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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
AFFARI CIVILI
DECRETO DI ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
DELLA CAUSA n. r.g. 1129/2024 tra
(IV ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pt Parte_1
ATTORE - OPPONENTE
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTA - OPPOSTA
La Giudice, dott.ssa Antonia Palombella lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto che l'udienza del 9.04.2025 era fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa;
rilevato che con note depositate l'8 aprile 2025, l'attore ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“Parte attrice ai fini della trattazione scritta come disposta dal Giudice deduce quanto segue:
a)-conferma le difese, le eccezioni tutte – senza inversione dell'onere della prova – come articolare in atto introduttivo del giudizio;
b)-conferma espressamente le conclusioni rassegnate;
c)-con ogni altra riserva di legge di merito ed istruttoria ai sensi di legge.”
viste le note depositate in data 6.04.2025 con cui parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“Nell'interesse dell' , si ribadiscono tutte le eccezioni, deduzioni e Controparte_1 conclusioni di cui alla comparsa di costituzione (da intendersi per brevità di seguito integralmente trascritte), con particolare
pagina 1 di 7 riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'avversa opposizione per essere stata notificata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.
Si confida pertanto nell'integrale rigetto del ricorso.”
all'esito, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale di udienza.
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1129/2024 promossa da:
IV ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pt nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Bazzu, presso il cui studio è domiciliato
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ledda, presso il cui studio è domiciliata
CONVENUTA – OPPOSTA avente ad OGGETTO: opposizione 617 c.p.c. avverso avviso di intimazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 luglio 2024, Parte_1
(IV ) in persona del legale rapp.te pt ha proposto
[...] P.IVA_1 Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata da n. 102 2024 9005447 74/00 e delle CP_2 cartelle alla stessa sottesi, qualificandola come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 co.1 c.p.c. e formulando a fondamento della stessa i seguenti motivi: 1) illegittimità dell'avviso di intimazione pagina 3 di 7 impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e per nullità della notifica delle cartelle di pagamento allo stesso sottese;
2) illegittimità dell'intimazione impugnata per difetto di motivazione;
3) illegittimità delle cartelle di pagamento per omessa sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento;
4) intervenuta prescrizione del credito in contestazione;
5) erronea indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche inaudita altera parte, “l'efficacia esecutiva del titolo azionato, il c.d. sussistendone i presupposti e quindi CodiceFiscale_1 sospendere l'esecuzione promossa da in danno della Controparte_1 parte ricorrente;
nel merito, “– in ordine alle dedotte eccezioni ex art. 615 c.p.c. – [la pronuncia declaratoria dell'assenza di titolo del] convenuto […] ad agire esecutivamente in danno dei ricorrenti in forza del titolo azionato
(RUOLO 102202490054447744000) e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa con conseguente declaratoria di nullità e
o di improduttività di effetti giuridici e quindi adottare tutti i provvedimenti del caso”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2024, si è costituita l Controparte_3
, opponendosi alla richiesta di sospensione ed eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità
[...] dell'opposizione, da un lato per l'asserita genericità dei motivi formulati nell'atto di citazione, dall'altro perché tardiva ex art. 617 c.p.c; in secondo luogo, ha eccepito l'infondatezza della stessa nel merito.
Pertanto, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e in subordine il rigetto nel merito della stessa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., la Giudice, rilevata l'assenza di motivi per sospendere inaudita altera parte, ha confermato la data della prima udienza fissata con atto di citazione, riservando ogni decisione sul punto all'esito della stessa. Le parti non hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, con successiva ordinanza dell'8.03.2025, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, veniva rigettata l'istanza di sospensione e veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la precisazione delle conclusioni, in modalità c.d. cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno pertanto concluso come da note riportate nel decreto di esito dell'udienza cartolare.
Tanto premesso in ordine alle allegazioni delle parti e allo svolgimento del processo, l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile, per i motivi di seguito esposti.
Questa Giudice ha già svolto plurimi rilievi in ordine alla inammissibilità della presente opposizione in sede di rigetto dell'istanza sospensiva formulata nell'atto di citazione, rilievi in ordine ai quali parte attrice non ha in alcun modo preso posizione in sede di precisazione delle conclusioni, rimarcandosi altresì il mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Pertanto, non possono che confermarsi nella presente sede tutti i rilievi già svolti.
In primo luogo, va evidenziata la genericità dei motivi di opposizione per come formulati nell'atto introduttivo e successivamente non precisati nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., che rende particolarmente pagina 4 di 7 difficoltoso sia per la parte convenuta articolare una difesa specifica, sia il vaglio della fondatezza dei suddetti motivi da parte dell'organo giudicante, inficiando la presente opposizione sul piano stesso dell'ammissibilità.
Infatti, nell'articolare il primo motivo di opposizione, intitolato “nullità delle notifiche”, parte opponente si riferisce ora alle “notifiche di cartelle esattoriali”, ora al “RUOLO notificato alla odierna opponente”, per poi formulare l'allegazione per cui mancherebbe del tutto “l'indicazione delle modalità di notifica delle singole cartelle ivi riepilogate e manca del tutto per ognuna di esse la modalità della notifica con la sua precisa relata.” Secondo la prospettazione di parte attrice, infatti, il c.d. “ruolo” notificato sarebbe nullo per inesistenza della notifica quale vizio insanabile dell'atto impugnato.
Sempre sotto il profilo dell'inammissibilità, con riferimento al secondo motivo di opposizione, parte attrice denuncia il vizio di motivazione quale vizio “proprio della cartella/delle cartelle”, senza in alcun modo specificare a quale farebbe riferimento, per poi tornare a riferirsi nuovamente al “c.d. ruolo”, di cui genericamente si elenca il contenuto tipico, ovverosia “la descrizione dell'addebito, le istruzioni di pagamento, le indicazioni per l'eventuale opposizione, il nome del responsabile del procedimento sia di iscrizione a ruolo sia di emissione della cartella” nonché la motivazione, per quanto succinta. Tuttavia, ancora una volta, non viene fatto alcun riferimento specifico alle singole cartelle, nemmeno a titolo esemplificativo.
Parimenti, rispetto al motivo riguardante la “mancata sottoscrizione delle singole cartelle”, si fa riferimento alla sua enunciazione da parte delle varie pronunce di merito, senza che sia tuttavia articolato con riferimento alla fattispecie concreta.
Allo stesso modo, il quinto motivo, con cui parte opponente eccepisce la “prescrizione e decadenza”, è formulato senza indicare specificamente il dies a quo e il dies ad quem del termine prescrizionale asseritamente decorso, precludendo qualsiasi vaglio da parte dell'organo giudicante.
Lo stesso rilievo dev'essere svolto con riferimento al sesto e al settimo motivo di opposizione, riferiti rispettivamente al dedotto – ma in alcun modo specificato – vizio circa la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Ciò detto in ordine alla genericità delle allegazioni, l'opposizione proposta è inammissibile anche sotto il profilo della tardività della stessa, dovendosi qualificare le eccezioni formulate come attinenti a vizi degli atti esecutivi, che possono essere fatti valere, come noto, con opposizione ex art. 617 nel termine di giorni
20 dalla loro notificazione.
Per maggior chiarezza espositiva, occorre in primo luogo distinguere la funzione della cartella di pagamento, da un lato, e dell'intimazione di pagamento (unico documento allegato dall'opponente) dall'altro.
pagina 5 di 7 La cartella di pagamento, come noto, presuppone la formazione del ruolo e ha la funzione di intimare al debitore il pagamento di somme di denaro in forza di titolo esecutivo precedentemente notificato. Dunque, la cartella svolgerebbe la funzione di un atto di precetto. A seguito della sua notifica, in caso di mancato adempimento da parte del debitore, l'agente della riscossione può, nel termine di un anno, avviare l'esecuzione forzata;
in mancanza, l'efficacia del precetto-cartella viene sospesa.
Pertanto, se l'agente della riscossione, una volta decorso tale termine, intendesse iniziare l'esecuzione, è tenuta a notificare un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ai sensi dell'art. 50 co.1, del D.p.r. n.°602 del 1973.
L' intimazione ad adempiere ha dunque la funzione di ripristinare la sospesa efficacia della cartella di pagamento e può essere impugnata direttamente solo per vizi propri, ex art. 617 c.p.c.
Qualora si volessero contestare anche il diritto dell a procedere ad Controparte_3 esecuzione forzata occorre, viceversa, impugnare – unitamente all'intimazione di pagamento – le singole cartelle di pagamento precedentemente notificate, con opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c., con la precisazione che è possibile far valere soltanto i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, che nel frattempo è divenuto definitivo e incontestabile nel merito.
Alla luce di quanto appena esposto e allo scopo di qualificare l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 co.1 o 617 c.p.c., vanno considerati i (generici, come già argomentato) motivi di opposizione, tenendo altresì presente che oggetto di questa parrebbero essere le intimazioni di pagamento e le cartelle di pagamento provenienti dall'Agente per la riscossione, delle quali ultime si assume – tra l'altro – la omessa notificazione, che, a sua volta, avrebbe comportato il vizio formale della successiva intimazioni di pagamento, allegata all'atto di citazione (appunto perché non preceduta dalla notificazione delle cartelle esattoriali).
Poiché i motivi proposti, come già evidenziato, attengono a vizi meramente formali (dell'intimazione di pagamento, delle cartelle di pagamento o del ruolo), la presente opposizione va riqualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. sez. III, sent. 13 maggio 2014, n. 10326). Deve, infatti, escludersi, che la deduzione della mancata notificazione della cartella di pagamento sia, nel caso di specie, strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore.
Ebbene, chiarita la natura della presente opposizione, la stessa è chiaramente inammissibile in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento.
Infatti, la data della notifica, come desumibile dall'intimazione di pagamento, appare essere quella del
12.07.2024, come rilevato dall' nella propria comparsa. Peraltro, all'udienza ex art. Controparte_4
183 c.p.c., l'attore non ha in alcun modo replicato all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta opposta, né ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. nei termini di legge, limitandosi a chiedere la fissazione dell' udienza per la precisazione delle conclusioni. pagina 6 di 7 A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, sotto il profilo del dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c., vale il principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità e di recente dalla stessa ribadito, secondo cui “In tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione.” (cfr.
Cass.,sez. III, 19 Luglio 2024, n. 19932. Pres. . Est. Valle). CP_5
In assenza di qualsivoglia allegazione sul punto da parte dell'attore-opponente, deve concludersi per la tardività della presente opposizione agli atti esecutivi che, pertanto, dev'essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi per tutte le fasi, tenuto conto della bassa complessità della causa e della circostanza per cui la fase di trattazione si è concretizzata in una sola udienza in presenza, mentre non si è svolta istruttoria, ai sensi del D.M. n. 55 del
2014 per lo scaglione da 260.001,00 a 520.000,00, atteso il valore della controversia, pari a euro 366.737,61, come dichiarato dall'attore nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. RG 1129/2024, promossa da
[...]
IV in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1 pt nei confronti di (C.F. Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via G. Grezar P.IVA_2
14, con atto di citazione notificato in data 25.07.2024, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
IV );
[...] P.IVA_1
CONDANNA altresì la parte (IV Parte_1
) a rimborsare alla parte convenuta – opposta P.IVA_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per
[...] spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 28 aprile 2025
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
AFFARI CIVILI
DECRETO DI ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C.
DELLA CAUSA n. r.g. 1129/2024 tra
(IV ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pt Parte_1
ATTORE - OPPONENTE
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTA - OPPOSTA
La Giudice, dott.ssa Antonia Palombella lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto che l'udienza del 9.04.2025 era fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa;
rilevato che con note depositate l'8 aprile 2025, l'attore ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“Parte attrice ai fini della trattazione scritta come disposta dal Giudice deduce quanto segue:
a)-conferma le difese, le eccezioni tutte – senza inversione dell'onere della prova – come articolare in atto introduttivo del giudizio;
b)-conferma espressamente le conclusioni rassegnate;
c)-con ogni altra riserva di legge di merito ed istruttoria ai sensi di legge.”
viste le note depositate in data 6.04.2025 con cui parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni come segue:
“Nell'interesse dell' , si ribadiscono tutte le eccezioni, deduzioni e Controparte_1 conclusioni di cui alla comparsa di costituzione (da intendersi per brevità di seguito integralmente trascritte), con particolare
pagina 1 di 7 riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'avversa opposizione per essere stata notificata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.
Si confida pertanto nell'integrale rigetto del ricorso.”
all'esito, la Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale di udienza.
La Giudice
Antonia Palombella
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1129/2024 promossa da:
IV ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te pt nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Bazzu, presso il cui studio è domiciliato
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ledda, presso il cui studio è domiciliata
CONVENUTA – OPPOSTA avente ad OGGETTO: opposizione 617 c.p.c. avverso avviso di intimazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 luglio 2024, Parte_1
(IV ) in persona del legale rapp.te pt ha proposto
[...] P.IVA_1 Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata da n. 102 2024 9005447 74/00 e delle CP_2 cartelle alla stessa sottesi, qualificandola come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 co.1 c.p.c. e formulando a fondamento della stessa i seguenti motivi: 1) illegittimità dell'avviso di intimazione pagina 3 di 7 impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e per nullità della notifica delle cartelle di pagamento allo stesso sottese;
2) illegittimità dell'intimazione impugnata per difetto di motivazione;
3) illegittimità delle cartelle di pagamento per omessa sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento;
4) intervenuta prescrizione del credito in contestazione;
5) erronea indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche inaudita altera parte, “l'efficacia esecutiva del titolo azionato, il c.d. sussistendone i presupposti e quindi CodiceFiscale_1 sospendere l'esecuzione promossa da in danno della Controparte_1 parte ricorrente;
nel merito, “– in ordine alle dedotte eccezioni ex art. 615 c.p.c. – [la pronuncia declaratoria dell'assenza di titolo del] convenuto […] ad agire esecutivamente in danno dei ricorrenti in forza del titolo azionato
(RUOLO 102202490054447744000) e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa con conseguente declaratoria di nullità e
o di improduttività di effetti giuridici e quindi adottare tutti i provvedimenti del caso”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2024, si è costituita l Controparte_3
, opponendosi alla richiesta di sospensione ed eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità
[...] dell'opposizione, da un lato per l'asserita genericità dei motivi formulati nell'atto di citazione, dall'altro perché tardiva ex art. 617 c.p.c; in secondo luogo, ha eccepito l'infondatezza della stessa nel merito.
Pertanto, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e in subordine il rigetto nel merito della stessa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., la Giudice, rilevata l'assenza di motivi per sospendere inaudita altera parte, ha confermato la data della prima udienza fissata con atto di citazione, riservando ogni decisione sul punto all'esito della stessa. Le parti non hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, con successiva ordinanza dell'8.03.2025, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, veniva rigettata l'istanza di sospensione e veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la precisazione delle conclusioni, in modalità c.d. cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno pertanto concluso come da note riportate nel decreto di esito dell'udienza cartolare.
Tanto premesso in ordine alle allegazioni delle parti e allo svolgimento del processo, l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile, per i motivi di seguito esposti.
Questa Giudice ha già svolto plurimi rilievi in ordine alla inammissibilità della presente opposizione in sede di rigetto dell'istanza sospensiva formulata nell'atto di citazione, rilievi in ordine ai quali parte attrice non ha in alcun modo preso posizione in sede di precisazione delle conclusioni, rimarcandosi altresì il mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Pertanto, non possono che confermarsi nella presente sede tutti i rilievi già svolti.
In primo luogo, va evidenziata la genericità dei motivi di opposizione per come formulati nell'atto introduttivo e successivamente non precisati nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., che rende particolarmente pagina 4 di 7 difficoltoso sia per la parte convenuta articolare una difesa specifica, sia il vaglio della fondatezza dei suddetti motivi da parte dell'organo giudicante, inficiando la presente opposizione sul piano stesso dell'ammissibilità.
Infatti, nell'articolare il primo motivo di opposizione, intitolato “nullità delle notifiche”, parte opponente si riferisce ora alle “notifiche di cartelle esattoriali”, ora al “RUOLO notificato alla odierna opponente”, per poi formulare l'allegazione per cui mancherebbe del tutto “l'indicazione delle modalità di notifica delle singole cartelle ivi riepilogate e manca del tutto per ognuna di esse la modalità della notifica con la sua precisa relata.” Secondo la prospettazione di parte attrice, infatti, il c.d. “ruolo” notificato sarebbe nullo per inesistenza della notifica quale vizio insanabile dell'atto impugnato.
Sempre sotto il profilo dell'inammissibilità, con riferimento al secondo motivo di opposizione, parte attrice denuncia il vizio di motivazione quale vizio “proprio della cartella/delle cartelle”, senza in alcun modo specificare a quale farebbe riferimento, per poi tornare a riferirsi nuovamente al “c.d. ruolo”, di cui genericamente si elenca il contenuto tipico, ovverosia “la descrizione dell'addebito, le istruzioni di pagamento, le indicazioni per l'eventuale opposizione, il nome del responsabile del procedimento sia di iscrizione a ruolo sia di emissione della cartella” nonché la motivazione, per quanto succinta. Tuttavia, ancora una volta, non viene fatto alcun riferimento specifico alle singole cartelle, nemmeno a titolo esemplificativo.
Parimenti, rispetto al motivo riguardante la “mancata sottoscrizione delle singole cartelle”, si fa riferimento alla sua enunciazione da parte delle varie pronunce di merito, senza che sia tuttavia articolato con riferimento alla fattispecie concreta.
Allo stesso modo, il quinto motivo, con cui parte opponente eccepisce la “prescrizione e decadenza”, è formulato senza indicare specificamente il dies a quo e il dies ad quem del termine prescrizionale asseritamente decorso, precludendo qualsiasi vaglio da parte dell'organo giudicante.
Lo stesso rilievo dev'essere svolto con riferimento al sesto e al settimo motivo di opposizione, riferiti rispettivamente al dedotto – ma in alcun modo specificato – vizio circa la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Ciò detto in ordine alla genericità delle allegazioni, l'opposizione proposta è inammissibile anche sotto il profilo della tardività della stessa, dovendosi qualificare le eccezioni formulate come attinenti a vizi degli atti esecutivi, che possono essere fatti valere, come noto, con opposizione ex art. 617 nel termine di giorni
20 dalla loro notificazione.
Per maggior chiarezza espositiva, occorre in primo luogo distinguere la funzione della cartella di pagamento, da un lato, e dell'intimazione di pagamento (unico documento allegato dall'opponente) dall'altro.
pagina 5 di 7 La cartella di pagamento, come noto, presuppone la formazione del ruolo e ha la funzione di intimare al debitore il pagamento di somme di denaro in forza di titolo esecutivo precedentemente notificato. Dunque, la cartella svolgerebbe la funzione di un atto di precetto. A seguito della sua notifica, in caso di mancato adempimento da parte del debitore, l'agente della riscossione può, nel termine di un anno, avviare l'esecuzione forzata;
in mancanza, l'efficacia del precetto-cartella viene sospesa.
Pertanto, se l'agente della riscossione, una volta decorso tale termine, intendesse iniziare l'esecuzione, è tenuta a notificare un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ai sensi dell'art. 50 co.1, del D.p.r. n.°602 del 1973.
L' intimazione ad adempiere ha dunque la funzione di ripristinare la sospesa efficacia della cartella di pagamento e può essere impugnata direttamente solo per vizi propri, ex art. 617 c.p.c.
Qualora si volessero contestare anche il diritto dell a procedere ad Controparte_3 esecuzione forzata occorre, viceversa, impugnare – unitamente all'intimazione di pagamento – le singole cartelle di pagamento precedentemente notificate, con opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c., con la precisazione che è possibile far valere soltanto i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, che nel frattempo è divenuto definitivo e incontestabile nel merito.
Alla luce di quanto appena esposto e allo scopo di qualificare l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 co.1 o 617 c.p.c., vanno considerati i (generici, come già argomentato) motivi di opposizione, tenendo altresì presente che oggetto di questa parrebbero essere le intimazioni di pagamento e le cartelle di pagamento provenienti dall'Agente per la riscossione, delle quali ultime si assume – tra l'altro – la omessa notificazione, che, a sua volta, avrebbe comportato il vizio formale della successiva intimazioni di pagamento, allegata all'atto di citazione (appunto perché non preceduta dalla notificazione delle cartelle esattoriali).
Poiché i motivi proposti, come già evidenziato, attengono a vizi meramente formali (dell'intimazione di pagamento, delle cartelle di pagamento o del ruolo), la presente opposizione va riqualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. sez. III, sent. 13 maggio 2014, n. 10326). Deve, infatti, escludersi, che la deduzione della mancata notificazione della cartella di pagamento sia, nel caso di specie, strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore.
Ebbene, chiarita la natura della presente opposizione, la stessa è chiaramente inammissibile in quanto proposta oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento.
Infatti, la data della notifica, come desumibile dall'intimazione di pagamento, appare essere quella del
12.07.2024, come rilevato dall' nella propria comparsa. Peraltro, all'udienza ex art. Controparte_4
183 c.p.c., l'attore non ha in alcun modo replicato all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta opposta, né ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. nei termini di legge, limitandosi a chiedere la fissazione dell' udienza per la precisazione delle conclusioni. pagina 6 di 7 A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, sotto il profilo del dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 617 c.p.c., vale il principio consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità e di recente dalla stessa ribadito, secondo cui “In tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione.” (cfr.
Cass.,sez. III, 19 Luglio 2024, n. 19932. Pres. . Est. Valle). CP_5
In assenza di qualsivoglia allegazione sul punto da parte dell'attore-opponente, deve concludersi per la tardività della presente opposizione agli atti esecutivi che, pertanto, dev'essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi per tutte le fasi, tenuto conto della bassa complessità della causa e della circostanza per cui la fase di trattazione si è concretizzata in una sola udienza in presenza, mentre non si è svolta istruttoria, ai sensi del D.M. n. 55 del
2014 per lo scaglione da 260.001,00 a 520.000,00, atteso il valore della controversia, pari a euro 366.737,61, come dichiarato dall'attore nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. RG 1129/2024, promossa da
[...]
IV in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1 pt nei confronti di (C.F. Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via G. Grezar P.IVA_2
14, con atto di citazione notificato in data 25.07.2024, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così dispone:
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
IV );
[...] P.IVA_1
CONDANNA altresì la parte (IV Parte_1
) a rimborsare alla parte convenuta – opposta P.IVA_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per
[...] spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 28 aprile 2025
La Giudice
Antonia Palombella
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