Sentenza 17 novembre 2005
Massime • 1
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purchè il risultato finale non si traduca in una pena illegale.
Commentari • 6
- 1. Sull'illegalità della pena e giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
Leggi di più… - 3. Applicazione della pena concordata e diversa qualificazione del fattoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 luglio 2022
In tema di applicazione della pena concordata, cosa accade quando il giudice ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 3, l. 146/2006 e 416 cod. per). (capo unico), 110 e 624, 625 n. 2, 61 n. 5 e 61-bis cod. pen. (capi a e b), 110, 648, 61-bis cod. pen. (capo e), concesse le attenuanti generiche, per alcuni degli imputati, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di …
Leggi di più… - 4. Quando la pena è illegaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 aprile 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il GUP del Tribunale di Fermo aveva applicato su richiesta delle parti ad un imputato la pena concordata in relazione ai reati di rapina aggravata lesioni. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la detta sentenza proponeva ricorso il difensore deducendo i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di lesioni e di falso sul rilievo che occorreva verificare l'effettiva portata delle lesioni provocate alla persona offesa e non vi era prova del dolo dell'imputato nei reati di falso; 2) errore nella determinazione della sanzione poiché alla pena base prevista …
Leggi di più… - 5. Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2005, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 17/11/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1984
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 14630/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di NAPOLI;
avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. in data 1 febbraio 2005 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di NOLA nei confronti di:
IC VA;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza in data 1 febbraio 2005 pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di NOLA applicava a VA IC, per il delitto di omicidio colposo, la pena di mesi dieci di reclusione.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di NAPOLI, chiedendo l'annullamento della sentenza.
Rileva, in particolare, che il Tribunale, nel ratificare l'accordo delle parti, ha ritenuto corretta la riduzione maggiore del terzo, operata in virtù della concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla pena - base fissata in anni due e mesi tre di reclusione.
La riduzione del terzo - osserva il ricorrente - è, invero, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, non ad anni uno e giorni quindici, come indicato in sentenza.
Ne consegue - conclude il ricorrente - che la pena finale (mesi dieci di reclusione) è stata applicata in modo illegale.
3. Il ricorso non può essere accolto.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 4^, 28 gennaio 2000, Carrello, RV 216881), nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse;
ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, perché il risultato finale non si traduca in una pena illegale.
Tale non è la pena di mesi dieci di reclusione per il delitto di omicidio colposo aggravato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, (pena edittale da uno a cinque anni di reclusione) nel momento in cui si concordino, nella loro massima estensione, come nel caso in esame, le diminuzioni per le circostanze attenuanti generiche e per il rito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006