Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2023, n. 29775
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Sentenza 26 ottobre 2023

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In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 TUIR, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; non deve, invece, farsi riferimento al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio. Ciò in quanto la semplicistica ripartizione alla stregua del periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito da parte della società nei vari periodi (produzione non continua né uniforme nel tempo, e quindi insuscettibile di essere in tale misura frazionata), mentre secondo i principi civilistici in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone, cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma, il diritto agli utili matura solo con l'approvazione del rendiconto. Tale principio resta fermo anche ove si tratti di utili extra-bilancio per i quali, pertanto, non è giustificabile l'imputazione ai soci usciti dalla compagine sociale in corso d'anno, in rapporto al periodo di partecipazione. In conclusione, in tema di redditi extra-contabili di società di persone, qualora nel corso di un esercizio si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale a causa dell'esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati detti redditi, ex art. 5 TUIR, deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 2287 cod. civ., la delibera di esclusione del socio, nei rapporti tra le parti, anche ove preveda l'esclusione immediata, produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di società di persone con redditi extracontabili, qualora nel corso di un esercizio si verifichi il mutamento della compagine sociale a causa dell'esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati tali redditi, ex art. 5 TUIR, deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 2287 c.c., la delibera di esclusione, nei rapporti tra le parti, produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso, anche ove preveda l'esclusione immediata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2023, n. 29775
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29775
    Data del deposito : 26 ottobre 2023
    Fonte ufficiale :

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