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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 8537/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8537/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8537 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv Lucia Piscitelli e con que- sti elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta
(CE) alla via Fulvio Renella n. 88;
APPELLANTE
e
e , rappresentati e difesi, giusta pro- Controparte_2 Controparte_3 cura in atti, dall'Avv. Nicola Martinelli e presso di questi elettivamente do- miciliato in Casal di Principe (CE) alla via Petrarca n. 25;
APPELLATI
nonché contro
, via S. Di Giacomo n. 42 – Casapesenna (CE); Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
05.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
2
svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la Parte_1
(d'ora in poi ) conveniva in giudizio e
[...] CP_1 Controparte_3 CP_2
, nonché al fine di sentir dichiarare la riforma della
[...] Controparte_4 sentenza n. 424/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di SS AU,
Dott. depositata in Cancelleria in data 09.06.2021. Persona_1
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva:
1. Il deposito della sen- tenza impugnata in pendenza dei termini processuali di cui all'art 190 c.p.c.; il Giudice di Prime Cure, infatti, tratteneva la causa in decisione in data
31.05.2021 assegnando termine di 10 giorni per il deposito delle note con- clusionali, quindi scadenza al 10.06.2021; la compagnia appellante deposita- va le proprie note in data 09.06.2021 e in pari data il Giudice di Pace emet- teva la sentenza che qui si impugna;
2. Il Giudice di primo grado non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alle eccezioni preliminari mos- se dalla compagnia sin dalla comparsa di costituzione e risposta;
in partico- lare, la compagnia eccepiva improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 148 e 149 Cod. Ass.ni in quanto, gli attori, odierni appellati, non inviavano la documentazione integrativa richie- sta dalla compagnia e non permettevano l'ispezione dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione sulla base della non richiesta di risarcimento danni materiali.
3. Il Giudice di prime errava nella valutazione dell'istruttoria in quanto nessuna prova veniva fornita dagli ap- pellati in ordine alla veridicità del sinistro e al nesso di causalità tra le lesioni lamentate e il sinistro oggetto di causa.
4. Il Giudice di Pace non teneva conto delle contestazioni mosse dalla compagnia in ordine alle diverse ano- malie che presentava il caso di specie ovvero: a) la data e il luogo del sini- stro, ovvero 12.05.2020 in Cellole, Loc. Baia Felice, quando ancora erano in vigore le restrizioni sugli spostamenti dovuti alla pandemia da Covid 19 e, soggetti coinvolti tutti residenti a [...], quindi a quasi 50 km di di- stanza dal luogo del sinistro;
b) gli attori dopo il sinistro si recano al PS di
Marcianise, avendo nelle vicinanze altri nosocomi;
c) la presunta responsa- bile civile, tale in data 30.11.2020 mediante dichiarazione Controparte_4 spontanea inviata alla appellante compagnia disconosceva e negava il sini-
3
stro per poi confermarlo in sede di interrogatorio formale in primo grado giustificando la negazione con il timore di avere un aumento del previo assi- curativo. Nondimeno la stessa non era in grado di spiegare come mai si tro- vasse a Cellole in quella data, e come mai la vettura Fiat ND tg GA005JT non fosse dotata di comandi speciali nonostante la medesima sia abilitata al trasporto di vetture con patente BS quindi con comandi speciali. La stessa è un soggetto plurisinistrato come da certificato IVASS. d) la vettura Fiat
ND veniva acquistata sul mercato estero e risultava già incidentata nella parte laterale destra.
5. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere provato il sinistro e le conseguenti lesioni senza alcuna prova fornita da parte degli at- tori, odierni appellati.
6. Il Giudice di prime cure errava nel fondare il pro- prio convincimento sulla base di una CTU che non motiva l'entità e il tipo di lesioni;
in particolare il tipo di frattura dentaria dello liquidando CP_2 il danno in € 4.000 e riconoscendo 10 sostituzioni delle ricostruzioni denta- rie fino al sessantacinquesimo anno di età mentre il CTP della compagnia ri- scontrava la frattura di un solo elemento dentario.
7. Il Giudice di prime cu- re non motivava in ordine alle contestazioni mosse dal CTP della compa- gnia in relazione alla carenza di prova circa l'entità delle lesioni, atteso che, il referto di PS escludeva complicazioni capsulo-legamentose mentre il CTU si basa su lesioni riscontrate privatamente 45 giorni dopo il sinistro.
8. Il Giu- dice di pace errava nel ritenere provato il sinistro sulla base della dichiara- zione testimoniale resa dal , il quale, aveva delineato Testimone_1 quanto narrato nel libello introduttivo senza aggiungere alcun altro elemen- to utile;
9. Chiede sospensione efficacia esecutiva sentenza.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Dichiararsi l'improponibilità delle domande formulate in primo grado da CP_5
e 2) Rigettare le domande di risarcimento del danno, ivi compreso
[...] Controparte_3 il danno morale, in quanto non provate e comunque non fondate sia in punto an che in ordine al quantum debeatur;
3) Ancora in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi il pari concorso di colpa degli istanti o diversamente graduare le quote di corresponsabilità riconosciute in prime cure, non essendo stata superata la presunzione di cui all'art. 2054
II co c.c.; 4) Condannarsi gli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudi- zio.
Si costituivano in giudizio gli appellati e formulando appel- CP_3 CP_2 lo incidentale per il riconoscimento della totale responsabilità di CP_6
[...
[...] [...]
nella causazione del sinistro di cui è causa adducendo: 1) Inammis-
[...] sibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dagli artt 342 e
348bis c.p.c.; 2) Improponibilità dell'appello per passaggio in giudicato della sentenza, in quanto, il procuratore in primo grado notificava la sentenza og- getto di gravame in data 29.09.2021 per far decorrere il termine breve. Il procuratore della compagnia notificava l'appello in data 05.11.2021, pertan- to, risulta tardivo. 3) Nullità della procura alle liti conferita dalla CP_1 all'Avv. Piscitelli essendo in primo grado costituito l'Avv e non CP_7 essendoci certezza della facoltà del Dott di nominare un Persona_2 procuratore speciale;
4) L'appello è infondato in quanto la documentazione sanitaria degli appellati era allegata al fascicolo di primo grado. 5) Mancata perizia dei veicoli eccepita solo in appello e pertanto inammissibile. 6) La
e il teste delineavano in maniera chia- Controparte_4 Testimone_2 ra la dinamica del sinistro;
7) Il lockdown cessava in data 04.05.2020 e per- tanto gli appellati potevano circolare sul territorio regionale. 8) IL CTU ri- spondeva in maniera esaustiva alle contestazioni mosse dal CTP. 9) Sul vei- colo Fiat ND era installata la scatola nera. 9) Chiede condanna della
[...]
CP
ex art 96 c.p.c.
Ciò posto gli appellati rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) Pregiudizial- mente l'inammissibilità del proposto gravame ai sensi e nei modi di cui agli artt. 342 e
348 bis c.p.c con condanna anche ex art. 96 c.p.c., in favore del difensore antistatario, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) In subordine e nel merito, senza che ciò costituisca rinuncia all'eccezioni preliminari rigettare il gravame formulato, con conferma parziale limitatamente alla corresponsabilità del 90% a carico della della sen- Controparte_4 tenza n. 424/21; rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in dirit- to;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce: “ va attribuita nella misura del 90% a carico del conducente del veicolo investitore non disgiunta dalla re- sidua responsabilità pari al 10% a carico dell'istante” e si invita a modificare la parte della Sentenza impugnata in favore di una pronuncia che affermi : “L'ESCLUSIVA
RESPONSABILITA' DELLA ZARA NELLA CAUSA- CP_4
ZIONE DEL SINISTRO E CONDANNARE I CONVENUTI IN SO-
LIDO TRA , AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG.RE Pt_2
€ 18.799,22, MENTRE PER IL SIG. Controparte_2 [...]
€ 13.788,46 PER LE LESIONI SUBITE, OLTRE INTERES- CP_3
SI DAL FATTO AL SALDO E RIVALUTAZIONE MONETARIA” e,
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per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) ) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Preliminarmente si dà atto che seppur regolarmente citata, Controparte_4 non è costituita.
In rito occorre inoltre osservare che l'appello è ammissibile avendo l'appellante indicato le parti specifiche contestate della sentenza impugnate, la riforma richiesta e la loro rilevanza ai fini del giudizio.
In ordine alla eccezione di giudicato si richiama il contenuto della ordinanza del 17 ottobre 2022 con cui la medesima è stata rigettata.
Infine, occorre rilevare che non è ammissibile la contestazione alla procura alle liti del difensore di parte appellante. Invero, chi intende contestare l'esercizio del potere rappresentativo di un organo societario tenuto al ri- spetto degli ordinari oneri di pubblicità previsti per legge, è tenuto a provare l'eccezione mediante il deposito dello statuto societario da cui emerga il de- dotto difetto di rappresentanza processuale, cfr Cassazione Ordinanza n.
13365 del 16/05/2023. Nel caso in esame non vi è prova positiva del difetto di rappresentanza processuale in capo al soggetto conferente la procura alle liti al difensore di parte appellante, sicchè la contestazione, rimasta sguarnita di prova, deve essere rigettata.
Ciò detto, passando alla res controversa, l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 424/2021 emessa dal giudice di Pace di SS AU il quale, a seguito della istrutto- ria accoglieva la domanda degli attori, odierni appellati.
Orbene, codesto Tribunale analizzati gli atti di causa e la documentazione versata in atti, ritiene non sufficientemente provata la domanda proposta in primo grado dagli attori, odierni appellati.
A norma dell'art. 2697 c.c., in materia di onere della prova, chi vuol far vale- re un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fonda- mento.
È principio generale secondo cui chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di ec- cezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
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Nel caso di specie, gli attori, odierni appellati incidentali, chiedevano in pri- mo grado il ristoro delle lesioni patite in conseguenza del sinistro presumi- bilmente avvenuto in data 12.05.2020 nel tenimento del comune di Cellole,
Località Baia Felice, allorquando, la presunta responsabile civile, tale
[...]
proprietaria e conducente della Fiat ND tg GA005JT, non CP_4 arrestandosi al segnale di stop sulla Via Elba, all'intersezione con via Giglio, impattava i due attori a bordo delle rispettive bici che cadevano a terra.
Orbene, come rimarcato da parte appellante, la prima anomalia è derivante dal fatto che il sinistro sarebbe avvenuto in un periodo in cui vigevano nel territorio nazionale delle restrizioni alla libera circolazione dovute alla pan- demia da Covid 19 ed appare quantomeno inverosimile che i danneggiati si siano recati a molti km di distanza dal luogo di residenza senza un reale mo- tivo giustificativo, all'epoca necessario ai fini degli spostamenti. Tale aspet- to è stato oggetto di specifica contestazione, ma parte appellata non ha for- nito alcun chiarimento o giustificazione idonea a rendere plausibile la pre- senza degli attori sul luogo del sinistro.
Invero, pur constatando che la cessazione dell'emergenza da covid 19 veni- va dichiarata dal Governo in data 04.05.2020, permanevano le restrizioni in relazione alla libera circolazione della popolazione sul territorio regionale.
Tale limitazione di circolazione, infatti, decadeva in data 16.05.2020, ovvero
4 giorni dopo il presunto sinistro.
Altro elemento che desta perplessità in ordine alla veridicità del sinistro di cui è causa riguarda la circostanza per cui sia i danneggiati, sia il presunto re- sponsabile civile che il teste, siano residenti nello stesso luogo (Villa Literno)
e che, nessuno di loro, abbia fornito una spiegazione tranquillizzante in or- dine al motivo per cui si trovassero entrambi in Cellole in quella data.
Non può peraltro essere sottaciuto che è pacifico che la responsabile civile, raggiunta dal delegato della compagnia assicurativa, abbia sottoscritto una dichiarazione con cui escludeva il sinistro di cui è causa, riservandosi, addi- rittura, di proporre querela. Il valore probatorio di tale dichiarazione è cer- tamente rilevante e pone non pochi dubbi sul reale accadimento del sinistro che non possono ritenersi fugati dalla dichiarazioni rese successivamente in sede di interrogatorio formale, il quale, è bene rammentarlo, nei giudizi in cui è litisconsorte la compagnia assicurativa, non ha valore di prova legale cfr. ex multis Cassazione ordinanza n. 494 del 11 gennaio 2017.
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Inoltre, esaminati insieme gli elementi raccolti nell'istruttoria processuale, non può dirsi sufficientemente provato il nesso causale tra il fatto e le lesio- ni allegate.
Invero, occorre rilevare che per fatto imputabile agli stessi appellati non è stato possibile sottoporre a perizia i veicoli coinvolti nel sinistro. Inoltre, dai referti di P.S. si escludevano lesioni capsulo-legamentose, mentre le CTU ef- fettuate su e , evidenziano delle lesioni sulla base di esami CP_2 CP_3 strumentali effettuati un mese dopo l'incidente. Risulta poi anomala la cir- costanza che i pazienti invitati a sottoporsi a radiografie ed ulteriori esami presso il pronto soccorso, dove si erano recati per ricevere assistenza, del tutto ingiustificatamente, rifiutavano gli accertamenti strumentali.
Alla luce di quanto evidenziato, il nesso causale è quantomeno gravato da forti indizi di sospetto non apparendovi coincidenza temporale tra l'evento di cui al 12.05.2020 e le lesioni riscontrate strumentalmente solo un mese dopo.
Alla luce della complessiva istruttoria svolta non può dirsi raggiunta, con ra- gionevole probabilità, prova dei fatti di causa, con conseguente rigetto della domanda proposta dagli attori in primo grado.
L'accoglimento dell'appello principale conduce all'assorbimento di quello incidentale.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di CP_9
[...
e avanzata in primo grado;
Controparte_3
Condanna gli appellati e e l'Avv.to Controparte_2 Controparte_3
Enrico Martinelli, quale procuratore dichiaratosi anticipatario nel giudi- zio di prime cure, alla restituzione di quanto ottenuto in esecuzione della sentenza di prime cure;
8
Condanna e in solido tra di loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo Controparte_1 grado in € 1.046,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese delle CTU espletate in primo grado a cari- co di e in solido tra di loro. Controparte_2 Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 06.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 8537/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8537/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8537 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv Lucia Piscitelli e con que- sti elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta
(CE) alla via Fulvio Renella n. 88;
APPELLANTE
e
e , rappresentati e difesi, giusta pro- Controparte_2 Controparte_3 cura in atti, dall'Avv. Nicola Martinelli e presso di questi elettivamente do- miciliato in Casal di Principe (CE) alla via Petrarca n. 25;
APPELLATI
nonché contro
, via S. Di Giacomo n. 42 – Casapesenna (CE); Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
05.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
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svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la Parte_1
(d'ora in poi ) conveniva in giudizio e
[...] CP_1 Controparte_3 CP_2
, nonché al fine di sentir dichiarare la riforma della
[...] Controparte_4 sentenza n. 424/2021, pronunziata dal Giudice di Pace di SS AU,
Dott. depositata in Cancelleria in data 09.06.2021. Persona_1
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva:
1. Il deposito della sen- tenza impugnata in pendenza dei termini processuali di cui all'art 190 c.p.c.; il Giudice di Prime Cure, infatti, tratteneva la causa in decisione in data
31.05.2021 assegnando termine di 10 giorni per il deposito delle note con- clusionali, quindi scadenza al 10.06.2021; la compagnia appellante deposita- va le proprie note in data 09.06.2021 e in pari data il Giudice di Pace emet- teva la sentenza che qui si impugna;
2. Il Giudice di primo grado non aveva motivato correttamente la sentenza in ordine alle eccezioni preliminari mos- se dalla compagnia sin dalla comparsa di costituzione e risposta;
in partico- lare, la compagnia eccepiva improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 148 e 149 Cod. Ass.ni in quanto, gli attori, odierni appellati, non inviavano la documentazione integrativa richie- sta dalla compagnia e non permettevano l'ispezione dei veicoli coinvolti nel sinistro. Il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione sulla base della non richiesta di risarcimento danni materiali.
3. Il Giudice di prime errava nella valutazione dell'istruttoria in quanto nessuna prova veniva fornita dagli ap- pellati in ordine alla veridicità del sinistro e al nesso di causalità tra le lesioni lamentate e il sinistro oggetto di causa.
4. Il Giudice di Pace non teneva conto delle contestazioni mosse dalla compagnia in ordine alle diverse ano- malie che presentava il caso di specie ovvero: a) la data e il luogo del sini- stro, ovvero 12.05.2020 in Cellole, Loc. Baia Felice, quando ancora erano in vigore le restrizioni sugli spostamenti dovuti alla pandemia da Covid 19 e, soggetti coinvolti tutti residenti a [...], quindi a quasi 50 km di di- stanza dal luogo del sinistro;
b) gli attori dopo il sinistro si recano al PS di
Marcianise, avendo nelle vicinanze altri nosocomi;
c) la presunta responsa- bile civile, tale in data 30.11.2020 mediante dichiarazione Controparte_4 spontanea inviata alla appellante compagnia disconosceva e negava il sini-
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stro per poi confermarlo in sede di interrogatorio formale in primo grado giustificando la negazione con il timore di avere un aumento del previo assi- curativo. Nondimeno la stessa non era in grado di spiegare come mai si tro- vasse a Cellole in quella data, e come mai la vettura Fiat ND tg GA005JT non fosse dotata di comandi speciali nonostante la medesima sia abilitata al trasporto di vetture con patente BS quindi con comandi speciali. La stessa è un soggetto plurisinistrato come da certificato IVASS. d) la vettura Fiat
ND veniva acquistata sul mercato estero e risultava già incidentata nella parte laterale destra.
5. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere provato il sinistro e le conseguenti lesioni senza alcuna prova fornita da parte degli at- tori, odierni appellati.
6. Il Giudice di prime cure errava nel fondare il pro- prio convincimento sulla base di una CTU che non motiva l'entità e il tipo di lesioni;
in particolare il tipo di frattura dentaria dello liquidando CP_2 il danno in € 4.000 e riconoscendo 10 sostituzioni delle ricostruzioni denta- rie fino al sessantacinquesimo anno di età mentre il CTP della compagnia ri- scontrava la frattura di un solo elemento dentario.
7. Il Giudice di prime cu- re non motivava in ordine alle contestazioni mosse dal CTP della compa- gnia in relazione alla carenza di prova circa l'entità delle lesioni, atteso che, il referto di PS escludeva complicazioni capsulo-legamentose mentre il CTU si basa su lesioni riscontrate privatamente 45 giorni dopo il sinistro.
8. Il Giu- dice di pace errava nel ritenere provato il sinistro sulla base della dichiara- zione testimoniale resa dal , il quale, aveva delineato Testimone_1 quanto narrato nel libello introduttivo senza aggiungere alcun altro elemen- to utile;
9. Chiede sospensione efficacia esecutiva sentenza.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Dichiararsi l'improponibilità delle domande formulate in primo grado da CP_5
e 2) Rigettare le domande di risarcimento del danno, ivi compreso
[...] Controparte_3 il danno morale, in quanto non provate e comunque non fondate sia in punto an che in ordine al quantum debeatur;
3) Ancora in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi il pari concorso di colpa degli istanti o diversamente graduare le quote di corresponsabilità riconosciute in prime cure, non essendo stata superata la presunzione di cui all'art. 2054
II co c.c.; 4) Condannarsi gli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudi- zio.
Si costituivano in giudizio gli appellati e formulando appel- CP_3 CP_2 lo incidentale per il riconoscimento della totale responsabilità di CP_6
[...
[...] [...]
nella causazione del sinistro di cui è causa adducendo: 1) Inammis-
[...] sibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dagli artt 342 e
348bis c.p.c.; 2) Improponibilità dell'appello per passaggio in giudicato della sentenza, in quanto, il procuratore in primo grado notificava la sentenza og- getto di gravame in data 29.09.2021 per far decorrere il termine breve. Il procuratore della compagnia notificava l'appello in data 05.11.2021, pertan- to, risulta tardivo. 3) Nullità della procura alle liti conferita dalla CP_1 all'Avv. Piscitelli essendo in primo grado costituito l'Avv e non CP_7 essendoci certezza della facoltà del Dott di nominare un Persona_2 procuratore speciale;
4) L'appello è infondato in quanto la documentazione sanitaria degli appellati era allegata al fascicolo di primo grado. 5) Mancata perizia dei veicoli eccepita solo in appello e pertanto inammissibile. 6) La
e il teste delineavano in maniera chia- Controparte_4 Testimone_2 ra la dinamica del sinistro;
7) Il lockdown cessava in data 04.05.2020 e per- tanto gli appellati potevano circolare sul territorio regionale. 8) IL CTU ri- spondeva in maniera esaustiva alle contestazioni mosse dal CTP. 9) Sul vei- colo Fiat ND era installata la scatola nera. 9) Chiede condanna della
[...]
CP
ex art 96 c.p.c.
Ciò posto gli appellati rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) Pregiudizial- mente l'inammissibilità del proposto gravame ai sensi e nei modi di cui agli artt. 342 e
348 bis c.p.c con condanna anche ex art. 96 c.p.c., in favore del difensore antistatario, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) In subordine e nel merito, senza che ciò costituisca rinuncia all'eccezioni preliminari rigettare il gravame formulato, con conferma parziale limitatamente alla corresponsabilità del 90% a carico della della sen- Controparte_4 tenza n. 424/21; rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in dirit- to;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce: “ va attribuita nella misura del 90% a carico del conducente del veicolo investitore non disgiunta dalla re- sidua responsabilità pari al 10% a carico dell'istante” e si invita a modificare la parte della Sentenza impugnata in favore di una pronuncia che affermi : “L'ESCLUSIVA
RESPONSABILITA' DELLA ZARA NELLA CAUSA- CP_4
ZIONE DEL SINISTRO E CONDANNARE I CONVENUTI IN SO-
LIDO TRA , AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG.RE Pt_2
€ 18.799,22, MENTRE PER IL SIG. Controparte_2 [...]
€ 13.788,46 PER LE LESIONI SUBITE, OLTRE INTERES- CP_3
SI DAL FATTO AL SALDO E RIVALUTAZIONE MONETARIA” e,
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per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) ) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Preliminarmente si dà atto che seppur regolarmente citata, Controparte_4 non è costituita.
In rito occorre inoltre osservare che l'appello è ammissibile avendo l'appellante indicato le parti specifiche contestate della sentenza impugnate, la riforma richiesta e la loro rilevanza ai fini del giudizio.
In ordine alla eccezione di giudicato si richiama il contenuto della ordinanza del 17 ottobre 2022 con cui la medesima è stata rigettata.
Infine, occorre rilevare che non è ammissibile la contestazione alla procura alle liti del difensore di parte appellante. Invero, chi intende contestare l'esercizio del potere rappresentativo di un organo societario tenuto al ri- spetto degli ordinari oneri di pubblicità previsti per legge, è tenuto a provare l'eccezione mediante il deposito dello statuto societario da cui emerga il de- dotto difetto di rappresentanza processuale, cfr Cassazione Ordinanza n.
13365 del 16/05/2023. Nel caso in esame non vi è prova positiva del difetto di rappresentanza processuale in capo al soggetto conferente la procura alle liti al difensore di parte appellante, sicchè la contestazione, rimasta sguarnita di prova, deve essere rigettata.
Ciò detto, passando alla res controversa, l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 424/2021 emessa dal giudice di Pace di SS AU il quale, a seguito della istrutto- ria accoglieva la domanda degli attori, odierni appellati.
Orbene, codesto Tribunale analizzati gli atti di causa e la documentazione versata in atti, ritiene non sufficientemente provata la domanda proposta in primo grado dagli attori, odierni appellati.
A norma dell'art. 2697 c.c., in materia di onere della prova, chi vuol far vale- re un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fonda- mento.
È principio generale secondo cui chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di ec- cezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
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Nel caso di specie, gli attori, odierni appellati incidentali, chiedevano in pri- mo grado il ristoro delle lesioni patite in conseguenza del sinistro presumi- bilmente avvenuto in data 12.05.2020 nel tenimento del comune di Cellole,
Località Baia Felice, allorquando, la presunta responsabile civile, tale
[...]
proprietaria e conducente della Fiat ND tg GA005JT, non CP_4 arrestandosi al segnale di stop sulla Via Elba, all'intersezione con via Giglio, impattava i due attori a bordo delle rispettive bici che cadevano a terra.
Orbene, come rimarcato da parte appellante, la prima anomalia è derivante dal fatto che il sinistro sarebbe avvenuto in un periodo in cui vigevano nel territorio nazionale delle restrizioni alla libera circolazione dovute alla pan- demia da Covid 19 ed appare quantomeno inverosimile che i danneggiati si siano recati a molti km di distanza dal luogo di residenza senza un reale mo- tivo giustificativo, all'epoca necessario ai fini degli spostamenti. Tale aspet- to è stato oggetto di specifica contestazione, ma parte appellata non ha for- nito alcun chiarimento o giustificazione idonea a rendere plausibile la pre- senza degli attori sul luogo del sinistro.
Invero, pur constatando che la cessazione dell'emergenza da covid 19 veni- va dichiarata dal Governo in data 04.05.2020, permanevano le restrizioni in relazione alla libera circolazione della popolazione sul territorio regionale.
Tale limitazione di circolazione, infatti, decadeva in data 16.05.2020, ovvero
4 giorni dopo il presunto sinistro.
Altro elemento che desta perplessità in ordine alla veridicità del sinistro di cui è causa riguarda la circostanza per cui sia i danneggiati, sia il presunto re- sponsabile civile che il teste, siano residenti nello stesso luogo (Villa Literno)
e che, nessuno di loro, abbia fornito una spiegazione tranquillizzante in or- dine al motivo per cui si trovassero entrambi in Cellole in quella data.
Non può peraltro essere sottaciuto che è pacifico che la responsabile civile, raggiunta dal delegato della compagnia assicurativa, abbia sottoscritto una dichiarazione con cui escludeva il sinistro di cui è causa, riservandosi, addi- rittura, di proporre querela. Il valore probatorio di tale dichiarazione è cer- tamente rilevante e pone non pochi dubbi sul reale accadimento del sinistro che non possono ritenersi fugati dalla dichiarazioni rese successivamente in sede di interrogatorio formale, il quale, è bene rammentarlo, nei giudizi in cui è litisconsorte la compagnia assicurativa, non ha valore di prova legale cfr. ex multis Cassazione ordinanza n. 494 del 11 gennaio 2017.
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Inoltre, esaminati insieme gli elementi raccolti nell'istruttoria processuale, non può dirsi sufficientemente provato il nesso causale tra il fatto e le lesio- ni allegate.
Invero, occorre rilevare che per fatto imputabile agli stessi appellati non è stato possibile sottoporre a perizia i veicoli coinvolti nel sinistro. Inoltre, dai referti di P.S. si escludevano lesioni capsulo-legamentose, mentre le CTU ef- fettuate su e , evidenziano delle lesioni sulla base di esami CP_2 CP_3 strumentali effettuati un mese dopo l'incidente. Risulta poi anomala la cir- costanza che i pazienti invitati a sottoporsi a radiografie ed ulteriori esami presso il pronto soccorso, dove si erano recati per ricevere assistenza, del tutto ingiustificatamente, rifiutavano gli accertamenti strumentali.
Alla luce di quanto evidenziato, il nesso causale è quantomeno gravato da forti indizi di sospetto non apparendovi coincidenza temporale tra l'evento di cui al 12.05.2020 e le lesioni riscontrate strumentalmente solo un mese dopo.
Alla luce della complessiva istruttoria svolta non può dirsi raggiunta, con ra- gionevole probabilità, prova dei fatti di causa, con conseguente rigetto della domanda proposta dagli attori in primo grado.
L'accoglimento dell'appello principale conduce all'assorbimento di quello incidentale.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di CP_9
[...
e avanzata in primo grado;
Controparte_3
Condanna gli appellati e e l'Avv.to Controparte_2 Controparte_3
Enrico Martinelli, quale procuratore dichiaratosi anticipatario nel giudi- zio di prime cure, alla restituzione di quanto ottenuto in esecuzione della sentenza di prime cure;
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Condanna e in solido tra di loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo Controparte_1 grado in € 1.046,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese delle CTU espletate in primo grado a cari- co di e in solido tra di loro. Controparte_2 Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 06.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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