Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/06/2025, n. 5448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5448 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 16553/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 1°.4.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Adriana Ciarfa RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Bruno Ribera, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza in presenza del 1°.
4.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi dei coniugi, senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato.
Il Pm ha espresso parere favorevole in data 2.4.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.7.2024, il sign. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sign.ra il 18.10.2007 dal quale non sono nati figli, Controparte_1 esponeva: la famiglia ha vissuto dall'inizio della vita coniugale e fino all'allontanamento, presso l'abitazione di Via Corso Umberto I n. 132 Napoli;
invero, l'unione coniugale inizialmente serena, non si è evoluta positivamente e la convivenza è divenuta intollerabile facendo venir meno l'affectio maritalis. Per tali motivi il sig. lasciava la casa ad aprile 2023; 4. In Pt_1 data 19.05.2023 a mezzo la scrivente procuratrice il sig. comunicava alla resistente la Pt_1 propria volontà di addivenire alla separazione tra coniugi, possibilmente anche congiunta, ma alcun riscontro è mai pervenuto;
5. Le parti NON hanno intrapreso alcun percorso di mediazione familiare;
6. La casa familiare di Napoli alla Corso Umberto I n.132 risulta di proprietà della sig.ra in virtù di mutuo acceso nell'anno 2006/2007 oltre le Controparte_1
Utenze (Gas, Luce e altri nonché spese condominiali sempre a carico della resistente ma di cui il sig. ha sempre partecipato al 50%.
7. Il ricorrente lavora (dal 27.10.2021) come Pt_1 dipendente tempo part–time indeterminato c/o “Vicus 14 - Società Cooperativa” con sede in San Marcellino Via U. Foscolo 26; percepisce l'importo di € 1.700,00 netti;
8. Il sig. CP_2
1
dichiara di non essere, al momento titolare di proprietà immobiliari né di beni mobili registrati, non possiede fondi di investimento, rendite, fondi, polizze e relativi saldi;
[...]
per accredito stipendio;
9. Il sig. dichiara di sostenere le spese di Controparte_3 Pt_1 un finanziamento a proprio nome per acquisto beni di prima necessità: vestiario guardaroba, in quanto lasciato nella casa coniugale e mai ritirato;
10. Il ricorrente dichiara che, secondo le proprie conoscenze, la sig.ra risulta lavoratrice dipendente (full time Controparte_1 indeterminato) presso il Condominio di Napoli Corso Umberto I n 132 ove tra l'altro risiede, con le mansioni di custode / addetta alla portineria;
non risulta a conoscenza dell'attuale stipendio dalla stessa percepito né se la stessa sia titolare di altre proprietà (beni immobili, mobili registrati e simili), fondi, rendite e altre entrate oltre lo stipendio;
(…) 12. La casa familiare risulta di proprietà della sig.ra che vi continua a risiedere;
13. Il sig. Controparte_1
PROPONE a titolo di mantenimento/alimenti del coniuge essendo gli stessi CP_4 separati di fatto dal mese di aprile 2023 con conseguente allontanamento dalla casa coniugale. Invero, da tale data, i coniugi non hanno avuto mai alcuna forma di rapporto/comunicazione. Inoltre la sig.ra risulta essere occupata full time Controparte_1 indeterminato (lavoro dipendente) come custode presso il Condominio di residenza, pertanto, economicamente indipendente.
Ha chiesto: a. Pronunciare la separazione personale tra coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati;
b. nulla stabilire ai fini del mantenimento coniugale atteso che, come supra riferito, non vi sono figli della coppia e che la sig.ra percepisce uno stipendio come Controparte_1 lavoratrice dipendente full time a tempo indeterminato. Non si ritiene, pertanto, dovuta alcuna forma di mantenimento / alimenti attesa, altresì che la casa coniugale risulta di proprietà della resistente.
Si è costituita la resistente ed ha dedotto: (…) (…) entrambe le parti sono lavoratori dipendenti, che percepiscono dei redditi adeguati tali da non avanzare reciproche richieste di mantenimento/alimenti, infatti, la signora Controparte_1
percepisce l'importo mensile di circa €. 1.200,00, e di essere proprietaria dell'immobile
[...] sito al Corso Umberto I° n. 132 dove risiede e di non essere titolare di altre proprietà immobiliari né di beni mobili registrati, di non possedere fondi di investimento, rendite, fondi, polizze e relativi saldi, ma solo Evolution per accredito stipendio, il tema sembra CP_3 riconducibile, e sul punto riteniamo che anche l'On.le Tribunale adito, sia dello stesso avviso, alla sola pronuncia della separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
. Controparte_1
Ha chiesto: A) Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separatamente;
B) Assegnare la casa coniugale sita in Napoli al
[...]
Corso Umberto I° n. 132 alla signora dove vi risiede e di cui è CP_5 Controparte_1 proprietaria;
C) Spese di procedura interamente compensate tra le parti.
All'udienza del 1°.4.2025, le parti presenti hanno raggiunto i seguenti accordi: a) La casa familiare di Napoli al Corso Umberto I° n. 132 è di proprietà della signora
[...]
in virtù di mutuo acceso nell'anno 2006/2007 assegnata alla stessa che Controparte_1 continuerà ad abitarla, mentre il signor si è trasferito da tempo in Orta di Parte_1
Atella (CE) alla via Antonio Vivaldi n. 6;
b) Nulla disporre circa richieste di mantenimento/alimenti in quanto dalla unione coniugale non sono nati figli ed entrambe le parti sono -lavoratori dipendenti, che percepiscono dei redditi adeguati tali da non avanzare reciproche richieste l'uno dall'altro, infatti, la signora lavora come custode presso il condominio del Corso Umberto I° n. 132 Controparte_1 dove risiede e percepisce l'importo mensile di € 1…200,00,' mentre il signor Pt_1
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lavora dal 27/10/2021 come dipendente part-time a tempo indeterminato presso la Parte_1 società cooperativa Vicus 14 con sede in San Marcellino e percepisce l'importo mensile di €. 1.700,00 netti;
D) Spese di procedura interamente compensate tra le parti.
Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative - li pone a base della presente decisione e li recepisce. Prende atto del punto a) relativo all'assegnazione della casa coniugale alla resistente in quanto tale accordo rientra nell'autonomia negoziale delle parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: a) pronuncia la separazione tra e , ai Parte_2 Controparte_1 sensi dell'art. 151 /1° co.c.c.; b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 71, Parte II Serie A Sez. M Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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