Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
L'ordine di demolizione della costruzione abusiva previsto dall'art.7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n.47, avendo natura di sanzione amministrativa la cui applicazione è eccezionalmente demandata (ove non abbia già provveduto l'autorità amministrativa), al giudice penale, e non essendo quindi qualificabile come sanzione penale accessoria o come effetto penale della condanna, resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art.445, comma 2, c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2000, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Umberto Papadia Presidente del 6/7/2000
1. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere SENTENZA
2. " Saverio Felice Mannino " N. 2674
3. " Luigi Piccialli " REGISTRO GENERALE
4. " ME CO " N. 7442/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LE RO, n. il 7/11/1939 a Porto Empedocle, res. in Agrigento, loc. Monserrato, alla Via Lizoni n. 4, a mezzo del dif. di fid. avv. Calogero Schifano, del foro di Agrigento.
avverso l'ordinanza emessa in data 6/23 ottobre 1999, dal giudice unico - in funzione di giudice dell'esecuzione penale - del Tribunale di Agrigento
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli, Letta la requisitoria in data 20/4/2000 del Pubblico Ministero nella persona del sost. P.G. Dr. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
La sig.ra RO LE nei confronti della quale era stata pronunziata in data 26/6/92 sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p. per la contravvenzione di cui all'art. 20/b L. 47/85,con ordine di demolizione dell'opera abusiva ex art. 7 u.c. I. cit., con istanza in data 17/4/99, tramite difensore di fiducia, propose incidente d'esecuzione avverso l'ingiunzione di demolizione che il P.M., a seguito del passaggio in giudicato della menzionata decisione, le aveva intimato, in attuazione della misura restitutoria.
A sostegno dell'opposizione la LE deduceva l'intervenuta estinzione del reato, ex art. 445 c. 2 c.p.p. e, successivamente in udienza, la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa;
ma il giudice dell'esecuzione dell'adito Tribunale con l'ordinanza in epigrafe indicata, respinse l'incidente, ritenendo l'inapplicabilità della citata norma codicistica alla sanzione in questione, così come l'imprescrittibilità quinquennale di questa.
Avverso il menzionato provvedimento ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso a questa S.C. la LE, ribadendo i due motivi di opposizione all'esecuzione e denunciando, in due motivi, erronea applicazione della legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 444, 445, 563, 655 e segg. c.p.p., 29 reg., 7 L. 47/85, ed agli artt. 157, 158 c.p., 655 e segg. c.p.p.,7 L. 47/85, 28 L. 689/81 e 29 reg. Il ricorso, come rilevato dal P.G. nella requisitoria in atti, non è meritevole di accoglimento.
L'estinzione del reato ex art. 445 c. 2^ c.p.p., a seguito del decorso del termine (quinquennale per i delitti, biennale per le contravvenzioni) dalla sentenza emessa su "patteggiamento", non può comportare, come preteso dalla ricorrente, anche l'ineseguibilità dell'ordine di cui all'art. 7 u.c. L. 47/85, non trattandosi di sanzione penale accessoria, ne' di effetto penale della condanna, bensì di una sanzione amministrativa la cui irrogazione è eccezionalmente, ove non vi abbia già provveduto la P.A., demandata al giudice penale e consegue, in siffatti casi alla condanna penale per i reati di cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985. Riferendosi inequivocamente la citata disposizione del codice di rito, prevedente tale particolare causa di estinzione del reato e le sue conseguenze, ad "ogni effetto penale", arbitraria appare la tesi propugnata che, più che un'interpretazione estensiva (esclusa dalla chiarezza del dettato normativo), si risolve nella proposizione di un'applicazione analogica;
ma di questa non ricorrono le condizioni, per assenza di un'eadem ratio, tenuto conto della preminenza delle ragioni di tutela del territorio che presiedono all'eccezionale potestà sanzionatoria amministrativa attribuita dalla legge al giudice penale, rispetto a quelle cd. "premiali", cui invece è improntato il regime del procedimento speciale di cui agli arti: 444 e segg. c.p.p.. D'altra è proprio in considerazione della peculiarità di siffatta sanzione, non penale accessoria, ne' misura di sicurezza, ancorché l'esecuzione ne sia demandata all'A.G., che la costante ed ultradecennale giurisprudenza di questa S.C. esclude l'applicabilità alla stessa (così come a quella analoga di cui all'art. 1 sexies L.431/85, in materia di tutela ambientale) della disposizione di cui all'art. 445 c. 1 c.p.p. prevedente la non irrogabilità, con la sentenza emessa a seguito di "patteggiamento", di pene accessorie e misure di sicurezza.
Le stesse ragioni comportanti l'inapplicabilità della disposizione, contenuta nel primo comma dell'art. 445 cit, relativa al processo di cognizione, inducono ad escludere, sotto il profilo esecutivo, che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle sanzioni in questione, allorquando ha previsto, al secondo comma, che, estinto il reato (per il decorso del termine, entro il quale l'imputato non abbia commesso altri delitti o contravvenzioni della stessa indole) "si estingue ogni effetto penale" della condanna.
Nè appare conferente, al fine di sostenere la natura "penale", o comunque di effetto penale condanna, della sanzione de qua, il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, a termini della quale la relativa esecuzione rientra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria penale, considerato che siffatto principio va posto in relazione alle disposizioni contenute nei titoli II e III del Libro X del codice di procedura penale, che si riferiscono a tutti i provvedimenti (v. al riguardo gli artt. 655 c. 1 e 665 c. 1) emessi in sede penale e necessitanti di esecuzione, quale che ne sia la natura;
ma l'assimilazione, ai soli fini delle modalità di esecuzione, alle sanzioni penali non può valere, sotto il profilo sostanziale, a conferire natura penale a sanzioni amministrative. Non miglior sorte merita il secondo motivo di ricorso, non essendovi alcuna ragione per ritenere il termine prescrizionale di cui all'art.28 della L. 689/81 applicabile a tutte le sanzioni amministrative,
anche diverse da quelle pecuniarie, tenuto conto, anche in questo caso della chiarezza del disposto normativo e della non qualificabilità, in termini di principio e regola di carattere generale, della disposizione in questione.
Neppure può invocarsi l'analogia, considerata la diversità delle esigenze perseguite dalle norme prevedenti sanzioni restitutorie (costituenti una più intensa forma di tutela di particolari interessi di natura pubblica, la cui violazione comporta la necessità del ripristino dello status quo ante),rispetto a quelle sottese alla previsione di sanzioni pecuniarie, a fronte di violazioni per le quali l'ordinamento ritiene sufficiente agire solo sul patrimonio del trasgressore.
D'altra parte la disposizione di cui all'art. 28 cit. legge, ponendosi quale deroga rispetto alla regola generale di cui all'art.2946 cod. civ., a termini del quale, salvi i casi in cui la legge non dispone diversamente, i diritti si prescrivono in dieci anni, in quanto disposizione eccezionale, non è suscettibile, ai sensi dell'art. 14 delle "preleggi", di applicazione analogica. L'impugnazione va in definitiva, respinta, con conseguente condanna della ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 luglio 2000. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2000