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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
AR MI
N. R.G. 2631/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/07/2025
da
(C.F. , con l'Avv. PEREGO VALENTINA e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Guido d'Arezzo, 7;
e
, (C.F. ), con l'Avv. ESPOSITO LIVIA ANTONELLA e con Parte_2 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Giovanni Keplero, 10;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gaggiano, in data 24/05/2024, (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma condivisa per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio, assumendo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua salute, istruzione (quale, a solo titolo esemplificativo, la scelta degli istituti scolastici) ed educazione, d'intesa tra loro, nell'interesse esclusivo del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) sarà collocato prevalentemente presso la madre nella abitazione sita in Gaggiano, Per_1
Via Pacinotti n. 18/20, e successivamente in quella abitazione che sarà reperita dalla signora anche ai fini della residenza anagrafica. Pt_1
3) La casa familiare sita in Gaggiano, Via Pacinotti n. 18/20, di proprietà dei genitori del signor
Pt_
, è assegnata alla madre la quale avrà facoltà di continuare a vivervi con il figlio fino al mese di giugno 2027.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità, salvo ogni diverso e migliore accordo:
A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da nido/asilo/scuola alla domenica sera alle ore
21.00 con la cena già consumata sino al compimento dei tre anni e, successivamente, al compimento dei tre anni dal venerdì all'uscita da nido/asilo/scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso il nido/asilo/scuola, nonché:
• nella settimana che termina con il fine settimana paterno: per un giorno infrasettimanale con pernotto (il mercoledì) dall'uscita dal nido/asilo/scuola fino al mattino successivo con accompagnamento presso il nido/asilo/scuola;
• nella settimana che termina con il fine settimana materno: per due giorni infrasettimanali consecutivi con pernotto (il mercoledì e il giovedì) dall'uscita dal nido/asilo/scuola fino al mattino successivo con accompagnamento presso il nido/asilo/scuola.
Vacanze scolastiche e festività e ponti: saranno suddivisi in modo paritetico tra i genitori, che potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni.
Precisamente:
- vacanze natalizie: starà con un genitore dalla fine del nido/asilo/scuola Per_1
(indicativamente il 23 dicembre) al 31 dicembre mattina alle ore 10 e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso con l'altro, ad anni alterni. trascorrerà la Vigilia di Natale con il Per_1 genitore con cui trascorrerà il secondo periodo di vacanze natalizie.
Per l'anno 2025 si concorda che il minore trascorra il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre.
Pag. 2 di 7 Pasqua e Carnevale: il figlio trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali e quelle coincidenti con il Carnevale con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza.
Per l'anno 2026 si concorda che il minore trascorrerà con la madre il periodo di Carnevale e con il padre le vacanze di Pasqua.
- vacanze estive: nel periodo estivo, ossia dal termine del nido/asilo/scuola a giugno fino a settembre, trascorrerà con entrambi i genitori quattro settimane, anche non Per_1
consecutive, di cui due settimane consecutive a testa ad agosto, alternate di anno in anno, che i genitori si impegneranno a concordare previamente entro il 30 aprile di ciascun anno, oltre ad eventuali ulteriori vacanze da concordare nel medesimo termine.
Nelle settimane che il minore non trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore varrà la regolamentazione ordinaria.
- trascorrerà tutte le altre festività, computate secondo il calendario scolastico e Per_1
anche se qui non espressamente richiamate (Santo Patrono, Immacolata, Festa della
Repubblica, Festa della Liberazione, relativi “ponti”), con il genitore con cui trascorrerà il weekend immediatamente adiacente che si unisce al giorno di festa ed in ogni caso seguendo il principio dell'alternanza.
- Compleanni dei genitori, Festa della Mamma e del Papà: potrà passare la serata Per_1
(cena con pernottamento a partire dall'uscita da nido/asilo/scuola) con il genitore festeggiato anche se non è il suo turno di responsabilità.
- Compleanno di : festeggerà il giorno del compleanno con il genitore che Per_1 Per_1
ha, quel giorno, il proprio turno di frequentazione. L'altro genitore avrà la possibilità di trascorrere alcune ore con il figlio (orientativamente dalle 16.00 alle 20.00) per poter fare personalmente gli auguri. Eventuali feste con i compagni di nido/asilo/scuola (alle quali potranno essere compresenti i genitori) verranno organizzate il giorno stesso del compleanno del bambino (se possibile) o – diversamente – il primo giorno scolastico utile successivo al compleanno.
- Recite/saggi di fine anno/di Natale e feste di conclusione delle attività extra- scolastiche
(sportive): i genitori assicureranno la loro presenza ai saggi e ai festeggiamenti. Nel caso in cui
– per impedimenti personali – uno dei due genitori non possa essere presente, l'altro genitore si premurerà di accompagnare il figlio al festeggiamento. si recherà all'evento e Per_1
Pag. 3 di 7 rientrerà con il genitore che in quel giorno ha il proprio turno di frequentazione. L'altro genitore li raggiungerà nella sede dell'evento. Eventuali assenze andranno condivise tra i genitori.
- Rapporto con la scuola: il rapporto con gli insegnanti sarà tenuto da entrambi i genitori in modo autonomo, anche chiedendo alla scuola di fornire doppie comunicazioni, se previsto dal regolamento scolastico. Alle riunioni i genitori parteciperanno possibilmente assieme;
nel caso ciò fosse impossibile, il genitore presente fornirà le notizie ricevute all'altro genitore via mail entro la giornata successiva alla riunione o al colloquio. Tutte le notizie importanti riguardanti le attività scolastiche del figlio dovranno essere immediatamente condivise.
Quanto sopra fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse di
. Per_1
Nel caso in cui per motivi di lavoro dei genitori e/o di malattia dei genitori o del figlio, il figlio non riesca a vedere e stare con il padre nei giorni di sua spettanza, i giorni saranno recuperati, previo accordo con la signora entro il mese successivo. Pt_1
I genitori, quando non saranno con il figlio, potranno telefonare e/o videochiamare il figlio almeno una volta al giorno, la sera ad un orario fisso previamente concordato tra di loro (verso le 18:30).
Durante l'anno potrà trascorrere una o più settimane di vacanza (in questo caso non Per_1
consecutive) con i nonni paterni e la nonna materna, previo accordo tra i genitori sulle date.
Resta inteso che dopo la vacanza trascorsa con i nonni paterni o la nonna materna il minore dovrà tornare nel primo caso dalla madre e nel secondo caso dal padre.
Il genitore che intendesse proporre una modifica alla propria settimana di spettanza dovrà comunicarlo preventivamente all'altro almeno una settimana prima;
l'altro genitore dovrà dare conferma, o meno, alla proposta di modifica entro 24 ore.
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante il versamento a favore della madre di: € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensili fino a quando la madre risiederà nell'immobile di Via Pacinotti n. 18/20, Gaggiano;
€ 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) mensili a partire dal momento in cui la madre lascerà detta abitazione.
Pag. 4 di 7 Tale contributo, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge, verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto indicato dalla madre.
Le spese straordinarie, come da Linee Guida del Tribunale di Pavia, da intendersi qui integralmente ritrascritte, saranno invece ripartite nella misura del 50% ciascuno, comprese quelle della baby-sitter durante l'orario lavorativo della madre. Pt_ Il signor verserà alla signora entro il 15 di ogni mese un importo forfettario pari Pt_1
ad euro 100,00 per la cura e l'alimentazione degli animali domestici di proprietà della signora che sono stati presi durante la vita familiare. Le eventuali spese straordinarie Pt_1
veterinarie verranno suddivise al 50% tra le parti.
6) L'assegno unico erogato dall'INPS di circa 200,00 euro al mese sarà richiesto nella misura del
100% da parte della signora he tratterà l'intero importo. Pt_1
7) Le spese dell'abitazione familiare sita in Gaggiano, Via Pacinotti n. 18/20 (spese condominiali così come le utenze (luce, gas, tari ecc.) saranno poste a carico della signora a partire dal mese di settembre 2025;
considerato che
le spese condominiali sono Pt_1
Pt_ intestate ai genitori del signor , la signora i impegna a corrispondere le predette Pt_1
Pt_ spese direttamente ai signori , previa consegna della relativa documentazione. Il pagamento potrà avvenire a cadenza trimestrale.
Qualora la signora dovesse iniziare una convivenza nella abitazione di Via Pacinotti n. Pt_1
Pt_ 18/20, la stessa si impegna a corrispondere ai genitori del signor , proprietari dell'immobile, un contributo mensile di euro 350,00 (pari alla metà del canone di locazione);
8) i coniugi sono titolari di redditi propri e, pertanto, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e di non avanzare domanda di mantenimento e di alimenti l'uno nei confronti dell'altro;
9) i genitori si impegnano a presentare i propri futuri ed eventuali nuovi compagni al figlio solo nel caso di un rapporto stabile comunicandolo anche all'altro genitore;
10) le Parti prestano reciprocamente il consenso per ottenere il rinnovo/rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti validi per il loro espatrio e per l'espatrio del figlio;
11) le spese legali vengono compensate fra le parti e con rinuncia al beneficio della solidarietà̀ ai sensi dell'art. 13 L.P. dei rispettivi avvocati. “
Pag. 5 di 7 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove
Pag. 6 di 7 condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in Gaggiano il giorno 24/05/2024, con atto trascritto presso i Parte_2
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 10/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
AR MI
N. R.G. 2631/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/07/2025
da
(C.F. , con l'Avv. PEREGO VALENTINA e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Guido d'Arezzo, 7;
e
, (C.F. ), con l'Avv. ESPOSITO LIVIA ANTONELLA e con Parte_2 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Giovanni Keplero, 10;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gaggiano, in data 24/05/2024, (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma condivisa per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio, assumendo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua salute, istruzione (quale, a solo titolo esemplificativo, la scelta degli istituti scolastici) ed educazione, d'intesa tra loro, nell'interesse esclusivo del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2) sarà collocato prevalentemente presso la madre nella abitazione sita in Gaggiano, Per_1
Via Pacinotti n. 18/20, e successivamente in quella abitazione che sarà reperita dalla signora anche ai fini della residenza anagrafica. Pt_1
3) La casa familiare sita in Gaggiano, Via Pacinotti n. 18/20, di proprietà dei genitori del signor
Pt_
, è assegnata alla madre la quale avrà facoltà di continuare a vivervi con il figlio fino al mese di giugno 2027.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità, salvo ogni diverso e migliore accordo:
A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da nido/asilo/scuola alla domenica sera alle ore
21.00 con la cena già consumata sino al compimento dei tre anni e, successivamente, al compimento dei tre anni dal venerdì all'uscita da nido/asilo/scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento presso il nido/asilo/scuola, nonché:
• nella settimana che termina con il fine settimana paterno: per un giorno infrasettimanale con pernotto (il mercoledì) dall'uscita dal nido/asilo/scuola fino al mattino successivo con accompagnamento presso il nido/asilo/scuola;
• nella settimana che termina con il fine settimana materno: per due giorni infrasettimanali consecutivi con pernotto (il mercoledì e il giovedì) dall'uscita dal nido/asilo/scuola fino al mattino successivo con accompagnamento presso il nido/asilo/scuola.
Vacanze scolastiche e festività e ponti: saranno suddivisi in modo paritetico tra i genitori, che potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni.
Precisamente:
- vacanze natalizie: starà con un genitore dalla fine del nido/asilo/scuola Per_1
(indicativamente il 23 dicembre) al 31 dicembre mattina alle ore 10 e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso con l'altro, ad anni alterni. trascorrerà la Vigilia di Natale con il Per_1 genitore con cui trascorrerà il secondo periodo di vacanze natalizie.
Per l'anno 2025 si concorda che il minore trascorra il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre.
Pag. 2 di 7 Pasqua e Carnevale: il figlio trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali e quelle coincidenti con il Carnevale con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza.
Per l'anno 2026 si concorda che il minore trascorrerà con la madre il periodo di Carnevale e con il padre le vacanze di Pasqua.
- vacanze estive: nel periodo estivo, ossia dal termine del nido/asilo/scuola a giugno fino a settembre, trascorrerà con entrambi i genitori quattro settimane, anche non Per_1
consecutive, di cui due settimane consecutive a testa ad agosto, alternate di anno in anno, che i genitori si impegneranno a concordare previamente entro il 30 aprile di ciascun anno, oltre ad eventuali ulteriori vacanze da concordare nel medesimo termine.
Nelle settimane che il minore non trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore varrà la regolamentazione ordinaria.
- trascorrerà tutte le altre festività, computate secondo il calendario scolastico e Per_1
anche se qui non espressamente richiamate (Santo Patrono, Immacolata, Festa della
Repubblica, Festa della Liberazione, relativi “ponti”), con il genitore con cui trascorrerà il weekend immediatamente adiacente che si unisce al giorno di festa ed in ogni caso seguendo il principio dell'alternanza.
- Compleanni dei genitori, Festa della Mamma e del Papà: potrà passare la serata Per_1
(cena con pernottamento a partire dall'uscita da nido/asilo/scuola) con il genitore festeggiato anche se non è il suo turno di responsabilità.
- Compleanno di : festeggerà il giorno del compleanno con il genitore che Per_1 Per_1
ha, quel giorno, il proprio turno di frequentazione. L'altro genitore avrà la possibilità di trascorrere alcune ore con il figlio (orientativamente dalle 16.00 alle 20.00) per poter fare personalmente gli auguri. Eventuali feste con i compagni di nido/asilo/scuola (alle quali potranno essere compresenti i genitori) verranno organizzate il giorno stesso del compleanno del bambino (se possibile) o – diversamente – il primo giorno scolastico utile successivo al compleanno.
- Recite/saggi di fine anno/di Natale e feste di conclusione delle attività extra- scolastiche
(sportive): i genitori assicureranno la loro presenza ai saggi e ai festeggiamenti. Nel caso in cui
– per impedimenti personali – uno dei due genitori non possa essere presente, l'altro genitore si premurerà di accompagnare il figlio al festeggiamento. si recherà all'evento e Per_1
Pag. 3 di 7 rientrerà con il genitore che in quel giorno ha il proprio turno di frequentazione. L'altro genitore li raggiungerà nella sede dell'evento. Eventuali assenze andranno condivise tra i genitori.
- Rapporto con la scuola: il rapporto con gli insegnanti sarà tenuto da entrambi i genitori in modo autonomo, anche chiedendo alla scuola di fornire doppie comunicazioni, se previsto dal regolamento scolastico. Alle riunioni i genitori parteciperanno possibilmente assieme;
nel caso ciò fosse impossibile, il genitore presente fornirà le notizie ricevute all'altro genitore via mail entro la giornata successiva alla riunione o al colloquio. Tutte le notizie importanti riguardanti le attività scolastiche del figlio dovranno essere immediatamente condivise.
Quanto sopra fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse di
. Per_1
Nel caso in cui per motivi di lavoro dei genitori e/o di malattia dei genitori o del figlio, il figlio non riesca a vedere e stare con il padre nei giorni di sua spettanza, i giorni saranno recuperati, previo accordo con la signora entro il mese successivo. Pt_1
I genitori, quando non saranno con il figlio, potranno telefonare e/o videochiamare il figlio almeno una volta al giorno, la sera ad un orario fisso previamente concordato tra di loro (verso le 18:30).
Durante l'anno potrà trascorrere una o più settimane di vacanza (in questo caso non Per_1
consecutive) con i nonni paterni e la nonna materna, previo accordo tra i genitori sulle date.
Resta inteso che dopo la vacanza trascorsa con i nonni paterni o la nonna materna il minore dovrà tornare nel primo caso dalla madre e nel secondo caso dal padre.
Il genitore che intendesse proporre una modifica alla propria settimana di spettanza dovrà comunicarlo preventivamente all'altro almeno una settimana prima;
l'altro genitore dovrà dare conferma, o meno, alla proposta di modifica entro 24 ore.
5) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante il versamento a favore della madre di: € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensili fino a quando la madre risiederà nell'immobile di Via Pacinotti n. 18/20, Gaggiano;
€ 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) mensili a partire dal momento in cui la madre lascerà detta abitazione.
Pag. 4 di 7 Tale contributo, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge, verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto indicato dalla madre.
Le spese straordinarie, come da Linee Guida del Tribunale di Pavia, da intendersi qui integralmente ritrascritte, saranno invece ripartite nella misura del 50% ciascuno, comprese quelle della baby-sitter durante l'orario lavorativo della madre. Pt_ Il signor verserà alla signora entro il 15 di ogni mese un importo forfettario pari Pt_1
ad euro 100,00 per la cura e l'alimentazione degli animali domestici di proprietà della signora che sono stati presi durante la vita familiare. Le eventuali spese straordinarie Pt_1
veterinarie verranno suddivise al 50% tra le parti.
6) L'assegno unico erogato dall'INPS di circa 200,00 euro al mese sarà richiesto nella misura del
100% da parte della signora he tratterà l'intero importo. Pt_1
7) Le spese dell'abitazione familiare sita in Gaggiano, Via Pacinotti n. 18/20 (spese condominiali così come le utenze (luce, gas, tari ecc.) saranno poste a carico della signora a partire dal mese di settembre 2025;
considerato che
le spese condominiali sono Pt_1
Pt_ intestate ai genitori del signor , la signora i impegna a corrispondere le predette Pt_1
Pt_ spese direttamente ai signori , previa consegna della relativa documentazione. Il pagamento potrà avvenire a cadenza trimestrale.
Qualora la signora dovesse iniziare una convivenza nella abitazione di Via Pacinotti n. Pt_1
Pt_ 18/20, la stessa si impegna a corrispondere ai genitori del signor , proprietari dell'immobile, un contributo mensile di euro 350,00 (pari alla metà del canone di locazione);
8) i coniugi sono titolari di redditi propri e, pertanto, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e di non avanzare domanda di mantenimento e di alimenti l'uno nei confronti dell'altro;
9) i genitori si impegnano a presentare i propri futuri ed eventuali nuovi compagni al figlio solo nel caso di un rapporto stabile comunicandolo anche all'altro genitore;
10) le Parti prestano reciprocamente il consenso per ottenere il rinnovo/rilascio dei documenti d'identità e dei passaporti validi per il loro espatrio e per l'espatrio del figlio;
11) le spese legali vengono compensate fra le parti e con rinuncia al beneficio della solidarietà̀ ai sensi dell'art. 13 L.P. dei rispettivi avvocati. “
Pag. 5 di 7 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove
Pag. 6 di 7 condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in Gaggiano il giorno 24/05/2024, con atto trascritto presso i Parte_2
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 10/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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