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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1732/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LATASSA NAZZARENO Parte_1
Ricorrente
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1
Resistente
E
Controparte_2
Resistente- contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
la comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, notificata da
, deducendone l'illegittimità per asserita mancata Controparte_3 notifica delle cartelle sottostanti e per l'assenza della previa intimazione di pagamento.
1 2. Tuttavia, il ricorso risulta inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha specificamente indicato né allegato le cartelle esattoriali oggetto dell'iscrizione ipotecaria, impedendo al giudicante ogni verifica circa la fondatezza e l'ammissibilità della domanda.
3. La giurisprudenza ha chiarito che l'impugnazione di un atto consequenziale come l'iscrizione ipotecaria richiede la puntuale identificazione degli atti presupposti, essendo questi ultimi il reale oggetto del contendere (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 14030/2016;
Cass. civ., sez. lav., n. 21558/2019). In mancanza di tale indicazione, il ricorso è da ritenersi genericamente proposto e, pertanto, inammissibile.
4. Inoltre, risulta che l'iscrizione ipotecaria impugnata si fonda su una pluralità di cartelle, alcune delle quali non rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro, poiché attinenti a crediti di natura tributaria o sanzionatoria.
5. Secondo consolidata giurisprudenza, il giudice del lavoro è competente solo per le controversie relative a crediti previdenziali. Le contestazioni aventi ad oggetto cartelle relative a tributi erariali o locali devono essere introdotte innanzi al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 546/1992, mentre quelle relative a sanzioni amministrative rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario civile (Cass., SS.UU., n. 23876/2015;
Cass., SS.UU., n. 8614/2021).
6. L'assenza di una specifica individuazione delle cartelle e l'eterogeneità delle pretese sottese impediscono anche lo stralcio delle sole partite rientranti nella competenza di questo giudice, rendendo la domanda nel suo complesso improcedibile e inammissibile.
7. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della natura mista dei crediti sottesi all'atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile il ricorso per genericità e per incompetenza funzionale in relazione alle cartelle non attinenti a crediti previdenziali.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
Così deciso, 11/06/2025
2 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1732/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LATASSA NAZZARENO Parte_1
Ricorrente
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1
Resistente
E
Controparte_2
Resistente- contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
la comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, notificata da
, deducendone l'illegittimità per asserita mancata Controparte_3 notifica delle cartelle sottostanti e per l'assenza della previa intimazione di pagamento.
1 2. Tuttavia, il ricorso risulta inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha specificamente indicato né allegato le cartelle esattoriali oggetto dell'iscrizione ipotecaria, impedendo al giudicante ogni verifica circa la fondatezza e l'ammissibilità della domanda.
3. La giurisprudenza ha chiarito che l'impugnazione di un atto consequenziale come l'iscrizione ipotecaria richiede la puntuale identificazione degli atti presupposti, essendo questi ultimi il reale oggetto del contendere (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 14030/2016;
Cass. civ., sez. lav., n. 21558/2019). In mancanza di tale indicazione, il ricorso è da ritenersi genericamente proposto e, pertanto, inammissibile.
4. Inoltre, risulta che l'iscrizione ipotecaria impugnata si fonda su una pluralità di cartelle, alcune delle quali non rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro, poiché attinenti a crediti di natura tributaria o sanzionatoria.
5. Secondo consolidata giurisprudenza, il giudice del lavoro è competente solo per le controversie relative a crediti previdenziali. Le contestazioni aventi ad oggetto cartelle relative a tributi erariali o locali devono essere introdotte innanzi al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 546/1992, mentre quelle relative a sanzioni amministrative rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario civile (Cass., SS.UU., n. 23876/2015;
Cass., SS.UU., n. 8614/2021).
6. L'assenza di una specifica individuazione delle cartelle e l'eterogeneità delle pretese sottese impediscono anche lo stralcio delle sole partite rientranti nella competenza di questo giudice, rendendo la domanda nel suo complesso improcedibile e inammissibile.
7. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della natura mista dei crediti sottesi all'atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile il ricorso per genericità e per incompetenza funzionale in relazione alle cartelle non attinenti a crediti previdenziali.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
Così deciso, 11/06/2025
2 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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