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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4126/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Verbale d'udienza
Oggi 18 giugno 2025 alle ore 12.05, innanzi al dott. VA CA, sono comparsi: per l'Avv. EMANUELE GIARÈ Parte_1 per , nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa. Parte appellante precisa le conclusioni come da appello, precisando la sussistenza di antistatarietà per il giudizio di appello.
Ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., esaurita la discussione orale, viene pronunciata sentenza, con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
VA CA N. R.G. 4126/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice VA CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Tivoli, Viale Trieste, n. 71, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Giarè, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 18.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, Parte_1
n. 62 del 30.03.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione dal medesimo interposta avverso il Decreto del Prefetto della Provincia di Prot. n. U119K7650N del CP_1
06.12.2022, emesso in relazione alla Nota dei Carabinieri di Subiaco n. 2/255 del 09.10.2022, per l'applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida e correlativo obbligo di visita, in relazione a violazione dell'art. 187 del Codice della Strada, con previsione della compensazione delle spese di lite. In particolare, la sentenza appellata ha riscontrato che l'indicata sanzione è stata applicata nonostante lo svolgimento di esami medici che hanno indicato l'assenza di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope del ricorrente, elemento oggettivo della fattispecie sanzionatoria richiamata. Ciò posto, ha proposto appello avverso la statuizione relativa alla Parte_1 regolazione delle spese di lite, contestando l'assenza dei presupposti per disporne la compensazione e chiedendo prevedersi la liquidazione in proprio favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo nei confronti della Prefettura di CP_1 la stessa non si è costituita nel presente giudizio, risultando conseguentemente contumace.
All'udienza del 18.06.2025, la causa è stata oggetto di trattazione e discussione orale, all'esito della quale è stata pronunciata la presente sentenza.
L'appello proposto risulta fondato e deve essere accolto. La sentenza appellata, pur riconoscendo la fondatezza dell'opposizione spiegata e disponendo l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata, in quanto applicata nonostante la mancata integrazione della fattispecie sanzionatoria, risultante dalla documentazione medica depositata dall'opponente, ha nondimeno disposto la compensazione delle spese di lite. A fondamento di tale statuizione, la pronuncia oggetto di appello ha richiamato la buona fede dell'organo accertatore e la natura controversa della materia.
Ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 77 del 19.04.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ciò premesso, nel caso di specie, a fronte della soccombenza della parte opposta, non è riscontrabile alcuna adeguata ragione per derogare ai principi di causalità e soccombenza nella regolazione delle spese processuali. In primo luogo, si appalesa non rilevante la buona fede dell'organo accertatore, in considerazione dell'applicazione della sanzione da parte di soggetto diverso dall'organo accertatore, a fronte della sussistenza di documentazione medica attestante la mancata integrazione della fattispecie contestata. In secondo luogo, non si ravvisa la richiamata controversa materia del contendere, stante l'evidente mancata integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie sanzionatoria, derivante dalla testuale previsione della disposizione di legge. Neppure risultano ravvisabili ulteriori gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite, venendo invece in rilievo la necessità per il destinatario della sanzione irrogata di sostenere le spese correlate con la difesa per tutelare le proprie ragioni in giudizio.
Nella liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, deve tenersi conto del valore indeterminabile della controversia, della ridottissima complessità della stessa, della situazione di contumacia dell'opposta, che non ha frapposto ostacoli all'accoglimento della domanda spiegata e conseguentemente contribuito a ridurre la complessità della lite, della ridotta attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 62 del 30.03.2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'appellata al pagamento, in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 18.06.2025
Il Giudice VA CA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Verbale d'udienza
Oggi 18 giugno 2025 alle ore 12.05, innanzi al dott. VA CA, sono comparsi: per l'Avv. EMANUELE GIARÈ Parte_1 per , nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa. Parte appellante precisa le conclusioni come da appello, precisando la sussistenza di antistatarietà per il giudizio di appello.
Ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., esaurita la discussione orale, viene pronunciata sentenza, con lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
VA CA N. R.G. 4126/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice VA CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Tivoli, Viale Trieste, n. 71, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Giarè, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 18.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, Parte_1
n. 62 del 30.03.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione dal medesimo interposta avverso il Decreto del Prefetto della Provincia di Prot. n. U119K7650N del CP_1
06.12.2022, emesso in relazione alla Nota dei Carabinieri di Subiaco n. 2/255 del 09.10.2022, per l'applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida e correlativo obbligo di visita, in relazione a violazione dell'art. 187 del Codice della Strada, con previsione della compensazione delle spese di lite. In particolare, la sentenza appellata ha riscontrato che l'indicata sanzione è stata applicata nonostante lo svolgimento di esami medici che hanno indicato l'assenza di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope del ricorrente, elemento oggettivo della fattispecie sanzionatoria richiamata. Ciò posto, ha proposto appello avverso la statuizione relativa alla Parte_1 regolazione delle spese di lite, contestando l'assenza dei presupposti per disporne la compensazione e chiedendo prevedersi la liquidazione in proprio favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo nei confronti della Prefettura di CP_1 la stessa non si è costituita nel presente giudizio, risultando conseguentemente contumace.
All'udienza del 18.06.2025, la causa è stata oggetto di trattazione e discussione orale, all'esito della quale è stata pronunciata la presente sentenza.
L'appello proposto risulta fondato e deve essere accolto. La sentenza appellata, pur riconoscendo la fondatezza dell'opposizione spiegata e disponendo l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata, in quanto applicata nonostante la mancata integrazione della fattispecie sanzionatoria, risultante dalla documentazione medica depositata dall'opponente, ha nondimeno disposto la compensazione delle spese di lite. A fondamento di tale statuizione, la pronuncia oggetto di appello ha richiamato la buona fede dell'organo accertatore e la natura controversa della materia.
Ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 77 del 19.04.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ciò premesso, nel caso di specie, a fronte della soccombenza della parte opposta, non è riscontrabile alcuna adeguata ragione per derogare ai principi di causalità e soccombenza nella regolazione delle spese processuali. In primo luogo, si appalesa non rilevante la buona fede dell'organo accertatore, in considerazione dell'applicazione della sanzione da parte di soggetto diverso dall'organo accertatore, a fronte della sussistenza di documentazione medica attestante la mancata integrazione della fattispecie contestata. In secondo luogo, non si ravvisa la richiamata controversa materia del contendere, stante l'evidente mancata integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie sanzionatoria, derivante dalla testuale previsione della disposizione di legge. Neppure risultano ravvisabili ulteriori gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite, venendo invece in rilievo la necessità per il destinatario della sanzione irrogata di sostenere le spese correlate con la difesa per tutelare le proprie ragioni in giudizio.
Nella liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, deve tenersi conto del valore indeterminabile della controversia, della ridottissima complessità della stessa, della situazione di contumacia dell'opposta, che non ha frapposto ostacoli all'accoglimento della domanda spiegata e conseguentemente contribuito a ridurre la complessità della lite, della ridotta attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 62 del 30.03.2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna l'appellata al pagamento, in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 18.06.2025
Il Giudice VA CA