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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RUGGIERO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 495/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale DO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - DO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720240006755070000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2025 depositato il 31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso recante R.G. 495/2025 il Ricorrente_1 ha contestato ed impugnato la cartella di pagamento n. 07720240006765070000, di €.1.117,71 notificatagli dall'Agenzia delle Entrate – NE di
DO, in data 05 maggio 2025.
Va rilevato che l'Ente Creditore è l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di DO, che ha iscritto a ruolo, ai sensi dell'art. 36ter del D.P.R. n. 600 del 1973, le somme asseritamente dovute dal Ricorrente_1, a seguito del controllo formale del Modello 730 anno di imposta 2019 (dichiarazione dei redditi).
Tuttavia, l'art. 25, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 602/1973 dispone che la cartella venga notificata al presunto debitore entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del Modello 730, che, nella fattispecie, scadeva il 31.12.2024.
Per tale ragione, l'istante ha impugnato la cartella con il ricorso in esame, lamentando l'unico motivo di doglianza:
1) Illegittimità dell'atto impugnato per decadenza dei termini da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e conseguente annullamento dell'atto impugnato ex art. 7-bis della L. n. 212/2000.
Poiché il Mod. 730 relativo al 2019 del Ricorrente_1 veniva presentato nel 2020, la cartella di pagamento qui impugnata avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31.12.2024 (quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Invece, poiché veniva notificata di recente, ovvero solo in data 5 maggio 2025, risulterebbe, per tabulas, ampiamente superato il suindicato termine di decadenza (31.12.2024).
Per tale ovvia tardiva notifica della cartella, l'istante ha chiesto all'adito Giudice di annullare la cartella impugnata, il tutto con vittoria di spese.
Avverso il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate DP di DO si è costituita nel presente giudizio, chiedendo in via preliminare di esserne estromessa, poiché le difese spiegate dal Ricorrente riguarderebbero le attività poste in essere esclusivamente dall'AE NE di DO. Più segnatamente, il Ricorrente non avrebbe addotto alcun motivo di impugnazione riguardo il contenuto della cartella di pagamento (an e quantum della pretesa), limitandosi solo a lamentarne la tardiva o irregolare notifica, ragion per cui l'unico legittimo contraddittore sarebbe l'AE NE.
Nel merito, invece, la Resistente AE DP di DO evidenzia che il Ricorrente avrebbe sollevato eccezioni meramente formali, nulla argomentando, invece, in ordine al merito delle riprese a tassazione, né contestando l'an ed il quantum debeatur.
Secondo la Resistente DP di DO, nella fattispecie di causa, vigerebbe il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Inoltre, sempre nel merito, la Resistente ha evidenziato che la comunicazione degli esiti del controllo della
Dich. Reddituale 730 sarebbe stata notificata al Ricorrente_1 il 16.12.2022 (come da ALL. 3), dunque nei termini, ovvero entro il termine ordinatorio del “31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione”
(31.12.2022). Inoltre, anche il ruolo sarebbe stato inviato alla stessa il 13.03.2024, oltre nove mesi prima della scadenza del termine previsto dall'art. 25, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973, come dimostrerebbe la documentazione allegata dall'ADER.
In definitiva, l'Agenzia ha insistito, in via preliminare, per la sua estromissione dal presente giudizio, trattandosi di questioni relative all'operato dell'ADER e, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Anche l'ADER si è costituita nell'odierno giudizio, con memoria di controdeduzioni, ove ha eccepito preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo all'attività posta in essere dall'Ente impositore AE DP di DO prima della consegna del ruolo, avvenuta il 24.03.2024.
Inoltre, l'ADER ha evidenziato che la notifica della cartella sarebbe stata legittimamente e doverosamente eseguita, diversamente da quanto lamentato. Nello specifico, il ruolo n. 2024/550093 sarebbe stato reso esecutivo il 21.02.2024 e consegnato, all'ADER, il 25.03.2024, come da allegata documentazione probatoria.
L'Agente della riscossione ha ritualmente notificato la suddetta cartella di pagamento tramite raccomandata n.
6799511034-9 in data 5.05.2025 a mani del destinatario. La consegna del ruolo da parte della Direzione
Provinciale di DO all'ADER sarebbe avvenuta il 25.03.2024.
La notifica, si sarebbe perfezionata, avendo l'operatore postale, spedito la raccomandata A/R in data
17.04.2024, che sarebbe arrivata all'indirizzo del destinatario il 05.05.2025, come da allegata copia dell'avviso di ricevimento (All.3)
Pertanto, la notifica della cartella sarebbe avvenuta tempestivamente, avendo, l'ADER, quale soggetto notificante, espletato gli adempimenti richiesti nel termine previsto, entro il 31.12.2024, come attesta la cartolina di ricevimento che dà atto della spedizione della raccomandata A/R. Per tali ragioni, la Resistente ADER ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione, riguardo alle eccezioni che non sono di competenza dell'AE DP di DO e, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso proposto dal Ricorrente_1 è stato deciso.
L'adito Giudice, chiamato ad analizzare la fondatezza delle doglianze sollevate dall'odierno Ricorrente, che involgono l'unico motivo di ricorso sollevato, afferente alla illegittimità della cartella di pagamento impugnata, per esser la stessa stata notificata tardivamente, ovvero oltre il termine ultimo del 31.12.2024 (quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Mod.730 2020/2019), espone le seguenti considerazioni.
Ai fini della risoluzione della controversia in esame, è necessario volgere l'acume al momento della notificazione della cartella impugnata, decisivo affinchè le doglianze lamentate dal Ricorrente possano trovare il giusto conforto.
Ed invero, l'odierno Ricorrente ha lamentato, infatti, la tardiva notifica della cartella impugnata che, a suo dire, sarebbe avvenuta solo in data 5 maggio 2025, dunque, in pieno spregio al limite temporale di cui all'art. 25, primo comma, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973, oltre il termine ultimo del 31.12.2024.
Da tale doglianza, l'istante ha fatto derivare un'asserita illegittimità della cartella, idonea a consentire a questo
Giudice adito di accogliere il ricorso con conseguente annullamento della stessa.
Dispiace evidenziare, però, che tale censura non può trovare alcun conforto poiché sia la difesa dell'AE DP di
DO, sia quella dell'AE NE, hanno smentito tale errata concezione.
Infatti, dalla documentazione probatoria allegata in atti dalla Resistente ADER è emerso chiaramente che la notifica della cartella impugnata è avvenuta tempestivamente.
Infatti, è stato provato documentalmente che il ruolo n. 2024/550093 è stato reso esecutivo il 21.02.2024 e consegnato alla Resistente ADER, dall'Agenzia delle Entrate di DO, il 25.03.2024, come da allegata documentazione (docc. 4 e 5).
Conseguentemente, la Resistente ADER ha provveduto alla rituale notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata n. 6799511034-9, in data 17.04.2024, recapitata in data 05.05.2025 a mani del destinatario dal postino.
Dell'avvenuto invio e ricezione della raccomandata postale, vi è prova, come dimostra la copia dell'avviso di ricevimento (All.3), ragion per cui non v'è dubbio alcuno sulla lamentata irritualità e tardività della notifica.
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la notifica si è perfezionata.
Ma vi è di più. Al fine di dirimere ogni dubbio al riguardo, giova evidenziare che, in base al combinato disposto dell'art. 36-ter, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 25, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973, il controllo formale della dichiarazione reddituale presentata dal contribuente (Mod. 730), va fatto entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e la relativa cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione medesima.
Ciò premesso, nella fattispecie oggetto di causa, la comunicazione degli esiti del controllo è stata notificata al
Ricorrente_1 odierno in data 16.12.2022, come evincibile dalla relata di notificata allegata in atti, ove risulta che persona di famiglia del Ricorrente ha ricevuto l'atto e firmato per ricevuta.
Conseguentemente, il tutto è avvenuto nel pieno rispetto dei termini di legge, ai sensi dell'art. 36 ter che prevede, appunto, il termine ordinatorio del “31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione” (31.12.2022).
Sotto tale profilo, deve ritenersi legittimo e corretto anche l'operato della Resistente AE DP di PADOVA, anche alla luce dell'art. 7bis della L. n. 212/2000.
Al cospetto di tali evidenze, non v'è chi non veda come l'operato delle Resistenti sia stato ossequioso della normativa a tal uopo prevista e non v'è dubbio alcuno sulla regolare tempestività della notifica della cartella impugnata.
Per l'effetto, le doglianze del Ricorrente_1 sono state ampiamente smentite dalla documentazione probatoria versata in atti e non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma della cartella impugnata.
Le suesposte argomentazioni si ritengono esaustive per il rigetto del ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1
.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di DO, sezione I, in persona del Giudice monocratico, rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento impugnata.
Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese di lite in euro 200,00.
Così deciso in DO, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Prof. Avv. Carmine Ruggiero
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RUGGIERO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 495/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale DO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - DO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720240006755070000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2025 depositato il 31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso recante R.G. 495/2025 il Ricorrente_1 ha contestato ed impugnato la cartella di pagamento n. 07720240006765070000, di €.1.117,71 notificatagli dall'Agenzia delle Entrate – NE di
DO, in data 05 maggio 2025.
Va rilevato che l'Ente Creditore è l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di DO, che ha iscritto a ruolo, ai sensi dell'art. 36ter del D.P.R. n. 600 del 1973, le somme asseritamente dovute dal Ricorrente_1, a seguito del controllo formale del Modello 730 anno di imposta 2019 (dichiarazione dei redditi).
Tuttavia, l'art. 25, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 602/1973 dispone che la cartella venga notificata al presunto debitore entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del Modello 730, che, nella fattispecie, scadeva il 31.12.2024.
Per tale ragione, l'istante ha impugnato la cartella con il ricorso in esame, lamentando l'unico motivo di doglianza:
1) Illegittimità dell'atto impugnato per decadenza dei termini da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e conseguente annullamento dell'atto impugnato ex art. 7-bis della L. n. 212/2000.
Poiché il Mod. 730 relativo al 2019 del Ricorrente_1 veniva presentato nel 2020, la cartella di pagamento qui impugnata avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31.12.2024 (quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Invece, poiché veniva notificata di recente, ovvero solo in data 5 maggio 2025, risulterebbe, per tabulas, ampiamente superato il suindicato termine di decadenza (31.12.2024).
Per tale ovvia tardiva notifica della cartella, l'istante ha chiesto all'adito Giudice di annullare la cartella impugnata, il tutto con vittoria di spese.
Avverso il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate DP di DO si è costituita nel presente giudizio, chiedendo in via preliminare di esserne estromessa, poiché le difese spiegate dal Ricorrente riguarderebbero le attività poste in essere esclusivamente dall'AE NE di DO. Più segnatamente, il Ricorrente non avrebbe addotto alcun motivo di impugnazione riguardo il contenuto della cartella di pagamento (an e quantum della pretesa), limitandosi solo a lamentarne la tardiva o irregolare notifica, ragion per cui l'unico legittimo contraddittore sarebbe l'AE NE.
Nel merito, invece, la Resistente AE DP di DO evidenzia che il Ricorrente avrebbe sollevato eccezioni meramente formali, nulla argomentando, invece, in ordine al merito delle riprese a tassazione, né contestando l'an ed il quantum debeatur.
Secondo la Resistente DP di DO, nella fattispecie di causa, vigerebbe il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Inoltre, sempre nel merito, la Resistente ha evidenziato che la comunicazione degli esiti del controllo della
Dich. Reddituale 730 sarebbe stata notificata al Ricorrente_1 il 16.12.2022 (come da ALL. 3), dunque nei termini, ovvero entro il termine ordinatorio del “31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione”
(31.12.2022). Inoltre, anche il ruolo sarebbe stato inviato alla stessa il 13.03.2024, oltre nove mesi prima della scadenza del termine previsto dall'art. 25, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973, come dimostrerebbe la documentazione allegata dall'ADER.
In definitiva, l'Agenzia ha insistito, in via preliminare, per la sua estromissione dal presente giudizio, trattandosi di questioni relative all'operato dell'ADER e, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Anche l'ADER si è costituita nell'odierno giudizio, con memoria di controdeduzioni, ove ha eccepito preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo all'attività posta in essere dall'Ente impositore AE DP di DO prima della consegna del ruolo, avvenuta il 24.03.2024.
Inoltre, l'ADER ha evidenziato che la notifica della cartella sarebbe stata legittimamente e doverosamente eseguita, diversamente da quanto lamentato. Nello specifico, il ruolo n. 2024/550093 sarebbe stato reso esecutivo il 21.02.2024 e consegnato, all'ADER, il 25.03.2024, come da allegata documentazione probatoria.
L'Agente della riscossione ha ritualmente notificato la suddetta cartella di pagamento tramite raccomandata n.
6799511034-9 in data 5.05.2025 a mani del destinatario. La consegna del ruolo da parte della Direzione
Provinciale di DO all'ADER sarebbe avvenuta il 25.03.2024.
La notifica, si sarebbe perfezionata, avendo l'operatore postale, spedito la raccomandata A/R in data
17.04.2024, che sarebbe arrivata all'indirizzo del destinatario il 05.05.2025, come da allegata copia dell'avviso di ricevimento (All.3)
Pertanto, la notifica della cartella sarebbe avvenuta tempestivamente, avendo, l'ADER, quale soggetto notificante, espletato gli adempimenti richiesti nel termine previsto, entro il 31.12.2024, come attesta la cartolina di ricevimento che dà atto della spedizione della raccomandata A/R. Per tali ragioni, la Resistente ADER ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione, riguardo alle eccezioni che non sono di competenza dell'AE DP di DO e, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 9 dicembre 2025 il ricorso proposto dal Ricorrente_1 è stato deciso.
L'adito Giudice, chiamato ad analizzare la fondatezza delle doglianze sollevate dall'odierno Ricorrente, che involgono l'unico motivo di ricorso sollevato, afferente alla illegittimità della cartella di pagamento impugnata, per esser la stessa stata notificata tardivamente, ovvero oltre il termine ultimo del 31.12.2024 (quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Mod.730 2020/2019), espone le seguenti considerazioni.
Ai fini della risoluzione della controversia in esame, è necessario volgere l'acume al momento della notificazione della cartella impugnata, decisivo affinchè le doglianze lamentate dal Ricorrente possano trovare il giusto conforto.
Ed invero, l'odierno Ricorrente ha lamentato, infatti, la tardiva notifica della cartella impugnata che, a suo dire, sarebbe avvenuta solo in data 5 maggio 2025, dunque, in pieno spregio al limite temporale di cui all'art. 25, primo comma, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973, oltre il termine ultimo del 31.12.2024.
Da tale doglianza, l'istante ha fatto derivare un'asserita illegittimità della cartella, idonea a consentire a questo
Giudice adito di accogliere il ricorso con conseguente annullamento della stessa.
Dispiace evidenziare, però, che tale censura non può trovare alcun conforto poiché sia la difesa dell'AE DP di
DO, sia quella dell'AE NE, hanno smentito tale errata concezione.
Infatti, dalla documentazione probatoria allegata in atti dalla Resistente ADER è emerso chiaramente che la notifica della cartella impugnata è avvenuta tempestivamente.
Infatti, è stato provato documentalmente che il ruolo n. 2024/550093 è stato reso esecutivo il 21.02.2024 e consegnato alla Resistente ADER, dall'Agenzia delle Entrate di DO, il 25.03.2024, come da allegata documentazione (docc. 4 e 5).
Conseguentemente, la Resistente ADER ha provveduto alla rituale notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata n. 6799511034-9, in data 17.04.2024, recapitata in data 05.05.2025 a mani del destinatario dal postino.
Dell'avvenuto invio e ricezione della raccomandata postale, vi è prova, come dimostra la copia dell'avviso di ricevimento (All.3), ragion per cui non v'è dubbio alcuno sulla lamentata irritualità e tardività della notifica.
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la notifica si è perfezionata.
Ma vi è di più. Al fine di dirimere ogni dubbio al riguardo, giova evidenziare che, in base al combinato disposto dell'art. 36-ter, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 25, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973, il controllo formale della dichiarazione reddituale presentata dal contribuente (Mod. 730), va fatto entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e la relativa cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione medesima.
Ciò premesso, nella fattispecie oggetto di causa, la comunicazione degli esiti del controllo è stata notificata al
Ricorrente_1 odierno in data 16.12.2022, come evincibile dalla relata di notificata allegata in atti, ove risulta che persona di famiglia del Ricorrente ha ricevuto l'atto e firmato per ricevuta.
Conseguentemente, il tutto è avvenuto nel pieno rispetto dei termini di legge, ai sensi dell'art. 36 ter che prevede, appunto, il termine ordinatorio del “31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione” (31.12.2022).
Sotto tale profilo, deve ritenersi legittimo e corretto anche l'operato della Resistente AE DP di PADOVA, anche alla luce dell'art. 7bis della L. n. 212/2000.
Al cospetto di tali evidenze, non v'è chi non veda come l'operato delle Resistenti sia stato ossequioso della normativa a tal uopo prevista e non v'è dubbio alcuno sulla regolare tempestività della notifica della cartella impugnata.
Per l'effetto, le doglianze del Ricorrente_1 sono state ampiamente smentite dalla documentazione probatoria versata in atti e non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma della cartella impugnata.
Le suesposte argomentazioni si ritengono esaustive per il rigetto del ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1
.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di DO, sezione I, in persona del Giudice monocratico, rigetta il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento impugnata.
Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese di lite in euro 200,00.
Così deciso in DO, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Prof. Avv. Carmine Ruggiero