Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 2674
CASS
Sentenza 6 luglio 2000

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L'ordine di demolizione della costruzione abusiva previsto dall'art.7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n.47, avendo natura di sanzione amministrativa la cui applicazione è eccezionalmente demandata (ove non abbia già provveduto l'autorità amministrativa), al giudice penale, e non essendo quindi qualificabile come sanzione penale accessoria o come effetto penale della condanna, resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art.445, comma 2, c.p.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 2674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2674
    Data del deposito : 6 luglio 2000

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