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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 43869 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 26.3.2025 e vertente TRA
elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Parte_1
Milizie n. 38, presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelozzi e dell'avv. Fabiana Pellegrini che lo rappresentano e difendono per delega in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso per CP_1 procura in atti dall'avv. Paola Tortato RESISTENTE E
in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_2
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto in data 18.11.2024 la notifica da parte dell' di un accertamento di contributi omessi relativi alla CP_1
Gestione Commercianti per l'importo di euro 1.812,33, relativi al periodo dal gennaio al settembre 2023. Lamentava l'illegittimità della pretesa dell' a titolo di contribuzioni che il CP_1 ricorrente avrebbe dovuto versare nella veste di socio accomandatario della EL di LO IA EL s.a.s., atteso che la società il 31.12.22 aveva
1 rilasciato i locali presso cui esercitava l'attività commerciale e il 7.2.2023 si era definitivamente cancellata dal registro delle imprese. Esponeva, altresì, di avere comunicato a in data 13.2.2023 la CP_3 cessazione definitiva dell'attività commerciale come da documento 3 che depositava in atti. Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento dell' CP_1
Si costituiva in giudizio tempestivamente l' precisando che l'opposizione del CP_1 ricorrente era stata proposta avverso l'avviso di addebito n. 39720240019500788000 formato in data 24.10.2024 e notificato il 18.11.2024 a titolo di omesso versamento dei contributi della Gestione Commercianti, prima, seconda e terza rata del 2023 (gennaio – settembre 2023) e rappresentando che nelle more del giudizio (in data 3.1.2025), gli uffici amministrativi dell'ente avevano proceduto alla cancellazione della posizione del ricorrente e ai relativi sgravi a decorrere dal 7.2.2023, atteso che dalla documentazione emergeva che la società risultava cessata alla data del 7.2.2023: in particolare lo sgravio concerneva la seconda e terza rata del 2023, rimanendo dovuto l'importo residuo della prima rata pari ad € 408,82. Concludeva chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere. Nella contumacia della società di cartolarizzazione, all'udienza del 26.3.2025 la causa – di natura documentale - era decisa con la pubblica lettura della sentenza.
Preliminarmente deve darsi atto del difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione evocata in giudizio dal ricorrente atteso che il credito contributivo per cui è causa è del 2023 e quindi posteriore all'ultima operazione di cartolarizzazione, rammentandosi sul punto che:
- ai sensi dell'art. 13 della legge 448/98 è stata avviata l'operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati dall e che ai sensi del comma 8 CP_1 sussiste il litisconsorzio necessario nel lato passivo tra e cessionario CP_1 con riguardo ai crediti oggetto di cessione e cartolarizzazione;
- che il comma 1 dell'art. 13 è stato:
o dapprima modificato dal d.l. 308/99 che l'art. 1 ha stabilito che la cessione avrebbe avuto ad oggetto i crediti contributi che sarebbero maturati fino al 31.12.2001;
o poi modificato dal d.l. 138/2002 che l'artt. 13 ha stabilito che la cessione avrebbe riguardo i crediti che sarebbero maturati fino al 31.12.2005;
o poi modificato dall'art. 3 comma 42 quinquies del d.l. 203/2005 che ha stabilito che la cessione avrebbe riguardato i crediti maturati fino al 31.12.2008;
- sulla base della disciplina dettata dall'art. 13 sono state effettuate sei operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti (con contratto del CP_1
29.11.1999; 31.5.2001; 18.7.2002; 18.7.2003; 29.11.2004, 5.12.2005, giusta decreto del 30.11.2005);
- che dunque l'ultima operazione di cartolarizzazione risale al 2005 e prevedeva i crediti maturati fino al 31.12.2005, ma poi il legislatore è intervenuto sull'art. 13 comma 1 citato estendendo la possibilità di cartolarizzazione anche per i crediti contributivi maturati fino al 31.12.2008, che rappresenta però il termine l'ultimo e finale dell'operazione allo stato degli atti.
2 Nel merito è parzialmente cessata la materia del contendere atteso che l' ha CP_1 allegato e documentato, circostanza peraltro non contestata dal ricorrente, di avere provveduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito per cui è causa e che residua dovuto il solo l'importo di € 408,82, correttamente calcolato con riferimento alla parte della prima rata (gennaio – marzo 2023), importo che è pacificamente dovuto essendo la cancellazione della società avvenuta in costanza di detto periodo. Le spese di lite – che seguono il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate facendo applicazione dello scaglione di valore delle controversie previdenziali da euro 1100 a euro 5200, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dell'istruttoria solo documentale e del comportamento collaborativo dell' – devono essere compensate per un mezzo e poste carico dell' CP_1 CP_1 considerato, per un verso, il fatto che se il giudizio fosse stato deciso nel merito sarebbe risultata fondata, sia pur parzialmente (essendo comunque dovuto l'importo della prima rata da gennaio alla cessazione dell'attività), la domanda del ricorrente di annullamento dell'avviso di addebito e per altro verso del fatto che l'errore in cui è incorso l' è stato determinato dall'omessa comunicazione da CP_1 parte del ricorrente all' della cessazione dell'attività. CP_1
Nulla per le spese tra il ricorrente e la società di cartolarizzazione rimasta contumace.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per un mezzo le spese di lite tra il ricorrente e l' e pone il CP_1 residuo mezzo a carico dell' , frazione che liquida in complessivi euro CP_1
500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- nulla per le spese tra ricorrente e Controparte_4
Roma 26.3.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 43869 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 26.3.2025 e vertente TRA
elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Parte_1
Milizie n. 38, presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelozzi e dell'avv. Fabiana Pellegrini che lo rappresentano e difendono per delega in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso per CP_1 procura in atti dall'avv. Paola Tortato RESISTENTE E
in persona del legale rapp. pro tempore Controparte_2
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto in data 18.11.2024 la notifica da parte dell' di un accertamento di contributi omessi relativi alla CP_1
Gestione Commercianti per l'importo di euro 1.812,33, relativi al periodo dal gennaio al settembre 2023. Lamentava l'illegittimità della pretesa dell' a titolo di contribuzioni che il CP_1 ricorrente avrebbe dovuto versare nella veste di socio accomandatario della EL di LO IA EL s.a.s., atteso che la società il 31.12.22 aveva
1 rilasciato i locali presso cui esercitava l'attività commerciale e il 7.2.2023 si era definitivamente cancellata dal registro delle imprese. Esponeva, altresì, di avere comunicato a in data 13.2.2023 la CP_3 cessazione definitiva dell'attività commerciale come da documento 3 che depositava in atti. Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento dell' CP_1
Si costituiva in giudizio tempestivamente l' precisando che l'opposizione del CP_1 ricorrente era stata proposta avverso l'avviso di addebito n. 39720240019500788000 formato in data 24.10.2024 e notificato il 18.11.2024 a titolo di omesso versamento dei contributi della Gestione Commercianti, prima, seconda e terza rata del 2023 (gennaio – settembre 2023) e rappresentando che nelle more del giudizio (in data 3.1.2025), gli uffici amministrativi dell'ente avevano proceduto alla cancellazione della posizione del ricorrente e ai relativi sgravi a decorrere dal 7.2.2023, atteso che dalla documentazione emergeva che la società risultava cessata alla data del 7.2.2023: in particolare lo sgravio concerneva la seconda e terza rata del 2023, rimanendo dovuto l'importo residuo della prima rata pari ad € 408,82. Concludeva chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere. Nella contumacia della società di cartolarizzazione, all'udienza del 26.3.2025 la causa – di natura documentale - era decisa con la pubblica lettura della sentenza.
Preliminarmente deve darsi atto del difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione evocata in giudizio dal ricorrente atteso che il credito contributivo per cui è causa è del 2023 e quindi posteriore all'ultima operazione di cartolarizzazione, rammentandosi sul punto che:
- ai sensi dell'art. 13 della legge 448/98 è stata avviata l'operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati dall e che ai sensi del comma 8 CP_1 sussiste il litisconsorzio necessario nel lato passivo tra e cessionario CP_1 con riguardo ai crediti oggetto di cessione e cartolarizzazione;
- che il comma 1 dell'art. 13 è stato:
o dapprima modificato dal d.l. 308/99 che l'art. 1 ha stabilito che la cessione avrebbe avuto ad oggetto i crediti contributi che sarebbero maturati fino al 31.12.2001;
o poi modificato dal d.l. 138/2002 che l'artt. 13 ha stabilito che la cessione avrebbe riguardo i crediti che sarebbero maturati fino al 31.12.2005;
o poi modificato dall'art. 3 comma 42 quinquies del d.l. 203/2005 che ha stabilito che la cessione avrebbe riguardato i crediti maturati fino al 31.12.2008;
- sulla base della disciplina dettata dall'art. 13 sono state effettuate sei operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti (con contratto del CP_1
29.11.1999; 31.5.2001; 18.7.2002; 18.7.2003; 29.11.2004, 5.12.2005, giusta decreto del 30.11.2005);
- che dunque l'ultima operazione di cartolarizzazione risale al 2005 e prevedeva i crediti maturati fino al 31.12.2005, ma poi il legislatore è intervenuto sull'art. 13 comma 1 citato estendendo la possibilità di cartolarizzazione anche per i crediti contributivi maturati fino al 31.12.2008, che rappresenta però il termine l'ultimo e finale dell'operazione allo stato degli atti.
2 Nel merito è parzialmente cessata la materia del contendere atteso che l' ha CP_1 allegato e documentato, circostanza peraltro non contestata dal ricorrente, di avere provveduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito per cui è causa e che residua dovuto il solo l'importo di € 408,82, correttamente calcolato con riferimento alla parte della prima rata (gennaio – marzo 2023), importo che è pacificamente dovuto essendo la cancellazione della società avvenuta in costanza di detto periodo. Le spese di lite – che seguono il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate facendo applicazione dello scaglione di valore delle controversie previdenziali da euro 1100 a euro 5200, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, dell'istruttoria solo documentale e del comportamento collaborativo dell' – devono essere compensate per un mezzo e poste carico dell' CP_1 CP_1 considerato, per un verso, il fatto che se il giudizio fosse stato deciso nel merito sarebbe risultata fondata, sia pur parzialmente (essendo comunque dovuto l'importo della prima rata da gennaio alla cessazione dell'attività), la domanda del ricorrente di annullamento dell'avviso di addebito e per altro verso del fatto che l'errore in cui è incorso l' è stato determinato dall'omessa comunicazione da CP_1 parte del ricorrente all' della cessazione dell'attività. CP_1
Nulla per le spese tra il ricorrente e la società di cartolarizzazione rimasta contumace.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per un mezzo le spese di lite tra il ricorrente e l' e pone il CP_1 residuo mezzo a carico dell' , frazione che liquida in complessivi euro CP_1
500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- nulla per le spese tra ricorrente e Controparte_4
Roma 26.3.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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