Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2013, n. 691
CASS
Sentenza 14 novembre 2013

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La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui ma presuppone un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante per essersi l'aggressore introdotto non nell'abitazione ma in altro fabbricato in costruzione ad essa attiguo, sempre di proprietà dell'aggredito, dal quale, tuttavia, non sarebbe stato possibile raggiungere con immediatezza la casa di quest'ultimo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2013, n. 691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 691
Data del deposito : 14 novembre 2013

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