Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
La presunzione di proporzionalità della reazione difensiva armata in caso di violazione di domicilio, prevista dal secondo comma dell'art. 52 cod. pen., opera anche nell'ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole.
Commentario • 1
- 1. Brevi riflessioni su un particolare caso di omicidio ritenutoCamilla Mostardini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza annotata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la pronuncia qui pubblicata la Corte d'assise di appello di Brescia ha riconosciuto l'applicabilità della legittima difesa domiciliare putativa incolpevole all'accidentale uccisione di un ladro, attinto da due colpi di pistola esplosi dall'aggredito a soli fini intimidatori. La sentenza in commento fornisce un utile spunto di riflessione sulla non facile qualificazione giuridica di fatti che, a fronte delle peculiari modalità di svolgimento dell'azione, sembrano realizzare quelle ipotesi solitamente confinate ai “casi di scuola”. 2. Questi i fatti, così come ricostruiti nel giudizio abbreviato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2011, n. 11610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11610 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 09/02/2011
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 165
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 36346/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN AD N. IL 29/12/1975;
avverso la sentenza n. 25452/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 16/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Si è proceduto nei confronti di OU EI per il delitto di tentato omicidio commesso per motivi futili, accusandolo di aver cagionato a OU Hamid, vibrandogli una coltellata all'emicostato di sinistra, lesioni gravi consistite in trauma toracico con emopneumotorace con riserva di prognosi e pericolo di vita, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a provocarne la morte, senza conseguire l'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. In Marzabotto il 17.5.2008.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 5.3.2009, dichiarava l'imputato colpevole del delitto ascrittogli e, esclusa l'aggravante contestata e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione.
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 16.10.2009, diversamente qualificato il fatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 590 c.p. e art. 59 c.p., comma 4, con le già concesse attenuanti generiche rideterminava la pena inflitta a OU EI in mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In base alle prove raccolte, la sentenza della Corte d'appello ricostruiva il fatto nel modo seguente.
La parte lesa RA, dopo essersi accertata per telefono che l'imputato fosse solo in casa, si recava presso la temporanea abitazione di OU con l'intenzione di ottenere la restituzione del suo decoder. Appena l'imputato aveva aperto la porta, vi era stata tra i due una discussione relativa alle rispettive pretese e l'imputato aveva cercato di impedire di entrare in casa alla parte lesa, la quale però, spingendo la porta e vincendo la resistenza dell'imputato, era riuscita a introdursi in casa con violenza. A quel punto l'imputato, impaurito dall'atteggiamento di OU, probabilmente in seguito ad una breve colluttazione, aveva afferrato un coltello e l'aveva colpito all'emitorace.
Secondo la Corte non sussistevano oggetti va mente i presupposti della legittima difesa, in quanto non vi era la prova che la parte lesa volesse aggredire l'imputato, provocandogli lesioni;
questi, però, legittimamente e incolpevolmente aveva ritenuto di agire in presenza dell'esimente della legittima difesa, temendo per la propria incolumità in seguito alla violazione di domicilio da parte di OU.
Non poteva però dirsi che l'imputato, seppure incolpevolmente convinto di agire in stato di legittima difesa, avesse reagito in modo proporzionato al pericolo che aveva ritenuto sussistere. OU, infatti, era disarmato e dalle testimonianze assunte non risultava che la lite tra i due fosse particolarmente violenta. La sussistenza presunta ex lege del rapporto di proporzionalità, nel caso previsto dall'art. 52 c.p., comma 2 non poteva essere operante anche nel caso di legittima difesa putativa, ricorrendo l'ipotesi dell'art. 59 c.p., u.c. e non quella di cui all'art. 55 c.p.. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo un vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa ovvero della legittima difesa putativa in senso pieno. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato la ritenuta sproporzione tra la difesa attuata dall'imputato e l'offesa perpetrata dalla parte lesa.
In via generale, il fatto che la parte lesa sia disarmata e l'assenza di testimoni oculari non possono, di per sè soli, determinare una valutazione di assenza dei requisiti della legittima difesa. La sentenza impugnata non aveva considerato che l'utilizzo dell'arma è normativamente previsto come proporzionato in via presuntiva, nel caso previsto dall'art. 52 c.p., comma 2. Neppure aveva considerato che l'imputato si era trovato nella necessità di reagire alla violenta introduzione in casa della parte lesa.
La discordanza delle versioni fornite dall'imputato e dalla parte lesa, unitamente alla scarsa credibilità di quest'ultima ritenuta dal Giudice d'appello, non potevano comunque far ritenere provata la sussistenza di un errore colposo in capo all'imputato. Gli elementi rilevati avrebbero dovuto portare il Giudice di secondo grado a ritenere sussistente la legittima difesa putativa in senso pieno, escludendo gli estremi della responsabilità a titolo di colpa nell'ambito dell'erronea supposizione dell'esistenza della scriminante della legittima difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, non essendo corretto il percorso logico seguito nella motivazione della sentenza.
L'art. 52 c.p., comma 2, introdotto dalla L. n. 59 del 2006, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione di domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza (V. Sez. 1^ sentenza del 16.2.2007, Rv. 236366). In tal caso, l'uso dell'arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
In presenza delle suddette condizioni, non è più rimesso al giudice il giudizio sulla proporzionalità della difesa all'offesa, essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge, e questo vale sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole. Nel caso però in cui l'agente ha ritenuto per errore, determinato da colpa, di trovarsi nelle condizioni previste dalla difesa legittima, obiettivamente non sussistenti, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. La sentenza impugnata, dopo aver escluso la sussistenza oggettiva dei presupposti che giustificano la difesa legittima, ha erroneamente ritenuto che l'imputato, seppure incolpevolmente convinto di agire in stato di legittima difesa, potesse essere punito per aver ecceduto colposamente il criterio di proporzionalità.
La sentenza deve, quindi, essere annullata e il giudice del rinvio dovrà rivalutare giuridicamente il fatto, anche al fine di accertare se l'imputato ha colpevolmente ritenuto di essere nelle condizioni che giustificano la legittima difesa, tenendo però conto che, nel caso in cui riconoscesse la scriminante della legittima difesa o della legittima difesa putativa incolpevole, non potrà ritenere insussistente il rapporto di proporzionalità.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011