Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
Le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. e applicabili anche al pubblico ministero, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicchè é inammissibile l'atto di impugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non é prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2006, n. 16776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16776 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/04/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI LO - Consigliere - N. 381
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 000604/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso Corte d'Assise Appello di Catanzaro;
nei confronti di:
1) ZA BR, N. IL 11/06/1982;
2) DE PO RE NC, N. IL 14/09/1973;
avverso SENTENZA del 29/09/2005 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29 settembre 2005 la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro - Direzione distrettuale antimafia - avverso la sentenza pronunziata il 14 maggio 2004 dalla Corte d'assise di Cosenza che aveva assolto, ex art. 530 c.p.p., comma 2, per non avere commesso il fatto NO ZA e De OL ST NC dai delitti di omicidio volontario aggravato in concorso in danno di LO IE (capo a) e detenzione e porto in luogo pubblico in concorso di un'arma comune da sparo (capo b), consumati entrambi in Cosenza il 31 maggio 2001.
La Corte rilevava che l'impugnazione era stata effettuata senza l'osservanza delle modalità previste dall'art. 583 c.p.p., da considerarsi tassative e non suscettibili di equipollenti. Dagli atti, infatti, risultava che il Pubblico Ministero aveva interposto appello mediante fax trasmesso in data 21 ottobre 2004 e, successivamente, aveva inviato, mediante posta ordinaria, copia dell'atto di appello, pervenuto al giudice a quo il 25 ottobre 2004. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il quale sia con motivi principali che con una memoria aggiuntiva, denuncia l'inosservanza di norme processuali e, specificamente, degli artt. 582, 583, 585 e 591 c.p.p.. Osserva, in particolare, che la forma e il contenuto dell'atto di impugnazione sono disciplinati dall'art. 581 c.p.p., il quale stabilisce che esso abbia forma scritta, contenga alcuni elementi che valgono ad identificare il provvedimento oggetto di appello (la data della decisione e il giudice che l'ha adottata) e che indichi i capi o i punti della decisione cui si riferisce l'impugnazione, le richieste, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Il successivo art. 585 c.p.p. prevede, a pena di decadenza (comma 5), i termini entro i quale deve essere proposta l'impugnazione, stabilendo termini e decorrenze diverse, correlati ai diversi tipi di provvedimento impugnabile e alla conoscenza dell'atto. Ad avviso del ricorrente la "proposizione" dell'impugnazione è una voce generica, nel senso che non indica, di per sè, le modalità attraverso le quali si interpone concretamente il gravame. Essa, quindi, può consistere in un'attività concentrata in unità di tempo e di luogo ovvero svolgentesi in un modulo articolato in cadenze dislocate nel tempo e nello spazio per la trasmissione e la ricezione dell'atto di impugnazione.
Una volta prevista la possibilità di scindere la proposizione del gravame in due evenienze distinte, il codice (art. 583 c.p.p., comma 2) stabilisce che l'impugnazione si considera proposta nella data di partenza dell'atto. L'identificazione dei mezzi di trasmissione del gravame costituisce un passaggio successivo.
L'art. 583 c.p.p., comma 2, deve essere letto ed interpretato comprendendovi un elemento implicito negativo, nel senso che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma, quando essa non sia giunta a destinazione nel termine stabilito o non risulti affatto pervenuta. Essa, pertanto, si giustificherebbe e sarebbe destinata ad operare unicamente in conseguenza della situazione supposta come condizionante.
Quando, invece, è accertato che l'impugnazione è giunta in termine, la disposizione di cui all'art. 583 c.p.p., comma 2, non opera, mancando il correlativo logico cui è subordinata.
Il telegramma e la raccomandata costituirebbero, quindi, strumenti essenziali di garanzia nell'accertamento della data di trasmissione dell'atto soltanto nel caso in cui sorga la necessità di appurare la data di spedizione in conseguenza di intempestivo o mancato arrivo a destinazione dell'atto di impugnazione.
Ove, al contrario, una siffatta esigenza di accertamento non nasca, la forma indicata non troverebbe giustificazione nella ratio della legge. In tale senso, quindi, dovrebbe essere interpretata la portata della disposizione contenuta nell'art. 583 c.p.p., comma 1, da ritenersi cogente nel solo ambito nel quale occorra stabilire la data di trasmissione dell'atto di impugnazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
L'impugnazione è un atto a contenuto vincolato e le norme che dettano le relative formalità sono contenute nell'art. 581 c.p.p.. La prima prescrizione contenuta nella citata disposizione è quella che stabilisce che l'impugnazione debba essere presentata con atto scritto.
Tra i requisiti formali di contenuto, l'art. 581 c.p.p., prescrive innanzitutto l'indicazione del provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che l'ha emesso.
Il contenuto dell'atto di impugnazione deve essere formato anche dall'indicazione specifica dei punti e dei capi della sentenza impugnata, con l'individuazione precisa delle questioni che si intendono prospettare in relazione agli stessi, l'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base della richiesta.
Dal combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p., si evince che la mancata indicazione di tali elementi rende l'impugnazione inammissibile.
I requisiti di forma previsti dall'art. 581 c.p.p., sono strumentali all'esercizio del potere-dovere di controllo del giudice superiore sull'atto di impugnazione e rispondono all'esigenza di evitare impugnazioni esclusivamente dilatorie e pretestuose e di delineare i poteri di cognizione e di decisione del giudice del gravame. Secondo la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 c.p.p., e salve le particolari forme contemplate dall'art. 123 c.p.p., per chi si trovi in stato di detenzione, ogni atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato oppure deve essere spedito alla stessa Cancelleria.
Da un punto di vista tecnico-sistematico, il "presentare" un'impugnazione si distingue dallo "spedire" un'impugnazione, anche se si tratta di attività che si sostanziano entrambe, equivalendosi quanto agli effetti, nel primo momento processuale di introduzione del giudizio;
momento fondamentale per identificare la tempestività dell'impugnazione stessa, a nulla rilevando il momento della successiva notificazione.
Dalla mancanza di tale presentazione o spedizione deriva, se sono decorsi i termini di impugnazione previsti dall'art. 585 c.p.p., l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi del successivo art. 591 c.p.p., che, tra le cause di inammissibilità, indica (lett. e)
l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., nella cui previsione rientra anzitutto l'avvenuta presentazione o spedizione dell'atto di impugnazione e poi il fatto che esse debbano avvenire secondo le modalità e le forme indicate dalla legge (Cass. 20 marzo 1991, ric. Cristalli;
Cass. 18 ottobre 1999, ric. Favero). Le norme riguardanti la presentazione o la spedizione dell'impugnazione prevedono, quindi, a pena di inammissibilità, forme particolari, atte a garantire non solo la ricezione, ma anche e soprattutto l'autenticità della provenienza.
Attesa, quindi, le plurime e parallele finalità perseguite dalle disposizioni in esame, non è possibile accogliere la tesi del P.G. ricorrente, che prospetta una lettura separata dei primi due commi dell'art. 583 c.p.p. e sostiene che l'osservanza delle forme e dei modi di spedizione dell'impugnazione si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui sorge questione sulla tempestività dell'impugnazione stessa.
In realtà le forme e le modalità dell'impugnazione disciplinate dalla legge perseguono un duplice e inscindibile scopo, quello di delineare in modo obiettivo, certo e predeterminato tempi e modi di "presentazione" o "spedizione" dell'atto e, inoltre, quello di fornire indicazioni certe sulla provenienza dello stesso. È, quindi, per questa pluralità di ratio sottostanti alla disciplina che le modalità enunciate dall'art. 585 c.p.p., sono da considerare tassative e non ammettono equipollenti (Sez. 5^, 27 marzo 2003, ric. Cito;
Sez. 1^, 7 novembre 2001, n. 45711, ric. Malocchi, rv. 220370; Sez. 4^, 10 febbraio 2000, ric. Liquidato;
Sez. 6^, 9 marzo 1998, n. 883, ric. Todaro, rv. 210818). La questione sollevata dal ricorrente è stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte, tutte uniformemente orientate nel senso di riconoscere l'inammissibilità del gravame proposto a mezzo di telefax per la ragione che tale forma non rientra tra quelle tassativamente previste dalle norme in materia di impugnazione e non è comunque idonea a garantire l'autenticità e la provenienza dell'atto (Cass., Sez. 6^, 9 marzo 1998, Todaro, cit;
Cass., Sez. 1^, 24 ottobre 1996, n. 5530, ric. Patacca, rv. 206186; Sez. 1^, 11 marzo 1996, Ballan). Il rinvio dell'art. 591 c.p.p., lett. c), alle formalità previste dall'art. 583 c.p.p. è interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso dell'inderogabilità della spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo di raccomandata o telegramma, tanto da escludere - con la sola eccezione di Sez. 2^, 8 gennaio 1991, n. 16, ric. Calla, rv. 186421) - la spedizione a mezzo fax, poiché tale strumento tecnico, la cui utilizzazione non è prevista dall'art. 585 c.p.p., se garantisce la ricezione dell'atto di impugnazione non è,
comunque, idoneo a garantirne anche la provenienza (Cass. 14 luglio 1993, ric. Melis, rv. 195056; Cass. 24 ottobre 1996, ric. Patacca, cit;
Cass. 16 novembre 199, ric. Carbone, rv. 215020; Sez. 6^, 22 ottobre 2001, n. 42473, roc. Derwishi, rv. 220215). Alla luce di tali principi, attesa l'applicabilità anche al pubblico ministero delle regole dettate dall'art. 583 c.p.p., deve escludersi l'ammissibilità dell'atto di impugnazione trasmesso dallo stesso pubblico ministero a mezzo "fax", non rientrando tale modalità di trasmissione tra quelle consentite dalla suddetta disposizione normativa, la quale prevede soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006