Articolo 4 della Legge 7 marzo 1985, n. 77
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 marzo 1985
Art. 4.
Quando ricorrono i casi straordinari di necessita' e di urgenza previsti nell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e non e' stata disposta la procedura di accertamento ivi prevista, il Ministro delle finanze puo' adottare, per il tempo strettamente necessario, eccezionali misure per consentire il transito e l'avvio alle dogane di destinazione delle merci.
Entrata in vigore il 19 marzo 1985