Sentenza 14 settembre 2016
Massime • 1
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all'art. 114, comma primo, cod. pen., presupponendo un apporto differenziato nella preparazione o nell'esecuzione materiale del reato stesso, non è applicabile ai reati omissivi in quanto il "non facere" è concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento. (Fattispecie in tema di omesso impedimento dei reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia commessi dal convivente dell'imputata in danno della di lei figlia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/09/2016, n. 47968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47968 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2016 |
Testo completo
47 9 68/ 1 6 2758 Sent. n. UDIENZA PUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DEL 14/09/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 8080/2016 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE in caso di diffusione cel Composta dagli Ill.mi Magistrati: e pr Dott. ALDO FIALE Presidente C gl Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI a Consigliere Rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI Consigliere Dott. ENRICO MENGONI Consigliere Dott. CARLO RENOLDI Ofele ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D.C. nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2015 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18.9.2008, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, escluso il concorso con che veniva assolta per non aver commesso il fatto, dichiarava D.A. |responsabile dei reati ascrittile e di cui agli artt. 40 cpv, 110 609 D.C. bis, 609 ter, 572 cod. pen. per non aver impedito il delitto di violenza sessuale e di maltrattamenti in OMISSIS commessi da S.M. OMISSIS della D. in danno OMISSIS S.F. |(capi D ed E) ed il delitto di maltrattamenti OMISSIS commesso in danno OMISSIS L. N. e L. da S.M. D. (capo F) e, concesseOMISSIS e OMISSIS della le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione fra i reati ed applicata la diminuente per il rito, la condannava alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed alle pene accessorie conseguenti, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Con sentenza del 13.10.2015, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi E ed F perché estinti per prescrizione ed eliminava la relativa pena, rideterminando la pena complessiva in anni due e mesi otto di reclusione, revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e confermando nel resto. D.C.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 40 cpv, 609 bis e 609 ter cod. pen. La ricorrente argomenta che il concorso omissivo nel reato di violenza sessuale perpetrato in danno OMISSIS richiede, quanto all'elemento soggettivo, la piena consapevolezza dell'altrui condotta, mentre la Corte territoriale fondava l'affermazione di responsabilità sul dolo eventuale, che richiede il dubbio e l'accettazione del rischio. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato. La ricorrente argomenta che la condotta addebitatea si caratterizza per non aver creduto OMISSIS circa le violenze perpetratele OMISSIS fino al momento dell'arresto di quest'ultimo e che, pertanto, essa può integrare gli 2 estremi della colpa ma non quelli del dolo eventuale, come affermato dalla Corte di Appello. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 114 cod. pen. La ricorrente lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., argomentando che la Corte territoriale non valutava il requisito della "minima importanza” dell'opera prestata sul piano causale. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 597 comma 3 e 521 cod.proc.pen. La ricorrente argomenta che la Corte territoriale nel rideterminare la pena violava l'art. 597 comma 3 cod. proc., in quanto determinava la pena base in anni sei di reclusione in misura maggiore a quella quantificata nella sentenza di primo grado;
applicava, inoltre, la continuazione, non contestata e non considerata dal giudice di primo grado, così violando l'art. 521 cod. pen. che fissa il principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente, in quanto entrambi attengono alla questione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza per l'applicabilità del principio della causalità c.d. omissiva di cui all'art. 40 cpv. c.p. in relazione alle plurime condotte di violenza sessuale contestate al OMISSIS della ricorrente. Tali motivi sono manifestamente infondati.
2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il genitore esercente la potestà sui figli minori, come tale investito, a norma dell'art. 147 c.c., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psico-fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40 cpv. c.p., degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli minori allorquando sussistano le condizioni rappresentate: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul garante;
c) dalla possibilità oggettiva di impedire l'evento (Sez.3, n.4730 del 14/12/2007, dep.30/01/2008, Rv.238698; Sez.3, n.36824 del 08/07/2009, Rv.244931; Sez.3, n.1369 del 11/10/2011, dep.17/01/2012, Rv.251624).
2.1. Questa Corte ha affermato che "in tema di reati omissivi il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di quest'obbligo versa in posizione di garanzia, le cui componenti essenziali costitutive sono: da un lato, 3 una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento: dall'altro lato, l'esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento" (Sez.4, n.8217/1998 RV. 212144; Sez.4, n.32298 del 06/07/2006, Rv.235369), Il genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori è, come tale, investito, a norma dell'art. 147 cod. civ., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psico - fisica dei medesimi. Tale posizione di garanzia comporta l'obbligo per il genitore di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni, anche endofamiliari, adottando anche le misure più drastiche in vista del raggiungimento di tale scopo. Tra i suddetti "doverosi" interventi rientrano anche i rimedi estremi, quali la denuncia dell'autore del reato ed il suo allontanamento dall'abitazione coniugale, La posizione di " garanzia" del genitore impone, infatti, a questi di porre in essere tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l'attività delittuosa, posto che quell'obbligo di tutela del minore, che la legge affida al genitore, ha natura assolutamente prioritaria rispetto a qualsivoglia altra esigenza. Del resto una corretta interpretazione esegetica del secondo comma dell'art. 40 c.p., laddove recita che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", non indulge a considerazioni meno rigorose, r posto che il principio della causalità equivalente che grava sul soggetto - garante"- fa discendere la sua responsabilità penale non da qualsiasi omissione, ma solo dalla mancata adozione di comportamenti in grado di assicurare (in modo efficace) il rispetto del bene giuridicamente protetto (Sez.3, n.4730 del 14/12/2007,dep.30/01/2008, Rv.238698, cit.).
2.3. In relazione all'elemento psicologico, specificamente contestato dalla ricorrente, vanno svolte le considerazioni che seguono. Si è osservato che "anche per i reati imputati ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., l'elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicché è sufficiente che il "garante" abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall'attivarsi, con ciò volendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere)" (Sez.3, n. 6208/1997, Ciciani, RV. 208804). e che la responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità (Sez.3,n.28701 del 12/05/2010,Rv.248067). 4 Va, quindi, ribadito che, in tema di concorso mediante omissione nel reato commissivo, in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, perché possa aversi responsabilità del garante, occorre che questi si sia rappresentato l'evento, nella sua portata illecita e tale rappresentazione può consistere anche nella prospettazione dell'evento come evenienza solo eventuale. Il garante, quindi, può rispondere anche a titolo di dolo eventuale per non aver impedito la commissione di un reato da parte di altri quando, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione dell'evento, si è sottratto consapevolmente all'adempimento dei propri doveri di controllo, accettando il rischio che l'evento si verificasse (Sez.4, n.36399 del 23/05/2013, Rv.256342).
3. Ciò posto, nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per la configurabilità della condotta omissiva addebitata alla ricorrente. Con riferimento al presupposto della conoscenza o conoscibilità dell'evento da parte dell'imputata ha svolto le considerazioni che seguono. Ha, innanzitutto, evidenziato che gli eventi delittuosi, il cui mancato impedimento veniva contestato all'imputata, risultavano definitivamente accertati dalla sentenza della Corte di Appello di Milano del 9.7.2009 che aveva confermato la condanna di S.M. in ordine a tutti i reati ascrittigli e, cioè, per quanto rileva in questa sede, le violenze sessuali in danno di S.F. OMISSIS dell'imputata. In relazione alla conoscenza delle violenze sessuali subite dalla OMISSIS S.F. ha, quindi, richiamato le dichiarazioni rese dalla minore, ritenute credibili, che davano atto di come la predetta avesse da subito riferito alla OMISSIS degli abusi sessuali commessi dal S. (in particolare che il predetto si introduceva nel suo letto toccandola in ogni parte del corpo ed aveva posto in essere atti sessuali, quali masturbazione e atti violenti di penetrazione vaginale) senza che la stessa, pur avvertendo l'illiceità delle condotte, mettesse in atto una qualunque azione per tutelare la figlia;
nel prosieguo ignorava i comportamenti anomali tenuti dal convivente durante la notte, anche in un'occasione nella quale la OMISSIS aveva urlato per richiamare la sua attenzione. Con riferimento ai presupposti della conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante" e della oggettiva possibilità di evitare l'evento, la Corte territoriale ha affermato che la ricorrente era ben cosciente del ruolo di genitore e dei connessi doveri e che, se pure non si fosse sentita in grado di svolgere il suo ruolo di genitore, non avrebbe incontrato difficoltà a chiedere aiuto ai suoi familiari, ai servizi sociali o alle forze dell'ordine per la tutela psico- fisica delle minori ma ha deciso di rimanere inerte scegliendo di conservare la relazione con il OMISSIS 5 I Giudici del merito hanno, quindi, considerato che la ricorrente, donna di normale intelligenza ed autonoma economicamente (all'epoca dei fatti lavorava ed aveva la possibilità di muoversi ed agire al di fuori dello stretto ambito domestico di convivenza con S. avesse la capacità di determinarsi in maniera autonoma per la tutela dei figli minori. Era, pertanto, da lei esigibile, ai fini dell'esclusione della responsabilità, un intervento idoneo ad impedire l'evento. Per quanto attiene più specificamente al profilo dell'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha rimarcato che, incontestato che la ricorrente fosse edotta della sua posizione di garanzia derivante dal ruolo di genitore di figli minori, doveva ritenersi accertato che la stessa avesse avuto chiara cognizione e rappresentazione della verificazione e della concreta possibilità di reiterazione dell'evento dannoso che era suo dovere impedire;
la ricorrente, quindi, operando la libera scelta di non agire per la tutela della OMISSIS e di privilegiare la conservazione del rapporto con il aveva consapevolmente accettato il rischio diOMISSIS verificazione degli eventi delittuosi. I Giudici di appello hanno rimarcato, a tal fine, la rilevanza delle seguenti emergenze istruttorie: la piena consapevolezza della posizione di garanzia derivante dal ruolo di genitore di figli minori, la conoscenza fin dall'inizio della condotta criminosa del S. e la protrazione della stessa per un lungo intervallo di tempo, quali indici concreti della rappresentazione da parte della ricorrente dell'obbligo giuridico di garanzia e dei presupposti di esso e, cioè, la situazione di pericolo per la libertà sessuale della minore. Tali circostanze fattuali, argomenta la Corte territoriale, consentivano anche la rappresentazione della concreta possibilità di verificazione dell'evento, e, quindi, dalle stesse poteva essere concretamente desunto che la ricorrente, decidendo di non attivarsi per la tutela della minore, pur non volendo direttamente l'evento, abbia accettato il rischio di verificazione dello stesso quale probabile conseguenza della condotta omissiva serbata. L'evento, infatti, può dirsi accettato in tutti i casi in cui l'agente, come nella specie, si rappresenti la possibilità positiva del suo verificarsi e permanga anche solo nel dubbio che esso possa concretamente verificarsi. Va, inoltre, rimarcato che l'accertamento del dolo, quale prova della coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento di fatto volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dello stesso. Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a fondamento dell'accertamento dell'elemento psicologico ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e si connota come adeguata e priva di vízi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. 6 La ricorrente, peraltro, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
2.IL terzo motivo è manifestamente infondato. In ordine all'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod.pen, va rammentato che la stessa costituisce un'eccezione alla regola di equiparazione delle varie forme di concorso di persona nel reato, fondata sul principio monístico del reato concorsuale. Ne consegue che essa è configurabile soltanto quando l'opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma addirittura minima, si' da aver esplicato un'efficacia eziologia del tutto marginale e pressoché irrilevante nella produzione dell'evento. La suddetta attenuante presuppone, dunque, un apporto differenziato nella preparazione o nell'esecuzione materiale del reato stesso: essa, pertanto, non può ritenersi applicabile ai reati omissivi, in quanto il "non facere" è concetto ontologicamente antitetico alla sussistenza dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento (Sez.3, n. 4730 del 14/12/2007, dep.30/01/2008, Rv.238699; Sez.4, n.45119 del 06/11/2008,Rv.241762).
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Come si legge nella sentenza della Corte di Appello di Milano, già il primo giudice aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta circostanza aggravante dell'art. 609 ter c.p., nel contempo operando la correlativa riduzione di un terzo sulla pena individuata, non nel minimo edittale previsto dall'art. 609 bis c.p., ma in quella, di poco superiore, di anni sei di reclusione. La Corte di Appello, poi, esclusi gli aumenti per la continuazione operati dal primo giudice, avendo dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui ai capi E) ed F), operava sulla pena di anni 4 di reclusione, come visto risultante dall'applicazione nella massima estensione della riduzione di pena conseguente alle circostanze attenuanti generiche, l'ulteriore diminuzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, così pervenendo alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione. I Giudici di Appello, nel mantenere ferma la determinazione della pena base in anni sei di reclusione, quindi in misura che lievemente si discostava dal minimo edittale previsto dall'art. 609 bis c.p., con motivazione congrua evidenziavano la ricorrenza, nel caso di specie, di elementi incidenti sul giudizio di disvalore della condotta omissiva dell'imputata, in particolare la gravità degli abusi sessuali perpetrati e le modalità di commissione degli stessi, la gravità del danno provocato alla vittima e la reiterazione delle violenze- che avrebbe potuto giustificare la 7 configurazione della continuazione cd interna, ma che non era stata contestata né era stata ritenuta né tantomeno aveva dato luogo ad aumenti di pena. Gli enunciati elementi concreti che hanno adeguatamente sorretto la valutazione della Corte territoriale ai fini di cui all'art. 133 cod.pen. non sono stati neppure contestati dal ricorrente che lamenta la violazione dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. che, per le ragioni svolte, è assolutamente inesistente.
4. Alla infondatezza dei motivi proposti consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Antone Di Sta Hersfell Evonelle In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge. Il Presidente Aldo Fiale Aero Piele 2016