusi commessi, concretatisi a volte in veri e propri atti masturbatori, sicché i rilievi del ricorrente sul punto si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di merito. Le attenuanti generiche, infine, erano state già concesse all'imputato e dichiarate equivalenti alle aggravanti in base ad una valutazione che ha formato oggetto di conferma da parte della sentenza impugnata, supportata da una motivazione anche in questo caso assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 2 dicembre 2010. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011