TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1950/2023 R.G., avente ad oggetto “Divorzio
contenzioso–cessazione effetti civili” e promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Dei Fiori
E
RICORRENTE
( ) nato ad [...] il [...] rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Assia Iannaccone
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.3.2025. In data 11.7.2023 il PM in sede apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 8.6.2023, dichiarava di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 6/4/2011, in Rocca San Felice, con , nato a Controparte_1
Avellino il 5.8.1987, attualmente residente in [...]
come trascritto nei registri comunali al n. 1 parte I dell'anno 2011; che dal matrimonio nascevano tre figlie: nata a [...] il [...], , nata ad [...] l'[...], Persona_1 Persona_2
, nata ad [...] il [...], che, presentato regolare ricorso, i coniugi Parte_2
ottenevano, in data 8.12.2018, la successiva omologa della separazione consensuale, che dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta in data 20.11.2018, i coniugi hanno sempre vissuto separati, in modo addirittura conflittuale, senza, quindi, che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale;
che, per svariate e complicate vicissitudini, attualmente tutte e tre le figlie, su disposizione del Trib. per i minorenni di PO, vivono in una casa famiglia, in quanto entrambi i ricorrenti hanno momentaneamente perso la loro potestà genitoriale, con divieto per il di avvicinarsi e di avere contatti con le predette figlie;
che attualmente la CP_1
ricorrente non svolge lavoro fisso, facendo fronte alle proprie primarie necessità solo ed unicamente con lavoretti occasionali e soprattutto poco remuneranti.
Chiedeva pronunciarsi il divorzio nonché provvedimenti di natura economica.
, costituitosi in data 7.11.2023, non si opponeva al divorzio. Controparte_1
All'udienza del 7.12.2023, le parti chiedevano trasformarsi il giudizio da contenzioso a consensuale.
Con sentenza del 15.11.2024 il Tribunale per i Minorenni di PO (nel Proc. N. 42/2022 ADS) ha dichiarato “ e decaduti dall'esercizio della responsabilità Controparte_1 Parte_1 genitoriale nei confronti delle minori , e ”, nonché lo Persona_1 Persona_2 Parte_2
stato di adottabilità delle minori stesse.
All'udienza del 4.3.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concordemente richiesto la sola pronuncia di divorzio.
L'elevata conflittualità tra le parti, emersa nel corso del giudizio, rende palese la chiara impossibilità di riconciliazione tra le parti, essendo venuta meno ogni comunione sia materiale sia spirituale.
La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale pronunciata con provvedimento del 6.12.2018, cronologico 3355/2018.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2018 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n.
898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
La domanda va, pertanto, accolta.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rocca San Felice (AV) in data 6.4.2011 tra n. a Bisaccia il 20.10.1989 e n. ad Avellino Parte_1 Controparte_1
(AV) il 05.08.1987, (Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rocca San Felice, anno 2011
n. 1 parte 1 serie Ufficio 1 anno 2011;
2- compensa le spese di lite tra le parti;
3- ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rocca San Felice per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dr.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano