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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., e vertente
T R A
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco SC, in virtù di procura in atti e domiciliato come in atti;
OPPONENTE CONTRO
-, CF in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Esposito, in virtù di procura in atti, domiciliata come in atti,
OPPOSTA
NONCHÉ
CF Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dai funzionari delegati,
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 5.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente Parte_1 deduceva che in data 21.3.2022 gli era stata notificata la cartella esattoriale n.
071 2020 0095987092 di euro 5.803,00 per spese di lite liquidate nella sentenza n. 2349/2019 del Tribunale di Nola e che tale cartella era da considerarsi nulla per violazione dell'art. 36, co. 4, ter d.l. 248/2007, conv. in l. n. 31 del 2008, per mancata indicazione nella stessa del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo nonché di quello di emissione e di notificazione della cartella. Concludeva chiedendo la dichiarazione di nullità e/o inefficacia della cartella impugnata.
Con comparsa depositata l'8.11.2022, si costituiva l Controparte_2
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in
[...] quanto l'unico motivo di opposizione atteneva ad attività ricadente sul concessionario della riscossione e la tardività dell'opposizione, da qualificare come opposizione agli atti esecutivi, per decorso del termine di 20 giorni dalla notifica della cartella.
Con comparsa depositata il 23.11.2022, si costituiva anche l
[...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto tardiva, oltre Controparte_1 che infondata in fatto e in diritto.
La causa, iscritta alla prima sezione civile, veniva poi assegnata alla seconda sezione civile, che si occupa di opposizioni esecutive.
Essa veniva istruita solo mediante produzioni documentali.
All'udienza del 5 giugno 2025 venivano precisate le conclusioni davanti allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione instaurata dall'odierno opponente costituisce un'opposizione preventiva agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. in quanto si contesta la regolarità formale della cartella esattoriale per mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo nonché di quello di emissione e di notificazione della cartella.
2 Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione della ritualità formale della cartella esattoriale costituisce opposizione agli atti esecutivi (ex multis, Cass. Civ. 15149/2005).
Tale opposizione, ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., va proposta nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della cartella (si veda Cass.
15149/2005).
Nel caso di specie, l'opposizione è stata tempestivamente spiegata con atto di citazione passato all'ufficiale giudiziario per la notifica l'11 aprile 2022 (si veda doc.ne depositata dall'opponente il 14.11.2022), nel termine di 20 giorni decorrente dalla notifica della cartella (22 marzo 2022, come si evince dalla relata depositata da . Infatti, non rileva la data di perfezionamento della notifica, CP_3 che non dipende dall'opponente, ma la data di consegna del plico all Pt_2 dovendosi scindere gli effetti della notifica per il notificante e per il notificato.
Passando al merito della opposizione, l'opponente ha dedotto la nullità e/o inefficacia della cartella per la mancata indicazione dei tre responsabili del procedimento (di iscrizione al ruolo, di emissione e di notificazione) come disposto dall'art. 36 co. 4 ter d.l. 248/2007, conv. in l. n. 31 del 2008, per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data successiva al 1° giugno 2008, disposizione abrogata dal 18.1.2024.
Sul punto la giurisprudenza ha in più occasioni dichiarato che “La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n.
248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui all'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009” (cfr. Cass. ord.
n. 3533/2016).
Pertanto la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione e di iscrizione al ruolo può essere
3 comminata solo per le cartelle con consegna del ruolo successiva al 1/6/2008, come nel caso di specie il cui ruolo è del 2019.
La giurisprudenza ha altresì affermato che “É nulla la cartella di pagamento che non indica espressamente il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, non essendo sufficiente che il titolo esecutivo contenga
l'indicazione dell'ufficio o della struttura preposta a svolgere il procedimento” (cfr.
Corte di Cassazione n°33565 del 28/12/2018).
Nel caso di specie risulta per tabulas dalla cartella depositata sia l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione (pag.
3) sia l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (pag. 5).
L'opposizione è pertanto infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con riduzione del 20% in favore dell , in applicazione Controparte_2 dell'art. 9, co. 2, d.lgs. 149/2015, e valori tra i minimi e i medi, in considerazione del basso grado di difficoltà della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa R.G. A.C. N.
2651/2022 promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
[...]
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
, che liquida in € 3.000,00 per Controparte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in € Controparte_2
4 2.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nola il 5 dicembre 2025 Il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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